Articolo 2 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 1Articolo 3
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7 maggio 1995
Art. 2. (Liberta' religiosa) 1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia dell'UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, le relazioni fra essi intercorrenti e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.
Entrata in vigore il 7 maggio 1995