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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14630/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE di BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14630/2023 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Marisa Paglione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia, alla Via Dante Alighieri n. 13 ATTORE contro
(già (CF , quale impresa Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 designata alla gestione del Fondo di garanzia Vittime della strada Con l'avv. Mario Pietrunti, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per parte attrice, come da atto di citazione in riassunzione Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
3) accertata e dichiarata la responsabilità dell'autovettura rimasta non identificata in ordine all'incidente subito dal in data 6 luglio 2016, allorquando era intento Parte_1 nell'installazione di segnaletica per la riduzione di carreggiata, per l'allestimento di un cantiere, sulla A/1 al Km 285, direzione Sud, e per l'effetto condannare la , Impresa Controparte_3 designata dal Fondo di Garanzia Vittime delle Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, ricollegabili al suddetto evento, qualificabili come complementari e differenziali, e come meglio specificati ed indicati nella premessa del presente atto, occorsi e conseguiti all'attore a seguito dell'infortunio lavorativo de quo, che si quantificano nella somma di euro 137.219,07, già detratti gli importi liquidati dall' , ovvero nella diversa somma CP_4 maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ed a mezzo CTU, che fin d'ora si sollecita, con interessi e rivalutazione dal momento del sinistro al soddisfo, come per legge;
4) condannare la soc. convenuta, in persona del legale rapp.te p.t al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap, come per legge.
pagina 1 di 11 Per parte convenuta, come da foglio di PC esibito all'udienza del 6 novembre 2025 e depositato in pari data
“La esponente Compagnia chiede che l'Adito Tribunale, ove trattenuta la causa a sentenza Voglia:
• Accogliere le sollevate eccezioni proposte in via pregiudiziale e, quindi, dichiarare:
1. la nullità e l'inefficacia della proposta riassunzione, specie per la tardiva sua proposizione;
2. l'improponibilità della domanda per mancato inoltro di valida ed efficace richiesta stragiudiziale di risarcimento;
3. la carenza di legittimazione passiva della concludente Società attesa l'insussistenza dei requisiti di legge fissati per il coinvolgimento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e della esponente Società, quale Impresa territorialmente competente.
4. la carenza di legittimazione attiva dell'attore sia alla proposizione dell'azione che alla titolarità dei danni richiesti;
5. rigettare, sempre attesa la palesa infondatezza, ogni altra richiesta e domanda sia direttamente che indirettamente proposta nei confronti della esponente Società;
6. ove accolta la domanda risarcitoria individuare la partecipazione colposa non ascriviibile alla circolazione stradale ed in ogni caso procedere alla liquidazione del solo eventuale danno differenziale rispetto alla liquidazione di € 79.690,89 che il ha già ricevuto dall' Parte_1 CP_4 come documentato (DOCUMENTO A3 FASCICOLO DI PARTE PRECEDENTE FASE DI GIUDIZIO NUOVAMENTE PRODOTTO NEL PRESENTE PROCEDIMENTO IN SEDE DI COSTITUZIONE);
7. con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 25 ottobre 2023, conveniva di Parte_1 fronte al Tribunale di Bologna (oggi Controparte_3 Controparte_1
, quale impresa designata dal Fondo di garanzia Vittime delle Strada.
[...] Tale riassunzione era conseguente alla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Isernia, pronunciata con ordinanza del 26.6.2023, che aveva indicato quale giudice competente alternativamente il Tribunale di Firenze o quello di Bologna.
La domanda oggetto di riassunzione verteva sul risarcimento del “danno differenziale” sofferto dall'attore e non coperto dagli indennizzi già percepiti, ossia “i danni morali, estetici ed CP_4 esistenziali” patiti quale conseguenza del sinistro in cui lo stesso era stato coinvolto. A fondamento della pretesa, parte attrice allegava quanto segue:
- in data 06.7.2016, ad ore 00:30, l'attore veniva violentemente investito da una vettura mentre era al lavoro, quale dipendente della Segnaletica per l'Italia S.r.l., lungo il cantiere della A/1, all'altezza del km 285- Direzione Sud;
l'investitore si dava repentinamente alla fuga;
- l'attore veniva quindi portato d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze, dove veniva riscontrata una
“frattura omero con ampia ferita dell'avambraccio omolaterale”.
- nel frattempo, sul posto sopraggiungeva una pattuglia della polizia stradale (Firenze Nord) e personale di;
Controparte_5
- l'attore rimaneva ricoverato in ospedale dal 6.7.2016 all'8.8.2016, periodo durante il quale veniva sottoposto prima ad intervento di “riduzione e sintesi della frattura omerale destra” e poi ad “innesto dermo-epidermico della perdita di sostanza dell'avambraccio destro”; al momento delle dimissioni, veniva refertata: “frattura esposta pluriframmentata di omero distrale destro ed ampia ferita lacera con lesioni muscolo tendinee dei mm. anteriori e laterali avambraccio destro. Deficit in territorio di
pagina 2 di 11 nervo radiale… prevalentemente a carico del 3° dito di probabile causa mista muscolo tendinea e neuro radiale…. la evoluzione della estensione della mano destra sarà valutata”;
- nel febbraio 2017, vista la persistenza di dolori, si sottoponeva a visita specialistica che diagnosticava gli esiti di “frattura complesso arto superiore destro con perdita di sostanza del muscolo estensore comune delle dita e deficit del nervo mediano (assonotmesi), esiti di frattura dell'omero destro e frattura lussazione del capitello radiale misconosciuta…. associata lussazione dorsale dell'ulna….”, consigliando duplice intervento di chirurgia a correzione dei deficit osservati;
nei controlli successivi, lo specialista rilevava un deficit funzionale dell'arto superiore destro rispetto al contro laterale pari all'80%, evidenziando, in merito all'intervento chirurgico in precedenza ipotizzato, il tangibile ed altamente probabile rischio che anche operazioni chirurgiche ben condotte non avrebbero, con certezza, migliorato la condizione funzionale dell'arto, essendo di converso possibile che la reazione ossea avrebbe potuto ulteriormente ridurre la già compromessa funzionalità; l'intervento veniva, quindi, sconsigliato;
- l'attore denunciava l'incidente all' , la quale, dopo plurime visite di controllo, lo esentava dal CP_4 lavoro fino al 16.5.2017, riconoscendo un grado di invalidità permanente pari al 23%, successivamente elevato al 27%;
- in tale periodo, l'attore pativa altresì un grave disagio psicologico derivante da una modificazione in peius del proprio stato di salute, delle proprie abitudini e delle relazioni sociali, con ripercussione negativa sull'attività lavorativa e reddituale;
oltre allo stato doloroso ed al pregiudizio alla vita di relazione, l'attore rimaneva inoccupato, non riuscendo più a trovare lavoro, risultando fortemente compromessa la sua professionalità, di natura meramente materiale, a causa della menomazione subita;
- L' riconosceva a titolo di indennizzo a) € 11.602,55 a titolo di inabilità temporanea assoluta;
b) CP_4 una rendita annua pari ad € 2.063,73 (capitalizzata in € 46.999,84), a titolo di danno biologico, e c) di € 1.882,98 annui (capitalizzata in € 43.612,79), a titolo di danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, vista l'accertata invalidità permanente del 23%;
- con comunicazione del 20 luglio 2016, l'attore inoltrava all'odierna convenuta, quale Ente gestore del Fondo vittime della strada, formale richiesta di risarcimento del danno differenziale, che non veniva tuttavia corrisposto. Con comparsa di costituzione e risposta del 12 aprile 2024 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando integralmente le deduzioni avversarie e formulando le seguenti Controparte_3 eccezioni:
- inammissibilità della riassunzione per avere parte attrice utilizzato una “comparsa in riassunzione” anziché un atto di citazione o un ricorso in riassunzione;
in ogni caso, la tardività della stessa, assunto quale momento rilevante ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione il 6.11.2023, data in cui l'attore ha iscritto la causa a ruolo;
- carenza di legittimazione passiva della convenuta, per l'insussistenza dei requisiti di legge fissati per il coinvolgimento del Fondo di garanzia Vittime della strada e di quale soggetto CP_3 territorialmente competente;
e ciò poiché l'incidente sarebbe avvenuto all'interno di un'area di cantiere privata;
- improponibilità della domanda per omesso invio della richiesta stragiudiziale di risarcimento ai sensi dell'art. 287, I comma, D. lgs. n. 209/2005 ('Codice assicurazioni private');
- carenza di legittimazione passiva vista l'omessa prova della dinamica dell'incidente e dei danni subiti da parte attrice;
- nel merito, infondatezza della pretesa attorea per mancata prova del danno subito e della stessa dinamica del sinistro;
- in via subordinata, responsabilità del datore di lavoro Segnaletica per l'Italia srl e concorso colposo del lavoratore;
non veniva, tuttavia, richiesta la chiamata in causa del datore di lavoro;
pagina 3 di 11 - in punto di quantum, si riteneva eccessivo l'importo richiesto e comunque già interamente coperto da quanto corrisposto a titolo di indennizzo dall' . CP_4 All'udienza del 9 maggio 2024, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c. ed invitata le parti a prendere posizione in merito all'eccezione di tardività della riassunzione. All'udienza del 12 settembre 2024, il giudice a) disponeva l'acquisizione dei filmati effettuati da ed in possesso della Polizia stradale;
b) disponeva l'acquisizione degli Controparte_5 accertamenti eseguiti da;
c) ammetteva parzialmente le richieste di prova orale;
Controparte_5 d) ammetteva CTU medico – legale al fine di quantificare i danni patiti da parte attrice;
e) formulava alle parti una proposta conciliativa fondata sul riconoscimento a parte attrice di € 115.000 ed € 7.000 quale contributo per le spese legali, oltre accessori e spese generali. All'udienza del 28 gennaio 2025, il giudice modificava parzialmente l'ordinanza istruttoria già emessa, disponendo l'acquisizione del fascicolo penale n.17058/2016 – 44 di indagine della Procura della Repubblica di Firenze. All'udienza del 12 agosto 2025, il giudice prendeva atto della mancata risposta del concessionario all'ordine di acquisizione documentale ex art. 213 c.p.c. relativa Controparte_5 agli accertamenti da questo svolto in merito alla dinamica dell'incidente; valutata tale documentazione non necessaria ai fini del decidere, dichiarava chiusa l'istruttoria. All'udienza del 6 novembre 2025, tratteneva la causa in decisione.
Sulle questioni preliminari di rito Sulla tardività della riassunzione Parte convenuta eccepisce innanzitutto l'inammissibilità della riassunzione sotto un duplice profilo: a) utilizzo di una comparsa in riassunzione piuttosto che un atto di citazione o un ricorso;
b) tardività della riassunzione. L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili. Come sostenuto da parte attrice, la riassunzione è stata correttamente effettuata tramite la notifica di una “comparsa in riassunzione”, come previsto dagli artt. 125 disp. att. e 50 c.p.c. In ogni caso, la qualificazione data dalla parte al proprio atto è irrilevante se lo stesso contiene gli elementi essenziali indicati dal codice di rito. Nel caso di specie, la censura di parte convenuta si concentra unicamente sul profilo nominalistico ed è, dunque, anche sotto tale profilo infondata. Va altresì rigettata l'eccezione di tardività. Si osservi, infatti, che l'ordinanza di incompetenza del Tribunale di Isernia è stata comunicata in data 26.06.2023 e l'atto introduttivo in riassunzione è stato notificato al procuratore costituitosi nel precedente giudizio, tramite PEC, in data 25.10.2023. Sono, dunque, rispettati i 90 giorni previsti dall'art. 50 c.p.c., considerato che i) non vanno conteggiati i giorni di sospensione feriale;
ii) occorre considerare la data di notifica dell'atto e non quella di iscrizione a ruolo, come erroneamente affermato da parte convenuta.
Sulla legittimazione delle parti Parte convenuta ha altresì eccepito la carenza di legittimazione, tanto passiva, in capo a sé stessa, che attiva in relazione a Parte_1 Entrambe le eccezioni sono infondate. Quanto alla legittimazione passiva, la convenuta ne ha contestato la sussistenza in virtù della circostanza che il fatto sarebbe avvenuto in un'”area privata di cantiere”.
pagina 4 di 11 Va, sul punto, richiamato il contenuto dell'art. 283, co. 1, lett. a) del citato Codice assicurazioni private, concernente i casi in cui opera il Fondo di garanzia, secondo cui “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei CP_6 natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui (…) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”. La rubrica di tale disposizione recita “Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica”. Tali riferimenti testuali evidenziano che il principale limite territoriale previsto dalla legge è rappresentato dal verificarsi del sinistro sul territorio della Repubblica, senza che assuma rilevanza l'ambito pubblico o privato in cui lo stesso è avvenuto;
si tratta, nel caso di specie, di un cantiere situato in un luogo deputato alla circolazione pubblica. È piuttosto determinante il fatto che il veicolo investitore sia soggetto all'obbligo di assicurazione, profilo certamente soddisfatto nel caso di specie, atteso che l'allegazione su cui si fonda la domanda attorea concerne un sinistro avvenuto su una autostrada.
Sulla condizione di procedibilità Va, infine, respinta anche l'eccezione relativa al mancato invio di richieste stragiudiziali di risarcimento da parte dell'attrice. Dai documenti depositati nel fascicolo attoreo (doc.ti 2 e 18) emerge la prova di plurime intimazioni di pagamento notificate alla convenuta ed alla società Si tratti di richieste indubbiamente CP_6 idonee a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 287 del Codice assicurazioni private.
Nel merito Sul diritto al risarcimento del danno da parte del Fondo di garanzia Vittime della strada La domanda di è volta ad ottenere, da parte del Fondo di garanzia Vittime della Parte_1 strada, il risarcimento del danno patito quale conseguenza del sinistro verificatosi nella notte (ore 00:30) del 6 luglio 2016 mentre l'attore, in servizio alle dipendenze della Segnaletica per l'Italia S.r.l., si trovava sulla A/1, all'altezza del km 285 - Direzione Sud;
l'investitore, non fermatosi dopo l'incidente, è rimasto non identificato. Si tratta, a ben vedere, degli elementi costitutivi della responsabilità del Fondo di garanzia Vittime della strada emergenti dal più sopra citato art. 283 Codice assicurazioni private. Parte convenuta ha negato che il sinistro, secondo le modalità allegate dall'attore, possa ritenersi provato. Sul punto, va, innanzitutto, rilevata l'estrema genericità della contestazione di parte convenuta, che non ha offerto elementi idonei a supportare una ricostruzione diversa degli eventi. In ogni caso, parte attrice ha offerto prova a) dell'effettivo verificarsi del sinistro;
b) del coinvolgimento di una vettura;
c) dell'impossibilità di rintracciarne il guidatore. Sul punto va, innanzitutto, richiamata la documentazione medica (verbale di pronto soccorso - doc. 1; registro di sala operatoria e dimissioni – doc. 13 e 14 del fascicolo attoreo), che conferma integralmente quanto narrato da parte attrice, sia in punto di tempistiche degli avvenimenti che di decorso del trattamento sanitario. Il verbale di pronto soccorso conferma, infatti, l'ingresso dell'attore al PS di Firenze – Careggi nelle prime ore del mattino del 6 luglio 2016, ossia poche ore dopo l'impatto. È altresì confermato che l'attore fu immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico (doc. 14 citato) e che lo stesso è rimasto ricoverato per circa un mese, fino al giorno 8 agosto 2016 (doc. 13 citato).
