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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2988 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GAETANO F. CAMBREA, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà e Adornato
Dario, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino; resistente oggetto: assegno sociale conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1° ottobre 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato in data 29/5/2025, avendo maturato il requisito anagrafico e versando in stato di bisogno, domanda di assegno sociale, dichiarando di avere donato i beni immobili di sua proprietà in data 5/12/2023;
1 si doleva che l' , con nota del 10/6/2025, respingeva la domanda con la motivazione: CP_1
“l'atto di donazione in prossimità di domanda di Assegno sociale manifesta una condizione di autosufficienza economica incompatibile con il requisito dello stato di bisogno, requisito che costituisce il fondamento giuridico dell'assegno sociale”.
Motivazione confermata dal Direttore della sede di RC con disposizione n° 670001-25- CP_1
0036 del 07/9/2025 pervenuta con racc. n° 66516170537-3 del 18/9/2025 che, con provvedimento in autotutela, ribadiva il rigetto della domanda.
Reputando illegittimo il rifiuto dell' , argomentata la sussistenza dei requisiti per la CP_1 liquidazione della prestazione, richiamata la sentenza della Suprema Corte n° 7235 del 13 marzo 2023, adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegno sociale con CP_ decorrenza dal 29/5/2025 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali con la rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo. Con la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari del giudizio, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che confermava le motivazioni del diniego della domanda CP_1 amministrativa, argomentando che la ricorrente, disponendo dei propri beni con donazione, aveva volontariamente precostituito in suo favore una situazione di indigenza, incompatibile con lo stato di bisogno.
Richiamando giurisprudenza di merito conforme alla linea difensiva adottata, afferente al caso analogo di rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato, concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato.
La causa riguarda la pretesa alla erogazione dell'assegno sociale da parte della ricorrente, richiesto con domanda amministrativa del 29 maggio 2025.
Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire
6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero
2 fino al doppio del già menzionato importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Nel caso in esame l' nega il beneficio adducendo che lo stato di bisogno deriva da un CP_1 atto di donazione di beni immobili in favore della nipote, con l'effetto di aver precostituito volontariamente una situazione di indigenza incompatibile con la natura solidaristica dell'assegno sociale.
La questione in esame, pertanto, in assenza di contestazioni relative al requisito anagrafico o reddituale, riguarda la configurabilità o meno di un diritto all'assegno sociale disciplinato dall'art 3 co. 6 legge n.335/95, nell'ipotesi in cui la persona che si afferma indigente, si sia volontariamente spogliata dei propri beni immobili con atto di donazione del 16 novembre
2023 (nel caso che ci occupa ha donato alla nipote l'usufrutto di unità immobiliari site in
Caltagirone), rinunciando, di fatto ad una possibile fonte di reddito.
In merito alla donazione immobiliare è opportuno ricordare che è recentemente intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n.24955/2021 secondo cui “il reddito incompatibile in tanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno
3 diritto all'assegno sociale (così Cass. n. 6570 del 2010, cit. dalla sentenza impugnata). …. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come dianzi ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"….la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito. Ne' ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina…”
Il suddetto orientamento è stato consolidato dalla più recente decisione n° 7235/2023 riguardante il caso di un padre venutosi a trovare in stato di disagio economico dopo aver donato due immobili, potenziale fonte di reddito, alla figlia.
La Cassazione, accogliendo il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Corte di Appello, ha ricordato che “ questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la
4 prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto.”
In definitiva le pronunce della Suprema Corte di Cassazione chiariscono che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole.
Ciò posto, risulta evidente lo stato di bisogno economico della ricorrente, la quale è priva di ogni altra fonte di reddito.
La condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
nel caso che ci occupa l' ha valutato le conseguenze di fatto dell'atto di liberalità sui redditi CP_1 della donante e della donataria, senza allegare o dimostrare comportamenti di natura dolosa posti in essere dalla ricorrente, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione di una prestazione non spettante. I motivi che hanno indotto alla stipula dell'atto possono essere i più vari e personali (residenza in luogo diverso e difficoltà a gestire gli immobili, gravosità fiscali o dei costi per la manutenzione…) e non rilevano sul diritto alla prestazione laddove non venga dimostrato l'intento fraudolento finalizzato a percepire indebitamente la prestazione.
Quanto al requisito reddituale, nel caso che ci occupa è l' stesso che ci informa che la CP_1 ricorrente non ha dichiarato redditi nel 2024 e che il coniuge è titolare di pensione VOART di importo mensile pari ad € 711,26, per un importo totale desumibile dalla certificazione unica
5 depositata dalla ricorrente, di € 9.172,93, inferiore ai limiti di legge rilevanti per il reddito complessivo coniugale.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso;
CP_ condanna l' al pagamento alla ricorrente dell'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 29 maggio 2025, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda fino al soddisfo;
2) Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in € 3.000,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Palmi, 28 novembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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