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25 marzo 1963
25 marzo 1963
Art. 13. Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate
b) le navi da guerra;
c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;
d) le navi in disarmo;
e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciamo operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare
f) le navi porta-cavi;
g) le navi ospedale;
h) le navi nazionali cime esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo;
i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'articolo 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;
l) le navi di proprieta' dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.
Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate
b) le navi da guerra;
c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;
d) le navi in disarmo;
e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciamo operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare
f) le navi porta-cavi;
g) le navi ospedale;
h) le navi nazionali cime esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo;
i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'articolo 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;
l) le navi di proprieta' dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-10/16, Ordinanza della Corte, Ignazio Messina & C. SpA contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Genova e a, 26/10/2016Provvedimento: […] 5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano altresì applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1988.Leggi di più...
- art. 267 TFUE·
- regolamento n. 4055/86·
- cooperazione giudiziale·
- art. 94 regolamento di procedura Corte·
- rinvio pregiudiziale·
- tassa di ancoraggio·
- libera prestazione dei servizi·
- proporzionalità tassa·
- giustificazione differenziazione tassa·
- irricevibilità manifesta