Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 16/02/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sebastiano Stefano Astuto e Nicol Miraglia Cafulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Letojanni, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione
- del parere di diniego del 5 novembre 2025 prot. n. 0017680 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina avente ad oggetto “ Sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/01 – Accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica in area di interesse paesaggistico vincolata, per le opere edilizie realizzate abusivamente, relativa alle difformità riscontrate nel compendio immobiliare sito in C-OMISSIS- -OMISSIS-. Fg.-OMISSIS- ”, nonché di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa LA NA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente è proprietaria, unitamente ai figli, di un immobile sito nel Comune di Letojanni, per averlo ereditato dal marito, il quale vi aveva eseguito alcune opere in parziale difformità ai titoli edilizi rilasciati nel corso del tempo in relazione ad alcuni interventi eseguiti sull’immobile.
2. Con ordinanza n. 31 del 20.3.2025, emessa all’esito dell’accertamento tecnico prot. n. 3074 del 7.2.2025, il Comune ha contestato alla ricorrente e agli altri eredi, attuali titolari dell’immobile, l’irregolarità dei seguenti interventi:
- realizzazione, nella tettoia autorizzata con DIA n.32/2004 ai sensi dell’art. 20 della L.r. 4/2003, di un vano abitabile, con conseguente aumento di volumetria;
- realizzazione all’interno della suddetta tettoia di un vano adibito a camera da letto, costituito da pareti divisorie in cartongesso, con conseguente aumento impropria modifica della destinazione d’uso del manufatto;
- trasformazione del “ bagno di emergenza precario ad uso agricolo ”, realizzato con D.I.A. n.42/2005 ai sensi dell’art. 20 della L.r. 4/2002, in bagno stabile, con conseguente aumento di volumetria;
- avvio di lavori di intonacatura del muro di confine, in assenza della comunicazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. A, del D.P.R. 380/2001, risultati ancora in corso e, pertanto, sospesi.
3. In data 28.5.2025, la ricorrente, in relazione alle predette opere, ha presentato al Comune richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex 36 bis , ritenendole conformi e compatibili con lo strumento urbanistico vigente.
Più specificamente, con la predetta istanza la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a mantenere le opere di intonacatura e impermeabilizzazione già eseguite sul muro di confine tra la proprietà e la via pubblica, nonché a completare quelle ancora in corso al momento dell’accertamento e conseguentemente sospese, alle eventuali condizioni imposte dalla Soprintendenza; ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata a mantenere il “bagno stabile” realizzato, in quanto rientrante nella volumetria consentita, con ripristino, invece, dell’originaria destinazione d’uso della tettoia, previa eliminazione delle pareti di cartongesso.
4. Su tale istanza, in data 19.6.2025, la Soprintendenza ha emesso un primo parere negativo, motivato esclusivamente in ragione dell’impossibilità, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 D. Lgs. 42/2004, di sanare nuovi volumi e superfici in area paesaggisticamente vincolata, quale è quella di specie (paesaggio locale 4, zona 4q).
5. Tale atto è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale, che, con sentenza numero 2872/2025, lo ha annullato per eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, con obbligo per l’Autorità di rideterminarsi, posto che il parere era stato adottato applicando il paradigma normativo di cui all’art. 36 T.U. edilizia e art. 167 Cod. del paesaggio e dei beni culturali, anziché, per come richiesto dalla ricorrente, quello risultante dalla disposizione di recente introduzione di cui all’art. 36 bis , la quale consente in astratto la sanatoria di ampliamenti volumetrici anche in zone vincolate.
6. Con successivo provvedimento n. 17680 del 5 novembre 2025, adottato in esecuzione della citata sentenza, la Soprintendenza ha nuovamente espresso parere negativo sull’istanza presentata dalla ricorrente, rilevando, a suo dire che:
- nella documentazione progettuale vi è esclusivamente il riferimento all’art. 36 del D.P.R. 380/2001, e non all’art. 36 bis ;
- “ le opere edilizie abusive sopra citate, contrastano con gli obbiettivi di tutela del vincolo paesaggistico e costituiscono dei detrattori paesaggistico dei luoghi, comportandone una significativa alterazione, incidendo in maniera negativa sul pregevole ambito tutelato ”.
7. Con il ricorso oggi in esame, la ricorrente ha impugnato anche tale secondo parere, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I.- Violazione dell’articolo 3 della Legge 241/1990, così come recepita dalla Legge Regionale n. 7/2019 – Violazione dell’articolo 36 bis del DPR N. 380/2001, così come recepito dalla Legge Regionale n. 16/2016 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità - Difetto di motivazione.
La motivazione a sostegno del parere sarebbe affidata ad una formula di stile, applicabile in astratto a qualsiasi intervento realizzato in contesto vincolato, e dunque inidonea a costituire adeguata motivazione del provvedimento, posto che l’Autorità non ha esplicitato analiticamente, in ragione delle specifiche caratteristiche delle opere, le ragioni per cui le stesse sarebbero paesaggisticamente incompatibili.
II.- Violazione dell’articolo 36 bis del DPR N. 380/2001, così come recepito dalla Legge Regionale n. 16/2016 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti - Difetto di motivazione.
Nel corpo del parere sarebbe stata contestata ancora una volta l’irregolarità del cambio di destinazione della tettoia in vano abitabile, pur avendo la ricorrente proposto con l’istanza ex art. 36 bis di ripristinare lo stato legittimo del manufatto di cui al relativo titolo edilizio. Tale circostanza paleserebbe il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa la Soprintendenza, la quale evidentemente non avrebbe esaminato l’istanza in maniera compiuta.
II.- Nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-septies L. 241/1990 o sua inefficacia per violazione dell’effetto conformativo derivante dalla sentenza TAR Catania n. 2872/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e perplessità – Difetto di motivazione.
Il provvedimento sarebbe altresì nullo, in quanto adottato in parziale elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2872/2025, nella parte in cui ribadisce che l’istanza sarebbe stata proposta ai sensi dell’art 36 e non dell’art. 36 bis , il che risulterebbe documentalmente smentito dagli documenti versati in atti. Non sarebbe comprensibile, pertanto, se la Soprintendenza abbia di nuovo valutato l’istanza alla luce della prima norma, nuovamente rigettandola in considerazione della creazione di nuovi volumi, o se invece l’abbia fattivamente valutata ai sensi dell’art. 36 bis , ritenendo comunque le opere paesaggisticamente incompatibili (ma senza, tuttavia, sufficientemente motivare sul punto).
8. In seno al ricorso, la ricorrente ha altresì proposto istanza di sospensione cautelare del provvedimento, rappresentando l’esigenza di completare i lavori di impermeabilizzazione del muro di confine (sospesi dal Comune), necessari al fine di salvaguardare l’immobile dai danni creati dalle infiltrazioni di umidità che allo stato lo interessano, nonché adducendo il pericolo che il Comune potesse riavviare il procedimento volto a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione delle opere.
9. L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio con atto di mera forma. Successivamente, con memoria depositata il 6.2.2026, ha difeso la legittimità del proprio operato, rappresentando che:
- gli elaborati progettuali a corredo dell’istanza proposta dalla ricorrente non conterrebbero alcun riferimento all’art. 36 bis del D.P.R. 380/2001, quindi legittimamente l’istanza sarebbe stata valutata ai sensi dell’art. 36;
- in ogni caso, non sarebbe stata rispettata la corretta procedura di cui all’art. 36 bis , posto che l’istanza non sarebbe pervenuta da un ufficio del Comune;
- le opere non sarebbero sanabili nemmeno ai sensi dell’art. 36 bis , poiché la predetta norma: a) non riguarderebbe le opere realizzate in totale assenza di permesso di costruire, quali sarebbero quelle del caso di specie, non qualificabili come opere minori, in quanto determinanti importanti ampliamenti che aumenterebbero significativamente il carico urbanistico, necessitando del permesso di costruire in forma non semplificata; b) non ammetterebbe istanze condizionate all’effettuazione di modifiche alle opere già realizzate;
- le opere di cui all’istanza presentata dalla ricorrente determinerebbero “ un’alterazione volumetrica e percettiva incompatibile con i caratteri originari dell’edificio ” e introdurrebbero “ degli elementi di disturbo visivo e cromatico ”.
10. Con la propria memoria del 6.2.2026, la ricorrente nel contestare le deduzioni dell’Amministrazione, deducendone in parte l’inammissibilità per violazione del divieto di motivazione postuma, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, previo riconoscimento della tutela cautelare.
11. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, il Collegio si è riservato la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; quindi, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, meritando accoglimento tutti i motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente, i quali si prestano ad una trattazione congiunta.
2. Rileva preliminarmente il Collegio, che, seppure gli elaborati progettuali a corredo dell’istanza prodotti dall’Amministrazione non contengano, come dalla stessa rilevato, il riferimento all’art. 36 bis , ma soltanto quello all’art. 36 del T.U. edilizia, ciò non esimeva l’Autorità dal valutare l’istanza ai sensi della prima norma, posto che quest’ultima è stata espressamente formulata in tal senso (come si evince chiaramente dal contenuto testuale della stessa - doc. 12 allegato al ricorso - profilo peraltro già vagliato e accertato nell’ambito del pregresso giudizio).
2.1. Ne consegue che la contestazione contenuta nel provvedimento impugnato circa il regime applicabile all’istanza in considerazione di quanto riportato negli elaborati progettuali, oltre che rendere ambigua la portata del parere (sollevando il legittimo dubbio che lo stesso sia stato reso ancora una volta ai sensi dell’art. 36 del T.U), si pone in parziale elusione di quanto già accertato con la sentenza n. 2872/2025, non fatta oggetto di impugnazione da parte dell’Amministrazione.
3. Ciò posto, e volendo supporre che la Soprintendenza abbia espresso il parere ai sensi dell’art. 36 bis del T.U. edilizia, il Collegio ritiene che lo stesso sia incorsa ancora una volta viziato da difetto di istruttoria e motivazione.
3.1. Sotto il primo profilo, coglie nel segno la considerazione di parte ricorrente secondo cui il riferimento alle opere realizzate nella tettoia ai fini della creazione, all’interno della stessa, di un vano abitabile induce a dubitare che l’Amministrazione abbia compiutamente istruito l’istanza, posto che non vi è alcun riferimento nel parere impugnato alla proposta di ripristino del manufatto allo stato legittimo di cui al tiolo che l’aveva originariamente assentito.
Sul punto, si ritengono prive di pregio le considerazioni formulate dalla difesa della parte pubblica (che peraltro avrebbero dovuto confluire nella motivazione del provvedimento impugnato), secondo cui l’art. 36 bis non ammetterebbe istanze “condizionate” all’effettuazione di determinate modifiche alle opere abusive realizzate, posto che una delle novità di maggior rilievo introdotte dal D.L. 69/2024 è quella di consentire anche la cd. “sanatoria condizionata”.
Ai sensi dell’art. 36 bis del T.U. edilizia, infatti, “ lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza ((...)) e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo ”.
Tale norma deve essere letta (non sussistendone ragioni ostative) nel senso che non soltanto l’ufficio comunale, ma anche il privato possa proporre il parziale ripristino delle opere non sanabili (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 17.7.2025, n.1305) con conseguente onere per l’Amministrazione di valutare tali interventi di mitigazione.
3.2. Quanto al secondo profilo, questa Sezione ha già chiarito come la formula stereotipata e di stile dei “ detrattori paesaggistici dei luoghi ” non soddisfi lo standard motivazionale minimo di un parere paesaggistico negativo (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, nn.3729 e 2191 del 2025 e n. 166/2026; vedi anche Consiglio di Stato n. 2828 del 2021), non spiegando efficacemente le ragioni per le quali le opere (in relazione alle loro specifiche caratteristiche) alterino o pregiudichino l’ambito tutelato.
Manca, invero, qualsiasi riferimento al progetto presentato dalla ricorrente, nonché la descrizione dettagliata delle caratteristiche delle opere realizzate, non emergendo tantomeno in che modo queste comporterebbero una significativa alterazione del paesaggio, “ incidendo in maniera negativa sul pregevole ambito tutelato ”, e sotto quale aspetto contrasterebbero con gli obiettivi di tutela sottesi al vincolo paesaggistico.
Ancora una volta, dunque, non risulta possibile ricostruire il ragionamento logico-giuridico che ha condotto l’Amministrazione ad esprimere un parere negativo.
