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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/10/2025, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso all'udienza del giorno 16 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10379/2024 promossa da
, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Vincenzo Parte_1
AN e UG AR, presso il cui studio in Catania, in Via Pasubio n. 45, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del Direttore Generale e Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura in atti, dall'avv. Filippa Morina, elettivamente domiciliata in Catania, in Via S. Maria La
Grande n. 5 presso l'U.O.C. Servizi Legali dell'Azienda;
-resistente -
Oggetto: Compensi compilazione libretti sanitari pediatrici
Conclusioni: come da ricorso, memoria e note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha, innanzitutto, esposto di essere medico specialista pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l'
[...] (nel distretto di Gravina), e che il proprio rapporto di lavoro è Controparte_1 disciplinato, oltre che dall'Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009, anche dall'Accordo
Integrativo Regionale del 29 giugno 2011. Con Ha sottolineato come il predetto preveda che, a decorrere da luglio 2011, i genitori dei bambini nuovi nati - al momento della nascita dei figli o a quello successivo della scelta del pediatra presso i competenti sportelli delle ASP - ricevano il “libretto sanitario pediatrico”, documento concernente le fasi di crescita dell'infante da portare alle visite ed alle sedute vaccinali, e che ciascun pediatra è tenuto a compilare non appena il neonato diventa suo assistito.
Ha aggiunto che l'Accordo de quo riconosce ai pediatri - per la compilazione del libretto oggetto di causa - un compenso lordo di € 10,00, il quale deve essere corrisposto dall'ASP di appartenenza per ciascun nuovo nato a [...] 1° gennaio 2011 e per ogni anno in cui si protrae il rapporto di assistenza sanitaria tra il bambino ed il pediatra di libera scelta.
Al riguardo, ha richiamato l'art. 4, lett. c), dell'Accordo Integrativo Regionale del 29 giugno 2011, statuente: “Allo scopo di reintrodurre l'uso del libretto sanitario nella nostra Regione, le Pt_2 devono predisporre la stampa del nuovo libretto sanitario individuale che deve essere quindi
[...] distribuito presso tutti i punti nascita pubblici e privati accreditati, ma anche presso gli sportelli di scelta/revoca delle A.S.P. I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. La struttura del libretto sanitario pediatrico viene definita e aggiornata dal Comitato regionale di pediatria e costituisce modello unico regionale da adottarsi da parte delle Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto Controparte_4 compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio
2011”.
Ha asserito di aver ricevuto solo occasionalmente il compenso in questione e di aver quindi domandato - mediante ricorso di cui al procedimento iscritto al n. 11635/2022 R.G. presso il
Tribunale di Catania - il pagamento degli emolumenti arretrati a titolo di compenso di cui all'art. 4, lett. c) del suindicato accordo.
Ha addotto di aver maturato – nonostante la sentenza di accoglimento n. 1769 emessa il 29.03.2024 dal Tribunale adito - un ulteriore credito di € 22.463,95, da giorno 01.01.2022 a giorno 16.09.2024.
Ha, altresì, specificato le modalità di calcolo della predetta somma, determinata sulla base dei dati emergenti dalla lista dei movimenti degli assistiti, aggiungendo che su essa deve essere altresì calcolata l'indennità da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994. Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “condannare l'
[...]
, in persona del suo Direttore Generale p.t., con sede a Catania in Controparte_1
Via Santa la Grande n. 5, P.IVA , a corrispondere al dott. la somma P.IVA_1 Parte_1 di € 22.463,95 a titolo di compenso di cui all'art. 4, l. c), AIR , maturato dal 1 Gennaio 2022 al CP_5
16 settembre 2024, o quella diversa, maggiore o minore, che il giudice riterrà di ragione,oltre all'indennità da svalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 22, co. 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con memoria depositata in data 10 febbraio 2025, si è costituita in giudizio l'
[...]
contestando la fondatezza delle domande di parte ricorrente e spiegando ampie Controparte_1 difese volte al rigetto del ricorso.
Parte resistente ha contestato le ragioni addotte dal ricorrente, sostenendo che - contrariamente a quanto da esso prospettato – il “libretto sanitario pediatrico” non richiede alcuna compilazione annuale, bensì un'unica compilazione al momento dell'instaurazione del rapporto tra il medico ed il paziente, e che il compenso di € 10,00 spetta solo in ordine ai nuovi pazienti, esclusivamente una volta, al primo compilatore del libretto stesso.
