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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/03/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5605 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Parlatano;
Parte_1
- ricorrente – contro
Controparte_1
rappresentata
[...] difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata da per Parte_1
l'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso dal di Controparte_1 in data 22.06.2022, con il quale gli è stato negato il diritto a sostenere la prova pratica CP_1 del 26.02.2022, per il conseguimento della patente di tipo B. Segnatamente, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego per essere viziato da eccesso di potere e violazione dell'art. 3 della l. 241/90, difettando il provvedimento gravato di idonea motivazione.
Il si costituiva in giudizio chiedendo che Controparte_1 venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Motorizzazione Civile di CP_1 in quanto soggetto estraneo alla procedura, e nel merito chiedendo venisse dichiarata l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda atteso che la comunicazione di diniego dell'amministrazione trovava il suo fondamento nel precedente provvedimento emesso dalla
Prefettura, atto non suscettibile di autonoma impugnazione. Precisava che gli effetti pregiudizievoli all'interessato, derivassero non già dalla comunicazione dell'Amministrazione di diniego del nullaosta al conseguimento della patente, bensì dal provvedimento ostativo emesso dalla Prefettura.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 11.03.2025 è stata trattenuta per la decisione sulle base delle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*********
La domanda proposta è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto”
(vds. Cass. civ. SS.UU. n. 8188/2022; Cass. Civ. n. 26391/2020). Da tanto si evince che il provvedimento di diniego del nulla osta al titolo abilitativo alla guida per carenza dei prescritti requisiti morali si configura come atto amministrativo ad emanazione dovuta ed a contenuto strettamente vincolato nei riguardi di chiunque si trovi in una delle condizioni ostative richiamate dall'art. 120 C.d.s. Perciò la mancanza dei requisiti soggettivi indicati dalla richiamata norma preclude automaticamente il possesso di titoli abilitativi alla guida, determinandone il diniego al rilascio.
Trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato, le contestazioni formulate dall'attore in merito alla carenza di motivazione del provvedimento risultano infondate.
Ed invero, priva di pregio è la doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 3 comma
1 della l. n. 241/1990 per carenza assoluta di motivazione del provvedimento di diniego al rilascio della patente, giova evidenziare che secondo l'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato “il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione, sicché non si pone, neppure in astratto, ex art. 21 octies legge n. 241 del 1990, la questione di annullabilità dell'atto in parola” (vds., Cass. SS.UU. n. 8188/2022, Cass. SS.UU. n.
32977/2019). Ne consegue che il provvedimento di diniego impugnato non può essere annullato, nemmeno se adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, stante la natura vincolata del provvedimento stesso, il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello che è stato in concreto adottato.
Peraltro, giova evidenziare che, in tema di autorizzazioni di guida, il destinatario del diniego è consapevole dell'adozione nei suoi confronti di un provvedimento di natura sanzionatoria, presupposto per l'adozione del provvedimento di diniego della patente. Perciò, l'amministrazione non è tenuta a motivare circa la idoneità del presupposto a determinare il diniego di rilascio della patente.
Ad ogni modo la doglianza risulta infondata in quanto il provvedimento impugnato riporta, quale motivazione del diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, “la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S., come da ostativo inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile dalla ”, CP_2 risultando esplicitamente menzionato l'art. 120, comma 1, C.d.s. che indica le varie fattispecie soggettive preclusive al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
Per completezza in ordine all' interpretazione dell'art. 120 C.d.S. si evidenzia che secondo un recente orientamento giurisprudenziale, originatosi in seno alla giustizia amministrativa, sarebbe sufficiente ai fini del rinnovo del titolo abilitativo alla guida
“l'accertamento, da parte dell'Amministrazione, del mero decorso del tempo, senza che possa richiedersi all'interessato il possesso dell'ulteriore requisito del conseguimento del provvedimento di riabilitazione” (Tar Palermo, n. 795/2021) e che “l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce - in base alla lettera della norma - condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l'arco temporale previsto” (Cons. Stato, Sez. III, 14/04/2021, n. 3084). Il
Tribunale, tuttavia, non condivide tale orientamento giurisprudenziale. Ed invero, dal combinato disposto dei tre commi dell'art. 120 C.d.S. emerge che il requisito temporale previsto dal comma 3 sarebbe sufficiente, purché non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dal comma 1 del medesimo articolo.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego è stato determinato dalla sussistenza di ostativi costituiti dalla sentenza del GUP del Tribunale di Macerata divenuta irrevocabile l' 08.06.2015 per il reato di cui all'art. 73 del DPR 309/90 e della sentenza della Corte d'appello di Napoli divenuta irrevocabile il 31.01.2018 sempre per il reato di cui all'art. 73 del DPR
309/90.
Ne consegue che il rientra nella categoria di soggetti di cui al comma 1 Parte_1 dell'art. 120 C.d.S., riguardante i “Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116”, secondo il quale “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, […] le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi […]”. Per tali soggetti, il legislatore ha stabilito che il rilascio della patente è subordinato al preventivo conseguimento del beneficio della riabilitazione ex art. 178 c.p., cui è stato equiparato dalla giurisprudenza di legittimità l'adozione di altri provvedimenti “tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.” (vds., Cass. civ. n.
23815/2022).
Nel caso di specie, il diniego al rilascio del titolo abilitativo risulta giustificato dalla sussistenza delle preclusioni di cui all'art. 120 comma 1 Cds che sono assolute e non lasciano alcun margine di discrezionalità alla P.A., la quale è tenuta a disporre il diniego al rilascio del titolo abilitativo tutte le volte in cui ravvisi un motivo ostativo in ordine ai requisiti morali richiesti.
Sul punto assumono rilievo le recenti pronunce della Corte costituzionale che, nell'affrontare la questione dell'obbligatorietà del diniego di cui all'art. 120, comma 1, Cds, hanno dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3 e (con evocazione generica) 25
e 111 Cost. - nella parte in cui prevede il diniego della patente di guida come conseguenza automatica della condanna per i reati in materia di stupefacenti ivi indicati. Al diniego del titolo abilitativo non sono riferibili le ragioni che hanno comportato il superamento (ad opera della sentenza n. 22 del 2018) dell'automatismo della revoca prefettizia. A differenza di questa, il diniego riflette infatti una condizione ostativa che opera a monte del conseguimento del titolo e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato; inoltre, nel caso del diniego non ricorre la contraddizione - presente nel caso della revoca - tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato;
infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento
(anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 cod. pen.), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018, che ha rimosso l'automatismo della revoca prefettizia della patente, dichiarando in parte qua costituzionalmente illegittimo il comma 2 dello stesso art. 120 cod. strada).”. (vds. Corte Cost. sent. n. 80 del 2019; Corte
Cost. ord. n. 81 del 2020).
Da quanto innanzi emerge che costituisce clausola di salvezza, prevista dal legislatore nell'art. 120 comma 1 cds in tema di diniego del rilascio della patente di guida, il conseguimento di un provvedimento riabilitativo che consente ai soggetti rientranti nelle fattispecie di cui alla suddetta norma di riacquistare i requisiti morali utili per richiedere la patente di guida.
Orbene, nel caso di specie, il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso dal Controparte_1 di è stato determinato dalla sussistenza dei requisiti ostativi riscontrati nel Sistema CP_1
Informativo Interforze dal quale è emerso che nel certificato del casellario giudiziale di
[...]
risultano due condanne per il reato di cui all'art. 73 del DPR 309/1990. In relazione a Pt_1 tali condanne non risulta che l' abbia conseguito un provvedimento riabilitativo o altro Pt_1 provvedimento equipollente idoneo a restituire in capo allo stesso il diritto a richiedere la patente di guida.
Se ne deduce che l' ha agito nel pieno rispetto della Controparte_3 normativa vigente, negando il nullaosta al conseguimento del titolo abilitativo alla guida in presenza delle condizioni ostative riscontrate a seguito della verifica sulla sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti morali, così come previsti dal codice della strada.
Va altresì aggiunto che nessun merito può essere riconosciuto alla doglianza eccepita dal ricorrente circa la presunta impossibilità a controdedurre sul motivo sottostante al diniego al conseguimento del titolo di guida.
Infatti, il ricorrente venuto a conoscenza della sussistenza del motivo ostativo a rilascio della patente, espressamente circoscritto alla presenza di una delle ipotesi previste all'art. 120 comma 1 del Codice della Strada, comunicatogli dall'ufficio della motorizzazione di CP_1 era nelle condizioni di poter controdedurre circa la sussistenza degli stessi. Tuttavia, il ricorrente non ha allegato elementi dai quali poter presumere che il predetto diniego sia errato, atteso che avrebbe potuto produrre, ad esempio, certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti dell'interessato.
Per tali ragioni, la domanda è rigettata.
Quanto alle spese, sussistono i motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse, stante il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente le spese tra le parti;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 11.03.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5605 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Parlatano;
Parte_1
- ricorrente – contro
Controparte_1
rappresentata
[...] difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata da per Parte_1
l'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso dal di Controparte_1 in data 22.06.2022, con il quale gli è stato negato il diritto a sostenere la prova pratica CP_1 del 26.02.2022, per il conseguimento della patente di tipo B. Segnatamente, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego per essere viziato da eccesso di potere e violazione dell'art. 3 della l. 241/90, difettando il provvedimento gravato di idonea motivazione.
Il si costituiva in giudizio chiedendo che Controparte_1 venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Motorizzazione Civile di CP_1 in quanto soggetto estraneo alla procedura, e nel merito chiedendo venisse dichiarata l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda atteso che la comunicazione di diniego dell'amministrazione trovava il suo fondamento nel precedente provvedimento emesso dalla
Prefettura, atto non suscettibile di autonoma impugnazione. Precisava che gli effetti pregiudizievoli all'interessato, derivassero non già dalla comunicazione dell'Amministrazione di diniego del nullaosta al conseguimento della patente, bensì dal provvedimento ostativo emesso dalla Prefettura.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 11.03.2025 è stata trattenuta per la decisione sulle base delle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*********
La domanda proposta è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto”
(vds. Cass. civ. SS.UU. n. 8188/2022; Cass. Civ. n. 26391/2020). Da tanto si evince che il provvedimento di diniego del nulla osta al titolo abilitativo alla guida per carenza dei prescritti requisiti morali si configura come atto amministrativo ad emanazione dovuta ed a contenuto strettamente vincolato nei riguardi di chiunque si trovi in una delle condizioni ostative richiamate dall'art. 120 C.d.s. Perciò la mancanza dei requisiti soggettivi indicati dalla richiamata norma preclude automaticamente il possesso di titoli abilitativi alla guida, determinandone il diniego al rilascio.
Trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato, le contestazioni formulate dall'attore in merito alla carenza di motivazione del provvedimento risultano infondate.
Ed invero, priva di pregio è la doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 3 comma
1 della l. n. 241/1990 per carenza assoluta di motivazione del provvedimento di diniego al rilascio della patente, giova evidenziare che secondo l'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato “il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione, sicché non si pone, neppure in astratto, ex art. 21 octies legge n. 241 del 1990, la questione di annullabilità dell'atto in parola” (vds., Cass. SS.UU. n. 8188/2022, Cass. SS.UU. n.
32977/2019). Ne consegue che il provvedimento di diniego impugnato non può essere annullato, nemmeno se adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, stante la natura vincolata del provvedimento stesso, il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello che è stato in concreto adottato.
Peraltro, giova evidenziare che, in tema di autorizzazioni di guida, il destinatario del diniego è consapevole dell'adozione nei suoi confronti di un provvedimento di natura sanzionatoria, presupposto per l'adozione del provvedimento di diniego della patente. Perciò, l'amministrazione non è tenuta a motivare circa la idoneità del presupposto a determinare il diniego di rilascio della patente.
Ad ogni modo la doglianza risulta infondata in quanto il provvedimento impugnato riporta, quale motivazione del diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, “la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S., come da ostativo inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile dalla ”, CP_2 risultando esplicitamente menzionato l'art. 120, comma 1, C.d.s. che indica le varie fattispecie soggettive preclusive al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
Per completezza in ordine all' interpretazione dell'art. 120 C.d.S. si evidenzia che secondo un recente orientamento giurisprudenziale, originatosi in seno alla giustizia amministrativa, sarebbe sufficiente ai fini del rinnovo del titolo abilitativo alla guida
“l'accertamento, da parte dell'Amministrazione, del mero decorso del tempo, senza che possa richiedersi all'interessato il possesso dell'ulteriore requisito del conseguimento del provvedimento di riabilitazione” (Tar Palermo, n. 795/2021) e che “l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce - in base alla lettera della norma - condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l'arco temporale previsto” (Cons. Stato, Sez. III, 14/04/2021, n. 3084). Il
Tribunale, tuttavia, non condivide tale orientamento giurisprudenziale. Ed invero, dal combinato disposto dei tre commi dell'art. 120 C.d.S. emerge che il requisito temporale previsto dal comma 3 sarebbe sufficiente, purché non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dal comma 1 del medesimo articolo.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego è stato determinato dalla sussistenza di ostativi costituiti dalla sentenza del GUP del Tribunale di Macerata divenuta irrevocabile l' 08.06.2015 per il reato di cui all'art. 73 del DPR 309/90 e della sentenza della Corte d'appello di Napoli divenuta irrevocabile il 31.01.2018 sempre per il reato di cui all'art. 73 del DPR
309/90.
