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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1494/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3394/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025837085 CONTRIBUTO OPER
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 3394/2024, notificato in data 22 dicembre 2023, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239025837085, ricevuta in data 24 ottobre 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate OS (di seguito, ADER) ingiungeva il pagamento dell'importo di € 3.935,04.
Tale somma era riferita alla cartella di pagamento n. 29320130017465257000, relativa a contributi per opere irrigue dovuti al Consorzio di bonifica 9 Catania per l'annualità 2011, che l'ADER asseriva essere stata notificata in data 17 maggio 2013.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'intimazione per omessa rituale notifica della cartella di pagamento presupposta. In via principale, ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito, sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale trattandosi di obbligazioni periodiche. In subordine, ha contestato l'infondatezza della pretesa nel merito, asserendo che i propri terreni non ricevono alcun beneficio dalle opere del Consorzio di bonifica.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate OS ha chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi concernenti la debenza del tributo e la regolarità degli atti presupposti. Nel merito, ha sostenuto la ritualità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 17 maggio 2013, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione del termine ordinario decennale. Ha infine dedotto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento ha reso la pretesa creditoria irretrattabile, precludendo al ricorrente la contestazione del merito.
Con ordinanza del 9 luglio 2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione cautelare.
All'udienza del 17 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate OS. Il contribuente ha impugnato un atto, l'intimazione di pagamento, emesso dall'agente della riscossione, lamentando, tra l'altro, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Nel merito, il motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione del credito è fondato e assorbente rispetto ad ogni altra censura.
La pretesa creditoria ha ad oggetto contributi consortili di bonifica per il servizio irriguo, i quali costituiscono oneri reali che trovano giustificazione nei benefici, anche solo potenziali, apportati al fondo dalle opere eseguite dal consorzio. La questione centrale della controversia attiene alla durata del termine di prescrizione applicabile a tali crediti.
Sul punto, si è registrato in passato un dibattito giurisprudenziale circa l'applicabilità del termine ordinario decennale o di quello quinquennale previsto per le prestazioni periodiche. Tuttavia, un recente e ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, richiamato anche dalla difesa del ricorrente nelle proprie memorie conclusive, ha chiarito che i contributi consortili di bonifica sono tributi che si strutturano come prestazioni periodiche, in quanto l'utente è tenuto al pagamento in relazione al prolungarsi nel tempo della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio concesso. Essi, pertanto, sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento impugnata indica quale data di notifica della cartella presupposta il 17 maggio 2013. Anche a voler considerare tale data come dies a quo per la decorrenza del termine, la prescrizione quinquennale del credito si è compiuta in data 17 maggio 2018. L'intimazione di pagamento è stata notificata al ricorrente solo in data 24 ottobre 2024, quando il diritto alla riscossione del credito era già ampiamente estinto per prescrizione. Risulta pertanto irrilevante la sospensione dei termini di riscossione disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19, poiché intervenuta successivamente al compimento del termine prescrizionale.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione del credito comporta la nullità dell'atto impugnato e l'assorbimento degli altri motivi di ricorso, relativi all'omessa notifica della cartella di pagamento e all'infondatezza nel merito della pretesa, che non necessitano di essere esaminati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 8, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate OS alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3394/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025837085 CONTRIBUTO OPER
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 3394/2024, notificato in data 22 dicembre 2023, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239025837085, ricevuta in data 24 ottobre 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate OS (di seguito, ADER) ingiungeva il pagamento dell'importo di € 3.935,04.
Tale somma era riferita alla cartella di pagamento n. 29320130017465257000, relativa a contributi per opere irrigue dovuti al Consorzio di bonifica 9 Catania per l'annualità 2011, che l'ADER asseriva essere stata notificata in data 17 maggio 2013.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'intimazione per omessa rituale notifica della cartella di pagamento presupposta. In via principale, ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito, sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale trattandosi di obbligazioni periodiche. In subordine, ha contestato l'infondatezza della pretesa nel merito, asserendo che i propri terreni non ricevono alcun beneficio dalle opere del Consorzio di bonifica.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate OS ha chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi concernenti la debenza del tributo e la regolarità degli atti presupposti. Nel merito, ha sostenuto la ritualità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 17 maggio 2013, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione del termine ordinario decennale. Ha infine dedotto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento ha reso la pretesa creditoria irretrattabile, precludendo al ricorrente la contestazione del merito.
Con ordinanza del 9 luglio 2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione cautelare.
All'udienza del 17 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate OS. Il contribuente ha impugnato un atto, l'intimazione di pagamento, emesso dall'agente della riscossione, lamentando, tra l'altro, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Nel merito, il motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione del credito è fondato e assorbente rispetto ad ogni altra censura.
La pretesa creditoria ha ad oggetto contributi consortili di bonifica per il servizio irriguo, i quali costituiscono oneri reali che trovano giustificazione nei benefici, anche solo potenziali, apportati al fondo dalle opere eseguite dal consorzio. La questione centrale della controversia attiene alla durata del termine di prescrizione applicabile a tali crediti.
Sul punto, si è registrato in passato un dibattito giurisprudenziale circa l'applicabilità del termine ordinario decennale o di quello quinquennale previsto per le prestazioni periodiche. Tuttavia, un recente e ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, richiamato anche dalla difesa del ricorrente nelle proprie memorie conclusive, ha chiarito che i contributi consortili di bonifica sono tributi che si strutturano come prestazioni periodiche, in quanto l'utente è tenuto al pagamento in relazione al prolungarsi nel tempo della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio concesso. Essi, pertanto, sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento impugnata indica quale data di notifica della cartella presupposta il 17 maggio 2013. Anche a voler considerare tale data come dies a quo per la decorrenza del termine, la prescrizione quinquennale del credito si è compiuta in data 17 maggio 2018. L'intimazione di pagamento è stata notificata al ricorrente solo in data 24 ottobre 2024, quando il diritto alla riscossione del credito era già ampiamente estinto per prescrizione. Risulta pertanto irrilevante la sospensione dei termini di riscossione disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19, poiché intervenuta successivamente al compimento del termine prescrizionale.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione del credito comporta la nullità dell'atto impugnato e l'assorbimento degli altri motivi di ricorso, relativi all'omessa notifica della cartella di pagamento e all'infondatezza nel merito della pretesa, che non necessitano di essere esaminati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 8, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate OS alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello