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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 5320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5320 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2850/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di BE, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2850/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. MIRABELLA CONCETTINA
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti PATTI ALESSANDRO e ARGENTO MARIA ELENA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità medica – risarcimento danni
All'udienza del 22.5.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 11 Con ricorso ex art 702 bis cpc ex L n. 24/2016, l'attore in epigrafe riferiva che in seguito a ferita al terzo dito della mano sinistra con oggetto da taglio in ambito lavorativo in data 5.4.2017, si era recato presso il PS del di Catania ove era stato ricoverato con diagnosi : ferita a carico della CP_2
mano dx con lesione arteriorale e sospetta lesione tendinea (Cfr. allegato n.3, verbale di P.S.).
Richiesta consulenza specialistica con referto: “sospetta lesione flessori profondo e superficiale” ed era stato sottoposto ad intervento chirurgico e poi dimesso il 7.4.2017; riferiva che al controllo del
9.5.2017, il sanitario di turno aveva notato alla mobilizzazione del dito operato una perdita di tenuta della tenoraffia, inviandolo presso l'UO di chirurgia plastica e che, in data 10.5.2017 era stato nuovamente ricoverato e rioperato il 15.05.2017 per deiescenza sutura terzo dito mano dx ed assenza di movimenti attivi di flessione superficiale e profonda;
riferiva ancora di essere stato nuovamente operato il 28.5.2017 con separazione del lembo crossfinger prelevato dal II° dito, automatizzato.
Riferendo di essere affetto da perdita di funzione flessoria del terzo dito della mano destra, per lesione completa del tendine flessore superficiale e profondo corrispondente e che era residuata una cicatrice ampia di cm.9, cheloide sul palmo della mano ed una ulteriore cicatrice di cm.3 sul secondo dito della mano destra, con modica difficoltà alla flessione, allegava postumi permanenti pari al 11% ed ITA di gg 10. Allegava la responsabilità professionale dei sanitari per la deiscenza della sutura tendinea e delle relative conseguenze negative sulla funzionalità della mano destra;
contestava le risultanze della ctu espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc e chiedeva disporsi nuova consulenza tecnica d'ufficio ovvero disporsi accertamenti ulteriori.
Si costituiva , Controparte_3
allegando la correttezza del proprio operato ed eccependo l'infondatezza della domanda attorea,
chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 11 Veniva disposto il mutamento del rito da sommario ex art. 702 bis cpc a ordinario di cognizione ed altresì rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio con la seguente motivazione “ considerato, che la perizia redatta nel procedimento ex art. 696 bis cpc, si risolve in massima parte nella ripetuta riproduzione dei dati clinico-strumentali del caso di specie, unitamente ad una trattazione molto generale del tema delle lesioni tendinee delle dita, ma senza un'effettiva e puntuale rielaborazione che consenta al G.I. di cogliere pienamente le ragioni alla base delle risposte ai quesiti;
rilevato che, inoltre,
non è stata data risposta ai quesiti d), e), f) e g), atteso che solo il quesito c) era conseguenziale ad una risposta positiva sul profilo della responsabilità dei sanitari (posta al quesito b)“.
La causa veniva poi assunta in decisione all'udienza del 22.5.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è infondata nei limiti di cui si dirà.
La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità
contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità
(con sent. n. 589/1999) ha reputato contrattuale “…l'obbligazione del medico dipendente dal servizio
pagina 3 di 11 sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul
contratto ma sul "contatto sociale"”.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. S.U. n.
577/2008): “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto
sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il
fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della
struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in
considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale
diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze
risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.
La citata evoluzione giurisprudenziale ha trovato conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Infatti,
“l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a
realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso
dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente,
ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass., 11.11.2019, n. 28887).
