Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezi one Pri ma Ci vil e
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magist rati: dott. Gi us eppe de Rosa P residente rel. dott. Antonell a All egra Consigli ere dott. Ros ario Lionel l o Ros sino Consigli ere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nell a caus a promos sa con atto di cit azione 23.1.2024 RG n. 112/2024
TRA
( ), rappresent ato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato Mauro Buontempi del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio di quest'ultimo sito ad Ancona in Vi a C ardeto n. 3/B, appell ante
CONT RO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Costanza Di Ninno del Foro di Bologna con studio in
Bologna, via D'Azeglio 58, nel cui studio la stessa elegge domicilio ai fini del pres ent e procedim ent o appell at a
Oggett o: im pugnazi one dell a sent enza Tri bunal e di B ologna n.
2802/ 2023 del 20.12.2023
Conclusi oni di part e ricorr ent e
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: in vi a p rin cipal e e nel m erito, accogli ere, per i moti vi tutti dedotti nel corpo dell'atto di citazione, il proposto appello e, per l'effetto, in riform a della sent enza n. 2802/2023 em essa dal Tribunal e di Bologna,
ed il si gnor non è mai al cun Controparte_1 Parte_1
prestito né contr att o di mutuo a tit olo gratuito per le ragioni t utt e dedott e nel cor po del pr es ent e att o e che qui si intendono int egralmente richiamate;
per l'effetto respingere la domanda formulata da parte attri ce perché i nfondata sia in f atto che in di ritto;
condannare la signora ex ar t. 96 I e/o III co. c.p.c., per le ragioni tutte gi à CP_1
espresse nel pr es ente atto, al la ref usi one dell e spese di lit e e al pagamento di una ul teri or e somma a ti tolo di risarciment o del danno nei confronti del signor che l'Ill.mo Sig. Giudice vorrà Parte_1
det erminare a ti tolo equitati vo e che qui vi ene i ndi cat a, a mero tit olo esemplificativo e non esaustivo, in € 10.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudi ce ri terrà di giust izia;
in vi a su bordinata nell a denegata ipot esi in cui l 'Ill .mo Sig. Giudice dovesse ri tenere esi stente un contratto di mut uo a titol o gratuit o t ra privati e/ o un pr est ito elargit o dalla attrice in favore del convenut o, dichiarar e pres cr itto il di ritto della signora alla restit uzione dell a CP_1
somma ri chi es ta es sendo decorsi più di dieci anni dal la data di elargizi one del suddetto pr est ito;
condannare l a si gnora ex art . 96 CP_1
I e/ o III co. c.p.c., per l e r agioni tutt e già espresse nel present e atto, alla ref usione dell e spese di l ite e al pagament o di una ulteriore somma
a titolo di risarci ment o del danno nei confronti del signor Parte_1 che l'Ill.mo Sig. Giudice vorrà determinare a titolo equitativo e
[...]
che qui vi ene i ndi cata, a mero tit olo esemplifi cativo e non esausti vo, i n
€ 10.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia “ e cons eguent ement e disatt endere tutt e l e eccezioni e l e istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale Civile di Bologna e pag. 2/8 avanti l a Cort e di Appello Civile di Bol ogna, per i moti vi t utti esposti nel pres ent e atto;
per l'effetto ordinare alla signora Controparte_1
di procedere al la cancell azione dell a ipot eca giudi zi al e t rascritt a in
[...]
dat a 29 gennai o 2024, i n forza dell a sentenza impugnat a n. 2802/2023 resa dal Tri bunal e Ordinario di B ol ogna S econda Sezi one Civi le, sull'immobile già di proprietà del signor sito Parte_1 nell'abitato del Comune di Casalecchio di Reno (BO) Via Enrico Toti n.
13 costit uito da un appart am ent o ad uso civil e abit azione ed un locale ad uso cantina, pertinenziale all'appartamento appena descritto, così catastal ment e identi ficato: a) Foglio 23 – Particell a 292 – Subalt erno 54
– Via Enrico Toti n. 13 – Piano 1 – Categoria A/4 – Classe 2 –
Consist enza 3 Vani – Superfi ci e C at astal e Totale: 46 met ri quadrati -
Superficie Cat as tal e Tot al e escluse aree scopert e: 46 met ri quadrat i –
Rendita C at ast al e 185,92; b) Fogl io 23 – Parti cell a 292 – Subalt erno 55
– Via Enrico Toti n. 13 – Piano S1 – Categoria C/2 – Classe 2 –
Consist enza 12 m etri quadrati – S uperfi ci e C at ast al e Tot al e: 12 m etri quadrati - R endita C at ast ale Euro 34,09. Il tut to con esonero da ogni e qualsivogli a respons abili tà in capo al C onservatore e con spese a cari co dell a signora Controparte_1 in vi a ul teriormente sub ordin ata nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di cancellazione della ipoteca giudiziale sorto in capo alla signora autori zzare i l signor a Controparte_1 Parte_1
procedere alla cancell azione della ipot eca giudi ziale t rascritt a dall a signora in dat a 29 gennai o 2024, in forza del la Controparte_1
sent enza impugnat a n. 2802/2023 resa dal Tri bunal e Ordinario di
Bologna Seconda Sezione Civile, sull'immobile già di proprietà del signor sito nell'abitato del Comune di Casa lecchio di Parte_1
Reno (B O) Via Enri co Toti n n. 13 cost i tuito da un appart am ent o ad uso civil e abit azione ed un local e ad uso cantina, pertinenzi al e all'appartamento appena descritto, così catastalmente identificato: a)
Foglio 23 – P arti cel la 292 – S ubalt erno 54 – Via Enri co Toti n. 13 –
pag. 3/8 Piano 1 – C at egori a A/ 4 – Cl asse 2 – C onsist enza 3 Vani – Superfi ci e
Cat ast al e Tot al e: 46 metri quadrati - S uperfi ci e Cat ast al e Tot al e escl use aree scopert e: 46 m etri quadrati – R endit a C atastale 185,92; b) Fogl io 23
– Particella 292 – Subalterno 55 – Via Enrico Toti n. 13 – Piano S1 –
Cat egori a C/ 2 – Cl asse 2 – C onsi stenza 12 metri quadrati – Superfi ci e
Cat ast al e Tot al e: 12 metri quadrati - R endita C at ast al e Euro 34,09. Il tutto con esonero da ogni e qualsi voglia responsabili tà in capo al
Conservatore e con s pes e a carico dell a si gnora Controparte_1
Si chiede inoltre ai sensi dell'art. 89 II comma c.p.c. che l'Ecc.ma
Cort e di Appell o di sponga l a cancel lazi one delle seguenti espressi oni sconvenienti ed offensive rivolte dalla difesa avversaria all'odierno scrivente presenti a pagina 14 ultimo capoverso dell'atto di appello avversari o e preci sam ent e “La regalia che continua a leggersi schizofrenicamente nelle pagine dell'atto di appello” e a pagina 24 del medesim o atto al penultimo capoverso e precisam ent e “La controparte ha moss o illazioni sin dalla pri ma riga del pri mo att o di primo grado…superando talvolta anche i limiti della correttezza”; per l'effetto disporre l'assegnazione in favore dell'odierno appellante di una somma a titolo di ris arcimento del danno anche non pat rimonial e soffert o da quantificarsi in via equitativa da parte dell'Ill.ma Corte di Appello adita.
Con vittori a di spes e.
Conclusi oni part e appell ata
Rigettare l'appello; con vitt oria di spes e.
Svolgi mento del pr ocess o
Con sent enza n. 2802/2023 del 20.12.2023 il Tri bunal e di Bologna, prem esso che aveva cit ato in giudizio il fi glio Controparte_1
all egando di avere consegnat o (per cont o del fi glio) Parte_1
a due ass egni bancari (il 19.6.2006 ed il 28.2.2007) per Parte_2
l'ammontare complessivo di euro 130.000 al fine di consentire ad di acqui stare un immobile di propri et à del pri m o, che t ra il Parte_1
pag. 4/8 mese di agosto del 2014 ed il mese di gi ugno del 2018 il figl io l e aveva restitui to ci rca 11.000 euro, che aveva conferm ato la Parte_1
circost anza di fatt o allegando che si era t ratt ato di un att o donativo e che le somm e resti tuit e l o erano state i n quanto lui e l a m adre erano di venuti garanti di un mutuo ipot ecario acceso dal frat ell o e che, com unque, CP_2
l'eventuale diritto alla restituzione era certamente estinto per prescri zi one, rit enut o che l a dom anda ri sult ava provata in ragione del le restituzione operate da con la causale “rata mutuo” ed in Parte_1
ragione del fatt o che non era st ata mini mam ent e provata la circost anza dedott a dal convenuto (restituzione di somm e dovut e all a da CP_3
, che gli stes si testi ed in parti col are avevano CP_2 CP_4
dichiarato che vi erano st at e discussi oni tra l a m adre ed il fi glio per l a restituzione del denaro, che l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto il di es a quo dell a st essa doveva farsi coincidere con i si ngoli pagamenti e, pertanto, essendo state versate rate dall'attuale convenuto dal 2014 al 2018 il t erm ine non si era consum ato, accoglieva la domanda condannava il convenuto al pagam ent o dell a somm a di euro 118.965 ed all e spese di lit e.
Con atto di cit azi one 17.1.2024 im pugnava l a Parte_1
decisi one, chiedendone la ri form a.
Ritual mente cit at a si costit uiva chiedeva il rigett o Controparte_1 dell'appello.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza 14.1.2025.
Svolgi mento del pr ocess o
La dom anda non è fondata e va respinta.
Int ant o va rigett at a l a richi est a di parte appellant e di cancell azione dell e espressioni sconvenienti ed offensive “present i a pagina 14 ultimo capoverso dell'atto di appello avversario e precisamente “La regalia che continua a leggersi schizofrenicamente nelle pagine dell'atto di appello” e a pagina 24 del medesimo atto al penultimo capoverso e precisamente “La controparte ha mosso illazioni sin dalla prima riga
pag. 5/8 del primo atto di primo grado…superando talvolta anche i limiti della corret tezza”.
Non vi è, a gi udi zi o dell a Cort e, al cuna vi ol azi one del decoro dell a contropart e, perché l e es pressioni riport ate riguardano, se pure in modo polemico, la definizione dell'atto di cui si discute e l'uso continuo, a volt e sovrappost o a volt e confuso, di t ermini apparentement e equival enti quali regalo, donazi one, donazione indi ret ta, donazione remuneratori a, mutuo e così vi a.
Quanto all'altra espressione, la violazione dei limiti di correttezza cost ituis ce una es pressi one, anche qui forse eccessi vam ent e polemica, necessari a ad evi denzi are i l fat to che la difesa avversaria l asci a spesso trasparire l'accusa di essere stata vittima di una sentenza nella migliore dell e ipot esi s uperfi ci ale e somm ari a, comunque priva del necessari o approfondim ent o ed equilibrio (cfr., pag. 17 concl usional e in cui è scritto che “il Giudicant e s embra essersi sostit uito a part e att rice”).
Nel m erito, al di l à di tutt e l e argoment azioni adoperat e e spesso sovrapposte e mescolat e in un diffi cil e t racci ato difensivo, i fatti di cui si deve t enere conto sono pochi. Ovvero il versam ento t ra il 2006 ed il
2007 di euro 130.000 a per consentire all'attuale appellante Parte_2
l'acquisto dell'immobile indicato in atti, la restituzione a far data dal
2014 di somme di denaro a titolo “mutuo” per euro 11.000 e l'allegazione dell'allora convenuto di avere ricevuto il denaro in dono.
Orbene, a incombeva l'onere di provare la dazione Controparte_1
e l'obbligo di restituzione, mentre ad l'onere di Parte_1
provare il fondam ent o dell a s ua eccezi one.
Risulta che la domanda è fondata poiché l'elemento indiziario importante cost ituit o dal pagament o di euro 11.000 (con 50 bonifi ci ) si a pure a distanza di tempo dall'acquisto dell'immobile e del suo pagamento
(2010) con la causale “mutuo”, non risulta minimante scalfito dall'eccezione dell'allora convenuto, il quale affermava che si trattava solo di somm e dovut e al la B anca int eressat a per conto del fratello CP_2
pag. 6/8 che con quell a B anca aveva acceso un m utuo ipot ecario. Mut uo rispetto al quale l e attuali parti del gi udi zio erano costitui te garanti.
