Ordinanza cautelare 19 ottobre 2022
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 15/12/2025, n. 8122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8122 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04241/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4241 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, domiciliataria ex lege in NA, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione:
1. del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16.8.2022 della Prefettura di NA recante il rigetto della domanda della ricorrente tesa ad ottenere la estensione dell'efficacia territoriale della licenza ex art. 134 TULPS;
2. della nota prot. n.-OMISSIS- del 14.1.2022 della Prefettura di NA;
3. del verbale di sommarie informazioni redatto dal Commissario di Polizia del 28.4.2022 ove emergerebbe che la ricorrente impiegava 38 guardie giurate a fronte di un organico di 44;
4. della nota prot. n. -OMISSIS- del 21.5.2022 della Questura di NA dalla quale sarebbe emersa l'inidoneità tecnica della ricorrente per ottenere l'estensione territoriale;
5. dell’avviso di avvio del procedimento prot. n. 182139 del 9.6.2022 adottato dalla Prefettura di NA;
6. del D.M. n. 269 del 2010, come modificato dal D.M. n. 56 del 2015 e dii ogni altro provvedimento propedeutico o connesso agli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa RI LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è titolare della autorizzazione ex art 134 TULPS rilasciata dal Prefetto di NA con provvedimento n. -OMISSIS-del 12.02.2019, successivamente integrato con decreto n. -OMISSIS-6°/Area 1 Quater OSP del 14.05.2019 e rinnovato con decreto n. 202966 del 28.06 2022.
In data 12.2.2019, la ricorrente ha presentato alla Prefettura di NA istanza per ottenere l’estensione territoriale della autorizzazione ex art. 134 TULPS anche per l’ambito territoriale dei Comuni di LE (BN), SA RE GG (BN) e AN (BN).
Con provvedimento n. -OMISSIS-, del 16.8.2022, la Prefettura di NA ha respinto la domanda sul presupposto della inadeguatezza organizzativa e tecnica della richiedente.
Con sopralluogo eseguito in data 28.04.2022 presso la sede operativa dell’Istituto di vigilanza, infatti, si era accertato che la ricorrente impiegava n. 38 gg.pp.gg. a fronte di un organico di n. 44 gg.pp.gg. Il Commissario di P.S. di Giugliano di Villaricca, a sua volta, con nota n. 99469 del 3.05.2022, nel riferire l’esito del predetto sopralluogo, aveva rilevato che “ in riferimento a quanto previsto dalla normativa di settore, che richiede la maggiorazione di 1/5 del personale atta a garantire eventuali sostituzioni in caso di chiedenti visita…non sembrerebbe idonea a garantire l’espletamento dei servizi di cui all’ampliamento”. E infine, la Divisione PAS della locale Questura, con nota n. -OMISSIS- del 31.05.22, aveva riferito che l’istanza non poteva trovare favorevole accoglimento stante l’inidoneità della struttura tecnico-operativa in dotazione della ricorrente all’espletamento dei servizi di vigilanza anche nei Comuni sopra indicati.
Con nota prefettizia n. 182139 del 9.06.2022 veniva comunicato l’avvio del procedimento finalizzato al respingimento dell’istanza. La ricorrente presentava le proprie osservazioni.
Con decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 16.08.22 l’istanza veniva definitivamente respinta.
La ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento di diniego fondando il ricorso sull’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 2087/2021 secondo cui “ Si impone, pertanto, la correzione in sede interpretativa (o, meglio, la parziale disapplicazione per il contrasto con il diritto unionale) dell’art. 257- ter , comma 5, cit., eliminando la necessità di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l’autorizzazione prefettizia per estendere l’attività in altre province. Si impone, invero, la correzione in sede interpretativa, (o, meglio, la parziale disapplicazione per il contrasto con il diritto unionale) dell’art. 257-ter, comma 5, cit., eliminando la necessità di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l’autorizzazione prefettizia per estendere l’attività in altre province; e intendendo la «notifica al prefetto » come una comunicazione di inizio attività, non subordinata al decorso dell’ulteriore termine di novanta giorni, salvo il potere del prefetto di inibire l’attività entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica “ qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257- quater» (art. 257-ter, comma 5, ultimo periodo, del regolamento di esecuzione del TULPS)” (cfr Cons. Stato n. 2087/21). Diversamente intesa, infatti, la disposizione di cui all’art 257 ter del R.D. n. 635/1940 andrebbe disapplicata per indiscutibile contrasto con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea in materia.
La ricorrente richiama anche, a sostegno del gravame, quanto espresso dal Ministero dell’Interno con Circolare del 29.02.2008, ovvero che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 13.12.2007, resa nella causa C-465/5, “ sia per i richiedenti nazionali che per quelli appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, il limite provinciale (della efficacia della licenza che ci occupa) cessa di essere una caratteristica indefettibile della licenza, per adeguarsi alla libera articolazione dell’iniziativa economica privata…; per effetto della sentenza indicata in premessa, d’ora in avanti la licenza potrà essere ricusata o, se già rilasciata, potrà o dovrà essere revocata solo per: • carenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. o presenza di taluno dei provvedimenti interdettivi previsti dalle norme penali e antimafia; • carenza o inadeguatezza della “capacità tecnica”, da valutarsi anche con riferimento alle caratteristiche funzionali e dimensionali dell’istituto, con particolare attenzione ai requisiti di affidabilità dei servizi di vigilanza privata; • superiori esigenze di ordine e sicurezza pubblica, attentamente valutate e specificamente motivate”.
Nel caso in esame, quindi, la estensione territoriale della licenza doveva essere autorizzata fino alla permanenza della autorizzazione già ottenuta a NA e solo una eventuale “revoca” o “perdita delle condizioni soggettive od oggettive” avrebbe potuto impedire alla ricorrente di ottenere la sua estensione territoriale. In altri termini, l’estensione andava autorizzata poiché le autorizzazioni hanno già una validità territoriale nazionale propria e il diniego di estensione può trovare presupposto solo a fronte della eventuale revoca della autorizzazione già posseduta.
Con un secondo ordine di censure la ricorrente richiama l’art. 257 del Regolamento di attuazione al TULPS ed il DM attuativo n. 269 /2010 Allegato A che, nel disciplinare i requisiti minimi di qualità e il progetto organizzativo degli istituti di vigilanza privata, prescrive “… la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi ....” In tal senso, deduce che la Prefettura di NA, invece, anziché eseguire più controlli presso la sede dell’Istituto, nell’arco di un periodo significativo, si era determinata sulla base delle risultanze di un unico sopralluogo, per di più avvenuto in un periodo di ponti e festività, così rinvenendo la inidoneità organizzativa della società da una sola specifica turnazione giornaliera. Le turnazioni ed i servizi sono invece variabili ed imprevedibili e sarebbe impossibile per qualsiasi istituto di vigilanza poter “garantire” senza soluzione di continuità un incremento dell’1/5. Anche perché la “ratio” di garantire un personale dell’1/5 superiore a quella “ordinaria” è quella di poter “rispondere” ad esigenze particolari.
Nella specie, è evidente che la-OMISSIS-garantisce la “maggiorazione” richiesta dalla normativa di settore impiegando, attualmente, 46 unità, a fronte di una necessità ordinaria di circa 30 unità. Proprio alla data del 28.4.22, inoltre, la ricorrente stava attendendo l’autorizzazione Prefettizia per l’ingresso di ulteriori due nuove unità; infine, la-OMISSIS-accetta commesse solo se riesce a garantire l’esecuzione dei servizi, rispettando le maggiorazioni previste dalle norme.
