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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/11/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 984/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FF AN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 27 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 984/2022 promossa da
, elettivamente domiciliata in Cassino, Piazza Labriola n. 19, presso lo studio Parte_1 dell'Avv.to Ernesto CASSONE, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato domestico - differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 9.5.2022 e ritualmente notificato, espone di Parte_1 avere lavorato dal 22.6.2020 al 30.7.2021 alle dipendenze di in qualità di collaboratrice Controparte_1 domestica e badante della sorella dello stesso con lui convivente, , persona non Parte_2 autosufficiente perché affetta da morbo di Alzheimer;
di avere ricevuto dal sig. Controparte_1 precise direttive sulle attività da svolgere;
di essersi in particolare occupata dell'assistenza giornaliera di , attendendo alla cura della sua igiene personale, della sua alimentazione e di tutte Parte_2 le necessità della vita quotidiana;
di essersi inoltre occupata della preparazione dei pasti, della pulizia e riassetto della casa, della stiratura del bucato, dell'accompagnamento dei due fratelli con la propria vettura per le visite mediche o per la spesa;
di avere prestato la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00, anche nei giorni festivi, comprese le festività pasquali e natalizie;
di avere percepito una retribuzione mensile pari ad euro 450,00; di non avere percepito alcuna retribuzione per il mese di luglio 2021; di non avere percepito la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, le maggiorazioni per il lavoro festivo prestato, l'indennità di mancato preavviso;
di non essere mai stata regolarizzata, nonostante la richiesta in tal senso al datore di lavoro, con conseguente omesso versamento all' dei contributi dovuti. CP_2
2. Tanto premesso, la lavoratrice deduce che, in ragione delle mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello C super del CCNL Lavoro Domestico. Sostiene di avere maturato un credito per differenze retributive, in quanto ha percepito dal datore di lavoro una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal contratto collettivo e non le sono stati corrisposti gli ulteriori emolumenti indicati in premessa, per un importo complessivo quantificato in euro 16.238,26.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 22 giugno 2020 al 30 luglio 2021;
− per l'effetto, condannare il sig. , datore di lavoro, a corrispondere, alla sig.ra , Controparte_1 Parte_1 lavoratrice, la somma di euro 16.238,26, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 22 giugno 2020 al 30 luglio 2021, o a quella diversa somma che risulterà in corso di causa; CP_
− condannare il sig. al versamento degli importi previsti e dovuti a in favore della Controparte_1 lavoratrice dipendente sig.ra ; Parte_1
− con vittoria di spese e competenze.
4. Il convenuto, ritualmente intimato, è rimasto contumace.
5. In corso di causa la ricorrente ha rinunciato agli atti limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva.
6. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale della ricorrente e l'assunzione della prova testimoniale. Conclusa l'istruttoria, la ricorrente è stata autorizzata al deposito di note difensive.
All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 27 ottobre 2025, la causa è stata infine decisa come in dispositivo, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La ricorrente agisce per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato domestico non regolarizzato intercorso con il resistente dal 22.6.2020 al 30.7.2021 e per la condanna del datore di lavoro al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, in considerazione dei minimi salariali previsti dal contratto collettivo e delle effettive ore lavorate, nonché a titolo di retribuzione del mese di luglio 2021, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, retribuzione delle festività lavorate, trattamento di fine rapporto, tutti emolumenti non corrisposti da controparte. La lavoratrice chiede inoltre il pagamento della indennità sostitutiva del mancato preavviso. La stessa ha invece rinunciato agli atti del giudizio limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva (cfr. verbale di udienza dell'8.11.2023).
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
9. L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, quale messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore in favore del datore di lavoro con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo,
c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa, comportante lo stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione all'assidua e penetrante vigilanza datoriale sull'espletamento delle attività affidate, con conseguente significativa limitazione della sua autonoma funzionale, secondo moduli organizzativi predefiniti dalla medesima parte datoriale (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., 3.4.2000, n. 4036; Cass. civ. sez. lav. 9.1.2001, n. 224; Cass. civ. sez. lav., 15.6.2009, n.
13858; Cass. civ. sez. lav., 19.4.2010, n. 9251).
10. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio distintivo tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con esercizio di una assidua e penetrante di vigilanza di quest'ultimo sulle modalità di esecuzione della prestazione, può risultare di non agevole apprezzamento in concreto e dunque è possibile valorizzare in chiave sintomatica della subordinazione, secondo i moduli propri del ragionamento indiziario, elementi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti,
l'assenza di rischio in capo al prestatore e la insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione di quest'ultimo. Tali elementi, di natura sussidiaria, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass. civ. sez. lav. 30.3.2010 n. 7681; Cass. civ. sez. lav., 26.5.2021, n. 14530;
Cass. civ. sez. lav., 27.6.2019, n. 17384).
11. In applicazione del generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare la natura subordinata del rapporto, anche mediante gli elementi sussidiari di cui si è detto, grava sul soggetto che intende far valere il rapporto in giudizio, e dunque sul lavoratore che rivendichi – come nella specie – spettanze retributive sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'ulteriore corollario per cui, qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. lav. 16.11.2018 n. 29646; e Cass. civ. sez. lav., 3.8.2017, n. 19436).