pagina 5 di 11 Ancora, a conferma di quanto narrato in punto di dinamica del sinistro, va richiamato il verbale di polizia redatto dal Comando di Firenze Nord, immediatamente recatasi sul luogo dell'evento, il cui contenuto conferma la versione narrata da parte attrice, anche sulla base delle testimonianze raccolte sul posto (doc. 21 attoreo). Ancora, ad ulteriore conferma dell'effettivo verificarsi degli eventi, va richiamato il contenuto del video fornito dal concessionario dell'autostrada (cfr. lo stralcio di cui al doc. 40 attoreo, depositato il 27 gennaio 2025) e la valutazione del CTU, che a pag. 14 del proprio elaborato ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il sinistro e la menomazione oggetto di accertamento. Risulta altresì provato il coinvolgimento di una vettura, come dimostrato dal video citato, oltre che dalle testimonianze dei colleghi raccolte dalla polizia stradale nell'imminenza del sinistro. È infine provata l'impossibilità dell'attore di identificare il veicolo, come dimostrato dalle stesse infruttuose indagini svolte dalla polizia stradale (doc. 22 di parte attrice) e della Procura della Repubblica di Firenze, che ha infatti archiviato il fascicolo aperto contro ignoti. In via subordinata parte convenuta ha altresì contestato che la responsabilità dell'evento possa essere ascritta alla vettura poi rimasta non rintracciata. Andrebbe, infatti, considerata l'integrale responsabilità del datore di lavoro per non aver adoperato le necessarie cautele e, in ogni caso, il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.c. In particolare, quanto al datore del datore di lavoro, questi non avrebbe “rispettato le più basilari normative della sicurezza dell'ambiente di lavoro, oltre che quelle aspecifiche delle lavorazioni lungo le arterie a scorrimento veloce, nel non aver adeguatamente segnalato e delimitato l'area di cantiere, ancor più nel consentire, all'interno dell'area medesima, le lavorazioni nell'immediata adiacenza della recinzione delimitativa senza rispettare la distanza di sicurezza tra il limite dell'area di cantiere e la barriera protettiva” Quanto, invece, al danneggiato, si contesta che questi “senza la minima diligenza e prudenza e senza utilizzare le prescritte misure protettive degli infortuni sui luoghi di lavoro si attardava nel realizzare operazioni nell'immediata adiacenza all'area aperta ancora al traffico veicolare” (pag. 6, punti 15 e 16 della comparsa di risposta). Parte convenuta non ha, tuttavia, richiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio il datore di lavoro, limitandosi a sollecitare il Tribunale a rilevare l'esistenza di un litisconsorzio necessario o di convenire il terzo iussu iudicis. Va preliminarmente evidenziata l'erroneità della tesi attorea in punto di litisconsorzio necessario. È sul punto sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di Cassazione (ex multis, Cass. civ. 2395/2020), secondo cui “Nel caso in cui il convenuto in un giudizio risarcitorio prospetti l'esclusiva responsabilità di un terzo per il danno allegato dall'attore, non si determina affatto una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. con il terzo indicato quale responsabile. (…) Solo laddove effettivamente avvenga la chiamata in giudizio del terzo, peraltro, si determina non una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., ma una ipotesi di inscindibilità di cause, per dipendenza, e quindi di litisconsorzio necessario meramente processuale”. Né può essere censurata la scelta del giudice di non chiamare in causa il terzo ai sensi dell'art. 107 cpc, trattandosi di potere discrezionale. Passando al merito della contestazione, nessuno dei due profili può essere accolto. Innanzitutto, quanto al datore di lavoro, le violazioni contestate – in punto di modalità di segnalazione dei lavori e posizionamento dei cantieri – non sono tali, nemmeno in astratto, da assorbire ogni profilo di responsabilità ed idonee, quindi, a far venir meno la stessa legittimazione passiva della convenuta. Tali violazioni, quand'anche provate, avrebbero eventualmente incidenza ai soli fini del concorso di responsabilità tra più danneggianti ex art. 2055 c.c., accertamento che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, non ha riflessi verso il danneggiato, nei cui confronti tutti i danneggianti rimangono solidalmente tenuti. Da ciò discende, in assenza di chiamata in causa del terzo da parte della convenuta, pagina 6 di 11 la carenza di interesse della stessa circa l'accertamento di eventuali profili di responsabilità in capo a terzi, atteso che, come detto, è comunque tenuta per l'intero nei confronti dell'odierno attore CP_3 ai sensi dell'art. 2055 c.c. Né risulta provato il concorso di responsabilità del danneggiato, atteso che dalle dichiarazioni raccolte dalla polizia stradale, risulta che il lavoratore, al momento del sinistro, avesse indosso il kit alta visibilità, la torcia in testa e la bandiera di segnalazione. Lo stesso, inoltre, si trovava accanto al new jersey e non in mezzo alla carreggiata (dichiarazione del caposquadra, – doc. 21 Persona_1 di parte attrice). L'utilizzo di vestiti ad alta visibilità è stato inoltre confermato dagli operanti di PG Ass. costa e AGT – doc. 21 di parte attrice). Per_2 Per_3 Fermo quanto detto sopra circa l'irrilevanza dei profili di responsabilità del datore di lavoro nel presente giudizio, va comunque notato che, dalla comunicazione della notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica di Firenze (pag. 3, all'interno del documento contenente il fascicolo di indagine depositato da parte convenuta in data 7.3.2025), viene evidenziato “l'utilizzo di segnaletica esclusivamente sulla corsia di emergenza, con conseguente omissione della prescritta integrazione sulla corsia di sorpasso”. È, dunque, rimesso alla scelta del Fondo di garanzia agire eventualmente in altra sede
contro
Segnaletica per l'Italia per rivalersi di eventuali danni, limitatamente alla quota di rispettiva responsabilità.
Sulla liquidazione del danno Sul danno complementare e differenziale quantitativo La domanda di parte attrice va intesa come volta ad ottenere il risarcimento del cd. “danno complementare” (o differenziale qualitativo) ed il danno “differenziale quantitativo”. Tali nozioni, elaborate nel contesto delle controversie in materia di danno patito durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, identificano le componenti di danno non coperte dall' , che devono essere risarcite dal CP_4 soggetto a cui il danno è imputabile secondo i criteri civilistici in materia di responsabilità extracontrattuale. Il danno complementare, in particolare, identifica le poste di danno a priori escluse dalla tutela (ad es. il danno biologico temporaneo, il danno biologico in franchigia (fino al 5%,), CP_4 il danno morale), mentre il danno “differenziale quantitativo” riguarda le medesime categorie di danno considerate dall'indennizzo , rispetto alle quali, tuttavia, residua una componente risarcitoria CP_4 dovuta, visto l'utilizzo di tabelle diverse (DM 12.7.2000) da quelle comunemente utilizzate per la liquidazione del danno alla salute superiore al 9% (Tabelle di Milano). Nel caso di specie, peraltro, in virtù della particolare disciplina prevista per i danni causati dalla circolazione di veicoli, il soggetto tenuto al pagamento non è il responsabile della condotta illecita – rimasto ignoto – ma la società designata alla gestione del Fondo Vittime della strada. Nel procedere alla liquidazione del danno è opportuno premettere alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, sussiste una differenza tanto funzionale quanto strutturale tra la tutela economica elargita dall' ed il risarcimento del danno civilistico. La prima, infatti, CP_4 costituisce una prestazione indennitaria di carattere sociale ed è finalizzata ad assicurare adeguata tutela al lavoratore che abbia subito un danno nello svolgimento delle proprie mansioni. La tutela risarcitoria ordinaria, invece, mira a reintegrare in misura piena il danneggiato, tanto dei danni patrimoniali che non patrimoniali patiti. Sul piano strutturale, inoltre, come sopra accennato, non vi è esatta corrispondenza tra le poste di danno indennizzate dall' e quelle che possono essere domandate al CP_4 soggetto tenuto a risarcire il danno. Considerato, dunque, il generale principio che impone di garantire al danneggiato l'integralità del risarcimento del danno patito, va affermata l'insufficienza delle somme eventualmente già ricevute dal lavoratore dall'istituto assicuratore, in relazione a quanto non coperto dall'indennizzo.