In conclusione, non sussistevano i presupposti giuridici e di fatto per il rigetto dell’istanza di estensione presentata dalla-OMISSIS-s.r.l.; l’attività di vigilanza privata era già svolta dalla ricorrente nel rispetto delle previsioni di legge; eventuali irregolarità operative, ove effettivamente sussistenti, non avrebbero potuto giustificare il rigetto della domanda di estensione territoriale.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie di replica in data 15.10.2022 e memoria ex art 73 c.p.a. in data 3.10.2025.
L’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato è stata respinta con ordinanza n.1835 del 19.10.2022, confermata in appello con ordinanza n. 5687 del 01.12.2022.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento, la causa è stata trattenuta in decisione.
Si controverte, nel caso che ci occupa, della legittimità del diniego opposto dalla Prefettura di NA alla istanza inoltrata dalla ricorrente per ottenere l’estensione territoriale della autorizzazione ex art. 134 TULPS, di cui è già titolare, anche per l’ambito territoriale dei Comuni di LE (BN), SA RE GG (BN) e AN (BN). Il Prefetto di NA ha, infatti, respinto l’istanza rilevando la mancanza dei requisiti di capacità tecnica richiesti per lo svolgimento dei servizi, così come prescritti dall’art. 257 ter del Regolamento di esecuzione del TULPS. Nel corso del sopralluogo eseguito in data 28.04.2022, presso la sede operativa dell’Istituto di Vigilanza si era invero accertato che in quella data, l’Istituto impiegava n. 38 gg.pp.gg. a fronte di un organico di n. 44 gg.pp.gg (v. nota n. 99469 del 03.05.2022 del Commissariato P.S di Giugliano Villaricca).
Orbene, a sostegno del gravame, la ricorrente, nel richiamare l’arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 2087 dell’11.03.2021 del Consiglio di Stato, ritiene che l’autorizzazione l’estensione territoriale dell’attività di vigilanza privata non potrebbe essere subordinata ad una valutazione discrezionale della Prefettura ricevente, trattandosi di mera comunicazione di volontà da parte dell’istituto autorizzato a operare in altra provincia. Il rilascio dell’autorizzazione principale, infatti, già comporterebbe il riconoscimento della idoneità organizzativa, tecnica e strutturale dell’istituto, sicché la richiesta di estensione non implicherebbe una nuova valutazione abilitativa, bensì un mero adeguamento territoriale che non può essere oggetto di discrezionalità amministrativa. Eventuali disposizioni o prassi amministrative che limitassero territorialmente l’esercizio dell’attività autorizzata o subordinino l’estensione a ulteriori autorizzazioni valutative, risulterebbero violativi dei principi sanciti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.
Il diniego impugnato, poi, muoverebbe da una lettura distorta e atomistica dell’art. 4.1.5 dell’Allegato A al D.M. 269/2010, come modificato dal D.M. 56/2015. È vero, infatti, che la norma prescrive che gli istituti di vigilanza debbano disporre di un organico maggiorato almeno di 1/5 rispetto al personale impiegato nei servizi ordinari, al fine di garantire le sostituzioni in caso di assenze per ferie, malattia o esigenze impreviste. Tuttavia, detta maggiorazione non costituirebbe una riserva “non utilizzabile” bensì una dotazione elastica da attivare in situazioni eccezionali o temporanee. Ne consegue che l’utilizzo, anche per una singola giornata, del personale eccedente il fabbisogno ordinario, non potrebbe in sé solo integrare violazione del D.M., essendo necessario accertare, con riferimento a un arco temporale significativo, un sistematico e costante scostamento dalla soglia minima prevista dalla norma. Nel caso in esame, invece, la Prefettura aveva fondato il diniego su una sola giornata lavorativa (28.04.2022), peraltro coincidente con un periodo festivo (ponte del 25 aprile) in cui alcuni clienti avevano richiesto un rafforzamento temporaneo del servizio, determinando un impiego straordinario delle risorse disponibili. Il sopralluogo del 28 aprile 2022 non poteva quindi costituire l’unico fondamento del rigetto, in quanto non rappresentativo della ordinaria operatività dell’Istituto, non integrato da alcuna analisi su base mensile, bimestrale o trimestrale ed avvenuto in un momento di richiesta eccezionale di servizi da parte della clientela.
