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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1544/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1634/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Via Principe Umberto N. 89 96011 Augusta SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121/2019/102 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16.1.2020 Ricorrente_1 - nella qualità di comproprietaria e di erede di Nominativo_1 - impugnava l'avviso di accertamento (notificato il 27.11.2019) del Comune di Augusta e indirizzato al Nominativo_1, per il pagamento di € 191,00 per tarsu 2013 relativa dell'immobile sito in quella Indirizzo_1 e ne deduceva l'illegittimità.
Il Comune si costituiva e resisteva.
Con memoria 16.1.2023 la ricorrente insisteva.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso va respinto.
Premesse :
a) l'inesistenza dell'asserita notifica 27.11.2019, atteso il decesso 31.1.2018 del Nom._1, unico destinatario della pretesa;
b) la vincolatività della scelta della Ricorrente_1 di non eccepirla (art. 100 cpc.), non c'è prova :
- in via principale, della dedotta qualità di erede;
- in sub.ne, della data 27.11.2019 di ricezione dell'atto (art. 21 co. 1' d. lgs. 546/ 1992).
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 16 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Errata pronuncia sulla carenza di legittimazione della ricorrente
2) Difetto di motivazione della sentenza per mancata declaratoria di inesistenza della notificazione dell'atto impugnato
3) Decadenza del Comune dalla riscossione dell'imposta richiesta.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 407/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 2 e depositata il 6
Febbraio 2023.
Il Comune di Augusta, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio di appello.
In data 20 Novembre 2025 parte appellante deposita richiesta di estinzione del giudizio per cassata materia del contendere per intervenuto provvedimento di sgravio dell'avviso di accertamento n. 102/2019, emesso dal Comune di Augusta il 20.11.2025.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che l'oggetto sostanziale della presente controversia è costituito dalla legittimità della pretesa tributaria recata dall'avviso di accertamento sopra indicato. Dagli atti prodotti dall'appellante risulta che il Comune di Augusta ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela con sgravio totale dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2013, rimuovendo integralmente la pretesa fiscale oggetto di impugnazione. Tale sopravvenienza incide in modo decisivo sull'interesse alla decisione, poiché: il provvedimento impugnato è stato integralmente eliminato dall'Amministrazione; non residua alcuna utilità concreta nella pronuncia sul merito dell'originaria pretesa impositiva;
l'interesse processuale dell'appellante, correlato all'eliminazione dell'atto e dei suoi effetti, risulta già soddisfatto.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.46 del D. Lgs.31/12/1992 n.546.
Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese del grado, non emergendo elementi che impongano una diversa regolazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di accertamento esecutivo per tassa rifiuti anno 2013, identificato negli atti come n.102 del 18/10/2019, atteso l'intervenuto annullamento totale in autotutela disposto dal Comune di Augusta con provvedimento del
20/11/2025, per l'effetto, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art.46 D. Lgs.546/1992.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1634/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Via Principe Umberto N. 89 96011 Augusta SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121/2019/102 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16.1.2020 Ricorrente_1 - nella qualità di comproprietaria e di erede di Nominativo_1 - impugnava l'avviso di accertamento (notificato il 27.11.2019) del Comune di Augusta e indirizzato al Nominativo_1, per il pagamento di € 191,00 per tarsu 2013 relativa dell'immobile sito in quella Indirizzo_1 e ne deduceva l'illegittimità.
Il Comune si costituiva e resisteva.
Con memoria 16.1.2023 la ricorrente insisteva.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso va respinto.
Premesse :
a) l'inesistenza dell'asserita notifica 27.11.2019, atteso il decesso 31.1.2018 del Nom._1, unico destinatario della pretesa;
b) la vincolatività della scelta della Ricorrente_1 di non eccepirla (art. 100 cpc.), non c'è prova :
- in via principale, della dedotta qualità di erede;
- in sub.ne, della data 27.11.2019 di ricezione dell'atto (art. 21 co. 1' d. lgs. 546/ 1992).
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 16 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Errata pronuncia sulla carenza di legittimazione della ricorrente
2) Difetto di motivazione della sentenza per mancata declaratoria di inesistenza della notificazione dell'atto impugnato
3) Decadenza del Comune dalla riscossione dell'imposta richiesta.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 407/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 2 e depositata il 6
Febbraio 2023.
Il Comune di Augusta, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio di appello.
In data 20 Novembre 2025 parte appellante deposita richiesta di estinzione del giudizio per cassata materia del contendere per intervenuto provvedimento di sgravio dell'avviso di accertamento n. 102/2019, emesso dal Comune di Augusta il 20.11.2025.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che l'oggetto sostanziale della presente controversia è costituito dalla legittimità della pretesa tributaria recata dall'avviso di accertamento sopra indicato. Dagli atti prodotti dall'appellante risulta che il Comune di Augusta ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela con sgravio totale dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2013, rimuovendo integralmente la pretesa fiscale oggetto di impugnazione. Tale sopravvenienza incide in modo decisivo sull'interesse alla decisione, poiché: il provvedimento impugnato è stato integralmente eliminato dall'Amministrazione; non residua alcuna utilità concreta nella pronuncia sul merito dell'originaria pretesa impositiva;
l'interesse processuale dell'appellante, correlato all'eliminazione dell'atto e dei suoi effetti, risulta già soddisfatto.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.46 del D. Lgs.31/12/1992 n.546.
Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese del grado, non emergendo elementi che impongano una diversa regolazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di accertamento esecutivo per tassa rifiuti anno 2013, identificato negli atti come n.102 del 18/10/2019, atteso l'intervenuto annullamento totale in autotutela disposto dal Comune di Augusta con provvedimento del
20/11/2025, per l'effetto, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art.46 D. Lgs.546/1992.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)