Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 27 maggio 2025 la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 25650/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 14674\2023 (ATP),
TRA
, C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via via dei Greci n. 36, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, (c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra CP_1
Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Per_1
Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024.
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 14674/2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento della prestazione “Accompagnamento”, chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico
–legale e l'accertamento del diritto azionato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. Si è costituito l , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto per inammissibilità della CP_1 domanda.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza odierna la stessa veniva decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Osserva, invero, il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -.
Nel caso in esame parte ricorrente contesta le conclusioni della ctu della fase di atp, asserendo, in primis, la mancata valutazione delle caratteristiche personali della ricorrente
in secundis, contesta la mancata adeguata valutazione della documentazione prodotta a seguito di visita medica del 29.11.2023 da ASL NA1 Centro;
in tertiis, contesta il mancato riferimento al test denominato “Scala di Tinetti”, impiegato per sondare l'effettiva capacità di mantenersi in equilibrio da parte del paziente. Dall'esame della perizia di ufficio resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo risulta, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, che la relazione peritale del medico CTU è scevra da alcuna lacunosità, tant'è che le contestazioni sollevate, in particolar modo per i rilievi di cui ai punti da A a F della pagina 2 della suddetta relazione, di per sé generici e non circostanziati in ordine alla incidenza dirimente ai fini del requisito sanitario in specifico accertamento, appaiono facilmente superabili, tenuto conto che dall'esame della Ctu si evince la considerazione delle stesse ai fini della valutazione specifica e complessiva. tutte le circostanze menzionate dalla stessa nel presente ricorso sono invece state specificamente valutate e prese in considerazione dal Ctu Dalle allegazioni di cui al ricorso non risulta, inoltre, la specifica ragione medico – legale per cui le condizioni neurologiche e cardiache nelle quali versa la ricorrente debbano essere valutate in maniera più grave di quanto fatto dal Ctu e i motivi per cui le stesse appaiono dirimenti ai fini dell'accertamento positivo del requisito sanitario. Aggiungasi che generico appare anche il richiamo al documento sanitario denominato TC, asseritamente in contrasto con le conclusioni del CTU, di cui non risulta specificato l'ente o il sanitario di provenienza, con conseguente irrilevanza del riferimento ad esso, proprio perché non verificabile già in punto di allegazione, ai fini del presente giudizio. Per quanto concerne il mancato riferimento alla omessa applicazione della “Scala di Tinettii” ai fini dell'esame della perizianda, va ritenuto anche per che si tratti di generica allegazione, non risultando specificata in che modo l'applicazione di esso rileverebbe ai fini dei vizi della Ctu. Al contrario, dalla relazione peritale non emergono elementi che possano portare a dubitare dell'attendibilità e congruità di quanto valutato in sede di visita medico-legale. Si apprende infatti, dalla relazione Ctu che: “SISTEMA NERVOSO Esame neurologico Per_2 negativo prove di coordinazione motorie negative. Nervi cranici indenni. Non patologie focali. Nulla a carico del sistema nervoso periferico. R.O.T. normoreagenti. Esame psichico Soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio. Note ansio-despressive.
DOCUMENTAZIONE SANITARIA RICHIESTA E RICEVUTA COME AGLI ATTI DEL
PROCESSO TELEMATICO DIAGNOSI E DISCUSSIONE MEDICO LEGALE Dagli elementi acquisiti attraverso l'esame della documentazione sanitaria e l'indagine clinica, e' possibile affermare che la perizianda, risulta affetta dalle seguenti infermità: “CARDIOPATIA ISCHEMICO IPERTENSIVA IN FIBRILLAZIONI ATRIALI IN PORTATORE DI
PACEMAKER; DIABETE MELLITO;
POLIARTROSI IN OBESA;
BRONCOPATIA CRONICA IN OSSIGENOTERAPIA;
INCONTINENZA; VASCULOPATIA CEREBRALE”. Trattasi di un complesso morboso cronico corrispondente al 100% (cento percento). la perizianda non necessita d'assistenza per il compimento degli atti quotidiani della vita.”
Tanto premesso, codesto Tribunale osserva, or dunque, che la valutazione di tutto quanto esaminato e relazionato risulta adeguatamente motivata in sede di discussione medico legale, alla stregua dei codici tabellari di cui al DM 5.2.1992, e con riferimento anche ai barèmes medico legale analogicamente applicati. Il giudizio valutativo delle singole patologie appare, pertanto, immune da vizi, così come la valutazione percentuale complessiva risulta congrua rispetto allo specifico requisito sanitario in esame.
Va, del resto, evidenziato che le conclusioni del Ctu appaiono fondate sul dirimente esame clinico diretto della ricorrente, con considerazione e discussione riferita a ciascuno degli apparati interessati alle patologie ed al grado di limitazione funzionale attribuito. Deve pertanto ritenersi la relazione peritale congruamente motivata, coerente intrinsecamente e con la documentazione sanitaria in atti.
Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti per l'esonero della parte priva dalle spese di lite di entrambe le fasi processuali, ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite ex art. 152 disp att. C.p.c.; liquida le spese di CTU, per la fase di ATP , come da separato decreto. Napoli, 27.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo