Art. 5.
Sono stabiliti per l'esercizio 1947-48 i seguenti limiti di impegno:
1) di L. 200.000.000 per annualita' da corrispondere a istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari e ad altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione, al fine di provvedere, a norma del punto 2 dell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 , a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di fabbricati destinati a ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
2) di L. 33.00.000 per la concessione, ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 , punti 2 e 3 dell'art. 12:
a) di contributi nel pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle ricostruzioni e alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
b) di contributi in 60 semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi alle riparazioni e ricostruzioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui al punto a).
Sono altresi' stabiliti per l'esercizio 1947-48 i seguenti altri limiti di impegno:
1) di L. 3.899.000 per le annualita' occorrenti per la concessione di sovvenzioni per la linea navigabile Milano-Cremona-Po a norma della legge 24 agosto 1941, n. 1044 ;
2) di L. 35.500.000 per le annualita' occorrenti per la concessione di contributi statali nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali in Sicilia e di un contributo straordinario statale nella spesa di costruzione nell'isola stessa delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici, a norma del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505 ;
3) di L. 6.075.000 per le annualita' occorrenti per le sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1948, per i contributi a favore dei comuni e altri enti interessati per l'edilizia, scolastica, gli acquedotti e le opere igienico-sanitarie;
4) di L. 60.000.000 per le annualita' occorrenti per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli istituti ed enti autonomi per costruzione di case popolari. ((1)) Il termine di costruzione di cui al secondo comma dell'art. 71 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e' prorogato al 31 dicembre 1948.
------------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 816 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo di L. 60.000.000 stabilito dal n. 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185 , che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per annualita' occorrenti per contributi a favore dell'I.N.C.I.S. e degli istituti ed Enti autonomi per costruzioni di case popolari, e diminuito della corrispondente somma di L. 300.000".
Sono stabiliti per l'esercizio 1947-48 i seguenti limiti di impegno:
1) di L. 200.000.000 per annualita' da corrispondere a istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari e ad altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione, al fine di provvedere, a norma del punto 2 dell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 , a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di fabbricati destinati a ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
2) di L. 33.00.000 per la concessione, ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 , punti 2 e 3 dell'art. 12:
a) di contributi nel pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle ricostruzioni e alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
b) di contributi in 60 semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi alle riparazioni e ricostruzioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui al punto a).
Sono altresi' stabiliti per l'esercizio 1947-48 i seguenti altri limiti di impegno:
1) di L. 3.899.000 per le annualita' occorrenti per la concessione di sovvenzioni per la linea navigabile Milano-Cremona-Po a norma della legge 24 agosto 1941, n. 1044 ;
2) di L. 35.500.000 per le annualita' occorrenti per la concessione di contributi statali nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali in Sicilia e di un contributo straordinario statale nella spesa di costruzione nell'isola stessa delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici, a norma del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505 ;
3) di L. 6.075.000 per le annualita' occorrenti per le sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1948, per i contributi a favore dei comuni e altri enti interessati per l'edilizia, scolastica, gli acquedotti e le opere igienico-sanitarie;
4) di L. 60.000.000 per le annualita' occorrenti per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli istituti ed enti autonomi per costruzione di case popolari. ((1)) Il termine di costruzione di cui al secondo comma dell'art. 71 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e' prorogato al 31 dicembre 1948.
------------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 816 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo di L. 60.000.000 stabilito dal n. 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185 , che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per annualita' occorrenti per contributi a favore dell'I.N.C.I.S. e degli istituti ed Enti autonomi per costruzioni di case popolari, e diminuito della corrispondente somma di L. 300.000".