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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1819 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente Parte_1 '
domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Tommaso D'Aquino n. 80
-ATTORE-
CONTRO
, in persona del suo Ministro p.t., difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
-CONVENUTO-
Oggetto: pagamento compensi
Con ricorso in opposizione ex art. 281 undecies c.p.c., l' Avv. Parte_1
conveniva in giudizio il in persona del suo CP_2 Controparte_1 p.t., '
chiedendo di accertare l'illegittimità del provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal Tribunale di Frosinone, sezione penale, dott.ssa Tamburro, il
15/12/2023 in relazione al procedimento penale n. 1652/22, con il quale veniva omesso di provvedere sulla richiesta di onorari per € 756,80, oltre spese generali ed onori, con conseguente richiesta di liquidazione della predetta somma a titolo di compensi per l'attività difensiva dallo stesso prestata. Si costituiva in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Controparte_1
[...] , insistendo per la legittimità del provvedimento impugnato ed evidenziando come la c.d. fase predibattimentale, di recente istituzione, non sia una fase autonoma ai fini della liquidazione del compenso professionale.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 4/03/2025 la causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini di legge.
Ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata.
Il presente giudizio è volto a far accertare il diritto del difensore di soggetto ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla liquidazione degli onorari difensivi per l'udienza predibattimentale, subito dopo la sua conclusione e senza attendere la fine del giudizio di primo grado.
Con provvedimento del 12/07/2024, infatti, il Giudice penale, nel rilevare che trattasi di fase non autonomamente suscettibile di liquidazione, dichiarava il non luogo a provvedere.
Ad avviso di questo Tribunale, tale provvedimento non appare in linea con la normativa di riferimento in materia di compensi di avvocato in relazione agli ammessi al gratuito patrocinio.
Il presupposto dal quale muove il Giudice penale è che la decisione di prosecuzione del dibattimento non esaurirebbe una fase secondo l'art. 83 TUSG. Sul punto,
ritiene, invece, questo Tribunale che tale conclusione sia in contrasto con la norma su richiamata ovvero con l'interpretazione che la Suprema Corte ha sviluppato dell'art. 83 comma 3 d.r.p. 115/2002,o, oltre a non essere conforme rispetto ai vari protocolli di liquidazione di molti Tribunali d'Italia, tra cui con il Protocollo adottato dal Tribunale di Roma (cfr. doc. 4). In merito al primo aspetto, si osserva che l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
prevede che il decreto di pagamento per gli onorari del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio “è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".
Il punto dolente è se la fase c.d. predibattimentale sia una fase autonoma o no.
Secondo questo giudicante, in armonia con quanto sancito dalla Cassazione sesta sezione penale n. 3639/24, sussiste un'evidente analogia tra la fase predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis cpp e l'udienza preliminare artt.
416-429 cpp.
A tale riguardo, si rileva che numerosi sono i punti di contatto tra i due istituti;
basta citarne alcuni: 1) l'udienza predibattimentale, al pari di quella preliminare, si svolge in camera di consiglio;
2) richiede la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell'imputato; 3) prevede gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e, qualora l'imputato non sia presente, l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 420 e ss. c.p.p.; 4) affronta e risolve tutte le questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p., che devono essere decise “immediatamente" e non potranno essere riproposte all'udienza dibattimentale;
nello stesso termine può essere disposto, d'ufficio o su richiesta di parte, il rinvio pregiudiziale alla Corte
di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi del nuovo art. 24-bis c.p.p.; 5) prevede la necessaria verifica da parte del Giudice della possibilità
di remissione della querela, qualora il querelante sia presente;
6) dispone che il giudice, anche d'ufficio, verifichi che l'imputazione rispetti i parametri di cui all'art. 552 lett. c) c.p.p., ossia che l'enunciazione del fatto e delle circostanze sia chiara e precisa e siano indicati gli articoli di legge violati;
7) il giudice, sulla base degli atti del fascicolo, ha la facoltà di invitare il P.M. a riformulare l'imputazione, nonché ad apportare le necessarie modifiche e, qualora il P.M. non vi provveda, con ordinanza dispone la restituzione degli atti;
nel caso di modifica dell'imputazione da parte del P.M., tale modifica viene inserita nel verbale e il verbale deve essere notificato all'imputato non presente (almeno dieci giorni prima della nuova udienza), con rinvio dell'udienza e sospensione del processo;
8) Il giudice dell'udienza predibattimentale, sulla base degli atti trasmessi dal P.M., deve valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi già previste, come per esempio se sussiste una causa che estingue il reato o per cui l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, etc.
Stante l'identità ontologica tra i due istituti, si può affermare che la fase predibattimentale è omologa all'udienza preliminare, al punto che sia il provvedimento che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), sia quello che disponga la prosecuzione del giudizio a norma dell'art. 554 ter c.p.p., hanno entrambi natura di decreto, ponendosi ambedue come momenti terminali e prodromici all'inizio della fase dibattimentale.
Diversamente ragionando si arriverebbe all'assurdo giuridico che anche per l'udienza preliminare la liquidazione andrebbe procrastinata all'esito del giudizio disposto, cosa che invece non avviene normalmente.
In sostanza, due istituti omologhi non possono ricevere trattamenti giuridici diversi.
In ordine al secondo aspetto, si osserva che nel protocollo del Tribunale di Roma, i cui firmatari si impegnano ad assicurarne e monitorarne la concreta applicazione,
sono state individuate ben 39 ipotesi base, per le quali Il Presidente del Tribunale
ha individuato le ipotesi base n. 5 e 6, con le quali è stata prevista la liquidazione dell'udienza predibattimentale che si conclude con la prosecuzione del giudizio e precisamente: • Ipotesi base 5 Udienza predibattimentale Fase studio: euro 350,00
Fase decisoria: euro 550,00 Totale euro 900,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 =
600,00 euro • Ipotesi base 6 Udienza predibattimentale con fase introduttiva (solo per costituzione parte civile/citazione responsabile civile/ intervento responsabile civile) Fase studio: euro 350,00 Fase introduttiva: euro 360,00. Fase decisoria: euro
550,00 Totale euro 1260,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 840,00 euro.
Il mancato rispetto del Protocollo firmato da tutti i soggetti interessati al buon funzionamento della macchina della giustizia renderebbe assolutamente vano lo sforzo profuso e renderebbe "carta straccia" il predetto documento.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, stante la non conformità del provvedimento di liquidazione adottato dal Giudice penale, con la conseguenza che deve essere riconosciuta l'attività difensiva prestata nell'ambito della fase predibattimentale nella misura richiesta di € 756,80 a titolo di compensi,
oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta, il tutto a carico dell'Erario.
L'accoglimento della domanda, in base al principio della soccombenza, comporta anche la refusione delle spese di lite ad opera del resistente CP_1
p.q.m.
Accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità
del provvedimento del provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal
Tribunale di Frosinone, sezione penale, dott.ssa Tamburro, il 15/12/2023, provvede a liquidare in favore dell'avv. Parte_1 l'importo di € 756,80 a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta, il tutto a carico dell'Erario.
'in persona del suo Ministro p.t., alla refusione Condanna il Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 98,00 per spese, € 462,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge,
se dovuta.
Frosinone, il 7/03/25 Il Giudice dott. Stefano Troiani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1819 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente Parte_1 '
domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Tommaso D'Aquino n. 80
-ATTORE-
CONTRO
, in persona del suo Ministro p.t., difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
-CONVENUTO-
Oggetto: pagamento compensi
Con ricorso in opposizione ex art. 281 undecies c.p.c., l' Avv. Parte_1
conveniva in giudizio il in persona del suo CP_2 Controparte_1 p.t., '
chiedendo di accertare l'illegittimità del provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal Tribunale di Frosinone, sezione penale, dott.ssa Tamburro, il
15/12/2023 in relazione al procedimento penale n. 1652/22, con il quale veniva omesso di provvedere sulla richiesta di onorari per € 756,80, oltre spese generali ed onori, con conseguente richiesta di liquidazione della predetta somma a titolo di compensi per l'attività difensiva dallo stesso prestata. Si costituiva in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Controparte_1
[...] , insistendo per la legittimità del provvedimento impugnato ed evidenziando come la c.d. fase predibattimentale, di recente istituzione, non sia una fase autonoma ai fini della liquidazione del compenso professionale.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 4/03/2025 la causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini di legge.
Ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata.
Il presente giudizio è volto a far accertare il diritto del difensore di soggetto ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla liquidazione degli onorari difensivi per l'udienza predibattimentale, subito dopo la sua conclusione e senza attendere la fine del giudizio di primo grado.
Con provvedimento del 12/07/2024, infatti, il Giudice penale, nel rilevare che trattasi di fase non autonomamente suscettibile di liquidazione, dichiarava il non luogo a provvedere.
Ad avviso di questo Tribunale, tale provvedimento non appare in linea con la normativa di riferimento in materia di compensi di avvocato in relazione agli ammessi al gratuito patrocinio.
Il presupposto dal quale muove il Giudice penale è che la decisione di prosecuzione del dibattimento non esaurirebbe una fase secondo l'art. 83 TUSG. Sul punto,
ritiene, invece, questo Tribunale che tale conclusione sia in contrasto con la norma su richiamata ovvero con l'interpretazione che la Suprema Corte ha sviluppato dell'art. 83 comma 3 d.r.p. 115/2002,o, oltre a non essere conforme rispetto ai vari protocolli di liquidazione di molti Tribunali d'Italia, tra cui con il Protocollo adottato dal Tribunale di Roma (cfr. doc. 4). In merito al primo aspetto, si osserva che l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
prevede che il decreto di pagamento per gli onorari del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio “è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".
Il punto dolente è se la fase c.d. predibattimentale sia una fase autonoma o no.
Secondo questo giudicante, in armonia con quanto sancito dalla Cassazione sesta sezione penale n. 3639/24, sussiste un'evidente analogia tra la fase predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis cpp e l'udienza preliminare artt.
416-429 cpp.
A tale riguardo, si rileva che numerosi sono i punti di contatto tra i due istituti;
basta citarne alcuni: 1) l'udienza predibattimentale, al pari di quella preliminare, si svolge in camera di consiglio;
2) richiede la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell'imputato; 3) prevede gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e, qualora l'imputato non sia presente, l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 420 e ss. c.p.p.; 4) affronta e risolve tutte le questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p., che devono essere decise “immediatamente" e non potranno essere riproposte all'udienza dibattimentale;
nello stesso termine può essere disposto, d'ufficio o su richiesta di parte, il rinvio pregiudiziale alla Corte
di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi del nuovo art. 24-bis c.p.p.; 5) prevede la necessaria verifica da parte del Giudice della possibilità
di remissione della querela, qualora il querelante sia presente;
6) dispone che il giudice, anche d'ufficio, verifichi che l'imputazione rispetti i parametri di cui all'art. 552 lett. c) c.p.p., ossia che l'enunciazione del fatto e delle circostanze sia chiara e precisa e siano indicati gli articoli di legge violati;
7) il giudice, sulla base degli atti del fascicolo, ha la facoltà di invitare il P.M. a riformulare l'imputazione, nonché ad apportare le necessarie modifiche e, qualora il P.M. non vi provveda, con ordinanza dispone la restituzione degli atti;
nel caso di modifica dell'imputazione da parte del P.M., tale modifica viene inserita nel verbale e il verbale deve essere notificato all'imputato non presente (almeno dieci giorni prima della nuova udienza), con rinvio dell'udienza e sospensione del processo;
8) Il giudice dell'udienza predibattimentale, sulla base degli atti trasmessi dal P.M., deve valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi già previste, come per esempio se sussiste una causa che estingue il reato o per cui l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, etc.
Stante l'identità ontologica tra i due istituti, si può affermare che la fase predibattimentale è omologa all'udienza preliminare, al punto che sia il provvedimento che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), sia quello che disponga la prosecuzione del giudizio a norma dell'art. 554 ter c.p.p., hanno entrambi natura di decreto, ponendosi ambedue come momenti terminali e prodromici all'inizio della fase dibattimentale.
Diversamente ragionando si arriverebbe all'assurdo giuridico che anche per l'udienza preliminare la liquidazione andrebbe procrastinata all'esito del giudizio disposto, cosa che invece non avviene normalmente.
In sostanza, due istituti omologhi non possono ricevere trattamenti giuridici diversi.
In ordine al secondo aspetto, si osserva che nel protocollo del Tribunale di Roma, i cui firmatari si impegnano ad assicurarne e monitorarne la concreta applicazione,
sono state individuate ben 39 ipotesi base, per le quali Il Presidente del Tribunale
ha individuato le ipotesi base n. 5 e 6, con le quali è stata prevista la liquidazione dell'udienza predibattimentale che si conclude con la prosecuzione del giudizio e precisamente: • Ipotesi base 5 Udienza predibattimentale Fase studio: euro 350,00
Fase decisoria: euro 550,00 Totale euro 900,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 =
600,00 euro • Ipotesi base 6 Udienza predibattimentale con fase introduttiva (solo per costituzione parte civile/citazione responsabile civile/ intervento responsabile civile) Fase studio: euro 350,00 Fase introduttiva: euro 360,00. Fase decisoria: euro
550,00 Totale euro 1260,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 840,00 euro.
Il mancato rispetto del Protocollo firmato da tutti i soggetti interessati al buon funzionamento della macchina della giustizia renderebbe assolutamente vano lo sforzo profuso e renderebbe "carta straccia" il predetto documento.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, stante la non conformità del provvedimento di liquidazione adottato dal Giudice penale, con la conseguenza che deve essere riconosciuta l'attività difensiva prestata nell'ambito della fase predibattimentale nella misura richiesta di € 756,80 a titolo di compensi,
oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta, il tutto a carico dell'Erario.
L'accoglimento della domanda, in base al principio della soccombenza, comporta anche la refusione delle spese di lite ad opera del resistente CP_1
p.q.m.
Accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità
del provvedimento del provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal
Tribunale di Frosinone, sezione penale, dott.ssa Tamburro, il 15/12/2023, provvede a liquidare in favore dell'avv. Parte_1 l'importo di € 756,80 a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta, il tutto a carico dell'Erario.
'in persona del suo Ministro p.t., alla refusione Condanna il Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 98,00 per spese, € 462,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge,
se dovuta.
Frosinone, il 7/03/25 Il Giudice dott. Stefano Troiani