pagina 7 di 11 A tal fine, la giurisprudenza ha elaborato la tecnica delle cd. “poste omogenee”, secondo cui “il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall va effettuato secondo CP_4 un computo per poste omogenee: vanno, dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota
rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta CP_4 all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma solo) il CP_4 valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 CP_4 del 2000, il danno biologico stesso” (Cass. civ., Sez. L, n. 9112 del 2 aprile 2019). Procedendo, dunque, alla quantificazione del danno secondo i criteri civilistici, va innanzitutto respinta la domanda attorea in punto di danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica. L'accertamento di tale danno postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e sulla capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona. Nel caso di specie, parte attrice ha solo documentato di aver cambiato lavoro – passando dall'occupazione di operaio a quella di impiegato in una impresa di servizi – ma non è stato documentato nulla circa la perdita patrimoniale presente o futura patita. A fronte di un'allegazione tanto generica, non è possibile, neppure facendo uso di presunzioni semplici, accertare la sussistenza del danno patrimoniale vantato. Si tratta, del resto, delle medesime conclusioni raggiunte sul punto dal CTU. Muovendo al piano del danno non patrimoniale, occorre innanzitutto determinare la percentuale di invalidità conseguente al sinistro e poi procedere a liquidare il relativo danno secondo le più recenti tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia milanese (ed. 2024), in ottemperanza a quanto sancito dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. III, n. 8352/2025). Quanto al grado di invalidità (temporanea e permanente) ed al danno morale, può farsi riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU dott. , secondo cui il sinistro ha determinato le Per_4 seguenti menomazioni: a) invalidità permanente pari al 23%; b) invalidità temporanea pari a: i) 100% per 65 giorni;
ii) 75% per 33 giorni;
iii) 50% per 63 giorni;
iv) 25% per 30 giorni. È possibile aderire alla ricostruzione del CTU, attesa la correttezza dell'iter procedimentale seguito e la logicità del ragionamento posto a base delle sue valutazioni. In particolare, il CTU ha disposto nuovi esami diagnostici, ha scrupolosamente ricostruito l'iter clinico e terapeutico seguito dall'attore ed ha criticamente argomentato su ogni posta di danno richiesto, senza limitarsi a sposare acriticamente la posizione attorea. Nel far ciò, si è uniformato ai barèmes , i più accreditati Pt_2 nella comunità scientifica, come evidenziato a pag. 18 della consulenza. Infine, ad ulteriore conferma della bontà di tale consulenza, la stessa è tendenzialmente coincidente, quantomeno sui profili principali, con la valutazione già compiuta dall' . CP_4 Il CTU ha valutato, al punto 4 delle osservazioni, la revisione che avrebbe operato in data CP_4 21.5.2024 (seppur mai depositata da parte attrice) ed ha concluso che la differenza sia giustificata dalla non omogeneità tra le Tabelle e SIMLA. CP_4 Muovendo alla quantificazione del danno non patrimoniale patito, occorre – come detto – fondare la valutazione sulle Tabelle dell'osservatorio della giustizia milanese (Ed. 2024), utilizzando quali parametri: a) l'età di 55 del danneggiato alla data del sinistro;
b) la percentuale di invalidità permanente nella misura del 23%. I risultati ottenuti sono:
- € 97.306,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente (di cui € 70.004,00 a titolo di danno biologico ed € 27.302,00 a titolo di sofferenza soggettiva);
- € 14.806, 25 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea. pagina 8 di 11 Quanto al danno morale – quantificato in € 27.302,00 – è sufficiente evidenziare come il CTU lo abbia ritenuto sussistente nella misura che ordinariamente si accompagna a menomazioni del 23% (pag. 18 della consulenza, in risposta alle osservazioni della parte attrice), valore di cui danno conto le tabelle milanesi adottate. Non ha, invece, ritenuto che tale valore debba essere incrementato, in assenza di specifica prova di un particolare stato di sofferenza patito dall'attore. Si tratta di una valutazione immune da vizi logici, che va qui condivisa. A tale quantificazione della menomazione patita non occorre aggiungere ulteriori somme a titolo di cenestesi lavorativa, categoria solo evocata in termini ipotetici dal CTU, e compiutamente non accertata. Va, ora, richiamata la giurisprudenza più sopra citata in materia di quantificazione del danno complementare (Cass. civ., Sez. L, n. 9112 del 2 aprile 2019), al fine di individuare le voci di danno non comprese nell'indennizzo e, quanto a quelle omogenee, procedere a scomputare quanto già CP_4 ricevuto dal danneggiato. Innanzitutto, il danno biologico da invalidità temporanea (€ 14.806, 25) e quello da sofferenza soggettiva (€ 27.302,00) vanno integralmente scomputati, atteso che gli stessi non sono ricompresi negli indennizzi già corrisposti dall' . Quanto al danno biologico da invalidità permanente, CP_4 invece, in quanto costituente posta omogenea rispetto a parte delle somme erogate dall' , occorre CP_4 operare la dovuta riduzione dal quantum dovuto. A tal proposito, occorre avere riguardo unicamente alla rendita erogata dall' per tale specifica finalità e capitalizzata in € 46.999,84. Detraendo CP_4 dall'importo di € 70.004,00 la somma di € 46.999,84, residua, dunque, quale somma ancora dovuta al danneggiato, l'importo di € 23.004,16. Non devono, invece, essere scomputate dal quantum risarcitorio le altre somme erogate dall' , atteso che, i) le somme erogate a titolo di invalidità temporanea ex art. 68 d.p.r. 1124/1965 CP_4
(nel caso di specie, pari ad € 11.602,55) sono volte a tutelare il lavoratore dalle conseguenze economiche derivanti dalla sospensione dell'attività lavorativa (Cass. civ., Sez. L, n. 21325/2017, punto 6 in motivazione) e non si sovrappongono, dunque, al risarcimento per invalidità temporanea assoluta, che riguardo profili non patrimoniali;
ii) le somme erogate per perdita di capacità lavorativa (rendita capitalizzata in € 43.612,79), analogamente alle somme corrisposte per invalidità temporanea, hanno contenuto meramente patrimoniale e non si sovrappongono a quanto dovuto a titolo di danno non patrimoniale. In conclusione, il danno complementare e differenziale quantitativo patito da
[...] mmonta ad € 65.112,41 (€ 14.806,25 + € 27.302,00 + € 23.004,16). Parte_1
Sulla rivalutazione ed interessi compensativi Occorre, infine, procedere alla rivalutazione monetaria di tale somma ed applicazione degli interessi compensativi, operazioni di quantificazione del danno fondate su criteri equitativi (art. 1226 c.c.) che hanno la finalità di assicurare l'integralità del risarcimento del danno (art. 1223 c.c.). Quanto alla rivalutazione, trattandosi di somme liquidate secondo le tabelle di Milano (maggio – giugno 2024), pare congruo quantificare la somma rivalutata all'oggi in € 66.200,00. Occorre poi quantificare gli interessi compensativi, la cui funzione è quella di remunerare il danno ulteriore patito da chi si stato privato della disponibilità del denaro (cd. lucro cessante finanziario
- ex multis, Cass. civ., sez. III, 2979/2023). La liquidazione di tale posta danno – come detto, fondata sul dettato dell'art. 1226 c.c. – va attuata tenendo conto delle somme eventualmente già percepite dal danneggiato, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 23927/2023). Ai fini del calcolo degli interessi compensativi, occorre procedere diversamente da quanto fatto in relazione alla quantificazione del capitale equivalente al danno complementare, in cui si è detratto pagina 9 di 11 dal danno “civilisticamente considerato” l'intero valore della rendita relativa al danno CP_4 biologico, come capitalizzata. Dal calcolo degli interessi compensativi deve, infatti, detrarsi solo quanto effettivamente percepito dal danneggiato, somma che nel caso di specie coincide con le annualità di indennizzo maturate (dal 2016, anno del sinistro, ad oggi). Considerato che la rata CP_4 annuale ammonta ad € 2.063,00 e che sono trascorsi 10 anni, tale somma è approssimativamente pari ad € 20.630. Atteso che tali somme sono state corrisposte nell'arco di 10 anni, le stesse vanno devalutate dall'oggi ad una data intermedia tra l'oggi ed il sinistro, vista la natura rateale della corresponsione. Ciò consente di individuare un valore per quanto possibile prossimo a quello che le somme avrebbero avuto qualora fossero state corrisposte in un'unica soluzione alla data del sinistro. Tale somma è pari ad € 17.380,00. In ottemperanza alla giurisprudenza più sopra richiamata, occorre ora rendere omogenei i valori tra capitale ed acconto, ed a tal fine il valore di danno (pari, nel caso di specie, ad € 70.004,00) va devalutato alla data del sinistro. Tale somma è equivalente ad € 58.580,00. Il valore su cui applicare gli interessi compensativi è dunque € 41.200,00 (risultante dalla sottrazione tra € 58.580,00 e l'acconto percepito €17.380,00). Il valore degli interessi, applicando il saggio ISTAT dalla data del sinistro ad oggi, è pari ad € 4.850. Il totale del risarcimento del danno cui è tenuta parte attrice è pari ad € 71.050 (€ 66.200,00 capitale rivalutato + 4.850 interessi compensativi sulla somma effettivamente non goduta). Su tale somma, interessi legali dalla data di pubblicazione al saldo.
Sul patrocinio a spese dello Stato e Sulle spese di lite Visti i chiarimenti forniti dalla parte in data 15.12.2025, parte attrice deve ritenersi non ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del danno accertato e non di quello richiesto (€ 52.001 - 260.000); a titolo di compensi spettano per tutte le fasi del giudizio € 14.103, come da nota spese depositata, oltre spese generali, IVA e CPA nonché il rimborso per contributo unificato e marca da bollo per € 545,00 Analogamente, vanno poste a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto del 6.11.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda di nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, Parte_1 ND (CF , quale impresa designata alla gestione Controparte_1 P.IVA_1 del Fondo di garanzia vittime della strada, al pagamento di € 71.050 a oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284, co. 1 cod. civ. dalla pubblicazione della sentenza al saldo. ND altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545 per spese, € € 14.103 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da decreto 6.11.2025.
pagina 10 di 11 Bologna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE di BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14630/2023 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Marisa Paglione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia, alla Via Dante Alighieri n. 13 ATTORE contro
(già (CF , quale impresa Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 designata alla gestione del Fondo di garanzia Vittime della strada Con l'avv. Mario Pietrunti, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per parte attrice, come da atto di citazione in riassunzione Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
3) accertata e dichiarata la responsabilità dell'autovettura rimasta non identificata in ordine all'incidente subito dal in data 6 luglio 2016, allorquando era intento Parte_1 nell'installazione di segnaletica per la riduzione di carreggiata, per l'allestimento di un cantiere, sulla A/1 al Km 285, direzione Sud, e per l'effetto condannare la , Impresa Controparte_3 designata dal Fondo di Garanzia Vittime delle Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, ricollegabili al suddetto evento, qualificabili come complementari e differenziali, e come meglio specificati ed indicati nella premessa del presente atto, occorsi e conseguiti all'attore a seguito dell'infortunio lavorativo de quo, che si quantificano nella somma di euro 137.219,07, già detratti gli importi liquidati dall' , ovvero nella diversa somma CP_4 maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ed a mezzo CTU, che fin d'ora si sollecita, con interessi e rivalutazione dal momento del sinistro al soddisfo, come per legge;
4) condannare la soc. convenuta, in persona del legale rapp.te p.t al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap, come per legge.
pagina 1 di 11 Per parte convenuta, come da foglio di PC esibito all'udienza del 6 novembre 2025 e depositato in pari data
“La esponente Compagnia chiede che l'Adito Tribunale, ove trattenuta la causa a sentenza Voglia:
• Accogliere le sollevate eccezioni proposte in via pregiudiziale e, quindi, dichiarare:
1. la nullità e l'inefficacia della proposta riassunzione, specie per la tardiva sua proposizione;
2. l'improponibilità della domanda per mancato inoltro di valida ed efficace richiesta stragiudiziale di risarcimento;
3. la carenza di legittimazione passiva della concludente Società attesa l'insussistenza dei requisiti di legge fissati per il coinvolgimento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e della esponente Società, quale Impresa territorialmente competente.
4. la carenza di legittimazione attiva dell'attore sia alla proposizione dell'azione che alla titolarità dei danni richiesti;
5. rigettare, sempre attesa la palesa infondatezza, ogni altra richiesta e domanda sia direttamente che indirettamente proposta nei confronti della esponente Società;
6. ove accolta la domanda risarcitoria individuare la partecipazione colposa non ascriviibile alla circolazione stradale ed in ogni caso procedere alla liquidazione del solo eventuale danno differenziale rispetto alla liquidazione di € 79.690,89 che il ha già ricevuto dall' Parte_1 CP_4 come documentato (DOCUMENTO A3 FASCICOLO DI PARTE PRECEDENTE FASE DI GIUDIZIO NUOVAMENTE PRODOTTO NEL PRESENTE PROCEDIMENTO IN SEDE DI COSTITUZIONE);
7. con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 25 ottobre 2023, conveniva di Parte_1 fronte al Tribunale di Bologna (oggi Controparte_3 Controparte_1
, quale impresa designata dal Fondo di garanzia Vittime delle Strada.
[...] Tale riassunzione era conseguente alla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Isernia, pronunciata con ordinanza del 26.6.2023, che aveva indicato quale giudice competente alternativamente il Tribunale di Firenze o quello di Bologna.
La domanda oggetto di riassunzione verteva sul risarcimento del “danno differenziale” sofferto dall'attore e non coperto dagli indennizzi già percepiti, ossia “i danni morali, estetici ed CP_4 esistenziali” patiti quale conseguenza del sinistro in cui lo stesso era stato coinvolto. A fondamento della pretesa, parte attrice allegava quanto segue:
- in data 06.7.2016, ad ore 00:30, l'attore veniva violentemente investito da una vettura mentre era al lavoro, quale dipendente della Segnaletica per l'Italia S.r.l., lungo il cantiere della A/1, all'altezza del km 285- Direzione Sud;
l'investitore si dava repentinamente alla fuga;
- l'attore veniva quindi portato d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze, dove veniva riscontrata una
“frattura omero con ampia ferita dell'avambraccio omolaterale”.
- nel frattempo, sul posto sopraggiungeva una pattuglia della polizia stradale (Firenze Nord) e personale di;
Controparte_5
- l'attore rimaneva ricoverato in ospedale dal 6.7.2016 all'8.8.2016, periodo durante il quale veniva sottoposto prima ad intervento di “riduzione e sintesi della frattura omerale destra” e poi ad “innesto dermo-epidermico della perdita di sostanza dell'avambraccio destro”; al momento delle dimissioni, veniva refertata: “frattura esposta pluriframmentata di omero distrale destro ed ampia ferita lacera con lesioni muscolo tendinee dei mm. anteriori e laterali avambraccio destro. Deficit in territorio di
pagina 2 di 11 nervo radiale… prevalentemente a carico del 3° dito di probabile causa mista muscolo tendinea e neuro radiale…. la evoluzione della estensione della mano destra sarà valutata”;
- nel febbraio 2017, vista la persistenza di dolori, si sottoponeva a visita specialistica che diagnosticava gli esiti di “frattura complesso arto superiore destro con perdita di sostanza del muscolo estensore comune delle dita e deficit del nervo mediano (assonotmesi), esiti di frattura dell'omero destro e frattura lussazione del capitello radiale misconosciuta…. associata lussazione dorsale dell'ulna….”, consigliando duplice intervento di chirurgia a correzione dei deficit osservati;
nei controlli successivi, lo specialista rilevava un deficit funzionale dell'arto superiore destro rispetto al contro laterale pari all'80%, evidenziando, in merito all'intervento chirurgico in precedenza ipotizzato, il tangibile ed altamente probabile rischio che anche operazioni chirurgiche ben condotte non avrebbero, con certezza, migliorato la condizione funzionale dell'arto, essendo di converso possibile che la reazione ossea avrebbe potuto ulteriormente ridurre la già compromessa funzionalità; l'intervento veniva, quindi, sconsigliato;
- l'attore denunciava l'incidente all' , la quale, dopo plurime visite di controllo, lo esentava dal CP_4 lavoro fino al 16.5.2017, riconoscendo un grado di invalidità permanente pari al 23%, successivamente elevato al 27%;
- in tale periodo, l'attore pativa altresì un grave disagio psicologico derivante da una modificazione in peius del proprio stato di salute, delle proprie abitudini e delle relazioni sociali, con ripercussione negativa sull'attività lavorativa e reddituale;
oltre allo stato doloroso ed al pregiudizio alla vita di relazione, l'attore rimaneva inoccupato, non riuscendo più a trovare lavoro, risultando fortemente compromessa la sua professionalità, di natura meramente materiale, a causa della menomazione subita;
- L' riconosceva a titolo di indennizzo a) € 11.602,55 a titolo di inabilità temporanea assoluta;
b) CP_4 una rendita annua pari ad € 2.063,73 (capitalizzata in € 46.999,84), a titolo di danno biologico, e c) di € 1.882,98 annui (capitalizzata in € 43.612,79), a titolo di danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, vista l'accertata invalidità permanente del 23%;
- con comunicazione del 20 luglio 2016, l'attore inoltrava all'odierna convenuta, quale Ente gestore del Fondo vittime della strada, formale richiesta di risarcimento del danno differenziale, che non veniva tuttavia corrisposto. Con comparsa di costituzione e risposta del 12 aprile 2024 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando integralmente le deduzioni avversarie e formulando le seguenti Controparte_3 eccezioni:
- inammissibilità della riassunzione per avere parte attrice utilizzato una “comparsa in riassunzione” anziché un atto di citazione o un ricorso in riassunzione;
in ogni caso, la tardività della stessa, assunto quale momento rilevante ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione il 6.11.2023, data in cui l'attore ha iscritto la causa a ruolo;
- carenza di legittimazione passiva della convenuta, per l'insussistenza dei requisiti di legge fissati per il coinvolgimento del Fondo di garanzia Vittime della strada e di quale soggetto CP_3 territorialmente competente;
e ciò poiché l'incidente sarebbe avvenuto all'interno di un'area di cantiere privata;
- improponibilità della domanda per omesso invio della richiesta stragiudiziale di risarcimento ai sensi dell'art. 287, I comma, D. lgs. n. 209/2005 ('Codice assicurazioni private');
- carenza di legittimazione passiva vista l'omessa prova della dinamica dell'incidente e dei danni subiti da parte attrice;
- nel merito, infondatezza della pretesa attorea per mancata prova del danno subito e della stessa dinamica del sinistro;
- in via subordinata, responsabilità del datore di lavoro Segnaletica per l'Italia srl e concorso colposo del lavoratore;
non veniva, tuttavia, richiesta la chiamata in causa del datore di lavoro;
pagina 3 di 11 - in punto di quantum, si riteneva eccessivo l'importo richiesto e comunque già interamente coperto da quanto corrisposto a titolo di indennizzo dall' . CP_4 All'udienza del 9 maggio 2024, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c. ed invitata le parti a prendere posizione in merito all'eccezione di tardività della riassunzione. All'udienza del 12 settembre 2024, il giudice a) disponeva l'acquisizione dei filmati effettuati da ed in possesso della Polizia stradale;
b) disponeva l'acquisizione degli Controparte_5 accertamenti eseguiti da;
c) ammetteva parzialmente le richieste di prova orale;
Controparte_5 d) ammetteva CTU medico – legale al fine di quantificare i danni patiti da parte attrice;
e) formulava alle parti una proposta conciliativa fondata sul riconoscimento a parte attrice di € 115.000 ed € 7.000 quale contributo per le spese legali, oltre accessori e spese generali. All'udienza del 28 gennaio 2025, il giudice modificava parzialmente l'ordinanza istruttoria già emessa, disponendo l'acquisizione del fascicolo penale n.17058/2016 – 44 di indagine della Procura della Repubblica di Firenze. All'udienza del 12 agosto 2025, il giudice prendeva atto della mancata risposta del concessionario all'ordine di acquisizione documentale ex art. 213 c.p.c. relativa Controparte_5 agli accertamenti da questo svolto in merito alla dinamica dell'incidente; valutata tale documentazione non necessaria ai fini del decidere, dichiarava chiusa l'istruttoria. All'udienza del 6 novembre 2025, tratteneva la causa in decisione.