La -OMISSIS- peraltro, impiegava alla data della domanda ben 46 unità, a fronte di un fabbisogno ordinario di circa 30 unità. Anche assumendo come esatto il dato fornito dalla Prefettura (27 unità impiegate nella giornata del 28.4), restava disponibile un margine sufficiente di risorse atte a coprire le esigenze straordinarie. La società aveva anche dimostrato di aver attivato le procedure per l’assunzione di nuove guardie particolari giurate ben prima della data della ispezione, autorizzazioni poi rilasciate solo nel mese di maggio 2022 per motivi estranei alla volontà dell’Istituto (ritardi nella lavorazione delle pratiche da parte della Prefettura).
L’ampliamento della pianta organica era dunque già in corso, ed era finalizzato proprio a sostenere l’estensione territoriale richiesta, fino a raggiungere un potenziale organico di almeno 50 unità, pienamente conforme alle previsioni regolamentari.
La motivazione del provvedimento impugnato si fondava, pertanto, su elementi non attuali, poiché riferiti ad un’ispezione isolata e non rappresentativa e non oggettivi, perché non supportati da un’analisi documentale completa, oltre che non proporzionati, in quanto la pretesa "violazione" del D.M. 269/2010 avrebbe al più potuto giustificare un procedimento sanzionatorio distinto, ma non un rigetto dell’istanza di estensione.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che le argomentazioni proposte in ricorso non colgano nel segno e vadano respinte.
L’art.257-ter del Regolamento d’esecuzione TULPS prevede che, ai fini della estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della licenzia notifichi al Prefetto una comunicazione nella quale dichiara di avere i mezzi, le tecnologie e le risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste. I relativi servizi hanno inizio trascorsi 90 giorni dalla notifica, termine entro il quale la Prefettura può chiedere chiarimenti o integrazioni e disporre l’eventuale divieto dell’attività. Per gli Istituti di vigilanza privata, poi, il DM n. 269/2010 aggiunge, al punto 4.1 dell’Allegato A, che l’Istituto deve avere una struttura organizzativa coerente e funzionale con l’attività che intende svolgere e con i livelli dimensionali e gli ambiti territoriali della suddetta attività. Più nel dettaglio, gli istituti devono avere “ la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie, ed altri giustificati motivi”.
La normativa di settore assegna, dunque, un ruolo centrale al progetto organizzativo e tecnico-operativo che correda la domanda di estensione e riserva alla Autorità di Pubblica Sicurezza il potere di esercitare un controllo sulla effettiva idoneità tecnica del richiedente, se del caso inibendo l’esercizio dell’attività. I requisiti tecnico-organizzativi prescritti dalla normativa di settore, poi, non possono che essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della istanza di rilascio della licenza ex art. 134 TULPS o di sua estensione.
Ciò premesso, parte ricorrente fonda il ragionamento sull’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2087/2021 secondo cui “Si impone, pertanto, la correzione in sede interpretativa (o, meglio, la parziale disapplicazione per il contrasto con il diritto unionale) dell’art. 257- ter , comma 5, cit., eliminando la necessità di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l’autorizzazione prefettizia per estendere l’attività in altre province; e intendendo la «notifica al prefetto» come una comunicazione di inizio attività, non subordinata al decorso dell’ulteriore termine di novanta giorni, salvo il potere del prefetto di inibire l’attività entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica «qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater”.
Deve, in merito rilevarsi, come già preannunciato in sede di delibazione della istanza cautelare, che la normativa eurounitaria non esclude in assoluto l’ammissibilità di una limitazione alla libertà tutelata dai Trattati nelle ipotesi in cui ricorra un interesse generale sotteso alla limitazione stessa, purché sia rispettato il principio di proporzionalità (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2087/2021 e n. 3199/2021; T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 198/2021). In particolare, il permanere di un meccanismo di “controllo” su ogni forma di estensione della portata autorizzativa della licenza prefettizia può giustificarsi in ragione della particolare natura dell’attività, connessa alla sicurezza e all’ordine pubblico, che impone di valutare costantemente l’idoneità tecnico-organizzativa dell’operatore a svolgerla, trattandosi di servizi “che per l’incidenza e la qualità delle prestazioni nonché per l’alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservate alle forza pubblica” (Consiglio di Stato, Sez. Consultiva atti normativi, 21 aprile 2008 n. 1247). Ciò spiega la ratio della comunicazione di cui all’art. 257-ter, tramite la quale il Prefetto viene portato a conoscenza della volontà dell’operatore di svolgere il servizio in un più ampio ambito territoriale e che risulta proprio finalizzata a consentire una verifica, da parte della Amministrazione, dell’idoneità operativa dell’impresa, fino anche all’eventuale divieto dell’attività qualora la stessa non possa essere assentita;
Alla luce di ciò, non può condividersi l’affermazione della ricorrente che individua nella notifica al Prefetto un mero adempimento formale, inidoneo a costituire uno strumento di controllo efficace dell’attività di vigilanza. Tale potere inibitorio, infatti, è stato esercitato, nel caso che ci occupa, nei limiti del descritto perimetro di operatività del potere di controllo dell’Amministrazione, siccome fondato su motivi di interesse generale (il controllo sull’idoneità tecnico-operativa dell’operatore economico) ed in assenza di una manifesta violazione del principio di proporzionalità (Corte di Giustizia UE, n. 465/2007, par. 60) una volta emersa, dagli accertamenti disposti in sede istruttoria, la inadeguatezza organizzativa e tecnica dell’Istituto di vigilanza.
Il provvedimento impugnato è stato adottato, quindi, in coerenza col quadro normativo e regolamentare vigente ed è stato compiutamente motivato sul presupposto dell’accertata assenza dei requisiti tecnici per lo svolgimento dell’attività di vigilanza nella provincia di Benevento, non essendo stata dimostrata la disponibilità di personale incrementato di un quinto, ai sensi dell’art.257 del regolamento di attuazione del TULPS. e del DM n. 269 del 2010, allegato A.
In senso analogo, si è affermato che “l’art. 257-ter del Regolamento è stato introdotto dal D.P.R. 4 Agosto 2008, n. 153 (pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) proprio al fine di adattare la normativa interna alla citata pronuncia della CGUE. Nella loro precedente formulazione, infatti, gli artt. 252 e 257 del Regolamento di esecuzione del TULPS imponevano ai soggetti o alle imprese, che intendessero svolgere il servizio di vigilanza nel territorio di più Province, di ottenere distinti provvedimenti autorizzatori da parte di ciascun Prefetto competente per territorio (oltre che di avere una distinta sede operativa per ogni Provincia). L’attuale regime normativo prevede, invece, un meccanismo di “estensione della licenza” (art. 257-ter) mediante notifica di apposita comunicazione al Prefetto che ha rilasciato l’originaria licenza, con possibilità di intraprendere l’attività “trascorsi novanta giorni dalla notifica”. Il permanere di un meccanismo di “controllo” su ogni forma di estensione della portata autorizzativa della licenza prefettizia (l’art. 257-ter, comma 5 si riferisce, infatti, anche all’estensione “ad altri servizi”) può giustificarsi in ragione della particolare natura dell’attività, connessa alla sicurezza e all’ordine pubblico, che impone di valutare costantemente l’idoneità tecnico-organizzativa dell’operatore a svolgerla. Come evidenziato dal parere del Consiglio di Stato sullo schema del D.P.R. (Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 21 aprile 2008, n. 1247) trattasi, infatti, di