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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/12/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 2155/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della
Dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 2155/2022, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
NT IA, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via
Vittorio Pugliese n. 12, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, nonché in forza di Deliberazione della Giunta Comunale n.
232 del 15 luglio 2022, dagli Avvocati Saverio Molica e Maria Consuelo
Citriniti, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Jannoni , n.
68, Palazzo De Nobili, presso l'Ufficio Legale del Controparte_1
- PARTE CONVENUTA –
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: ** accertare riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1 lamentato e descritto, e conseguentemente ** condannarlo al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 57.726,19 (di cui €
38.754,00 a titolo di danno fisico permanente ed € 18.972,19 a titolo di danno da invalidità temporanea), nonché della somma che si quantificherà per l'ulteriore danno psicologico, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. »;
Parte convenuta: «Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, - Dichiarare la domanda spiegata da parte attrice nulla e/o inammissibile, nei confronti del ovvero infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto e per l'effetto rigettarla;
- in subordine, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità di parte attrice, nella produzione e causazione dei danni lamentati, avendo questi violato palesemente ogni criterio di prudenza e di diligenza durante i fatti di causa, conoscendo lo stato dei luoghi per essere residente nel quartiere teatro dell'occorso;
- in ulteriore subordine e salvo gravame ove rinvenuta responsabilità dell'Ente, riconoscere e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice, nella causazione del sinistro occorsole e ridurre di conseguenza l'importo risarcitorio in ragione della concorrente responsabilità del ricorrente;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_1 all'attrice, in ordine al risarcimento del danno materiale e/o personale lamentato da parte attrice, ovvero ridurne la pretesa rispetto a quanto richiesto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge. »
pagina 2 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
l'Amministrazione , per sentirla condannare al Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 28.11.2018, nel allorquando, mentre percorreva la via Ettore Controparte_1
Vitale, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca sul manto stradale.
Esponeva, in particolare, parte attrice: che in data 28.11.2018, alle ore 15.00 circa, mentre percorreva il marciapiede della via Ettore
Vitale, direzione sud, all'altezza del civico 80, ella cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca profonda non visibile e non segnalata, prima dello scivolo di accesso per disabili del marciapiede , subendo un grave trauma al braccio destro;
che, soccorsa dai passanti e , veniva trasportata dal marito Parte_2 Persona_1
presso il Presidio Ospedaliero Pugliese-Ciaccio dove le Parte_3 veniva riscontrata “frattura scomposta pluriframmentata metaepifisi prossimale omero destro” e, pertanto, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e sintesi con placca e viti;
che le lesioni riportate avevano determinato secondo le valutazioni del C.T.P. incaricato, Dott. un periodo di inabilità temporanea Persona_2 assoluta di 48 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al
50% di 48 giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 125 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del
12%, danno da quantificarsi in € 57.000,00 secondo le tabelle milanesi, oltre all'esborso per le spese sostenute pari ad € 1.550,46; che, a causa dei postumi riportati e della conseguente perdita di autonomia nei movimenti necessari per lo svolgimento di normali attività quotidiane, la aveva subito un significativo danno Pt_1 psicologico ed esistenziale;
che priva di riscontro era rimasta la pagina 3 di 16 richiesta di risarcimento dei danni subiti, inoltrata al di CP_1
Catanzaro.
Invocando, pertanto, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'attrice chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
- che quale ente proprietario della strada teatro del sinistro, sita peraltro in pieno centro abitato, era tenuto a vigilare sullo stato di manutenzione della stessa, rimuovendo o quantomeno segnalando l'esistenza della situazione di pericolo determinatasi - e, per l'effetto, la condanna dell'Ente convenuto, al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura complessiva di € 57.726,19, o nella maggiore o minore somma accertata all'esito dell'istruttoria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ed
[...] infondatezza della domanda per genericità della pretesa, atteso che la parte attrice non aveva provato la relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Nel merito, eccepiva l'esclusiva responsabilità della danneggiata nella verificazione del fatto lesivo, asserendo che l'evento lesivo sarebbe da imputarsi alla condotta imprudente dell'attrice, la quale era residente in [...], a pochissimi metri di distanza dal luogo del sinistro, e che le alterazioni del manto stradale erano ben visibili e conoscibili, considerato che il sinistro si era verificato in orario diurno e che era stato posizionato un segnale di pericolo e transennamento dei luoghi: la condotta poco diligente di parte attrice avrebbe, dunque, avuto un'incidenza causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, integrando il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.
L'Amministrazione comunale eccepiva, inoltre, il concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c. e contestava, infine, il quantum della pretesa risarcitoria avversaria .
In virtù di quanto innanzi esposto, il Controparte_1
pagina 4 di 16 rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in premessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., escussi i testi, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4/12/2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
***
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, va accolta per quanto di ragione.
È necessario premettere che la presente vicenda si inscrive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Mentre l'art. 2043 c.c. impone un obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere), l'art. 2051 c.c., invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo pagina 5 di 16 dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez. Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004,
n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode (Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del 20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n.
3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass.
20/2/200 6, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d.
pagina 6 di 16 responsabilità aggravata). Il custode è, cioè, tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve, cioè, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 C d), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 2 0/2/2006 n. 3651).
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass. 10/1 0/2008, n. 25029; Cass.
29/9/2006, n. 21244; Cass. 20/2 /2006, n. 3651. E già Cass.
14/3/1983, n. 1897)” (Cass. civ., sent. 11802 del 09/ 06/2016).
Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non
è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, ha creato una “figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A..
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene pagina 7 di 16 demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari.
Ai fini della prova liberatoria che l'Ente pubblico deve fornire per sottrarsi a detta responsabilità, è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa: solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ. sent. 11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass.
Civ., 4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. trova un limite solo quando i connotati del bene rendano concretamente impossibile un continuo ed pagina 8 di 16 efficace controllo da parte dell'ente proprietario, in modo tale da escludere il rapporto di custodia, ovvero il potere di controllare la cosa e di governarne i rischi.
In particolare, in relazione alle strade comunali si deve presumere la possibilità di tale esercizio di custodia. Indice sintomatico della possibilità di controllo della strada comunale è che la stessa si trovi all'interno del perimetro urbano: la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di opere di urbanizzazione e di pubblici servizi, sottoposti all'attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la possibilità di un CP_1 effettivo governo della zona. Di conseguenza, nell'eventualità di sinistri occorsi su una strada comunale rientrante nel perimetro urbano, il danneggiato, a differenza di ciò che accade nella generalità dei casi, non dovrà dar prova della relazione custodiale, ma sarà, invece, il a dover provare l'eventuale impossibilità di un CP_1 potere di controllo o governo sul bene strada.
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, è necessario, in primo luogo, verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla res custodita e, in secondo luogo, valutare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento di danno, tale da escludere o da ridurre proporzionalmente la responsabilità del convenuto. CP_1
Nel caso di specie, è incontestato che la via Ettore Vitale sia strada comunale, afferente, dunque, alla disponibilità dell'ente proprietario, ossia il Poiché strada urbana, sussiste in Controparte_1 concreto la possibilità da parte del in quanto gestore e CP_1
“custode” di quel tratto stradale, di esercitare un'effettiva vigilanza ed un'efficace attività di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze. Né tantomeno il CP_1 convenuto ha fornito prova dell'impossibilità di esercizio del potere pagina 9 di 16 custodiale sul bene.
Ciò posto, quanto alla prova dei fatti allegati da parte attrice, sulla base della documentazione fotografica prodotta e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, si deve ritenere provato che la sig.ra
[...]
in data 28.11.2018, alle ore 15 circa, sia caduta Pt_1 rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca stradale, nei pressi del marciapiede, sul manto di strada comunale.
È stata accertata l'esistenza della denunciata anomalia del manto stradale, confermata dalle testimonianze e dalle foto in atti.
I testi escussi - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - hanno confermato la dinamica del sinistro allegata da parte attrice.
In particolare, mentre ha dichiarato di aver visto Persona_1 la signora già a terra, subito dopo la caduta, il teste Pt_1 Pt_2 ha riferito di aver visto la signora cadere e di essere
[...] Pt_1 intervenuto insieme al signor per soccorrerla. Quest'ultimo Per_1 ha, inoltre, precisato di trovarsi, al momento della caduta, a circa venti metri di distanza, sul lato opposto della strada e che, quindi, la signora si trovava di fronte a lui (cfr. verbale dell'udienza Pt_1 dell'11 settembre 2023).
I due testimoni hanno altresì confermato che non vi era alcuna segnalazione della disconnessione della sede stradale e il teste,
ha precisato che la signora lamentava Parte_2 Pt_1 dolore ad un braccio.
Anche la consulenza medico-legale disposta nel presente giudizio ha confermato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni subite (cfr. pag. 4 della relazione tecnica).
L'attrice ha, dunque, fornito congrua prova del verificarsi del fatto storico (caduta) causalmente ricollegato all'omessa manutenzione del manto stradale presente sulla strada percorsa.
Ciò posto, incombeva sull'Ente convenuto fornire la prova liberatoria pagina 10 di 16 del caso fortuito e, quindi, dell'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'incidente.
Sul punto, deve evidenziarsi che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
“La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
Si è inoltre precisato che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (cfr. ex multis,
Cass. civ., n. 2345/2019).
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova di una condotta della signora talmente negligente ed imprudente da spiegare efficacia Pt_1 interruttiva del nesso causale, essendo più che evidente che ciò non può certamente discendere dalla circostanza che il sinistro occorso si sia verificato in orario diurno e in condizioni di buona visibilità.
pagina 11 di 16 Il Tribunale, inoltre, non ritiene che la familiarità dell'utente con i luoghi di causa – la quale si evince dalla circostanza allegata e provata dall'Amministrazione convenuta che la abitasse a 130 metri di Pt_1 distanza dal luogo del sinistro - possa recidere completamente il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, nel caso di specie.
Le circostanze concrete emerse in corso di istruttoria evidenziano la collocazione della sconnessione nei pressi del marciapiede, o meglio prima dello scivolo disabili del marciapiede , e quindi dell'accesso allo stesso, e che non vi fosse alcuna segnalazione della buca. Tali circostanze portano ad escludere che la condotta della signora Pt_1 si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, considerate le circostanze di fatto quali in precedenza esposte (caduta verificatasi in orario diurno su strada familiare alla e in una giornata non piovosa, quindi presumibilmente in Pt_1 condizioni di buona visibilità; conoscenza da parte della vittima dello stato dei luoghi), il Tribunale ritiene di accogliere l'eccezione ex art. 1227 cod. civ., e in definitiva, stima equo e congruo determinare nel
30% il concorso della danneggiata nella verificazione dell'evento.
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame, parte attrice avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che c'erano buone condizioni di visibilità: il sinistro si è verificato in orario diurno (alle 1 5,00) e non è emerso che fosse una giornata piovosa, il che fa presumere verosimilmente che se la Pt_1 avesse prestato maggiore attenzione nel procedere sul la sede viaria avrebbe potuto evitare la caduta.
Tenuto conto, pertanto, dell'incidenza che la condotta della danneggiata ha avuto nella causazione del sinistro, il Tribunale stima pagina 12 di 16 equo e congruo determinare nel 30% il concorso della danneggiata nella verificazione dell'evento.
Passando all'individuazione dei danni risarcibili, va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la menomazione dell'integrità fisica dell'attrice.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio.
La relazione tecnica redatta dal nominato consulente, Dott. ssa
, risulta priva di vizi logici e metodologici, essendo il Persona_3 risultato di una disamina obiettiva del caso concreto e di una analisi esaustiva della documentazione prodotta in giudizio.
Il C.T.U. ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti residuati all'infortunio in misura pari al 10%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 13 (tredici), un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 30 (trenta) al 75%, giorni 40
(quaranta) al 50% e giorni 50 (cinquanta) al 25%.
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno “macro-permanente”, questo Tribunale ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub - normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2025), tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (60 anni), all'attrice deve, pertanto, essere liquidata la somma di € 18.417,00 per le lesioni permanenti, più € 1.495,00 per tredici giorni di invalidità totale temporanea, € 2.587,50 per trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, più € 2.300,00 per quaranta giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, più €
1.437,50 per cinquanta giorni di invalidità temporanea parziale al
25%, per un totale di € 26.237,00.
pagina 13 di 16 Va, peraltro, chiarito che detto importo appare idoneo a ricomprendere e risarcire adeguatamente anche le componenti soggettive della c.d. sofferenza morale.
Sul punto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa
Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni
(ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n.
28989 dell'11 novembre 2019 e Cass. n. 4878 del 19 febbraio 2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo”.
Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'attrice si è limitata a richiedere il ristoro di un asserito danno psicologico, senza allegare e provare alcunché al riguardo.
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attrice per il danno non patrimoniale ammonta ad € 26.237,00.
pagina 14 di 16 A tale importo va infine aggiunta la somma di € 1.395,00 per spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal C.T.U. nominato.
Gli importi, così, determinati vanno defalcati del 30%, ex art. 1227
c.c., in proporzione al grado di responsabilità accertato, giungendosi all'importo di € 18.365,90 per il danno non patrimoniale ed € 976,50 per il danno patrimoniale e, dunque, all'importo complessivo di €
19.342,40.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attrice a titolo di danno non patrimoniale, espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito (28/11/2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n.
1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione, si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con
D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice della somma di € 19.342,40, di cui €
18.365,90 a titolo di danno non patrimoniale ed € 976,50 quale pagina 15 di 16 danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) CONDANNA il al pagamento, in favore Controparte_1 di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 791,19;
c) PONE le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso, in Catanzaro, lì 13.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della
Dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 2155/2022, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
NT IA, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via
Vittorio Pugliese n. 12, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, nonché in forza di Deliberazione della Giunta Comunale n.
232 del 15 luglio 2022, dagli Avvocati Saverio Molica e Maria Consuelo
Citriniti, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Jannoni , n.
68, Palazzo De Nobili, presso l'Ufficio Legale del Controparte_1
- PARTE CONVENUTA –
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: ** accertare riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1 lamentato e descritto, e conseguentemente ** condannarlo al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 57.726,19 (di cui €
38.754,00 a titolo di danno fisico permanente ed € 18.972,19 a titolo di danno da invalidità temporanea), nonché della somma che si quantificherà per l'ulteriore danno psicologico, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. »;
Parte convenuta: «Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, - Dichiarare la domanda spiegata da parte attrice nulla e/o inammissibile, nei confronti del ovvero infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto e per l'effetto rigettarla;
- in subordine, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità di parte attrice, nella produzione e causazione dei danni lamentati, avendo questi violato palesemente ogni criterio di prudenza e di diligenza durante i fatti di causa, conoscendo lo stato dei luoghi per essere residente nel quartiere teatro dell'occorso;
- in ulteriore subordine e salvo gravame ove rinvenuta responsabilità dell'Ente, riconoscere e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice, nella causazione del sinistro occorsole e ridurre di conseguenza l'importo risarcitorio in ragione della concorrente responsabilità del ricorrente;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_1 all'attrice, in ordine al risarcimento del danno materiale e/o personale lamentato da parte attrice, ovvero ridurne la pretesa rispetto a quanto richiesto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge. »
pagina 2 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
l'Amministrazione , per sentirla condannare al Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 28.11.2018, nel allorquando, mentre percorreva la via Ettore Controparte_1
Vitale, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca sul manto stradale.
Esponeva, in particolare, parte attrice: che in data 28.11.2018, alle ore 15.00 circa, mentre percorreva il marciapiede della via Ettore
Vitale, direzione sud, all'altezza del civico 80, ella cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca profonda non visibile e non segnalata, prima dello scivolo di accesso per disabili del marciapiede , subendo un grave trauma al braccio destro;
che, soccorsa dai passanti e , veniva trasportata dal marito Parte_2 Persona_1
presso il Presidio Ospedaliero Pugliese-Ciaccio dove le Parte_3 veniva riscontrata “frattura scomposta pluriframmentata metaepifisi prossimale omero destro” e, pertanto, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e sintesi con placca e viti;
che le lesioni riportate avevano determinato secondo le valutazioni del C.T.P. incaricato, Dott. un periodo di inabilità temporanea Persona_2 assoluta di 48 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al
50% di 48 giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 125 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del
12%, danno da quantificarsi in € 57.000,00 secondo le tabelle milanesi, oltre all'esborso per le spese sostenute pari ad € 1.550,46; che, a causa dei postumi riportati e della conseguente perdita di autonomia nei movimenti necessari per lo svolgimento di normali attività quotidiane, la aveva subito un significativo danno Pt_1 psicologico ed esistenziale;
che priva di riscontro era rimasta la pagina 3 di 16 richiesta di risarcimento dei danni subiti, inoltrata al di CP_1
Catanzaro.
Invocando, pertanto, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'attrice chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
- che quale ente proprietario della strada teatro del sinistro, sita peraltro in pieno centro abitato, era tenuto a vigilare sullo stato di manutenzione della stessa, rimuovendo o quantomeno segnalando l'esistenza della situazione di pericolo determinatasi - e, per l'effetto, la condanna dell'Ente convenuto, al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura complessiva di € 57.726,19, o nella maggiore o minore somma accertata all'esito dell'istruttoria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ed
[...] infondatezza della domanda per genericità della pretesa, atteso che la parte attrice non aveva provato la relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Nel merito, eccepiva l'esclusiva responsabilità della danneggiata nella verificazione del fatto lesivo, asserendo che l'evento lesivo sarebbe da imputarsi alla condotta imprudente dell'attrice, la quale era residente in [...], a pochissimi metri di distanza dal luogo del sinistro, e che le alterazioni del manto stradale erano ben visibili e conoscibili, considerato che il sinistro si era verificato in orario diurno e che era stato posizionato un segnale di pericolo e transennamento dei luoghi: la condotta poco diligente di parte attrice avrebbe, dunque, avuto un'incidenza causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, integrando il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.
L'Amministrazione comunale eccepiva, inoltre, il concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c. e contestava, infine, il quantum della pretesa risarcitoria avversaria .
In virtù di quanto innanzi esposto, il Controparte_1
pagina 4 di 16 rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in premessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., escussi i testi, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4/12/2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
***
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, va accolta per quanto di ragione.
È necessario premettere che la presente vicenda si inscrive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Mentre l'art. 2043 c.c. impone un obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere), l'art. 2051 c.c., invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo pagina 5 di 16 dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez. Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004,
n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode (Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del 20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n.
3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass.
20/2/200 6, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d.
pagina 6 di 16 responsabilità aggravata). Il custode è, cioè, tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve, cioè, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 C d), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 2 0/2/2006 n. 3651).
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass. 10/1 0/2008, n. 25029; Cass.
29/9/2006, n. 21244; Cass. 20/2 /2006, n. 3651. E già Cass.
14/3/1983, n. 1897)” (Cass. civ., sent. 11802 del 09/ 06/2016).
Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non
è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, ha creato una “figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A..
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene pagina 7 di 16 demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari.
Ai fini della prova liberatoria che l'Ente pubblico deve fornire per sottrarsi a detta responsabilità, è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa: solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ. sent. 11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass.
Civ., 4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. trova un limite solo quando i connotati del bene rendano concretamente impossibile un continuo ed pagina 8 di 16 efficace controllo da parte dell'ente proprietario, in modo tale da escludere il rapporto di custodia, ovvero il potere di controllare la cosa e di governarne i rischi.
In particolare, in relazione alle strade comunali si deve presumere la possibilità di tale esercizio di custodia. Indice sintomatico della possibilità di controllo della strada comunale è che la stessa si trovi all'interno del perimetro urbano: la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di opere di urbanizzazione e di pubblici servizi, sottoposti all'attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la possibilità di un CP_1 effettivo governo della zona. Di conseguenza, nell'eventualità di sinistri occorsi su una strada comunale rientrante nel perimetro urbano, il danneggiato, a differenza di ciò che accade nella generalità dei casi, non dovrà dar prova della relazione custodiale, ma sarà, invece, il a dover provare l'eventuale impossibilità di un CP_1 potere di controllo o governo sul bene strada.
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, è necessario, in primo luogo, verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla res custodita e, in secondo luogo, valutare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento di danno, tale da escludere o da ridurre proporzionalmente la responsabilità del convenuto. CP_1
Nel caso di specie, è incontestato che la via Ettore Vitale sia strada comunale, afferente, dunque, alla disponibilità dell'ente proprietario, ossia il Poiché strada urbana, sussiste in Controparte_1 concreto la possibilità da parte del in quanto gestore e CP_1
“custode” di quel tratto stradale, di esercitare un'effettiva vigilanza ed un'efficace attività di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze. Né tantomeno il CP_1 convenuto ha fornito prova dell'impossibilità di esercizio del potere pagina 9 di 16 custodiale sul bene.
Ciò posto, quanto alla prova dei fatti allegati da parte attrice, sulla base della documentazione fotografica prodotta e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, si deve ritenere provato che la sig.ra
[...]
in data 28.11.2018, alle ore 15 circa, sia caduta Pt_1 rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca stradale, nei pressi del marciapiede, sul manto di strada comunale.
È stata accertata l'esistenza della denunciata anomalia del manto stradale, confermata dalle testimonianze e dalle foto in atti.
I testi escussi - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - hanno confermato la dinamica del sinistro allegata da parte attrice.
In particolare, mentre ha dichiarato di aver visto Persona_1 la signora già a terra, subito dopo la caduta, il teste Pt_1 Pt_2 ha riferito di aver visto la signora cadere e di essere
[...] Pt_1 intervenuto insieme al signor per soccorrerla. Quest'ultimo Per_1 ha, inoltre, precisato di trovarsi, al momento della caduta, a circa venti metri di distanza, sul lato opposto della strada e che, quindi, la signora si trovava di fronte a lui (cfr. verbale dell'udienza Pt_1 dell'11 settembre 2023).
I due testimoni hanno altresì confermato che non vi era alcuna segnalazione della disconnessione della sede stradale e il teste,
ha precisato che la signora lamentava Parte_2 Pt_1 dolore ad un braccio.
Anche la consulenza medico-legale disposta nel presente giudizio ha confermato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni subite (cfr. pag. 4 della relazione tecnica).
L'attrice ha, dunque, fornito congrua prova del verificarsi del fatto storico (caduta) causalmente ricollegato all'omessa manutenzione del manto stradale presente sulla strada percorsa.
Ciò posto, incombeva sull'Ente convenuto fornire la prova liberatoria pagina 10 di 16 del caso fortuito e, quindi, dell'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'incidente.
Sul punto, deve evidenziarsi che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
“La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
Si è inoltre precisato che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (cfr. ex multis,
Cass. civ., n. 2345/2019).
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova di una condotta della signora talmente negligente ed imprudente da spiegare efficacia Pt_1 interruttiva del nesso causale, essendo più che evidente che ciò non può certamente discendere dalla circostanza che il sinistro occorso si sia verificato in orario diurno e in condizioni di buona visibilità.
pagina 11 di 16 Il Tribunale, inoltre, non ritiene che la familiarità dell'utente con i luoghi di causa – la quale si evince dalla circostanza allegata e provata dall'Amministrazione convenuta che la abitasse a 130 metri di Pt_1 distanza dal luogo del sinistro - possa recidere completamente il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, nel caso di specie.
Le circostanze concrete emerse in corso di istruttoria evidenziano la collocazione della sconnessione nei pressi del marciapiede, o meglio prima dello scivolo disabili del marciapiede , e quindi dell'accesso allo stesso, e che non vi fosse alcuna segnalazione della buca. Tali circostanze portano ad escludere che la condotta della signora Pt_1 si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, considerate le circostanze di fatto quali in precedenza esposte (caduta verificatasi in orario diurno su strada familiare alla e in una giornata non piovosa, quindi presumibilmente in Pt_1 condizioni di buona visibilità; conoscenza da parte della vittima dello stato dei luoghi), il Tribunale ritiene di accogliere l'eccezione ex art. 1227 cod. civ., e in definitiva, stima equo e congruo determinare nel
30% il concorso della danneggiata nella verificazione dell'evento.
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame, parte attrice avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che c'erano buone condizioni di visibilità: il sinistro si è verificato in orario diurno (alle 1 5,00) e non è emerso che fosse una giornata piovosa, il che fa presumere verosimilmente che se la Pt_1 avesse prestato maggiore attenzione nel procedere sul la sede viaria avrebbe potuto evitare la caduta.
Tenuto conto, pertanto, dell'incidenza che la condotta della danneggiata ha avuto nella causazione del sinistro, il Tribunale stima pagina 12 di 16 equo e congruo determinare nel 30% il concorso della danneggiata nella verificazione dell'evento.
Passando all'individuazione dei danni risarcibili, va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la menomazione dell'integrità fisica dell'attrice.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio.
La relazione tecnica redatta dal nominato consulente, Dott. ssa
, risulta priva di vizi logici e metodologici, essendo il Persona_3 risultato di una disamina obiettiva del caso concreto e di una analisi esaustiva della documentazione prodotta in giudizio.
Il C.T.U. ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti residuati all'infortunio in misura pari al 10%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 13 (tredici), un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 30 (trenta) al 75%, giorni 40
(quaranta) al 50% e giorni 50 (cinquanta) al 25%.
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno “macro-permanente”, questo Tribunale ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub - normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2025), tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (60 anni), all'attrice deve, pertanto, essere liquidata la somma di € 18.417,00 per le lesioni permanenti, più € 1.495,00 per tredici giorni di invalidità totale temporanea, € 2.587,50 per trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, più € 2.300,00 per quaranta giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, più €
1.437,50 per cinquanta giorni di invalidità temporanea parziale al
25%, per un totale di € 26.237,00.
pagina 13 di 16 Va, peraltro, chiarito che detto importo appare idoneo a ricomprendere e risarcire adeguatamente anche le componenti soggettive della c.d. sofferenza morale.
Sul punto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa
Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni
(ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n.
28989 dell'11 novembre 2019 e Cass. n. 4878 del 19 febbraio 2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo”.
Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'attrice si è limitata a richiedere il ristoro di un asserito danno psicologico, senza allegare e provare alcunché al riguardo.
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attrice per il danno non patrimoniale ammonta ad € 26.237,00.
pagina 14 di 16 A tale importo va infine aggiunta la somma di € 1.395,00 per spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal C.T.U. nominato.
Gli importi, così, determinati vanno defalcati del 30%, ex art. 1227
c.c., in proporzione al grado di responsabilità accertato, giungendosi all'importo di € 18.365,90 per il danno non patrimoniale ed € 976,50 per il danno patrimoniale e, dunque, all'importo complessivo di €
19.342,40.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attrice a titolo di danno non patrimoniale, espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito (28/11/2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n.
1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione, si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con
D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice della somma di € 19.342,40, di cui €
18.365,90 a titolo di danno non patrimoniale ed € 976,50 quale pagina 15 di 16 danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) CONDANNA il al pagamento, in favore Controparte_1 di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 791,19;
c) PONE le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso, in Catanzaro, lì 13.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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