Ha, inoltre, evidenziato come dalla lettura dell'art. 4, lett. c), del summenzionato accordo, sia possibile evincere che - a differenza di altri emolumenti convenzionalmente previsti, relativamente ai quali è espressamente specificato che incrementano la quota ponderata variabile per assistito -
l'emolumento per il libretto pediatrico non determina una maggiorazione della parte variabile dei compensi, interpretazione avvalorata altresì dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia con le note nn. prot.7159 del 18.9.2013 e prot. 79423 del 18.10.2013.
Dopo aver affermato che - trattandosi di norma senza la copertura finanziaria - l'art. 4, lett. c), AIR
andrebbe disapplicato, stante la nullità testuale prevista dall'art. 40 del TUPI, parte resistente CP_5 ha concluso chiedendo: “rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, accertando
e dichiarando l'infondatezza della pretesa di controparte per i motivi sopra esposti. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e compensi del presente giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 16 ottobre 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Il giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria di parte ricorrente, pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l'Asp di Catania, rispetto al compenso lordo di € 10,00 riconosciuto ai pediatri dall'art. 4, lett. c dell'Accordo Integrativo Regionale del 29.6.2011, per la compilazione del libretto pediatrico per i nati a partire dall'1.1.2011. Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n.
5559/2019 emessa in data 5.12.2019 nel proc n. 9882/2015 R.G. – est. dott.ssa C. Musumeci;
da ultimo, ex multis, cfr. sentenze nn. 1769/2024, 1791/2024, 1792/2024, 4100/2024, 4101/2024 emesse in data 29.3.2024 e 11.9.2024 nei proc. nn. 11635/2022, 10748/2022, 3284/2023, 5582/2024 e
5585/2024 R.G. – est. dott.ssa – e sentenza n. 1955/2024 emessa in data 9.4.2024 nel Per_1 proc. n. 8001/2022 R.G. - est. dott.ssa V. Scardillo).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni da ultimo espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 4101/2024:
“...2.1. L'ASP sul presupposto che il compenso di € 10,00 spetti solamente per i nuovi pazienti e una sola volta, al primo compilatore del libretto stesso, ha sostenuto essere insussistente il diritto della parte ricorrente di pretendere il pagamento di tale compenso anche per gli anni successivi al primo anno in cui è stata operata la scelta da parte dei genitori del pediatra e ciò sulla base della differente interpretazione della disposizione di cui all'art. 4, co.3 lett. c) dell'Accordo Integrativo regionale di pediatria fatta propria da parte resistente rispetto alla tesi prospettata in ricorso.
2.2. Ai fini della decisione giova muovere dalla normativa che disciplina la materia de qua, siccome richiamata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
Ai sensi dell'art. 4 co. 3 lett. c) dell'Accordo integrativo regionale di pediatria (A.I.R.), reso esecutivo con decreto dell'Assessore Regionale della Salute del 29 giugno 2011 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione LI n. 31 del 22 luglio 2011, “I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. … … Ai Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di
10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011”.
2.3. Ebbene, come già condivisibilmente affermato nei richiamati precedenti di questo Tribunale
(anche alla luce delle ulteriori disposizioni regionali ivi richiamate): “…Tenuto conto delle superiori previsioni, ritiene il decidente che l'interpretazione della norma contrattuale operata dall' CP_1 resistente, sebbene conforme alle direttive dell'Assessorato, si ponga in contrasto con la previsione letterale dell'Accordo Integrativo Regionale;
ed invero, la norma fa riferimento all'attività di compilazione periodica del libretto a carico del pediatra di famiglia, configurando a carico dello stesso un preciso obbligo;
dispone altresì per detta attività periodica la corresponsione di una quota annua di € 10,00 per ogni assistito in carico;
la limitazione del compenso al solo primo compilatore del libretto non appare conforme al dato letterale e alla ratio della norma che imponendo un preciso obbligo a carico del pediatra ha previsto un compenso che non può non avere il medesimo carattere di continuità dell'attività richiesta, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva. […] Si evidenzia infine che la superiore interpretazione appare conforme alle previsioni di cui agli Accordi integrativi stipulati dalle regioni Lazio,
Basilicata, Abruzzo e Veneto, versati in atti da parte resistente, che prevedono la corresponsione in favore dei medici pediatri dei compensi annui per la tenuta e l'aggiornamento dei libretti…” (cfr. sentenza n. 5559/2019 del Tribunale di Catania, cit., qui da intendersi richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.4. La Corte di Appello di Catania, pronunciatasi sulla medesima fattispecie, ha avuto modo di Con evidenziare in relazione all'articolo 4, co. 3, lett. c), dell' che “…Tale previsione contrattuale prevede un compenso in favore del pediatra di famiglia per l'attività di compilazione del libretto pediatrico, attività che non si esaurisce nella prima compilazione, essendo tenuto il medico alla
“compilazione periodica” del documento ai fini dell'attuazione del “programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva”, con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. Il pediatra
è quindi obbligato ad aggiornare il libretto, “quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari” e, a fronte di tale obbligo, è prevista una
“quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1.1.2011”. La formulazione letterale della previsione pattizia non autorizza l'interpretazione proposta dall'ASP secondo cui il compenso sarebbe dovuto una tantum per la sola attività di prima compilazione;
non si ravvisa, peraltro, la differenza ontologica allegata dall'appellante tra prima compilazione e aggiornamento periodico del libretto, attività, quest'ultima, che può essere più o meno impegnativa
a seconda dell'andamento della salute del minore nel periodo” (cfr. Corte di Appello di Catania, sez. lav., 22 febbraio 2024, emessa nel procedimento iscritto al n. 527/2022 R.G.; v. anche Corte di
Appello di Catania, sez. lav., 22 marzo 2024, n. 234 citata, tra le altre, in ricorso [id est: nella specie nelle note ex art. 127 ter c.p.c.] da parte ricorrente).
Ancora, la Corte di Appello di Catania, nella menzionata sentenza n. 234/2024, ha evidenziato: “6.
La condotta dell'ASP, che ha sospeso il pagamento dell'indennità di compilazione periodica, configura inadempimento della previsione della contrattazione collettiva, anche se la condotta è stata tenuta dall' in osservanza alle disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale della Salute. CP_1
A tal riguardo deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 11566/2021, cui sono seguite nn. 15678, 15679, 15680 e 20390/2021), che, pronunciando su questioni analoghe, ha chiarito che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie hanno natura di rapporti libero professionali parasubordinati, nei quali l'ente pubblico, operando nell'ambito esclusivo del diritto privato, “assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva” e “non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo al di fuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”; le Aziende sanitarie non possono quindi “sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello del regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi”, nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo (cfr. ancora Cass. cit.).
6.1 Inconferente è poi il richiamo all'interpretazione fornita dalla Regione alla norma della Con contrattazione collettiva, posto che l' , benché reso esecutivo con decreto assessoriale, resta atto di natura pattizia. La Regione, piuttosto, è vincolata al rispetto della contrattazione collettiva e Con dell' stipulato all'esito della procedura di contrattazione regionale e va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del trattamento retributivo, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. n. 31387/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata) - al quale questa Corte intende uniformarsi -, espresso per l'impiego pubblico contrattualizzato e ora ribadito in relazione ai rapporti convenzionali. Parimenti, l'ASP non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6.2 Né può rilevare in senso contrario l'argomento fondato sulla conformità dell'interpretazione dell'Assessorato - cui l'ASP si è attenuta - al parere espresso dal Comitato Regionale di Pediatria,
(avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR). L' si è limitata a produrre CP_1 la nota assessoriale del 22.05.2022 nella quale viene richiamato il verbale del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale è contenuto il parere vincolante. Detto parere - prodotto in atti dall'appellata -, reso in risposta alla richiesta dell'ASP di del 29.01.2013, Pt_3 afferma che “il primo compilatore del libretto di ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Tale asserzione, tuttavia, va interpretata in relazione al quesito formulato dall'ASP di
nella nota del 29.01.2013, anch'essa versata agli atti di causa dalla parte appellata. In Pt_3 detta nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell' appellante secondo cui essa CP_1 avrebbe conformato la sua condotta a un parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire
l'espressione “primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la “quota annua” (non necessariamente di prima compilazione del libretto, per come deve ritenersi logico).” (Corte di
Appello di Catania cit.) ...” (cfr., in particolare, sentenza n. 4101/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
Da tanto discende il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'importo correlato alla compilazione di tutti i libretti pediatrici per gli assistiti nati a partire dal 1° gennaio 2011 negli anni per cui è causa, con la relativa condanna dell'ASP al pagamento del residuo rispetto a quanto già a tale titolo corrisposto.
2. In merito alla quantificazione di tali importi occorre premettere che, da un lato, la parte ricorrente non deve fornire la prova di avere adempiuto al compito di compilazione periodica del libretto, posto che il compenso è commisurato non al numero delle annotazioni apposte sui libretti, ma al numero degli assistiti in carico nati dopo l'1.1.2011; dall'altro lato, presupposto costitutivo del diritto al compenso anche per gli anni successivi a quello di presa in carico del paziente nato dopo l'1.1.2011
è che questo sia rimasto effettivamente tale anche nel corso dei successivi anni (cfr. sentenze citate di questo Tribunale).
Ciò posto, va evidenziato che parte ricorrente ha allegato un elenco estratto dal portale dei medici di base (MMG e PLS) gestito dalla Regione LI (http://pmmg.regione.sicilia.it), i cui dati, come emerge dalla presentazione esplicativa del progetto N.A.R. (Nuova Anagrafe Regionale), provengono dalla N.A.R. e sono allineati con quelli della GE (MEF) (cfr. allegati nn. 5, 6 e 7 al ricorso).
Come esplicitato da parte ricorrente, sulla base di quanto emerge dal manuale dell'utente del detto portale “pmmg.regione.sicilia.it” (cfr. all. n. 8), è consentito al pediatra, accedendo all'area riservata con le proprie credenziali, stampare la lista dei propri assistiti con le variazioni di scelta e revoca in un intervallo temporale prescelto.
Va evidenziato che, con note scritte sostitutive di udienza depositate in data 26.02.2025, il procuratore dell'Azienda resistente ha lamentato il fatto che non si fosse tenuto conto, ai fini della determinazione dell'importo complessivo preteso, delle somme già corrisposte pari ad € 1.140,00 (giugno 2022), €
370,00 (febbraio 2023) ed € 1.960,00 (febbraio 2024), per un totale di € 3.470,00. Parte ricorrente, con successive note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 10.03.2025, ha conseguentemente ammesso l'avvenuta corresponsione – tramite il cedolino del mese di febbraio
2024 - della somma di € 1.960,00 da detrarsi dall'importo complessivo di € 22.463,95.
Con riferimento alle ulteriori somme pari ad € 1.140,00 e € 370,00, appare dirimente ricordare il principio secondo cui “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (cfr. Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 21512/2019).
Invero, in tema di onere della prova l'art. 2697, comma 1, c.c. recita: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; ed ancora, il comma 2: “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare
i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001: “Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (sent. n. 973-96; n. 3232-98; n. 11629-99)”.
Nel caso di specie, non è stata fornita in giudizio prova alcuna, in ordine alla corresponsione dei succitati versamenti, da parte dell'Asp.
3.Posto ciò a fondamento della decisione possono porsi i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo sulla base del numero dei pazienti assistiti in regime di convenzione con l'ASP in tale CP_1 periodo (doc. 5 di parte ricorrente ).
Giova, infatti, richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza lavoristica secondo il quale
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass., sez. lav., n. 21302/2019).
Il credito vantato dal ricorrente è stato così calcolato escludendo, in primo luogo, dalle liste dei movimenti assistiti , i bambini nati prima del 1 Gennaio 2011 nonché quelli nati dal 1 Gennaio 2011 che abbiano cessato il rapporto di assistenza con il ricorrente prima del 1 Gennaio 2022. Successivamente, per ciascun neonato iscritto dal 1 Gennaio 2011 sono stati calcolati i mesi trascorsi dalla data di prima iscrizione alla data di revoca dell'incarico di assistenza conferito al ricorrente ovvero, in assenza di tale revoca, al 16 Settembre 2024 (data di pensionamento). Si è proceduto, poi, alla somma dei mesi per i quali si è protratto il rapporto di assistenza con riferimento a tutti i neonati iscritti individuati secondo i criteri indicati ai punti 1, 2 e 3, ottenendo così il numero di mesi complessivo di 27.065. Infine, il numero di 27.065 è stato moltiplicato per € 0,83, ossia per la quota mensile del compenso di € 10,00 previsto per ciascun anno e per ciascun assistito in carico (€ 10,00
: 12 = € 0,83), ottenendo la somma di € 22.463,95.
Tale importo complessivo va decurtato della somma di € 1.960,00 ( come riconosciuto dal ricorrente nelle note del 10.03.2025) precedentemente versata dall'Ente convenuto.
L'ASP di Catania, di conseguenza, deve essere condannata a pagare a parte ricorrente, per le superiori causali, la complessiva somma di € 20.503,95, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accoglie il ricorso e condanna l' a pagare, in favore di Controparte_1 Pt_1
, quale compenso ex art. 4, co. 3, lett. c) A.I.R., la complessiva somma di € 20.503,95, oltre
[...] accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 2.108,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania, 17/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso