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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1078/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
BALSAMO MILENA, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 14445/2025 depositato il 02/10/2025, relativo alla sentenza n.
10514/2023 sezione 14
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 10514/2023 del 26/5/2023 depositata il 9/8/2023, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente disponendo condannando l'Ente al rimborso delle spese di lite che liquidava in ¬ 2.000 oltre spese generali e accessori, sentenza divenuta definitiva, non essendo stata impugnata nei termini di legge
In data 7/1/2025 veniva inviata una prima diffida ad adempiere e messa in mora intimando il pagamento della somme dovute.
In mancanza di adempimento, la ricorrente chiede ordinarsi al Comune di Roma il pagamento della somma complessiva di euro 32.379, oltre interessi maturati e maturandi;
e disporre, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta;
Nelle more del giudizio, a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza il Comune ha provveduto a disporre il rimborso della somma dovuta;
tuttavia con memorie la ricorrente si oppone ad una eventuale istanza del Comune di cessazione della materia del contendere reiterando la richiesta di condanna di Roma Capitale alle spese del presente giudizio.
Il Comune ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo provveduto all'adempimento dell'obbligo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l'ente locale provveduto all'ottemperanza della sentenza suindicata, come confermato dalla ricorrente, ma solo dopo la notifica del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento da parte di Roma Capitale degli importi oggetto di ottemperanza.
Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in favore della società ricorrente nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
BALSAMO MILENA, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 14445/2025 depositato il 02/10/2025, relativo alla sentenza n.
10514/2023 sezione 14
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 10514/2023 del 26/5/2023 depositata il 9/8/2023, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente disponendo condannando l'Ente al rimborso delle spese di lite che liquidava in ¬ 2.000 oltre spese generali e accessori, sentenza divenuta definitiva, non essendo stata impugnata nei termini di legge
In data 7/1/2025 veniva inviata una prima diffida ad adempiere e messa in mora intimando il pagamento della somme dovute.
In mancanza di adempimento, la ricorrente chiede ordinarsi al Comune di Roma il pagamento della somma complessiva di euro 32.379, oltre interessi maturati e maturandi;
e disporre, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta;
Nelle more del giudizio, a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza il Comune ha provveduto a disporre il rimborso della somma dovuta;
tuttavia con memorie la ricorrente si oppone ad una eventuale istanza del Comune di cessazione della materia del contendere reiterando la richiesta di condanna di Roma Capitale alle spese del presente giudizio.
Il Comune ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo provveduto all'adempimento dell'obbligo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l'ente locale provveduto all'ottemperanza della sentenza suindicata, come confermato dalla ricorrente, ma solo dopo la notifica del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento da parte di Roma Capitale degli importi oggetto di ottemperanza.
Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in favore della società ricorrente nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.