12. Con riferimento al criterio di riparto degli oneri probatori in ordine ai fatti costitutivi delle pretese retributive azionate dal lavoratore, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (Cass. civ. n. 26985/2009). In merito, invece, alla prova dello straordinario, è altrettanto consolidato il principio secondo cui la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001).
13. Tanto premesso, la prova testimoniale espletata ha pienamente confermato gli assunti della ricorrente sia in ordine alla instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato domestico e alla sua durata sia in ordine alle mansioni concretamente disimpegnate dalla lavoratrice sia, infine, in ordine agli orari di lavoro osservati.
14. I testi escussi possono ritenersi pienamente attendibili in quanto hanno reso, come si avrà modo di esporre nei successivi paragrafi, dichiarazioni convergenti e coerenti, sufficientemente circostanziate per ritenerle il frutto di una conoscenza diretta.
15. I testimoni e , rispettivamente figlio e compagno della ricorrente, Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito che si alternavano, tre o quattro volte a settimana, nell'accompagnarla e nell'andarla a prendere presso l'abitazione del , luogo in cui la lavoratrice svolgeva le mansioni di CP_1 collaboratrice domestica e badante della sorella affetta da morbo Alzheimer. Entrambi i testi hanno dichiarato che la ricorrente lavorava tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00. ha Testimone_1 potuto constatare de visu lo svolgimento delle attività lavorative della madre, in ragione dei piccoli incarichi affidatigli dal all'interno della propria abitazione (tinteggiatura di parti della casa, CP_1 taglio della legna, somministrazione di mangime agli animali domestici).
16. Nello specifico il teste in questione ha dichiarato: “La ricorrente ha lavorato per il resistente dal giugno 2020 fino a fine luglio 2021. Il più delle volte la accompagnavo io e la andavo a prendere. La ricorrente lavorava tutti i giorni. Io e il compagno della ricorrente ci alternavamo nell'accompagnarla e nell'andarla a prendere, non tutti i giorni, perché la ricorrente aveva l'auto, ma era un po' vecchia. La ricorrente iniziava a lavorare alle 8.00 di mattina perché doveva preparare la colazione a e alla sorella. Andavamo a prenderla alle 14.00, ma di solito faceva Controparte_1 un po' più tardi, terminando alle 14.30, perché doveva anche preparare la cena. La ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica, compresa. La ricorrente ha lavorato anche nei giorni festivi di cui al capitolo 3 del ricorso. Non si è mai assentata dal lavoro. Il sig. diceva alla ricorrente cosa doveva fare. Alcune volte mi è capitato di entrare Controparte_1 in casa del sig. , al quale facevo dei servizi, gli ho tinteggiato una parte della casa, gli ho tagliato la legna, davo
CP_1 da mangiare ai suoi animali, in queste occasioni vedevo la ricorrente lavorare. La ricorrente si occupava di preparare i pasti, di pulire e riassettare la casa. Badava alla sorella del sig. , malata di Alzheimer. Si occupava dell'igiene
CP_1 personale e della nutrizione della sig.ra . Si occupava di tutte le faccende domestiche, dalla A alla Z. Il sig.
CP_1 non faceva nulla dentro casa. La ricorrente accompagnava il sig. dal dottore, in farmacia, a fare la
CP_1 CP_1 spesa o per visite ai parenti.”
17. In termini perfettamente sovrapponibili il teste ha affermato “Confermo che la ricorrente ha lavorato Tes_2 per il resistente, dal giugno 2020 fino al luglio 2021. Lavorava dal lunedì alla domenica. Ci alternavamo io e il figlio della ricorrente nell'accompagnarla a lavoro. Partivamo alle 7.30 da via Pescarola in Cassino per stare alle 8.00 presso
l'abitazione del sig. . Prevalentemente la accompagnavamo noi perché la sua auto non sempre partiva. Per le CP_1
14.00 andavamo a riprenderla, ma certe volte terminava anche alle 14.30/15.00. La ricorrente ha lavorato tutti i giorni, anche quelli festivi di cui al capitolo 3 del ricorso, non si è mai assentata perché la sig.ra aveva CP_1
l'Alzheimer. La ricorrente preparava la colazione e i pasti, puliva e riassettava la casa, si occupava di tutte le faccende domestiche nessuna esclusa, maggiormente si occupava di badare alla sig.ra , si occupava della sua igiene CP_1 personale e di farla mangiare. La ricorrente accompagnava il sig. dal medico o in farmacia. L'abitazione del CP_1 sig. si trovava cinque o sei chilometri all'incirca più sopra del cimitero polacca, L'abitazione era isolata”. CP_1
18. Il teste titolare di un supermarket in Cassino, e dunque in posizione di Testimone_3 perfetta estraneità rispetto ai fatti di causa, ha riferito che la ricorrente, unitamente al o alla CP_1 sorella di quest'ultimo, si recava quotidianamente presso il suo esercizio intorno alle ore 8.00 per acquistare il pane, prima di recarsi al lavoro. Il pomeriggio la vedeva andare via alle ore 14.00 circa.
