Art. 19. (Termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo per alcune costruzioni navali)
Il contributo calcolato con l'aliquota dell'anno 1972 puo' essere concesso per le nuove costruzioni navali per le quali, nell'ultimo trimestre del 1971, sia stato stipulato il contratto di costruzione ma i lavori relativi non siano stati iniziati ovvero, pur essendo stati iniziati i lavori nel trimestre suddetto, non sia stata presentata entro il 1971, la domanda per la concessione del contributo previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19 .
La domanda per la concessione del contributo, con le indicazioni previste nell'articolo 4, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la concessione del contributo si osserva quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 5. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Il contributo calcolato con l'aliquota dell'anno 1972 puo' essere concesso per le nuove costruzioni navali per le quali, nell'ultimo trimestre del 1971, sia stato stipulato il contratto di costruzione ma i lavori relativi non siano stati iniziati ovvero, pur essendo stati iniziati i lavori nel trimestre suddetto, non sia stata presentata entro il 1971, la domanda per la concessione del contributo previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19 .
La domanda per la concessione del contributo, con le indicazioni previste nell'articolo 4, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la concessione del contributo si osserva quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 5. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".