Sulle questioni preliminari di rito Sulla tardività della riassunzione Parte convenuta eccepisce innanzitutto l'inammissibilità della riassunzione sotto un duplice profilo: a) utilizzo di una comparsa in riassunzione piuttosto che un atto di citazione o un ricorso;
b) tardività della riassunzione. L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili. Come sostenuto da parte attrice, la riassunzione è stata correttamente effettuata tramite la notifica di una “comparsa in riassunzione”, come previsto dagli artt. 125 disp. att. e 50 c.p.c. In ogni caso, la qualificazione data dalla parte al proprio atto è irrilevante se lo stesso contiene gli elementi essenziali indicati dal codice di rito. Nel caso di specie, la censura di parte convenuta si concentra unicamente sul profilo nominalistico ed è, dunque, anche sotto tale profilo infondata. Va altresì rigettata l'eccezione di tardività. Si osservi, infatti, che l'ordinanza di incompetenza del Tribunale di Isernia è stata comunicata in data 26.06.2023 e l'atto introduttivo in riassunzione è stato notificato al procuratore costituitosi nel precedente giudizio, tramite PEC, in data 25.10.2023. Sono, dunque, rispettati i 90 giorni previsti dall'art. 50 c.p.c., considerato che i) non vanno conteggiati i giorni di sospensione feriale;
ii) occorre considerare la data di notifica dell'atto e non quella di iscrizione a ruolo, come erroneamente affermato da parte convenuta.
Sulla legittimazione delle parti Parte convenuta ha altresì eccepito la carenza di legittimazione, tanto passiva, in capo a sé stessa, che attiva in relazione a Parte_1 Entrambe le eccezioni sono infondate. Quanto alla legittimazione passiva, la convenuta ne ha contestato la sussistenza in virtù della circostanza che il fatto sarebbe avvenuto in un'”area privata di cantiere”.
pagina 4 di 11 Va, sul punto, richiamato il contenuto dell'art. 283, co. 1, lett. a) del citato Codice assicurazioni private, concernente i casi in cui opera il Fondo di garanzia, secondo cui “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei CP_6 natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui (…) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”. La rubrica di tale disposizione recita “Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica”. Tali riferimenti testuali evidenziano che il principale limite territoriale previsto dalla legge è rappresentato dal verificarsi del sinistro sul territorio della Repubblica, senza che assuma rilevanza l'ambito pubblico o privato in cui lo stesso è avvenuto;
si tratta, nel caso di specie, di un cantiere situato in un luogo deputato alla circolazione pubblica. È piuttosto determinante il fatto che il veicolo investitore sia soggetto all'obbligo di assicurazione, profilo certamente soddisfatto nel caso di specie, atteso che l'allegazione su cui si fonda la domanda attorea concerne un sinistro avvenuto su una autostrada.
Sulla condizione di procedibilità Va, infine, respinta anche l'eccezione relativa al mancato invio di richieste stragiudiziali di risarcimento da parte dell'attrice. Dai documenti depositati nel fascicolo attoreo (doc.ti 2 e 18) emerge la prova di plurime intimazioni di pagamento notificate alla convenuta ed alla società Si tratti di richieste indubbiamente CP_6 idonee a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 287 del Codice assicurazioni private.
Nel merito Sul diritto al risarcimento del danno da parte del Fondo di garanzia Vittime della strada La domanda di è volta ad ottenere, da parte del Fondo di garanzia Vittime della Parte_1 strada, il risarcimento del danno patito quale conseguenza del sinistro verificatosi nella notte (ore 00:30) del 6 luglio 2016 mentre l'attore, in servizio alle dipendenze della Segnaletica per l'Italia S.r.l., si trovava sulla A/1, all'altezza del km 285 - Direzione Sud;
l'investitore, non fermatosi dopo l'incidente, è rimasto non identificato. Si tratta, a ben vedere, degli elementi costitutivi della responsabilità del Fondo di garanzia Vittime della strada emergenti dal più sopra citato art. 283 Codice assicurazioni private. Parte convenuta ha negato che il sinistro, secondo le modalità allegate dall'attore, possa ritenersi provato. Sul punto, va, innanzitutto, rilevata l'estrema genericità della contestazione di parte convenuta, che non ha offerto elementi idonei a supportare una ricostruzione diversa degli eventi. In ogni caso, parte attrice ha offerto prova a) dell'effettivo verificarsi del sinistro;
b) del coinvolgimento di una vettura;
c) dell'impossibilità di rintracciarne il guidatore. Sul punto va, innanzitutto, richiamata la documentazione medica (verbale di pronto soccorso - doc. 1; registro di sala operatoria e dimissioni – doc. 13 e 14 del fascicolo attoreo), che conferma integralmente quanto narrato da parte attrice, sia in punto di tempistiche degli avvenimenti che di decorso del trattamento sanitario. Il verbale di pronto soccorso conferma, infatti, l'ingresso dell'attore al PS di Firenze – Careggi nelle prime ore del mattino del 6 luglio 2016, ossia poche ore dopo l'impatto. È altresì confermato che l'attore fu immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico (doc. 14 citato) e che lo stesso è rimasto ricoverato per circa un mese, fino al giorno 8 agosto 2016 (doc. 13 citato).