Il teste ha collocato l'inizio del rapporto lavorativo della ricorrente nell'anno 2020, ne ha indicato la durata in “circa un anno, forse anche di più”, ha altresì precisato di aver potuto osservare le circostanze riferite in ragione della frequente presenza della lavoratrice nel negozio, aperto tutti i giorni dell'anno, ad eccezione del primo dell'anno: “Confermo che la ricorrente ha lavorato come collaboratrice domestica e badante per il sig. Lo so perché ho un supermarket, vicino Largo San Domenico in Cassino, dove la Controparte_1 ricorrente a volte insieme al sig. veniva a fare la spesa. La ricorrente ha iniziato a giugno di tre anni fa, mi CP_1 sembra. Ha lavorato circa un anno, forse anche di più. La mattina veniva da me a prendere il pane verso le 8.00, quindi a quell'ora si stava recando presso l'abitazione del sig. sulla strada che conduce a Montecassino. Il CP_1 pomeriggio la vedevo andare via verso le 14.00. A volte si fermava e mi salutava. Questo accadeva quasi tutti i giorni.
A volte veniva anche con la sig.ra della quale si occupava, la sorella del sig. . Vedevo la ricorrente andare a CP_1 lavoro anche nei giorni festivi. Il mio supermercato era infatti aperto anche nei giorni festivi per mezza giornata (la mattina), ad eccezione del 1° gennaio”.
19. Infine, il teste parrucchiera della ricorrente, dopo aver confermato il periodo di lavoro Testimone_4 dedotto in giudizio, ha dichiarato che “ogni volta che veniva a fare i capelli li faceva fare anche alla sig.ra
sorella del resistente” e che “qualche volta mi ha portato presso l'abitazione della sig.ra per Pt_2 Parte_3 farle i capelli. So che la sig.ra aveva l'Alzheimer, a volte disobbediva, era un po' difficoltoso farle i Pt_2 capelli…non sempre era in grado di provvedere da sola a nutrirsi e alla propria igiene personale. La ricorrente la assisteva nello svolgimento di tali attività”.
20. Dalle citate deposizioni testimoniali emergono univocamente plurimi e convergenti indici di instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato domestico con la durata dedotta in ricorso, dal 22.6.2020 al 30.7.2021: la sottoposizione alle direttive del sig. “Il sig. CP_1 Tes_1 [...]
diceva alla ricorrente cosa doveva fare”); la continuità della prestazione lavorativa, resa sette giorni CP_1 su sette, anche nei giorni festivi, per oltre un anno;
l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato e fisso, che era evidentemente cogente, anche in considerazione delle esigenze di accudimento della sorella del resistente, non autosufficiente, e di quelle di disbrigo delle quotidiane e necessarie incombenze domestiche, di cui altrimenti non si sarebbe occupato nessuno, tanto è vero che la lavoratrice non si è mai assentata ( “Non si è mai assentata dal lavoro…Si occupava di tutte le faccende Tes_1 domestiche, dalla A alla Z. Il sig. non faceva nulla dentro casa”; : “La ricorrente ha lavorato tutti i CP_1 Tes_2 giorni, anche quelli festivi di cui al capitolo 3 del ricorso, non si è mai assentata perché la sig.ra aveva CP_1
l'Alzheimer”; : La ricorrente si occupava di tutte le faccende domestiche, pulizie, preparazione pasti, presso Tes_4
l'abitazione della sig.ra ”; “La ricorrente si lamentava con me perché il sig. la faceva lavorare Pt_2 Tes_3 CP_1 anche nei giorni festivi, perché lei doveva preparare da mangiare e doveva inoltre occuparsi della sorella del sig. , CP_1 malata di Alzheimer”).
21. I testi hanno confermato che la ricorrente si occupava, oltre che di tutte le incombenze domestiche, dell'accudimento e dell'assistenza della sorella del resistente , persona non autosufficiente Parte_1 in quanto affetta da morbo di Alzheimer, provvedendo a tutte le sue necessità quotidiane. Ai sensi dell'art. 10 del CCNL Lavoro Domestico - Fidaldo e Domina dell'8 settembre 2020, in atti, è inquadrato nel livello C Super l' “assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa dove vivono gli assistiti”. Tale profilo corrisponde alle mansioni disimpegnate dalla ricorrente, che ha pertanto diritto al trattamento retributivo previsto dal suddetto CCNL per i lavoratori inquadrati in tale livello. 22. Tutti i testi hanno confermato anche gli orari dedotti dalla lavoratrice: per tutto il periodo lavorativo la stessa ha prestato la propria attività dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, sempre per sei ore giornaliere, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, così sistematicamente effettuando due ore di lavoro straordinario domenicale, tenuto conto che per i lavoratori non conviventi, quale era la ricorrente, il normale orario di lavoro, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del CCNL è pari a 40 ore settimanali.
23. La ricorrente, come allegato in ricorso, ha percepito unicamente la retribuzione mensile di euro 450,00
e nulla per il mese di luglio 2021, per la tredicesima mensilità, per le festività lavorate, per le ferie e i permessi non goduti, per il trattamento di fine rapporto. Il resistente, rimasto contumace, non ha offerto e fornito la prova della corresponsione di emolumenti ulteriori rispetto a quelli indicati come percepiti dalla lavoratrice né di fatti estintivi, impeditivi o modificativi delle proprie obbligazioni retributive.
24. Nulla spetta invece alla lavoratrice a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, stante la completa carenza di allegazione dei fatti costitutivi di tale emolumento (neppure è stato chiarito come si è risolto il rapporto di lavoro).
25. La relazione contabile di parte, da ultimo depositata, ha quantificato le differenze retributive spettanti alla lavoratrice sulla base dei fatti accertati in istruttoria come esposti nei precedenti paragrafi e facendo corretta applicazione delle previsioni del menzionato contratto collettivo, nei termini che di seguito di passerà ad illustrare sinteticamente, salvo quanto si rileverà per le festività non godute.
26. Il minimo salariale orario previsto per gli assistenti familiari inquadrati nel livello CS, come si evince dalla tabella retributive sub C allegata al CCNL, è pari ad euro 6,83 nell'anno 2020 e ad euro 6,93 nell'anno 2021. Da tale dato orario si ricava la retribuzione mensile (retribuzione oraria x 40 x 52 :
12) e quella giornaliera (retribuzione mensile : 26), ottenendosi rispettivamente l'importo di euro
1.201,20 e di euro 46,20.
27. Per il lavoro straordinario domenicale, l'art. 15, comma 4, del CCNL prevede una maggiorazione della retribuzione globale di fatto oraria pari al 60%, così ottenendosi l'importo orario pari ad euro
10,93 per l'anno 2020 e 11,09 per l'anno 2021, da corrispondersi alla ricorrente per le due ore di lavoro straordinario prestato di domenica.
28. La tredicesima mensilità, non corrisposta alla ricorrente, ai sensi dell'art. 39 del CCNL deve essere erogata entro il mese di dicembre quale mensilità aggiuntiva nella misura pari alla retribuzione globale di fatto, e, laddove la prestazione non raggiunga un anno di servizio, in una misura pari a tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
29. L'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti è disciplinata rispettivamente dagli articoli
17 e 19 del CCNL. L'art. 17 prevede al comma 1 che il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie di
26 giorni lavorativi e al comma 9 che in caso di licenziamento o di dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Non avendo la ricorrente usufruito di alcun giorno di ferie, alla medesima andrà corrisposta l'indennità sostitutiva per i 28,17 giorni di ferie non goduti. L'art. 19 prevede che i lavoratori non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali hanno diritto a permessi individuali retribuiti pari a 12 ore annue. Poiché la ricorrente non ha fruito di alcun giorno di permesso, le spetta l'indennità sostitutiva per 13 ore annue di permessi non goduti.
30. Con riferimento alla prestazione resa nei giorni festivi di cui all'art. 16 del CCNL, detta disposizione contrattuale prevede una maggiorazione della retribuzione globale di fatto per le ore prestate pari al
60%. Alla ricorrente è dovuta tale maggiorazione per i giorni festivi lavorati del 15 agosto 2020, 1° novembre 2020, 8 dicembre 2020, 25 dicembre 2020, 26 dicembre 2020, 1°gennaio 2021, 6 gennaio
2021, lunedì di Pasqua 2021, festa del Santo Patrono il 21 marzo 2021, 25 aprile 2021, 1° maggio
2021, 2 giugno 2021.
31. Non avendo la ricorrente goduto del riposo settimanale domenicale (art. 13, comma 3: “Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica”), le spetta, ai sensi dell'art. 13, comma 4, una retribuzione della relativa giornata con maggiorazione del 60 per cento della retribuzione globale di fatto.
32. Infine, con riferimento al trattamento di fine rapporto, per la sua determinazione occorrerà fare riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 41 del CCNL.