3.3. La Soprintendenza avrebbe invece dovuto esprimere la propria valutazione, motivandola specificamente in relazione alla tipologia dei singoli abusi, alla loro collocazione, nonché alle opere di mitigazione proposte dalla ricorrente, avendo riguardo anche di valutarle in relazione al contesto paesaggistico e agli edifici presenti nell’area.
Solo dando conto di tali elementi, le ragioni del ritenuto contrasto con gli obiettivi di tutela del vincolo paesaggistico possono essere comprese dal privato, il quale sarà in tal modo messo nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa (Cons. di Stato Sez. VI, 16 agosto 2018, n. 4954; Cons. di Stato Sez. VI, 30 maggio 2018 n. 3249; Cons. Stato Sez. VI Sent., 23 novembre 2016, n. 4925).
3.4. Ne risulta altresì leso il principio del “dissenso costruttivo”, elaborato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nell’ottica di una compiuta applicazione dell’onere motivazionale imposto dall’art. 3 della L. 241/1990, nonché del principio di leale collaborazione, la Soprintendenza è tenuta ad “esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio» (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 16/12/2024, n. 10083, che conferma T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 28/06/2024, n. 4034; cfr., altresì, Lazio Roma, sez. II quater, 6/03/2023, n. 3631; Campania, Salerno, sez. II, 13/10/2020, n. 1374; cfr. anche T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 21/03/2022, n. 353).
3.5. Seppure uno sforzo nella direzione di cui sopra venga accennato dalla difesa della parte pubblica nella memoria del 6.2.2025 (in cui l’incompatibilità paesaggistica viene giustificata in relazione “ ai caratteri originari dell'edificio ”, e “ agli elementi di disturbo visivo e cromatico ” introdotti dalle opere non autorizzate), non può non rilevarsi come tale operazione di postuma motivazione risulti inammissibile, oltre che, comunque, non esaustiva, essendo ancora una volta imperniata su locuzioni generiche e prive di riferimento al contesto concreto.
3.6. Risultano in contrasto con il divieto di motivazione postuma, ed in quanto tali sono inammissibili, anche le considerazioni spese dalla difesa erariale soltanto in sede processuale circa la non applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all’art. 36 bis , in relazione alla natura delle opere (le quali, in tesi, non costituirebbero interventi minori e sarebbero state realizzate in totale assenza di permesso di costruire), che comunque esulano dalle attribuzioni dell’Autorità in quanto attinenti ad aspetti non paesaggistici, bensì a questioni di rilievo urbanistico-edilizio (sotto il profilo dell’adeguatezza del regime normativo invocato dall’istante rispetto alle caratteristiche delle opere; cfr., nello stesso senso, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II 1.3.2024, n. 559, secondo cui “ è illegittimo l'atto con cui la Soprintendenza esprime parere contrario rispetto a un intervento di riqualificazione delle facciate e delle balconate con verande a nord e ad est, allorquando il medesimo risulti motivato non già sugli aspetti paesaggistici della fattispecie, bensì su questioni meramente urbanistico-edilizie, che esulano dalla sfera di competenza della Soprintendenza stessa ”).
E’ principio consolidato in giurisprudenza, infatti, quello secondo cui “ in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, oggetto di rigorosa e puntuale valutazione è la concreta incidenza impattante dell'intervento progettato sullo scenario paesaggistico circostante, con esclusione di qualsivoglia verifica degli aspetti di regolarità urbanistica ed edilizia dell'opera (…) in ragione dell'autonomia strutturale e funzionale che separa il titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l'accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2023 n. 3006).
3.7. Per le medesime ragioni, prive di pregio sono parimenti le considerazioni inerenti il ritenuto mancato rispetto dell’ iter procedurale previsto dalla norma, anch’esse formulate per la prima volta in sede giurisdizionale, e, peraltro, prive attinenza paesaggistica.
4. In conclusione, il provvedimento impugnato, oltre che a porsi in parziale contraddizione con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2872/2025 di questo T.A.R., è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione, e merita, dunque, di essere annullato, con obbligo per la Soprintendenza di rideterminarsi motivatamente sull’istanza presentata dalla ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi i successivi atti dell’Amministrazione.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €. 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NA NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
LA NA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NA ZZ | GN NA NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.