servizi “che per l’incidenza e la qualità delle prestazioni nonché per l’alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservate alla forza pubblica”. Per questo, tanto in sede di rilascio della licenza che nel corso della sua intera durata, la normativa di settore “assegna un ruolo centrale al progetto organizzativo e tecnico-operativo, che correda la domanda diretta ad ottenere la licenza prescritta dall’articolo 134 T.U.L.P.S., giusta il disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 257”, in quanto “attribuisce all’Autorità di pubblica sicurezza un penetrante sindacato sulla effettiva idoneità tecnica del soggetto richiedente”. Sotto questo profilo, dunque, è evidente la ratio della comunicazione di cui all’art. 257-ter, tramite la quale il Prefetto viene portato a conoscenza della volontà dell’operatore di svolgere il servizio in un più ampio ambito territoriale. Egli può così valutare l’idoneità operativa dell’impresa, richiedendo se necessario “chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell’attività qualora la stessa non possa essere assentita”. Non appare quindi condivisibile l’affermazione del ricorrente, che individua nella notifica un mero adempimento formale, inidoneo a costituire uno strumento di controllo efficace dell’attività di vigilanza. In ogni caso, Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2087 ha ritenuto opportuno operare un ulteriore correttivo al descritto regime, considerato comunque confliggente con i principi del TFUE nella parte in cui configura l’estensione in termini di ulteriore provvedimento autorizzativo (pur sottoposto a silenzio assenso): “Si impone, pertanto, la correzione in sede interpretativa (o, meglio, la parziale disapplicazione per il contrasto con il diritto unionale) dell’art. 257- ter , comma 5, cit., eliminando la necessità di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l’autorizzazione prefettizia per estendere l’attività in altre province; e intendendo la «notifica al prefetto» come una comunicazione di inizio attività, non subordinata al decorso dell’ulteriore termine di novanta giorni, salvo il potere del prefetto di inibire l’attività entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica «qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater» (art. 257-ter, comma 5, ultimo periodo, del regolamento di esecuzione del TULPS)”. Così ricostruito il quadro di riferimento, può dirsi senz’altro conforme al diritto europeo, che non esclude in assoluto l’ammissibilità di una limitazione ad una libertà garantita dai Trattati, quando “giustificata da motivi imperativi d'interesse generale e a condizione, peraltro, di essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito” (par. 60 della sentenza della CGUE già citata). Si rivengono, nel caso di specie, sia i motivi di interesse generale (il controllo sull’idoneità tecnico-operativa dell’operatore economico) sia il rispetto del criterio di proporzionalità” (cfr TAR Friuli Venezia Giulia, 26 giugno 2021, n. 187).
Ciò premesso, risulta destituito di fondamento anche il tentativo della ricorrente di ritenere provato il requisito dimensionale con riferimento al futuro ampliamento di organico in essere presso la struttura, da realizzarsi mediante l’assunzione di ulteriori guardie particolari giurate. Così come risulta fuorviante l’assunto secondo cui la verificazione del requisito dimensionale andrebbe effettuata in un arco temporale significativo e non limitato ad una unica giornata lavorativa. È circostanza comprovata in atti, invero, che detto requisito non è stato garantito dalla ricorrente al momento della formalizzazione della richiesta di autorizzazione all’ampliamento territoriale della licenza, secondo quanto stabilito dall’Allegato A punto 4.1 del DM n. 269/2010 e ciò ha giustificato il provvedimento gravato, che risulta pertanto legittimo ed immune dalle censure proposte.
Il ricorso, in conclusione, va respinto.
La novità e peculiarità della questione giustifica, oltremodo, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi con modalità telematiche si sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., con l'intervento dei magistrati:
GL PA Di NA, Presidente
RI LU, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LU | GL PA Di NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.