33. In applicazione dei richiamati istituti contrattuali il consulente di parte ha quantificato le differenze retributive maturate dalla lavoratrice, al netto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in complessivi euro 16.126,10, oltre trattamento di fine rapporto pari ad euro 1.517,50. Dalle differenze retributive vanno invero scomputati gli importi riconosciuti nei conteggi a titolo di “festività non godute”, per un totale di euro 551,05 (45,53 45,53 + 136,59 + 92,40 + 46,20 + 92,40 + 46,20 +
46,20), trattandosi di una indebita duplicazione rispetto alla voce “lavoro festivo”. 34. Con questo unico correttivo, i conteggi possono essere per il resto integralmente recepiti, essendo redatti in aderenza al quesito e alla disciplina contrattuale collettiva, con chiara ed esaustiva illustrazione del procedimento contabile che appare immune da errori e incongruenze. In conclusione, quindi, il resistente va condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad euro 15.575,05 (16.126,10 - 551,05) a titolo di differenze retributive e ad euro 1.517,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
35. Il resistente, secondo soccombenza, va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara che è debitore di per la somma di euro Controparte_1 Parte_1
15.575,05 per i titoli di cui in motivazione e di euro 1.517,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, in forza del rapporto di lavoro subordinato domestico intercorso tra le parti dal 22 giugno 2020 al 30 luglio 2021;
− per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di euro 17.092,55, di cui euro 1.517,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, da Controparte_1 Parte_1 liquidarsi in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento,
IVA, CPA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FF AN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FF AN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 27 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 984/2022 promossa da
, elettivamente domiciliata in Cassino, Piazza Labriola n. 19, presso lo studio Parte_1 dell'Avv.to Ernesto CASSONE, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato domestico - differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 9.5.2022 e ritualmente notificato, espone di Parte_1 avere lavorato dal 22.6.2020 al 30.7.2021 alle dipendenze di in qualità di collaboratrice Controparte_1 domestica e badante della sorella dello stesso con lui convivente, , persona non Parte_2 autosufficiente perché affetta da morbo di Alzheimer;
di avere ricevuto dal sig. Controparte_1 precise direttive sulle attività da svolgere;
di essersi in particolare occupata dell'assistenza giornaliera di , attendendo alla cura della sua igiene personale, della sua alimentazione e di tutte Parte_2 le necessità della vita quotidiana;
di essersi inoltre occupata della preparazione dei pasti, della pulizia e riassetto della casa, della stiratura del bucato, dell'accompagnamento dei due fratelli con la propria vettura per le visite mediche o per la spesa;
di avere prestato la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00, anche nei giorni festivi, comprese le festività pasquali e natalizie;
di avere percepito una retribuzione mensile pari ad euro 450,00; di non avere percepito alcuna retribuzione per il mese di luglio 2021; di non avere percepito la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, le maggiorazioni per il lavoro festivo prestato, l'indennità di mancato preavviso;
di non essere mai stata regolarizzata, nonostante la richiesta in tal senso al datore di lavoro, con conseguente omesso versamento all' dei contributi dovuti. CP_2
2. Tanto premesso, la lavoratrice deduce che, in ragione delle mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello C super del CCNL Lavoro Domestico. Sostiene di avere maturato un credito per differenze retributive, in quanto ha percepito dal datore di lavoro una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal contratto collettivo e non le sono stati corrisposti gli ulteriori emolumenti indicati in premessa, per un importo complessivo quantificato in euro 16.238,26.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 22 giugno 2020 al 30 luglio 2021;
− per l'effetto, condannare il sig. , datore di lavoro, a corrispondere, alla sig.ra , Controparte_1 Parte_1 lavoratrice, la somma di euro 16.238,26, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 22 giugno 2020 al 30 luglio 2021, o a quella diversa somma che risulterà in corso di causa; CP_
− condannare il sig. al versamento degli importi previsti e dovuti a in favore della Controparte_1 lavoratrice dipendente sig.ra ; Parte_1
− con vittoria di spese e competenze.
4. Il convenuto, ritualmente intimato, è rimasto contumace.
5. In corso di causa la ricorrente ha rinunciato agli atti limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva.
6. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale della ricorrente e l'assunzione della prova testimoniale. Conclusa l'istruttoria, la ricorrente è stata autorizzata al deposito di note difensive.
All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 27 ottobre 2025, la causa è stata infine decisa come in dispositivo, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La ricorrente agisce per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato domestico non regolarizzato intercorso con il resistente dal 22.6.2020 al 30.7.2021 e per la condanna del datore di lavoro al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, in considerazione dei minimi salariali previsti dal contratto collettivo e delle effettive ore lavorate, nonché a titolo di retribuzione del mese di luglio 2021, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, retribuzione delle festività lavorate, trattamento di fine rapporto, tutti emolumenti non corrisposti da controparte. La lavoratrice chiede inoltre il pagamento della indennità sostitutiva del mancato preavviso. La stessa ha invece rinunciato agli atti del giudizio limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva (cfr. verbale di udienza dell'8.11.2023).
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
9. L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, quale messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore in favore del datore di lavoro con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo,
c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa, comportante lo stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione all'assidua e penetrante vigilanza datoriale sull'espletamento delle attività affidate, con conseguente significativa limitazione della sua autonoma funzionale, secondo moduli organizzativi predefiniti dalla medesima parte datoriale (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., 3.4.2000, n. 4036; Cass. civ. sez. lav. 9.1.2001, n. 224; Cass. civ. sez. lav., 15.6.2009, n.
13858; Cass. civ. sez. lav., 19.4.2010, n. 9251).
10. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio distintivo tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con esercizio di una assidua e penetrante di vigilanza di quest'ultimo sulle modalità di esecuzione della prestazione, può risultare di non agevole apprezzamento in concreto e dunque è possibile valorizzare in chiave sintomatica della subordinazione, secondo i moduli propri del ragionamento indiziario, elementi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti,
l'assenza di rischio in capo al prestatore e la insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione di quest'ultimo. Tali elementi, di natura sussidiaria, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass. civ. sez. lav. 30.3.2010 n. 7681; Cass. civ. sez. lav., 26.5.2021, n. 14530;
Cass. civ. sez. lav., 27.6.2019, n. 17384).
11. In applicazione del generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare la natura subordinata del rapporto, anche mediante gli elementi sussidiari di cui si è detto, grava sul soggetto che intende far valere il rapporto in giudizio, e dunque sul lavoratore che rivendichi – come nella specie – spettanze retributive sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'ulteriore corollario per cui, qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. lav. 16.11.2018 n. 29646; e Cass. civ. sez. lav., 3.8.2017, n. 19436).