Non vi è alcuna prova dell'inadempienza da parte di (né lo CP_4
stesso sentito com e teste ha amm esso quest o), né vi è prova dell a richi est a dell a di pagam ent o diretta ai garant i. Né, i nfine, può CP_3
avere un si gni fi cato istruttorio il fatt o che l e rat e pagat e corri spondono a circa al 50% del dovuto da all a B anca, posto che si t ratt a di CP_4
una val ut azi one ex post priva di sost anza probat ori a ove si consideri che si verte nell'ambito di un prestito familiare, connotato da elasticità e privo di rigide form e di restituzi one t emporali ed economi che.
Ne vi ene che all a l uce di quanto si ri cava dall e testimonianze e dall e dichiarazioni em erse in caus a (comprese quelle risult anti dall a rel azione di CTU, del t utto l egittim a, posto che, i ndipendentemente dal fat to che non risul ta deposi tat a in via t el em ati ca, è st ata am piam ent e e diffusam ent e sott oposta al cont radditt orio dell e parti fi no al t ermine dell a causa), s econdo cui l e discussioni per l a rest ituzione dell a somm a di euro 130.000 si erano succedut e nel t empo, è ragi onevole pensare che il denaro venne concess o a mutuo con obbligo di restit uzione.
Nel caso l'operazione negoziale è avvenuta ex art. 1180 cc., con obbligo del beneficiario di restitui re il pagat o mancando l a prova che si sia trattato di una donazione indirett a.
Del tutt o inconsist ente l a t esi giuri dica secondo cui la rest ituzi one del dovuto all'attuale appellata sarebbe stata effettuata nella forma di una datio in solut um attuata da con la cessione dell'immobile ad Parte_2
Ciò s enza cont are che l a somm a di denaro era alt a e Parte_1
quindi, non si può ri tenere che si sia t rat tato di una donazione, ancorchè rem unerat ori a per i pregressi servi gi di a favore dell a m adre, Parte_1 in assenza della forma legale per l'atto.
Ancora, la ci rcost anza su cui i nsist e pi ù volt e ovvero Parte_1 che “Quando la e il suo ex marito in data 24 CP_1 CP_5
sett embr e 2012, hanno i nteso regolare i rapporti economi ci con i loro
pag. 7/8 figli pri ma di event uali successi oni ereditari e, lo hanno f atto sottoscr ivendo un atto pubblico di attuazione di accordi patrimoni ali concl usi dai coni ugi in s ede di di vorzi o che, termi nando quant o già iniziato con l'atto di compravendita del 28 ottobre 2010, prevedevano il trasf eri mento in favore dei figli e di un appartamento CP_2 Parte_1
ciascuno, s empr e nel medesi mo st abil e sito a C asal ecchio di Reno (BO)
Via Toti n. 13. Tal e cir cost anza prova che l a non ha concesso CP_1
alcun prestito al figlio tant o che, a distanza di 6 anni, non Parte_1
solo non ha pr etes o la r est ituzi one di alcunché, ma gli ha anche trasf erit o un i mmobile adibito ad uso abit ati vo” costituisce una circostanza istruttoria per nulla favorevole all'appellante. Anzi, si potrebbe t rarne una cons eguenza cont rari a. Cioè che, sol o con gli accordi di divorzio l'appellata effettuava la donazione indiretta di cui si parla e che, perciò, l'acquisto precedente non era affatto una “regalia”.
Infine, quanto all'eccezione di prescrizione la questione è palesemente infondat a a t al punt o che è suffi ci ent e i l ri chi amo alla moti vazione del
Tri bunal e per considerarl a rigett at a.
p.q.m
.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, definitivamente pronunci ando nel la caus a come indicat a i n epigrafe, così provvede:
-ri getta l 'appello e, per l 'effet to, conferm a l a sent enza 20.12.2023
Tri bunal e di Bol ogna;
-condanna al pagament o dell e spese del grado Parte_1
liquidat e in com pl es sivi euro 4.800 di cui euro 120 per spese oltre spese generali ed accessori di l egge;
-dà att o che s ussi s tono in capo all 'appellant e i presupposti per il pagam ent o nel doppi o del contri but o unificato.
Bologna, lì 17 gennaio 2025
Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
pag. 8/8