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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5446/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 28/05/2024, si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. MANCA CLAUDIO ha concluso come da nota depositata Parte_1 in data 12.12.2025 per essuno è comparso (già contumace). Controparte_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:28 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5446/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5446/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. , in persona del suo Amministratore e l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. MANCA CLAUDIO ed elettivamente domiciliata Parte_2 presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Tozzi 40, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
c.f. ), in persona del suo l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_2 convenuta-contumace
OGGETTO: assicurazione contro danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il 22/12/2023, la Parte_1 ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la compagnia assicurativa
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale CP_1 adito, contrariis reiectis, A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare il diritto della essere indennizzata e/o risarcita e/o rimborsata et similia dalla Parte_1
in forza del contratto di Assicurazione di cui in narrativa relativamente Controparte_1 al sinistro avvenuto in data 29 settembre 2022 e di cui in narrativa, relativo alla macchina da stampa
RG XL 105-6+L, Matricola FS001167 XL 6LX2 e per l'effetto, condannare la
[...] al pagamento in favore dell'odierna società attrice dell'importo pari a Euro CP_1 13.706,35, o della diversa somma che sarà accertata in corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare il diritto della
a essere indennizzata e/o risarcita e/o rimborsata et similia dalla Parte_1
in forza del contratto di Assicurazione di cui in narrativa relativamente Controparte_1 al sinistro avvenuto in data 13 giugno 2023 e di cui in narrativa, relativo alla macchina da stampa
RG XL 105-6+L, Matricola FS001167 XL 6LX2 e per l'effetto, condannare la
[...] al pagamento in favore dell'odierna società attrice dell'importo pari a Euro CP_1
13.610,23, o della diversa somma che sarà accertata in corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
C) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare il diritto della
a essere risarcita dalla per il Parte_1 Controparte_1 comportamento da questa ultima tenuto nella gestione de sinistro di cui in narrativa, comportamento lesivo della buona fede contrattuale, e per l'effetto, condannare la al Controparte_1 pagamento in favore dell'odierna società attrice dell'importo a titolo di risarcimento dei danni che verrà determinato, anche in via equitativa, nel corso del presente giudizio;
D) SEMPRE IN VIA
PRINCIPALE, accertare e dichiarare che la mancata partecipazione della Controparte_1 alle procedure di Mediazione obbligatoria promosse, di cui in narrativa e di cui agli atti di
[...] causa, è stato illegittimo, immotivato e ingiustificato e, per l'effetto, condannare la
[...]
a norma degli articoli 92 e 96 cod. proc. civ. nonché degli articoli 12 bis, comma 2 e CP_1
3, e 13 D.Lgs. n. 28/2010 al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia a favore della
E) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, condannare la Parte_1 Controparte_1
a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. per i fatti di cui in narrativa e anche per avere costretto la
[...] ad adire la Autorità Giudiziaria per ottenere quanto dalla stessa Parte_1 dovuto;
F) IN OGNI CASO, condannare la al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio, competenze, diritti e onorari come per legge nonché al rimborso delle spese per le
Mediazioni promosse.”.
L'attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere utilizzatrice della macchina da stampa XL 6LX2 avente la sigla e matricola RG XL 105-6+L - Matricola FS001167, acquistata il 18/12/2009 (all. 02), in forza di un contratto di leasing n. 01002349/001 con AL Leasing
S.P.A. (all. 01); - che la macchina in parola è stata oggetto di copertura assicurativa con la convenuta, prima con polizza n. 312928011 (all. 03, 03 bis) e, poi, con polizza denominata Property stipulata presso l'Agenzia di Latina n. 718 00, vincolata a favore di AL Leasing S.p.A. (all. 04); - di aver denunciato, in data 3/10/2022, all'odierna convenuta un sinistro, occorso in data 29/09/2022, a cui veniva attribuito il numero di identificativo , avente ad oggetto dei problemi PartitaIVA_3 di malfunzionamento che ne impedivano il completo utilizzo (all. 05); - che, in data 10/10/2022, lo incaricato della convenuta, tramite il proprio tecnico aveva Controparte_2 Tes_1 effettuato il sopralluogo relativo alla macchina da stampa (all. 06), confermando il guasto all'inverter;
- che, in data 9/12/2022, veniva sostituito l'inverter danneggiato (costo fatturato da RG: euro
13.706,35, all. 10); - che l'odierna convenuta comunicava che il danno non era indennizzabile perché la polizza copriva un modello diverso (XL 6LX2), non la XL 105-6+L (all. 9); - che, dopo svariate contestazioni e diffide, la convenuta, con nota a mezzo pec del 13.01.2023 (all.ti 13, 13 bis e 13 ter), aveva proposto la somma di euro 6.697,00, applicando una riduzione del 40% per vetustà, la quale veniva accettata, ma solo come acconto sul maggior dovuto (all. 14); - di aver regolarmente denunciato, in data 14/06/2023, alla società convenuta un ulteriore sinistro, occorso in data
13/06/2023, relativo al danno dovuto da evento atmosferico (all. 25); - che, in data 15/06/2023, a mezzo pec inviata anche per conoscenza alla AL Leasing S.p.A., l'Agenzia Generali 718 di Latina aveva comunicato l'apertura del sinistro, a cui veniva attribuito il numero (005) 718 2023 014637469,
(all. 26); - che, in data 16/06/2023, la RG TA S.r.l. aveva redatto il rapporto di intervento nel quale si leggeva “Le due parti da sostituire sopra descritte si sono guastate a causa di un fenomeno elettrico.” e preventiva l'importo di euro 13.610,23, comprensivo di I.V.A. di legge, per la riparazione (all. 27-28); - che, in data 21/07/2023, lo quale incaricato della Controparte_2 convenuta, tramite il proprio tecnico, aveva effettuato il sopralluogo (all. 30); - che, in data
24/08/2023, l'Agenzia Generali 718 di Latina aveva inviato atto di Liquidazione amichevole (all. 31-
32), proponendo l'importo di euro 6.744,00, applicando riduzione per vetustà e franchigia (importo per la riparazione euro 11.155,93, decurtazione per vetustà d'uso sul materiale pari al 40%, franchigia di euro 500,00); - di aver diffidato, in data 29/08/2023, a mezzo del proprio difensore, l'odierna convenuta al pagamento integrale dell'importo pari a euro 13.610,23 (all. 33, 33 bis, 33 ter e 33 quater).
La convenuta regolarmente evocata nel presente giudizio, restava Controparte_1 contumace.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572).
Nella fattispecie, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III, 02/04/2021, n.
9205; Cass., I, 14/06/2018, n. 15630; Cass. III, 21/12/2017 n. 30656; Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass.
4/3/1978, n. 1081): è, dunque, onere dell'assicurato provare che il rischio verificatosi rientri nei
“rischi inclusi” ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 09/08/2023, n. 24273; Cass., sez. III, 23/01/2018 n. 1558).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla disamina della documentazione complessivamente prodotta dalla parte attrice, si ritiene che la stessa abbia compiutamente assolto all'onus probandi sulla medesima incombente, fornendo idonea prova del diritto fatto valere in giudizio.
Orbene, dalla documentazione versati in atti e, in particolare, dalla polizza n. 312928011 del 2011
(all. 03 bis, citazione) e dalla successiva “assicurazione property” n. 410310360 del 2021 (all. 04, citazione), risulta per tabulas che la macchina da stampa XL 6LX2, matricola FS001167, fosse espressamente indicata come oggetto di copertura assicurativa (cfr. atto di dichiarazione mod. X005, all. 03, citazione) nel periodo temporale di verificazione dei due sinistri denunciati.
Nello specifico, la polizza property, stipulata in data 20/05/2021, per la durata di quattro anni (dal
18/05/2021 al 18/05/2025), prevedeva la copertura della “macchina da stampa MOD. XL 6LX2 RIF.
CONTRATTO N. 1002349” (vd. pag. 7, all. 04, citazione) per fenomeno elettrico ed eventi atmosferici, con scoperti specifici e franchigia del 3% della somma assicurata per sinistro (minimo euro 300,00, massimo euro 5.000,00) (vd. pag. 11 “Nel caso in cui non sia applicabile una specifica detrazione indicata nelle condizioni particolari di polizza, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza resta a carico dell' un importo pari al 3 % (tre percento) della somma assicurata Parte_3 per la cosa danneggiata…”).
Risulta, invero, per tabulas che entrambe le fatture prodotte relative alla riparazione delle componenti rechino il riferimento della macchina da stampa HD XL 105-6L e alla matricola FS001167 (all. 10, citazione: “Vostra: 115750 HD XL 105-6L Matricola: FS001167”; all, 28, citazione: “Riferimento testo: HD XL 105-6L SN: FS001167”).
Anche nel rapporto di intervento della RG datato 16/06/2023 (all. 27, citazione) risulta indicato il modello HD XL 105-6L con la medesima matricola.
Pertanto, essendo la matricola FS001167 identica in tutti i predetti documenti, le due sigle richiamate si riferiscono alla stessa macchina da stampa.
A riprova di ciò, parte attrice ha prodotto dichiarazione di conformità ed etichetta presente sulla macchina da stampa (all. 11 quater e 11 quinques, citazione), da cui si evince il nome commerciale e la matricola identica ad ulteriore conferma della corrispondenza tra le sigle e XL 105-6+L CP_3
e la matricola FS001167.
La dichiarazione CE e l'etichetta dimostrano che XL 6LX2 e XL 105-6+L sono la stessa macchina, solo con denominazioni diverse (codice interno vs nome commerciale).
Pertanto, è indubbio che la macchina assicurata e quella danneggiata hanno la stessa matricola
FS001167 e, dunque, vi sia perfetta coincidenza tra le due.
A tale riguardo, occorre rilevare che la contestazione mossa dalla società convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio e assente alla mediazione cui era stata invitata, con “atto di accertamento conservativo”, tramite cui la stessa dapprima non riconosceva, in riferimento al sinistro occorso, alcuna somma, eccependo la non indennizzabilità per difformità del modello (XL 6LX2 vs
XL 105-6+L) (all. 9, citazione), salvo poi offrire minor somma, è infondata.
Risulta, invero, documentalmente provato che i due sinistri denunciati, rispettivamente occorsi il
29/09/2022 e il 13/06/2023, rientrino nell'ambito delle garanzie prestate.
Nello specifico, il primo guasto dell'inverter risulta provato dal verbale di sopralluogo effettuato il
9.12.2022 dalla , soggetto incaricato dalla compagnia assicurativa (all. 08, Controparte_2 citazione), mentre il secondo guasto all'inverter “a causa di un fenomeno elettrico.” risulta dal rapporto di intervento del 16/06/2023, effettuato dalla RG TA S.r.l. (all. 27, citazione), poi confermato anche dallo (all. 30, citazione). Controparte_2
Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti risulta l'operatività della copertura assicurativa di entrambi sinistri: il primo del 29/09/2022, denunciato il 03/10/2022 (all. 05, citazione), per danno elettrico, di cui alla fattura di riparazione pari ad euro 13.706,35 (all. 10) e il secondo del 13/06/2023, denunciato il 14/06/2023 (all. 26, citazione), per danno da evento atmosferico, di cui al preventivo di euro 13.610,23 (all. 28, citazione).
Come sopra precisato, le condizioni di polizza prevedono copertura per danni elettrici e fenomeni atmosferici, con franchigie e scoperti specifici.
Ne consegue, dunque, il raggiungimento della prova in ordine alla titolarità del contratto di leasing e della polizza assicurativa, la corrispondenza tra il bene assicurato e quello danneggiato, nonché la sussistenza dei due sinistri regolarmente denunciati alla compagnia assicurativa.
In ordine poi al quantum, risulta congrua la misura indicata nelle due fatture (all.ti 10 e 28), da cui andrà decurtata la sola percentuale del 3% di franchigia che, a termini di contratto, resta a carico dell'assicurato. Le minori somme offerte dalla convenuta all'attrice, rispettivamente di euro 6.697,00 (all. 13, citazione) ed euro 6.744,00 (all. 31, citazione), non sono supportate da alcuna prova oggettiva in ordine alle decurtazioni per asserita vetustà del macchinario.
Va invece respinta la domanda sub. c) delle conclusioni di risarcimento in via equitativa del danno per comportamento lesivo della buona fede contrattuale tenuto dalla convenuta nella gestione dei summenzionati sinistri, trattandosi di domanda totalmente spuria in merito all'an e al quantum, il che
è preclusivo anche all'operatività della norma di cui all'art. 1226 c.c..
Non risulta, infine, meritevole di accoglimento la richiesta di condanna – formulata dall'attrice – nei confronti della convenuta, ex art. 96, co. 1, c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Ed invero, questo Giudice osserva che l'attrice non ha opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'elemento soggettivo e oggettivo, presupposti necessari per l'accoglimento della relativa domanda, né tantomeno allegato – come rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte (la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004)
– alcunché al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, Trib. Cassino 28.7.2016, Trib. Ivrea 17.2.2012).
Le sanzioni ex art. 12 bis, co. 2, D.L.vo n. 28/2010 come richieste dalla parte attrice per la mancata ed ingiustificata partecipazione della convenuta alla mediazione non potranno essere, invece, irrogate in quanto la norma prevede espressamente che l'irrogazione possa avvenire nei confronti della sola parte costituita.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, della contumacia della parte convenuta che non ha comportato il dispiegamento di particolare attività difensiva e dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento delle domande attoree sub a) e b), accerta e dichiara il diritto di parte attrice ad essere indennizzata dalla convenuta per i due sinistri occorsi nelle date del 29/09/2022 e del 13/06/2023 e, per l'effetto, condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 26.497,08 come in parte motiva (già decurtata della franchigia del 3%), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
b) rigetta le restanti domande;
c) condanna altresì la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
3.809,00 per compensi di avvocato, euro 593,80 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini