Ordinanza collegiale 17 aprile 2023
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/04/2026, n. 6384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6384 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06384/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2023, proposto da Eurospital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Luca Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Antonio Bertoloni 26/B;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri dell’Avvocatura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Az. San. Univ. NO NA, Az. San. Univ. Friuli Centrale, Az. San. Friuli Occidentale, I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste, Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, Regione Fvg, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Johnson & Johnson Medical S.p.A., Diasorin Italia S.p.A., non costituite in giudizio;
per l’annullamento:
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, negli estremi non conosciuta;
- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- dell’allegato A al decreto n. 29985/2022;
- del decreto n. 634 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria NO NA (ASUGI);
- del decreto n. 696 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria NO NA (ASUGI);
- del decreto n. 692 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- della nota prot. 18453/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- del decreto n. 441 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area NO NA nell’Azienda Sanitaria Universitaria NO NA (ASUGI);
- del decreto n. 187 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- del decreto n. 145 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);
- del decreto n. 376 pubblicato all’albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);
- del decreto n. 149 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
- del decreto n. 130 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
- del decreto n. 101 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 2019 dell’Azienda regio-nale di coordinamento per la salute (ARCS);
- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;
- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o in-direttamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 (doc. 6 – Intesa CSR 14 settembre 2022) e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR (doc. 7 – Intesa 213 CSR);
nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Euro-pea ex art. 267 del TFUE;
e
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex art. 64 c.p.a. o alternativamente ex art. 116 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province, nonché della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa FR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la Società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con cui le Amministrazioni statali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per quanto di competenza, hanno definito i tetti di spesa regionali per dispositivi medici per il quadriennio 2015 - 2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il noto meccanismo del cosiddetto “ payback ”;
Considerato che la medesima ricorrente ha formulato censure per vizi (in tesi) derivanti dalla illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia, nonché per vizi propri dei provvedimenti impugnati;
Rilevato che, nel corso del giudizio, è stato approvato, quale ius superveniens , l’art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell’accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Rilevato che, con memoria depositata in giudizio in data 12 gennaio 2026, la ricorrente ha dato atto di aver versato a favore della Regione autonoma Friuli Venezia, come previsto dalla novella ora riportata, la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9- ter , comma 9- bis , del decreto-legge n. 78 del 2015, allegando la pertinente documentazione, e ha dunque chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
Considerato che quanto come sopra dichiarato determina, piuttosto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, come da avviso datone dal Presidente alla odierna camera di consiglio, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Considerato, invero, che “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. ” (in questi esatti termini, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683);
Considerato, peraltro, che nella fattispecie difettano gli adempimenti comunicativi che la novella normativa ha posto a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale;
Ritenuto pertanto in conclusione, per tutto quanto esposto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito;
Ritenuto, altresì, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia, che le spese di lite debbano essere compensate integralmente tra le Parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI TR, Presidente
FR AR, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AR | RI TR |
IL SEGRETARIO