pagina 5 di 11 Ancora, a conferma di quanto narrato in punto di dinamica del sinistro, va richiamato il verbale di polizia redatto dal Comando di Firenze Nord, immediatamente recatasi sul luogo dell'evento, il cui contenuto conferma la versione narrata da parte attrice, anche sulla base delle testimonianze raccolte sul posto (doc. 21 attoreo). Ancora, ad ulteriore conferma dell'effettivo verificarsi degli eventi, va richiamato il contenuto del video fornito dal concessionario dell'autostrada (cfr. lo stralcio di cui al doc. 40 attoreo, depositato il 27 gennaio 2025) e la valutazione del CTU, che a pag. 14 del proprio elaborato ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il sinistro e la menomazione oggetto di accertamento. Risulta altresì provato il coinvolgimento di una vettura, come dimostrato dal video citato, oltre che dalle testimonianze dei colleghi raccolte dalla polizia stradale nell'imminenza del sinistro. È infine provata l'impossibilità dell'attore di identificare il veicolo, come dimostrato dalle stesse infruttuose indagini svolte dalla polizia stradale (doc. 22 di parte attrice) e della Procura della Repubblica di Firenze, che ha infatti archiviato il fascicolo aperto contro ignoti. In via subordinata parte convenuta ha altresì contestato che la responsabilità dell'evento possa essere ascritta alla vettura poi rimasta non rintracciata. Andrebbe, infatti, considerata l'integrale responsabilità del datore di lavoro per non aver adoperato le necessarie cautele e, in ogni caso, il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.c. In particolare, quanto al datore del datore di lavoro, questi non avrebbe “rispettato le più basilari normative della sicurezza dell'ambiente di lavoro, oltre che quelle aspecifiche delle lavorazioni lungo le arterie a scorrimento veloce, nel non aver adeguatamente segnalato e delimitato l'area di cantiere, ancor più nel consentire, all'interno dell'area medesima, le lavorazioni nell'immediata adiacenza della recinzione delimitativa senza rispettare la distanza di sicurezza tra il limite dell'area di cantiere e la barriera protettiva” Quanto, invece, al danneggiato, si contesta che questi “senza la minima diligenza e prudenza e senza utilizzare le prescritte misure protettive degli infortuni sui luoghi di lavoro si attardava nel realizzare operazioni nell'immediata adiacenza all'area aperta ancora al traffico veicolare” (pag. 6, punti 15 e 16 della comparsa di risposta). Parte convenuta non ha, tuttavia, richiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio il datore di lavoro, limitandosi a sollecitare il Tribunale a rilevare l'esistenza di un litisconsorzio necessario o di convenire il terzo iussu iudicis. Va preliminarmente evidenziata l'erroneità della tesi attorea in punto di litisconsorzio necessario. È sul punto sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di Cassazione (ex multis, Cass. civ. 2395/2020), secondo cui “Nel caso in cui il convenuto in un giudizio risarcitorio prospetti l'esclusiva responsabilità di un terzo per il danno allegato dall'attore, non si determina affatto una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. con il terzo indicato quale responsabile. (…) Solo laddove effettivamente avvenga la chiamata in giudizio del terzo, peraltro, si determina non una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., ma una ipotesi di inscindibilità di cause, per dipendenza, e quindi di litisconsorzio necessario meramente processuale”. Né può essere censurata la scelta del giudice di non chiamare in causa il terzo ai sensi dell'art. 107 cpc, trattandosi di potere discrezionale. Passando al merito della contestazione, nessuno dei due profili può essere accolto. Innanzitutto, quanto al datore di lavoro, le violazioni contestate – in punto di modalità di segnalazione dei lavori e posizionamento dei cantieri – non sono tali, nemmeno in astratto, da assorbire ogni profilo di responsabilità ed idonee, quindi, a far venir meno la stessa legittimazione passiva della convenuta. Tali violazioni, quand'anche provate, avrebbero eventualmente incidenza ai soli fini del concorso di responsabilità tra più danneggianti ex art. 2055 c.c., accertamento che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, non ha riflessi verso il danneggiato, nei cui confronti tutti i danneggianti rimangono solidalmente tenuti. Da ciò discende, in assenza di chiamata in causa del terzo da parte della convenuta, pagina 6 di 11 la carenza di interesse della stessa circa l'accertamento di eventuali profili di responsabilità in capo a terzi, atteso che, come detto, è comunque tenuta per l'intero nei confronti dell'odierno attore CP_3 ai sensi dell'art. 2055 c.c. Né risulta provato il concorso di responsabilità del danneggiato, atteso che dalle dichiarazioni raccolte dalla polizia stradale, risulta che il lavoratore, al momento del sinistro, avesse indosso il kit alta visibilità, la torcia in testa e la bandiera di segnalazione. Lo stesso, inoltre, si trovava accanto al new jersey e non in mezzo alla carreggiata (dichiarazione del caposquadra, – doc. 21 Persona_1 di parte attrice). L'utilizzo di vestiti ad alta visibilità è stato inoltre confermato dagli operanti di PG Ass. costa e AGT – doc. 21 di parte attrice). Per_2 Per_3 Fermo quanto detto sopra circa l'irrilevanza dei profili di responsabilità del datore di lavoro nel presente giudizio, va comunque notato che, dalla comunicazione della notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica di Firenze (pag. 3, all'interno del documento contenente il fascicolo di indagine depositato da parte convenuta in data 7.3.2025), viene evidenziato “l'utilizzo di segnaletica esclusivamente sulla corsia di emergenza, con conseguente omissione della prescritta integrazione sulla corsia di sorpasso”. È, dunque, rimesso alla scelta del Fondo di garanzia agire eventualmente in altra sede
contro
Segnaletica per l'Italia per rivalersi di eventuali danni, limitatamente alla quota di rispettiva responsabilità.
Sulla liquidazione del danno Sul danno complementare e differenziale quantitativo La domanda di parte attrice va intesa come volta ad ottenere il risarcimento del cd. “danno complementare” (o differenziale qualitativo) ed il danno “differenziale quantitativo”. Tali nozioni, elaborate nel contesto delle controversie in materia di danno patito durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, identificano le componenti di danno non coperte dall' , che devono essere risarcite dal CP_4 soggetto a cui il danno è imputabile secondo i criteri civilistici in materia di responsabilità extracontrattuale. Il danno complementare, in particolare, identifica le poste di danno a priori escluse dalla tutela (ad es. il danno biologico temporaneo, il danno biologico in franchigia (fino al 5%,), CP_4 il danno morale), mentre il danno “differenziale quantitativo” riguarda le medesime categorie di danno considerate dall'indennizzo , rispetto alle quali, tuttavia, residua una componente risarcitoria CP_4 dovuta, visto l'utilizzo di tabelle diverse (DM 12.7.2000) da quelle comunemente utilizzate per la liquidazione del danno alla salute superiore al 9% (Tabelle di Milano). Nel caso di specie, peraltro, in virtù della particolare disciplina prevista per i danni causati dalla circolazione di veicoli, il soggetto tenuto al pagamento non è il responsabile della condotta illecita – rimasto ignoto – ma la società designata alla gestione del Fondo Vittime della strada. Nel procedere alla liquidazione del danno è opportuno premettere alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, sussiste una differenza tanto funzionale quanto strutturale tra la tutela economica elargita dall' ed il risarcimento del danno civilistico. La prima, infatti, CP_4 costituisce una prestazione indennitaria di carattere sociale ed è finalizzata ad assicurare adeguata tutela al lavoratore che abbia subito un danno nello svolgimento delle proprie mansioni. La tutela risarcitoria ordinaria, invece, mira a reintegrare in misura piena il danneggiato, tanto dei danni patrimoniali che non patrimoniali patiti. Sul piano strutturale, inoltre, come sopra accennato, non vi è esatta corrispondenza tra le poste di danno indennizzate dall' e quelle che possono essere domandate al CP_4 soggetto tenuto a risarcire il danno. Considerato, dunque, il generale principio che impone di garantire al danneggiato l'integralità del risarcimento del danno patito, va affermata l'insufficienza delle somme eventualmente già ricevute dal lavoratore dall'istituto assicuratore, in relazione a quanto non coperto dall'indennizzo.
