Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00870/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01914/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1914 del 2025, proposto da
TA TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2205//2021 pubblicata il 16.12.2021, emessa dal Tribunale di Salerno, notificata il 3.2.2022, passata in giudicato il 7.3.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 questo TAR sollevava di ufficio ex art. 73 c.p.a., la questione della irricevibilità del ricorso per intempestività del deposito, dandone atto a verbale.
2. Il ricorso è irricevibile per intempestività del deposito.
E, invero, la domanda di esecuzione del giudicato in esame risulta:
- notificata a mezzo pec in data 4 novembre 2025;
- depositata in data 22 novembre 2025, id est allorquando il termine perentorio di quindici giorni, dimidiato nel rito della ottemperanza che quivi viene in rilievo, era già spirato.
Si impone, pertanto, la declaratoria di irricevibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a..
Le peculiari connotazioni della controversia, e della pronunzia in rito che la definisce, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per intempestività del deposito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
LU SS, Presidente
CC MP, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | LU SS |
IL SEGRETARIO