12. Con riferimento al criterio di riparto degli oneri probatori in ordine ai fatti costitutivi delle pretese retributive azionate dal lavoratore, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (Cass. civ. n. 26985/2009). In merito, invece, alla prova dello straordinario, è altrettanto consolidato il principio secondo cui la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001).
13. Tanto premesso, la prova testimoniale espletata ha pienamente confermato gli assunti della ricorrente sia in ordine alla instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato domestico e alla sua durata sia in ordine alle mansioni concretamente disimpegnate dalla lavoratrice sia, infine, in ordine agli orari di lavoro osservati.
14. I testi escussi possono ritenersi pienamente attendibili in quanto hanno reso, come si avrà modo di esporre nei successivi paragrafi, dichiarazioni convergenti e coerenti, sufficientemente circostanziate per ritenerle il frutto di una conoscenza diretta.
15. I testimoni e , rispettivamente figlio e compagno della ricorrente, Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito che si alternavano, tre o quattro volte a settimana, nell'accompagnarla e nell'andarla a prendere presso l'abitazione del , luogo in cui la lavoratrice svolgeva le mansioni di CP_1 collaboratrice domestica e badante della sorella affetta da morbo Alzheimer. Entrambi i testi hanno dichiarato che la ricorrente lavorava tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00. ha Testimone_1 potuto constatare de visu lo svolgimento delle attività lavorative della madre, in ragione dei piccoli incarichi affidatigli dal all'interno della propria abitazione (tinteggiatura di parti della casa, CP_1 taglio della legna, somministrazione di mangime agli animali domestici).
16. Nello specifico il teste in questione ha dichiarato: “La ricorrente ha lavorato per il resistente dal giugno 2020 fino a fine luglio 2021. Il più delle volte la accompagnavo io e la andavo a prendere. La ricorrente lavorava tutti i giorni. Io e il compagno della ricorrente ci alternavamo nell'accompagnarla e nell'andarla a prendere, non tutti i giorni, perché la ricorrente aveva l'auto, ma era un po' vecchia. La ricorrente iniziava a lavorare alle 8.00 di mattina perché doveva preparare la colazione a e alla sorella. Andavamo a prenderla alle 14.00, ma di solito faceva Controparte_1 un po' più tardi, terminando alle 14.30, perché doveva anche preparare la cena. La ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica, compresa. La ricorrente ha lavorato anche nei giorni festivi di cui al capitolo 3 del ricorso. Non si è mai assentata dal lavoro. Il sig. diceva alla ricorrente cosa doveva fare. Alcune volte mi è capitato di entrare Controparte_1 in casa del sig. , al quale facevo dei servizi, gli ho tinteggiato una parte della casa, gli ho tagliato la legna, davo
CP_1 da mangiare ai suoi animali, in queste occasioni vedevo la ricorrente lavorare. La ricorrente si occupava di preparare i pasti, di pulire e riassettare la casa. Badava alla sorella del sig. , malata di Alzheimer. Si occupava dell'igiene
CP_1 personale e della nutrizione della sig.ra . Si occupava di tutte le faccende domestiche, dalla A alla Z. Il sig.
CP_1 non faceva nulla dentro casa. La ricorrente accompagnava il sig. dal dottore, in farmacia, a fare la
CP_1 CP_1 spesa o per visite ai parenti.”
17. In termini perfettamente sovrapponibili il teste ha affermato “Confermo che la ricorrente ha lavorato Tes_2 per il resistente, dal giugno 2020 fino al luglio 2021. Lavorava dal lunedì alla domenica. Ci alternavamo io e il figlio della ricorrente nell'accompagnarla a lavoro. Partivamo alle 7.30 da via Pescarola in Cassino per stare alle 8.00 presso
l'abitazione del sig. . Prevalentemente la accompagnavamo noi perché la sua auto non sempre partiva. Per le CP_1
14.00 andavamo a riprenderla, ma certe volte terminava anche alle 14.30/15.00. La ricorrente ha lavorato tutti i giorni, anche quelli festivi di cui al capitolo 3 del ricorso, non si è mai assentata perché la sig.ra aveva CP_1
l'Alzheimer. La ricorrente preparava la colazione e i pasti, puliva e riassettava la casa, si occupava di tutte le faccende domestiche nessuna esclusa, maggiormente si occupava di badare alla sig.ra , si occupava della sua igiene CP_1 personale e di farla mangiare. La ricorrente accompagnava il sig. dal medico o in farmacia. L'abitazione del CP_1 sig. si trovava cinque o sei chilometri all'incirca più sopra del cimitero polacca, L'abitazione era isolata”. CP_1
18. Il teste titolare di un supermarket in Cassino, e dunque in posizione di Testimone_3 perfetta estraneità rispetto ai fatti di causa, ha riferito che la ricorrente, unitamente al o alla CP_1 sorella di quest'ultimo, si recava quotidianamente presso il suo esercizio intorno alle ore 8.00 per acquistare il pane, prima di recarsi al lavoro. Il pomeriggio la vedeva andare via alle ore 14.00 circa.
Il teste ha collocato l'inizio del rapporto lavorativo della ricorrente nell'anno 2020, ne ha indicato la durata in “circa un anno, forse anche di più”, ha altresì precisato di aver potuto osservare le circostanze riferite in ragione della frequente presenza della lavoratrice nel negozio, aperto tutti i giorni dell'anno, ad eccezione del primo dell'anno: “Confermo che la ricorrente ha lavorato come collaboratrice domestica e badante per il sig. Lo so perché ho un supermarket, vicino Largo San Domenico in Cassino, dove la Controparte_1 ricorrente a volte insieme al sig. veniva a fare la spesa. La ricorrente ha iniziato a giugno di tre anni fa, mi CP_1 sembra. Ha lavorato circa un anno, forse anche di più. La mattina veniva da me a prendere il pane verso le 8.00, quindi a quell'ora si stava recando presso l'abitazione del sig. sulla strada che conduce a Montecassino. Il CP_1 pomeriggio la vedevo andare via verso le 14.00. A volte si fermava e mi salutava. Questo accadeva quasi tutti i giorni.
A volte veniva anche con la sig.ra della quale si occupava, la sorella del sig. . Vedevo la ricorrente andare a CP_1 lavoro anche nei giorni festivi. Il mio supermercato era infatti aperto anche nei giorni festivi per mezza giornata (la mattina), ad eccezione del 1° gennaio”.
19. Infine, il teste parrucchiera della ricorrente, dopo aver confermato il periodo di lavoro Testimone_4 dedotto in giudizio, ha dichiarato che “ogni volta che veniva a fare i capelli li faceva fare anche alla sig.ra
sorella del resistente” e che “qualche volta mi ha portato presso l'abitazione della sig.ra per Pt_2 Parte_3 farle i capelli. So che la sig.ra aveva l'Alzheimer, a volte disobbediva, era un po' difficoltoso farle i Pt_2 capelli…non sempre era in grado di provvedere da sola a nutrirsi e alla propria igiene personale. La ricorrente la assisteva nello svolgimento di tali attività”.
20. Dalle citate deposizioni testimoniali emergono univocamente plurimi e convergenti indici di instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato domestico con la durata dedotta in ricorso, dal 22.6.2020 al 30.7.2021: la sottoposizione alle direttive del sig. “Il sig. CP_1 Tes_1 [...]
diceva alla ricorrente cosa doveva fare”); la continuità della prestazione lavorativa, resa sette giorni CP_1 su sette, anche nei giorni festivi, per oltre un anno;
l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato e fisso, che era evidentemente cogente, anche in considerazione delle esigenze di accudimento della sorella del resistente, non autosufficiente, e di quelle di disbrigo delle quotidiane e necessarie incombenze domestiche, di cui altrimenti non si sarebbe occupato nessuno, tanto è vero che la lavoratrice non si è mai assentata ( “Non si è mai assentata dal lavoro…Si occupava di tutte le faccende Tes_1 domestiche, dalla A alla Z. Il sig. non faceva nulla dentro casa”; : “La ricorrente ha lavorato tutti i CP_1 Tes_2 giorni, anche quelli festivi di cui al capitolo 3 del ricorso, non si è mai assentata perché la sig.ra aveva CP_1
l'Alzheimer”; : La ricorrente si occupava di tutte le faccende domestiche, pulizie, preparazione pasti, presso Tes_4
l'abitazione della sig.ra ”; “La ricorrente si lamentava con me perché il sig. la faceva lavorare Pt_2 Tes_3 CP_1 anche nei giorni festivi, perché lei doveva preparare da mangiare e doveva inoltre occuparsi della sorella del sig. , CP_1 malata di Alzheimer”).
21. I testi hanno confermato che la ricorrente si occupava, oltre che di tutte le incombenze domestiche, dell'accudimento e dell'assistenza della sorella del resistente , persona non autosufficiente Parte_1 in quanto affetta da morbo di Alzheimer, provvedendo a tutte le sue necessità quotidiane. Ai sensi dell'art. 10 del CCNL Lavoro Domestico - Fidaldo e Domina dell'8 settembre 2020, in atti, è inquadrato nel livello C Super l' “assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa dove vivono gli assistiti”. Tale profilo corrisponde alle mansioni disimpegnate dalla ricorrente, che ha pertanto diritto al trattamento retributivo previsto dal suddetto CCNL per i lavoratori inquadrati in tale livello. 22. Tutti i testi hanno confermato anche gli orari dedotti dalla lavoratrice: per tutto il periodo lavorativo la stessa ha prestato la propria attività dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, sempre per sei ore giornaliere, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, così sistematicamente effettuando due ore di lavoro straordinario domenicale, tenuto conto che per i lavoratori non conviventi, quale era la ricorrente, il normale orario di lavoro, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del CCNL è pari a 40 ore settimanali.
23. La ricorrente, come allegato in ricorso, ha percepito unicamente la retribuzione mensile di euro 450,00
e nulla per il mese di luglio 2021, per la tredicesima mensilità, per le festività lavorate, per le ferie e i permessi non goduti, per il trattamento di fine rapporto. Il resistente, rimasto contumace, non ha offerto e fornito la prova della corresponsione di emolumenti ulteriori rispetto a quelli indicati come percepiti dalla lavoratrice né di fatti estintivi, impeditivi o modificativi delle proprie obbligazioni retributive.
24. Nulla spetta invece alla lavoratrice a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, stante la completa carenza di allegazione dei fatti costitutivi di tale emolumento (neppure è stato chiarito come si è risolto il rapporto di lavoro).
25. La relazione contabile di parte, da ultimo depositata, ha quantificato le differenze retributive spettanti alla lavoratrice sulla base dei fatti accertati in istruttoria come esposti nei precedenti paragrafi e facendo corretta applicazione delle previsioni del menzionato contratto collettivo, nei termini che di seguito di passerà ad illustrare sinteticamente, salvo quanto si rileverà per le festività non godute.
26. Il minimo salariale orario previsto per gli assistenti familiari inquadrati nel livello CS, come si evince dalla tabella retributive sub C allegata al CCNL, è pari ad euro 6,83 nell'anno 2020 e ad euro 6,93 nell'anno 2021. Da tale dato orario si ricava la retribuzione mensile (retribuzione oraria x 40 x 52 :
12) e quella giornaliera (retribuzione mensile : 26), ottenendosi rispettivamente l'importo di euro
1.201,20 e di euro 46,20.
27. Per il lavoro straordinario domenicale, l'art. 15, comma 4, del CCNL prevede una maggiorazione della retribuzione globale di fatto oraria pari al 60%, così ottenendosi l'importo orario pari ad euro
10,93 per l'anno 2020 e 11,09 per l'anno 2021, da corrispondersi alla ricorrente per le due ore di lavoro straordinario prestato di domenica.
28. La tredicesima mensilità, non corrisposta alla ricorrente, ai sensi dell'art. 39 del CCNL deve essere erogata entro il mese di dicembre quale mensilità aggiuntiva nella misura pari alla retribuzione globale di fatto, e, laddove la prestazione non raggiunga un anno di servizio, in una misura pari a tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
29. L'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti è disciplinata rispettivamente dagli articoli
17 e 19 del CCNL. L'art. 17 prevede al comma 1 che il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie di
26 giorni lavorativi e al comma 9 che in caso di licenziamento o di dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Non avendo la ricorrente usufruito di alcun giorno di ferie, alla medesima andrà corrisposta l'indennità sostitutiva per i 28,17 giorni di ferie non goduti. L'art. 19 prevede che i lavoratori non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali hanno diritto a permessi individuali retribuiti pari a 12 ore annue. Poiché la ricorrente non ha fruito di alcun giorno di permesso, le spetta l'indennità sostitutiva per 13 ore annue di permessi non goduti.
30. Con riferimento alla prestazione resa nei giorni festivi di cui all'art. 16 del CCNL, detta disposizione contrattuale prevede una maggiorazione della retribuzione globale di fatto per le ore prestate pari al
60%. Alla ricorrente è dovuta tale maggiorazione per i giorni festivi lavorati del 15 agosto 2020, 1° novembre 2020, 8 dicembre 2020, 25 dicembre 2020, 26 dicembre 2020, 1°gennaio 2021, 6 gennaio
2021, lunedì di Pasqua 2021, festa del Santo Patrono il 21 marzo 2021, 25 aprile 2021, 1° maggio
2021, 2 giugno 2021.
31. Non avendo la ricorrente goduto del riposo settimanale domenicale (art. 13, comma 3: “Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica”), le spetta, ai sensi dell'art. 13, comma 4, una retribuzione della relativa giornata con maggiorazione del 60 per cento della retribuzione globale di fatto.
32. Infine, con riferimento al trattamento di fine rapporto, per la sua determinazione occorrerà fare riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 41 del CCNL.
33. In applicazione dei richiamati istituti contrattuali il consulente di parte ha quantificato le differenze retributive maturate dalla lavoratrice, al netto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in complessivi euro 16.126,10, oltre trattamento di fine rapporto pari ad euro 1.517,50. Dalle differenze retributive vanno invero scomputati gli importi riconosciuti nei conteggi a titolo di “festività non godute”, per un totale di euro 551,05 (45,53 45,53 + 136,59 + 92,40 + 46,20 + 92,40 + 46,20 +
46,20), trattandosi di una indebita duplicazione rispetto alla voce “lavoro festivo”. 34. Con questo unico correttivo, i conteggi possono essere per il resto integralmente recepiti, essendo redatti in aderenza al quesito e alla disciplina contrattuale collettiva, con chiara ed esaustiva illustrazione del procedimento contabile che appare immune da errori e incongruenze. In conclusione, quindi, il resistente va condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad euro 15.575,05 (16.126,10 - 551,05) a titolo di differenze retributive e ad euro 1.517,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
35. Il resistente, secondo soccombenza, va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara che è debitore di per la somma di euro Controparte_1 Parte_1
15.575,05 per i titoli di cui in motivazione e di euro 1.517,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, in forza del rapporto di lavoro subordinato domestico intercorso tra le parti dal 22 giugno 2020 al 30 luglio 2021;
− per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di euro 17.092,55, di cui euro 1.517,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, da Controparte_1 Parte_1 liquidarsi in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento,
IVA, CPA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FF AN