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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1007 del R.G.A.C. dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Nocito Parte_1 C.F._1
Maltese;
RICORRENTE
E
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
3.9.2020 in Rende (CS), dal quale non sono nati figli, ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, nonché, decorsi i termini di legge, pronunciarsi il divorzio.
Il convenuto non si è costituito.
Dichiarata la separazione dei coniugi il giudizio è proseguito per la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
1 Con sentenza n. 2239 del 27/28.11.2024, passata in giudicato (cfr. attestazione di cancelleria), il
Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi accertata, in difetto di contrarie eccezioni ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 898/70,
l'ininterrotta protrazione della separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il tempo decorso dalla separazione, la volontà della ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale del convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse alla eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Trattandosi di matrimonio civile, la pronuncia è di scioglimento.
La mancata opposizione del convenuto e la natura necessaria del giudizio giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza;
- spese irripetibili.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1007 del R.G.A.C. dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Nocito Parte_1 C.F._1
Maltese;
RICORRENTE
E
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
3.9.2020 in Rende (CS), dal quale non sono nati figli, ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, nonché, decorsi i termini di legge, pronunciarsi il divorzio.
Il convenuto non si è costituito.
Dichiarata la separazione dei coniugi il giudizio è proseguito per la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
1 Con sentenza n. 2239 del 27/28.11.2024, passata in giudicato (cfr. attestazione di cancelleria), il
Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi accertata, in difetto di contrarie eccezioni ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 898/70,
l'ininterrotta protrazione della separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il tempo decorso dalla separazione, la volontà della ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale del convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse alla eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Trattandosi di matrimonio civile, la pronuncia è di scioglimento.
La mancata opposizione del convenuto e la natura necessaria del giudizio giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza;
- spese irripetibili.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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