pagina 7 di 11 A tal fine, la giurisprudenza ha elaborato la tecnica delle cd. “poste omogenee”, secondo cui “il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall va effettuato secondo CP_4 un computo per poste omogenee: vanno, dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota
rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta CP_4 all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma solo) il CP_4 valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 CP_4 del 2000, il danno biologico stesso” (Cass. civ., Sez. L, n. 9112 del 2 aprile 2019). Procedendo, dunque, alla quantificazione del danno secondo i criteri civilistici, va innanzitutto respinta la domanda attorea in punto di danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica. L'accertamento di tale danno postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e sulla capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona. Nel caso di specie, parte attrice ha solo documentato di aver cambiato lavoro – passando dall'occupazione di operaio a quella di impiegato in una impresa di servizi – ma non è stato documentato nulla circa la perdita patrimoniale presente o futura patita. A fronte di un'allegazione tanto generica, non è possibile, neppure facendo uso di presunzioni semplici, accertare la sussistenza del danno patrimoniale vantato. Si tratta, del resto, delle medesime conclusioni raggiunte sul punto dal CTU. Muovendo al piano del danno non patrimoniale, occorre innanzitutto determinare la percentuale di invalidità conseguente al sinistro e poi procedere a liquidare il relativo danno secondo le più recenti tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia milanese (ed. 2024), in ottemperanza a quanto sancito dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. III, n. 8352/2025). Quanto al grado di invalidità (temporanea e permanente) ed al danno morale, può farsi riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU dott. , secondo cui il sinistro ha determinato le Per_4 seguenti menomazioni: a) invalidità permanente pari al 23%; b) invalidità temporanea pari a: i) 100% per 65 giorni;
ii) 75% per 33 giorni;
iii) 50% per 63 giorni;
iv) 25% per 30 giorni. È possibile aderire alla ricostruzione del CTU, attesa la correttezza dell'iter procedimentale seguito e la logicità del ragionamento posto a base delle sue valutazioni. In particolare, il CTU ha disposto nuovi esami diagnostici, ha scrupolosamente ricostruito l'iter clinico e terapeutico seguito dall'attore ed ha criticamente argomentato su ogni posta di danno richiesto, senza limitarsi a sposare acriticamente la posizione attorea. Nel far ciò, si è uniformato ai barèmes , i più accreditati Pt_2 nella comunità scientifica, come evidenziato a pag. 18 della consulenza. Infine, ad ulteriore conferma della bontà di tale consulenza, la stessa è tendenzialmente coincidente, quantomeno sui profili principali, con la valutazione già compiuta dall' . CP_4 Il CTU ha valutato, al punto 4 delle osservazioni, la revisione che avrebbe operato in data CP_4 21.5.2024 (seppur mai depositata da parte attrice) ed ha concluso che la differenza sia giustificata dalla non omogeneità tra le Tabelle e SIMLA. CP_4 Muovendo alla quantificazione del danno non patrimoniale patito, occorre – come detto – fondare la valutazione sulle Tabelle dell'osservatorio della giustizia milanese (Ed. 2024), utilizzando quali parametri: a) l'età di 55 del danneggiato alla data del sinistro;
b) la percentuale di invalidità permanente nella misura del 23%. I risultati ottenuti sono:
- € 97.306,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente (di cui € 70.004,00 a titolo di danno biologico ed € 27.302,00 a titolo di sofferenza soggettiva);
- € 14.806, 25 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea. pagina 8 di 11 Quanto al danno morale – quantificato in € 27.302,00 – è sufficiente evidenziare come il CTU lo abbia ritenuto sussistente nella misura che ordinariamente si accompagna a menomazioni del 23% (pag. 18 della consulenza, in risposta alle osservazioni della parte attrice), valore di cui danno conto le tabelle milanesi adottate. Non ha, invece, ritenuto che tale valore debba essere incrementato, in assenza di specifica prova di un particolare stato di sofferenza patito dall'attore. Si tratta di una valutazione immune da vizi logici, che va qui condivisa. A tale quantificazione della menomazione patita non occorre aggiungere ulteriori somme a titolo di cenestesi lavorativa, categoria solo evocata in termini ipotetici dal CTU, e compiutamente non accertata. Va, ora, richiamata la giurisprudenza più sopra citata in materia di quantificazione del danno complementare (Cass. civ., Sez. L, n. 9112 del 2 aprile 2019), al fine di individuare le voci di danno non comprese nell'indennizzo e, quanto a quelle omogenee, procedere a scomputare quanto già CP_4 ricevuto dal danneggiato. Innanzitutto, il danno biologico da invalidità temporanea (€ 14.806, 25) e quello da sofferenza soggettiva (€ 27.302,00) vanno integralmente scomputati, atteso che gli stessi non sono ricompresi negli indennizzi già corrisposti dall' . Quanto al danno biologico da invalidità permanente, CP_4 invece, in quanto costituente posta omogenea rispetto a parte delle somme erogate dall' , occorre CP_4 operare la dovuta riduzione dal quantum dovuto. A tal proposito, occorre avere riguardo unicamente alla rendita erogata dall' per tale specifica finalità e capitalizzata in € 46.999,84. Detraendo CP_4 dall'importo di € 70.004,00 la somma di € 46.999,84, residua, dunque, quale somma ancora dovuta al danneggiato, l'importo di € 23.004,16. Non devono, invece, essere scomputate dal quantum risarcitorio le altre somme erogate dall' , atteso che, i) le somme erogate a titolo di invalidità temporanea ex art. 68 d.p.r. 1124/1965 CP_4
(nel caso di specie, pari ad € 11.602,55) sono volte a tutelare il lavoratore dalle conseguenze economiche derivanti dalla sospensione dell'attività lavorativa (Cass. civ., Sez. L, n. 21325/2017, punto 6 in motivazione) e non si sovrappongono, dunque, al risarcimento per invalidità temporanea assoluta, che riguardo profili non patrimoniali;
ii) le somme erogate per perdita di capacità lavorativa (rendita capitalizzata in € 43.612,79), analogamente alle somme corrisposte per invalidità temporanea, hanno contenuto meramente patrimoniale e non si sovrappongono a quanto dovuto a titolo di danno non patrimoniale. In conclusione, il danno complementare e differenziale quantitativo patito da
[...] mmonta ad € 65.112,41 (€ 14.806,25 + € 27.302,00 + € 23.004,16). Parte_1
Sulla rivalutazione ed interessi compensativi Occorre, infine, procedere alla rivalutazione monetaria di tale somma ed applicazione degli interessi compensativi, operazioni di quantificazione del danno fondate su criteri equitativi (art. 1226 c.c.) che hanno la finalità di assicurare l'integralità del risarcimento del danno (art. 1223 c.c.). Quanto alla rivalutazione, trattandosi di somme liquidate secondo le tabelle di Milano (maggio – giugno 2024), pare congruo quantificare la somma rivalutata all'oggi in € 66.200,00. Occorre poi quantificare gli interessi compensativi, la cui funzione è quella di remunerare il danno ulteriore patito da chi si stato privato della disponibilità del denaro (cd. lucro cessante finanziario
- ex multis, Cass. civ., sez. III, 2979/2023). La liquidazione di tale posta danno – come detto, fondata sul dettato dell'art. 1226 c.c. – va attuata tenendo conto delle somme eventualmente già percepite dal danneggiato, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 23927/2023). Ai fini del calcolo degli interessi compensativi, occorre procedere diversamente da quanto fatto in relazione alla quantificazione del capitale equivalente al danno complementare, in cui si è detratto pagina 9 di 11 dal danno “civilisticamente considerato” l'intero valore della rendita relativa al danno CP_4 biologico, come capitalizzata. Dal calcolo degli interessi compensativi deve, infatti, detrarsi solo quanto effettivamente percepito dal danneggiato, somma che nel caso di specie coincide con le annualità di indennizzo maturate (dal 2016, anno del sinistro, ad oggi). Considerato che la rata CP_4 annuale ammonta ad € 2.063,00 e che sono trascorsi 10 anni, tale somma è approssimativamente pari ad € 20.630. Atteso che tali somme sono state corrisposte nell'arco di 10 anni, le stesse vanno devalutate dall'oggi ad una data intermedia tra l'oggi ed il sinistro, vista la natura rateale della corresponsione. Ciò consente di individuare un valore per quanto possibile prossimo a quello che le somme avrebbero avuto qualora fossero state corrisposte in un'unica soluzione alla data del sinistro. Tale somma è pari ad € 17.380,00. In ottemperanza alla giurisprudenza più sopra richiamata, occorre ora rendere omogenei i valori tra capitale ed acconto, ed a tal fine il valore di danno (pari, nel caso di specie, ad € 70.004,00) va devalutato alla data del sinistro. Tale somma è equivalente ad € 58.580,00. Il valore su cui applicare gli interessi compensativi è dunque € 41.200,00 (risultante dalla sottrazione tra € 58.580,00 e l'acconto percepito €17.380,00). Il valore degli interessi, applicando il saggio ISTAT dalla data del sinistro ad oggi, è pari ad € 4.850. Il totale del risarcimento del danno cui è tenuta parte attrice è pari ad € 71.050 (€ 66.200,00 capitale rivalutato + 4.850 interessi compensativi sulla somma effettivamente non goduta). Su tale somma, interessi legali dalla data di pubblicazione al saldo.
Sul patrocinio a spese dello Stato e Sulle spese di lite Visti i chiarimenti forniti dalla parte in data 15.12.2025, parte attrice deve ritenersi non ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del danno accertato e non di quello richiesto (€ 52.001 - 260.000); a titolo di compensi spettano per tutte le fasi del giudizio € 14.103, come da nota spese depositata, oltre spese generali, IVA e CPA nonché il rimborso per contributo unificato e marca da bollo per € 545,00 Analogamente, vanno poste a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto del 6.11.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda di nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, Parte_1 ND (CF , quale impresa designata alla gestione Controparte_1 P.IVA_1 del Fondo di garanzia vittime della strada, al pagamento di € 71.050 a oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284, co. 1 cod. civ. dalla pubblicazione della sentenza al saldo. ND altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545 per spese, € € 14.103 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da decreto 6.11.2025.
pagina 10 di 11 Bologna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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