Articolo 13 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
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25 marzo 1963
Art. 13. Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio

Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate
b) le navi da guerra;
c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;
d) le navi in disarmo;
e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciamo operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare
f) le navi porta-cavi;
g) le navi ospedale;
h) le navi nazionali cime esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo;
i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'articolo 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;
l) le navi di proprieta' dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.
Entrata in vigore il 25 marzo 1963
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