Ne consegue che il rientra nella categoria di soggetti di cui al comma 1 Parte_1 dell'art. 120 C.d.S., riguardante i “Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116”, secondo il quale “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, […] le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi […]”. Per tali soggetti, il legislatore ha stabilito che il rilascio della patente è subordinato al preventivo conseguimento del beneficio della riabilitazione ex art. 178 c.p., cui è stato equiparato dalla giurisprudenza di legittimità l'adozione di altri provvedimenti “tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.” (vds., Cass. civ. n.
23815/2022).
Nel caso di specie, il diniego al rilascio del titolo abilitativo risulta giustificato dalla sussistenza delle preclusioni di cui all'art. 120 comma 1 Cds che sono assolute e non lasciano alcun margine di discrezionalità alla P.A., la quale è tenuta a disporre il diniego al rilascio del titolo abilitativo tutte le volte in cui ravvisi un motivo ostativo in ordine ai requisiti morali richiesti.
Sul punto assumono rilievo le recenti pronunce della Corte costituzionale che, nell'affrontare la questione dell'obbligatorietà del diniego di cui all'art. 120, comma 1, Cds, hanno dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3 e (con evocazione generica) 25
e 111 Cost. - nella parte in cui prevede il diniego della patente di guida come conseguenza automatica della condanna per i reati in materia di stupefacenti ivi indicati. Al diniego del titolo abilitativo non sono riferibili le ragioni che hanno comportato il superamento (ad opera della sentenza n. 22 del 2018) dell'automatismo della revoca prefettizia. A differenza di questa, il diniego riflette infatti una condizione ostativa che opera a monte del conseguimento del titolo e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato; inoltre, nel caso del diniego non ricorre la contraddizione - presente nel caso della revoca - tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato;
infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento
(anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 cod. pen.), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018, che ha rimosso l'automatismo della revoca prefettizia della patente, dichiarando in parte qua costituzionalmente illegittimo il comma 2 dello stesso art. 120 cod. strada).”. (vds. Corte Cost. sent. n. 80 del 2019; Corte
Cost. ord. n. 81 del 2020).
Da quanto innanzi emerge che costituisce clausola di salvezza, prevista dal legislatore nell'art. 120 comma 1 cds in tema di diniego del rilascio della patente di guida, il conseguimento di un provvedimento riabilitativo che consente ai soggetti rientranti nelle fattispecie di cui alla suddetta norma di riacquistare i requisiti morali utili per richiedere la patente di guida.
Orbene, nel caso di specie, il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso dal Controparte_1 di è stato determinato dalla sussistenza dei requisiti ostativi riscontrati nel Sistema CP_1
Informativo Interforze dal quale è emerso che nel certificato del casellario giudiziale di
[...]
risultano due condanne per il reato di cui all'art. 73 del DPR 309/1990. In relazione a Pt_1 tali condanne non risulta che l' abbia conseguito un provvedimento riabilitativo o altro Pt_1 provvedimento equipollente idoneo a restituire in capo allo stesso il diritto a richiedere la patente di guida.
Se ne deduce che l' ha agito nel pieno rispetto della Controparte_3 normativa vigente, negando il nullaosta al conseguimento del titolo abilitativo alla guida in presenza delle condizioni ostative riscontrate a seguito della verifica sulla sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti morali, così come previsti dal codice della strada.
Va altresì aggiunto che nessun merito può essere riconosciuto alla doglianza eccepita dal ricorrente circa la presunta impossibilità a controdedurre sul motivo sottostante al diniego al conseguimento del titolo di guida.
Infatti, il ricorrente venuto a conoscenza della sussistenza del motivo ostativo a rilascio della patente, espressamente circoscritto alla presenza di una delle ipotesi previste all'art. 120 comma 1 del Codice della Strada, comunicatogli dall'ufficio della motorizzazione di CP_1 era nelle condizioni di poter controdedurre circa la sussistenza degli stessi. Tuttavia, il ricorrente non ha allegato elementi dai quali poter presumere che il predetto diniego sia errato, atteso che avrebbe potuto produrre, ad esempio, certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti dell'interessato.
Per tali ragioni, la domanda è rigettata.
Quanto alle spese, sussistono i motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse, stante il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente le spese tra le parti;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 11.03.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi