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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/08/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 24.7.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 9811/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv.ti Barbara Calderazzo e Riccardo Oliva
Domicilio eletto: Genova via Fiasella 1/18 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Annamaria Calcagno
Domicilio eletto: Genova via Giuseppe Macaggi 23/4
Con l'intervento del Pubblico Ministero .
avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis cpc
1 CONCLUSIONI: entrambe le parti: come da note di precisazione depositate in data 9.5.2025
Pubblico Ministero: come da parere del 9.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 madre ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere intrattenuto una relazione di convivenza con dalla Controparte_1 quale, in data 15.1.2020 era nata, a Genova, la figlia;
Per_1
- Che la casa familiare è stata fissata a Genova via Faliero Vezzani 9A/3 in abitazione di proprietà del padre;
- Di svolgere attività lavorativa non regolarizzata percependo l'importo di euro 600, 00/700, 00 mensili;
- Che il resistente è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio netto di circa euro 1700, 00 dovendo fare fronte a rateo mensile di euro 300, 00 relativo a mutuo contratto per la ristrutturazione dell'abitazione;
- Che il padre è solito abusare di sostanze alcoliche ed è stato addirittura coinvolto in un sinistro stradale provocato dal suo stato di ebbrezza;
- Che il rapporto di coppia si è deteriorato ed è propria intenzione far cessare la convivenza;
Sulla base di tali premesse chiedeva:
- L'affidamento condiviso della figlia con sua prevalente collocazione presso la madre;
- L'assegnazione alla madre della casa familiare con obbligo di rilascio da parte del padre;
- La regolamentazione del diritto di visita del padre con previsione dell'obbligatoria presenza dei nonni o degli zii paterni;
- La previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre pari ad euro 450, 00 mensili oltre all'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie.
( da ora anche il resistente o il padre ) si costituiva mediante comparsa Controparte_1 con la quale, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza,
- Allegava di non aveva mai avuto una relazione con la ricorrente, ma solo rapporti occasionali, e di averla accettata in casa durante la gravidanza e dopo la nascita della bambina, non già in virtù di un legame affettivo, ma al fine di consentire alla figlia di crescere in un ambiente adeguato ( l'abitazione dove in precedenza la risiedeva, assieme ad altre persone, era molto piccola e inadeguata in Pt_1 previsione del parto ).
- Contestava di abusare di sostanze alcoliche: è vero che nel 2021 era stato coinvolto in un sinistro stradale in occasione del quale era risultato positivo
2 all'etilometro, ma si sarebbe trattato di un fatto del tutto occasionale.
- Allegava che la moglie terrebbe la casa in modo disordinato e non provvederebbe alle adeguate pulizie.
- Allegava che la bambina sarebbe gestita prevalentemente grazie al contributo dei nonni paterni e della zia paterna.
- Allegava di avere di essersi licenziato dal precedente rapporto di lavoro e di essere in procinto di stipulare un nuovo contratto di lavoro da cui percepirà uno stipendio netto di euro 1500, 00 spalmato su tredici mensilità.
- Allegava di pagare rateo mensile di mutuo pari ad euro 233, 70 nonché di essere tenuto ad un ulteriore rimborso mensile di euro306, 50 a fronte di un finanziamento contratto nel 2017 per fare fronte alle esigenze della famiglia.
- Allegava che la ricorrente sarebbe stata assunta con contratto di lavoro part time ma svolgerebbe orario di lavoro più lungo rispetto a quello formalizzato;
che, inoltre, svolgerebbe attività di lavoro anche presso altri centri estetici e a domicilio;
la resistente gli avrebbe confidato di guadagnare circa 2600, 00/3000, 00 euro mensili ( venivano allegati anche appunti da cui il resistente dedurrebbe lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quella ufficiale ).
Sulla base di tali presupposti chiedeva
- L'affidamento condiviso della figlia con prevalente collocazione presso il padre
- L'assegnazione al padre della casa familiare
- La regolamentazione delle frequentazioni con la madre
- Mantenimento diretto dei figli e ripartizione al 50% delle spese straordinarie
Con vittoria delle spese
Con la prima memoria ex art. 417 bis. 17 cpc la contestava la mancanza di Pt_1 una vera relazione sentimentale tra lei e , contestava di non interessarsi CP_1 della figlia e di tenere in disordine la casa, contestava di percepire reddito superiore a quello formalmente risultante, disconosceva la produzione di cui all'allegato 5° di controparte ai sensi degli artt. 2712 c.c. e 214 cpc in quanto non a sé riconducibili.
All'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 6.3.2024, le stesse confermavano le rispettive allegazioni;
per quanto di ulteriore rilevanza il padre dichiarava di avere iniziato la nuova attività lavorativa percependo circa euro 1400, 00 mensili e di percepire per intero l'assegno unico di importo pari ad euro 177, 00 mensili.
A conclusione dell'udienza il giudice delegato formulava alle parti proposta di conciliazione.
Alla successiva udienza del 28.3.2024 la madre dichiarava di accettare la proposta di conciliazione del giudice;
il padre dichiarava di non accettarla ma proponeva di mantenere ferme tutte le condizioni proposte ad eccezione di quella relativa all'assegno unico che il padre rivendicava interamente per sé ( la proposta di conciliazione prevedeva invece ) l'attribuzione dell'assegno unico interamente alla madre.
3 Con ordinanza emessa in data 13.5.2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 22 cpc il giudice delegato così disponeva in via temporanea e urgente:
- Affidamento condiviso della minore con prevalente collocazione presso la madre;
- Assegnazione alla madre della casa familiare
- Regolamentazione delle frequentazioni col padre
- Obbligo del padre di corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario la somma mensile di euro 300, 00
- Spese straordinarie ripartite al 50% presso ciascun genitore
- Assegno unico ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge.
Il giudice delegato rigettava tutte le istanze istruttorie e delegava indagine sul nucleo familiare ai servizi sociali e al consultorio.
Dopo il deposito delle relazioni dei servizi si procedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc;
mentre parte ricorrente manteneva ferme le originarie conclusioni parte resistente chiedeva la collocazione paritetica della figlia con assegnazione a sé della casa familiare e mantenimento diretto da parte dei genitori.
O S S E R V A
In punto di affidamento entrambe le parti hanno responsabilmente richiesto la forma condivisa che, come noto, in mancanza di concreti elementi di segno opposto, rappresenta la modalità di prendere in considerazione in via prioritaria in quanto ritenuta dal legislatore quale quella maggiormente corrispondente, in condizioni di normalità, all'interesse dei figli minori ( art. 337 ter comma secondo c.c. ).
Nel caso specifico, così come da ultimo evidenziato dai servizi sociali con la relazione 4.2.2025, entrambi i genitori sono idonei all'esercizio della responsabilità genitoriali ed il grado di reciproca conflittualità si è notevolmente attenuato. Va pertanto confermato l'affidamento condiviso.
Per quanto concerne la collocazione ritiene il Collegio che debba essere confermata la prevalente collocazione presso la madre in considerazione della sua tenera età e tenuto conto del fatto che ormai la bambina è abituata alla convivenza con la madre, all'interno della casa familiare, da oltre un anno ( i provvedimenti temporanei e urgenti sono stati adottati con ordinanza in data 13.5.2024 ).
I servizi sociali hanno peraltro evidenziato l'idoneità dell'ambiente domestico, la serenità della minore ed il suo positivo rapporto con entrambi i genitori ( cfr. relazione servizi 4.2.2025 ): non vi sono pertanto motivi per mutare radicalmente i ritmi di vita e le abitudini della minore.
Il diritto alla bigenitorialità, del resto, richiede il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano il figlio minore e il mantenimento di costanti rapporti di entrambi con i figli, ma non anche la collocazione del minore per lo stesso tempo presso l'abitazione di entrambi;
l'art. 337 ter comma primo c.c. individua il c.d. diritto alla
4 bigenitorialità nel “ diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi “ ma non prevede la permanenza dei figli presso ciascun genitore per lo stesso tempo;
anzi, ai fini della serenità e stabilità del minore è certamente preferibile, tanto più nei primi anni di vita, che egli disponga di uno spazio domestico prevalente. Va pertanto confermata la prevalente collocazione della minore presso la madre.
La prevalente collocazione presso la madre comporta l'assegnazione alla donna della casa familiare giusta la previsione dell'art. 337 sexies c.c.: trattandosi della abitazione dove i genitori hanno abitato per circa cinque anni, dalla gravidanza della alla Pt_1 rottura del rapporto, è del tutto evidente che essa debba essere qualificata quale casa familiare perché è qui che si è svolta la vita della triade e dove la minore è nata e cresciuta alla presenza dei propri genitori.
Quanto alle modalità di frequentazione tra la minore ed il padre deve osservarsi come all'esito degli accertamenti operati dai servizi sociali siano state definitivamente fugate le ombre sulla sua idoneità alla gestione materiale dei minore ( anche le analisi effettuate presso il Ser.D hanno dato esito negativo ): è stato accertato che l'abitazione paterna, di proprietà della sorella, è dotata di spazi adeguati per la minore, come buoni siano i rapporti tra la stessa e il padre e come addirittura egli frequenti la figlia, col consenso della madre, per tempi maggiori rispetto a quelli previsti in via temporanea e urgente.
Possono pertanto essere confermati i provvedimenti provvisori consentendo in aggiunta al di tenere con sé la figlia per il pernotto anche i giorni di venerdì e di domenica CP_1 dei week end di propria spettanza;
ciò consentirà da un lato una maggiore frequentazione tra padre e figlia e dall'altro eviterà di trasferire la bambina da un'abitazione all'altra dopo la cena.
Per quanto concerne gli aspetti economici va osservato come, avendo da poco cambiato lavoro, non è stato documentato il reddito netto annuale del padre, il quale peraltro ha allegato di percepire circa euro 1500, 00 mensili netti per 13 mensilità.
Egli, pertanto, percepisce un reddito approssimativo, spalmato su 12 mensilità, pari ad euro 1625, 00 circa.
Poiché il padre non ha documentato oneri di locazione deve ritenersi che egli viva in comodato ( ed in effetti ha allegato di vivere in casa di proprietà della sorella ); tenuto conto dei finanziamenti mensili da onorare, dei costi per il proprio mantenimento e per la gestione della casa, e tenuto conto del fatto che egli contribuisce indirettamente consentendo alla madre e alla figlia di abitare nella casa di sua proprietà e dell'ampliamento del numero dei pernotti disposto con questa sentenza, si ritiene che la misura del contributo al mantenimento ordinario, con decorrenza dalla data sentenza e ferma fino a tale momento la misura determinata in via provvisoria e urgente, non possa essere determinata in misura superiore ad euro 250, 00 mensili;
Entrambi i genitori parteciperanno in misura paritaria alle spese straordinarie e, così come per legge, percepiranno in analoga misura l'assegno unico.
In virtù della reciprocità della soccombenza le spese di lite devono essere interamente compensate tra la parti.
PQM
5 Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
, nata a Genova il [...] in [...] condivisa a entrambi i Parte_2 genitori con prevalente collocazione presso la madre dove assumerà la residenza anagrafica;
ASSEGNA a la casa familiare sita a Genova via Faliero Parte_1 Vezzani 9/A/3;
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dall'uscita dal lavoro del venerdì ( quando preleverà o farà prelevare la figlia dalla casa materna o dall'uscita da scuola ) sino al lunedì mattina quando la accompagnerà ( o la farà accompagnare ) a scuola o presso l'abitazione della madre nonché tutte le settimane nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola ( o dalla casa materna alle 17.30 ) con pernotto e portandola o facendola portare a scuola o presso la casa materna il mattino successivo.
DISPONE che la minore trascorra con ciascuno dei genitori le principali festività con il principio dell'alternanza nonché due settimane di vacanza estiva ( anche non consecutive
) con ciascun genitore nei periodi tra loro concordati entro il 31 maggio di ogni anno.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
, la somma di euro 250, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ( Per_1 decorrenza nuovo importo dalla data sentenza ).
DISPONE che le spese straordinarie relative alla minore siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno ( si richiama per la individuazione il verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova ).
DISPONE che l'assegno unico sia percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 24.7.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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