Nel caso in esame, non è stato contestato e risulta documentalmente provato che l'attore sia stato ricoverato presso la struttura convenuta ove è stato sottoposto a due interventi chirurgici;
trovano,
pagina 4 di 11 dunque, applicazione – in forza dello stipulato contratto di spedalità – i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio;
secondo il tralaticio insegnamento delle S.U. n. 577/2008, “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed
allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato,
rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur
esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (in tal senso confronta più di recente Cass. n.
27855 del 12.12.2013 e Cass. n. 20547 del 30.9.2014 e Cass. n. 21177 del 20.10.2015).
Gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
“l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il
primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo,
relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il
creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la
condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa
imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso,
resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il
ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso
causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
È stato poi sottolineato come – a differenza delle altre obbligazioni ove la causalità oggetto di prova è
soltanto quella giuridica, poiché la causalità materiale viene assorbita dall'inadempimento che deve pagina 5 di 11 essere solo allegato dal creditore – nella responsabilità professionale la causalità materiale torna ad acquisire un ruolo centrale. Occorre infatti distinguere tra interesse strumentale (oggetto della prestazione obbligatoria, ossia il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore)
e interesse presupposto (la guarigione dalla malattia e in generale il diritto alla salute), che pur non entrando nell'oggetto dell'obbligazione non è mero motivo soggettivo estrinseco al contratto d'opera professionale. Nelle obbligazioni di facere professionale il danno evento incide sull'interesse presupposto e non sull'interesse strumentale la cui lesione determina l'inadempimento e quindi la causalità materiale non rimane assorbita dall'inadempimento, “dunque allegare l'inadempimento non
significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello
perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis
ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. […] Il creditore ha
l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di
aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie e la condotta del medico e,
posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella
connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza
deve essere da lui solamente allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al
debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla
qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene
esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale
da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzioni” (Cass.,
11.11.2019, n. 28991).
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, occorre esaminare le pagina 6 di 11 domande delle parti.
Parte attrice ha allegato che i sanitari abbiano erroneamente operato, effettuando l'intervento senza il rispetto delle regole e degli accorgimenti di corretta prassi ortopedica, mentre la resistente ha riferito di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nell'ambito della causalità materiale, in materia di concorso di cause umane e cause naturali, vige il principio dell'all or nothing (in applicazione dei criteri ex artt. 40 e 41 c.p.), sebbene attenuato in ambito civilistico dal parametro del più probabile che non;
ciò significa che l'eventuale concausa naturale, per poter escludere l'apporto eziologico umano, deve essere da sola sufficiente a determinare l'evento, non potendo applicarsi alcuna riduzione proporzionale della responsabilità in base al minor grado di colpa, a differenza di quel che accade nel concorso di cause umane (principio ribadito da
Cass., 11.11.2019 n. 28990, ma già espresso da cfr. Cass., sentenza n. 15991 del 21.7.2011 e Cass.,
sentenza n. 8995 del 6.5.2015).
Nel caso in esame, dunque, occorre partire dalle risultanze della CTU al fine di verificare l'operato dei sanitari, posto che entrambe le parti processuali hanno assolto il proprio onere di allegazione sul punto.
I ccttu hanno anzitutto ricostruito e commentato l'iter clinico della vicenda attorea : “ All'Ispezione i sanitari del Pronto soccorso evidenziavano perdita della fisiologica atteggiamento in modica flessione
del 3° dito da lesione completa dell'apparato estensore con impossibilità alla chiusura del dito in
presenza di ferita da taglio alla base del 3° dito con concomitante lesione vasculo nervosa. Eseguiti i necessari esami clinico – radiologici, il paziente fu ricoverato nel reparto di ortopedia e prontamente sottoposto ad intervento chirurgico di tenoraffia termino terminale revisione ferita da taglio. La
descrizione del quadro clinico in sede di revisione della ferita da taglio documenta alla base del 3° dito pagina 7 di 11 e … lesione completa dell'app. flessore. … Si repertano i capi tendinei lesionati che con notevole
difficoltà vengono ripristinati nella rispettiva loggia e suturato con punti tipo tieller e termino
terminale In data 7 aprile 2017 il paziente era dimesso con diagnosi di: Lesione del tendine flessore
superficiale e profondo III raggio mano ds in ferita da taglio. Occorre preliminarmente precisare che
il quadro clinico che si palesò a quanti prestarono opera e assistenza al paziente era caratterizzato
da lesioni molto gravi, lesione completa dell'app. flessore. … Si repertano i capi tendinei lesionati che
con notevole difficoltà vengono ripristinati nella rispettiva loggia e che nonostante i sanitari
operarono lege artis, con tempestività, ovvero seguendo le linee guida richieste in questi casi ovvero,
nonostante la perizia la prudenza la diligenza, non era possibile un intervento che restituisce
l'integrità morfo funzionale alle strutture lesionate. Anzi, di fronte a tale quadro l'opera di quanti
prestarono opera ed assistenza è valsa ad evitare un danno maggiore. Quindi, l'ottenimento di una
funzionalità seppure deficitaria è legata alle gravi lesioni delle strutture interessate dal tagliente e
non possono essere attribuite a qualsivoglia errore medico. In data 09 maggio 2017 il paziente, a
cura dei sanitari dell' era inviato presso il reparto di Chirurgia Plastica. Dell' Controparte_4
per deiscenza della ferita da taglio e recidiva della lesione tendinea… I sanitari Controparte_5
dell' rilevano: All'esame ispettivo del 3° dito mano sin, in corrispondenza della Parte_2
superficie palmare si evidenzia pds post-chirurgica da deiscenza della ferita con mortificazione dei
margini (in corrispondenza della P1); ferite chirurgiche si prolungano distalmente alla P2 e
prossimalmente alla MF. Anestesia versante ulnare del dito. …Assenza di movimenti attivi e flessione
superficiale e profonda. In data 15 maggio 2017 veniva sottoposto ad intervento chirurgico: In
ischemia alla radice dell'arto, toilette chirurgica e chimica della PDS. Si osserva sezione completa dei
tendini FS e FP e del nervo latero digitale radiale. Allargamento in prossimale sulla pregressa
pagina 8 di 11 cicatrice. Si reperta il nl ulnare gravemente contuso e mortificato. I capi prossimali dei tendini FS e
FP appaiono notevolmente retratti, sfrangiati mortificati e contusi. Per la notevole PDS e per le
condizioni che non permettono una ricostruzione tendinea immediata si procede a copertura della PDS
con lembo eterodigitale a crossfinger prelevato dal dorso del 2° dito e copertura della PDS secondaria
con autoinnesto prelevato dalla coscia controlaterale. Si procrastina pertanto la ricostruzione delle
strutture descritte in differita Anche in questa fase della vicenda è da mettere in rilievo la gravità del
quadro clinico che persisteva ad onta delle cure prestate presso l'ospedale . Controparte_3
L'intervento ad opera della Chirurgia plastica del H Cannizzaro, a causa della mortificazione dei
tessuti, non riuscì ad emendare il danno in maniera superiore a quanto già ottenuto dai sanitari
dell'H In data 17 maggio 2017 il paziente era dimesso con diagnosi di: Deiscenza sutura 3° CP_1
dito mano sin con pds tessuti molli e rottura secondaria TFP e TFS Controlli erano eseguite nel mese
di maggio e giugno con ricovero programmato (28 al 29 giugno 2017) per 'separazione lembo cross-
finger autonomizzato” e dimesso con diagnosi di: Esiti copertura 3° dito mano dx”.
Essi hanno dunque valutato positivamente l'operato dei sanitari, escludendo la responsabilità dei medesimi: “ 1. l'intervento di quanti prestarono opera e assistenza al paziente in ogni fase della complessa vicenda che fece seguito alle lesioni da tagliente alla mano destra del sig. , è Parte_1
stato sollecito, improntato ai criteri medico legali della prudenza, perizia e diligenza, conformi alle
Linee Guida e alla prassi delle “buone pratiche” consone al caso.
2. Nulla è da eccepire circa l'indicazione chirurgica che appare adeguata al caso specifico non essendoci altra scelta ovvero non vi erano alternative terapeutiche di comprovata validità.
3. Per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dell'intervento non ci sono elementi che comprovino eventuali errori da parte dell'equipe chiamata in causa, né la descrizione dell'intervento in cartella evidenzia eventuali complicanze intraoperatorie.
pagina 9 di 11 L'intervento compiuto non può essere definito come routinario, ma di particolare complessità
soprattutto in relazione al quadro lesivo ( … si repertano i tendini lesionati che con difficoltà vengono
suturati. Altresì, la grave compromissione delle strutture nervose, vascolari e tendinee), ed è stato eseguito secondo gli standard più avanzati della scienza ortopedica 4. L'opera dei chirurghi dell'
[...]
non ha determinato indebolimento dell'organo della mano destra rispetto alla Controparte_6
situazione precedente e soprattutto rispetto a quella che sarebbe stata l'evoluzione naturale delle lesioni senza l'intervento de quo.
5. Insussistenza del nesso di causalità materiale tra i reliquati lamentati dal paziente ed emersi dall'obiettività e le condotte mediche apprestate. Tali reliquati sono la conseguenza diretta ed esclusiva della gravità delle lesioni da tagliente che da sole hanno pregiudicato, ad onta delle migliori cure possibili, qualsiasi ipotesi di restituzio ad integrum o comunque di un risultato diverso,
migliore, da quello ottenuto.
6. La complessa gravità del quadro lesivo è documentata dalla descrizione delle due equipe chirurgiche ( e ) che in tempi diversi si Controparte_7 Controparte_5
occuparono del caso”.
Le conclusioni raggiunte dai ctu sono coerenti con il quesito conferito, gli accertamenti effettuati e la documentazione esaminata e sono condivise dal decidente, né risultano scalfite dalle osservazioni di parte attrice, tenuto conto della risposta e delle ulteriori osservazioni risultanti dalla perizia.
Concludendo non sono emersi elementi per ritenere integrata responsabilità professionale in capo all'azienda convenuta e, pertanto, la domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal IV scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile per le controversie di valore indeterminato.
pagina 10 di 11 Le spese della ctu sono poste in via definitiva a carico dell'ER.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese del procedimento liquidate in complessivi €
7616,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Pone a carico dell'ER le spese della ctu.
Così deciso in Catania, il 3.11.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di BE
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di BE, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2850/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. MIRABELLA CONCETTINA
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti PATTI ALESSANDRO e ARGENTO MARIA ELENA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità medica – risarcimento danni
All'udienza del 22.5.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 11 Con ricorso ex art 702 bis cpc ex L n. 24/2016, l'attore in epigrafe riferiva che in seguito a ferita al terzo dito della mano sinistra con oggetto da taglio in ambito lavorativo in data 5.4.2017, si era recato presso il PS del di Catania ove era stato ricoverato con diagnosi : ferita a carico della CP_2
mano dx con lesione arteriorale e sospetta lesione tendinea (Cfr. allegato n.3, verbale di P.S.).
Richiesta consulenza specialistica con referto: “sospetta lesione flessori profondo e superficiale” ed era stato sottoposto ad intervento chirurgico e poi dimesso il 7.4.2017; riferiva che al controllo del
9.5.2017, il sanitario di turno aveva notato alla mobilizzazione del dito operato una perdita di tenuta della tenoraffia, inviandolo presso l'UO di chirurgia plastica e che, in data 10.5.2017 era stato nuovamente ricoverato e rioperato il 15.05.2017 per deiescenza sutura terzo dito mano dx ed assenza di movimenti attivi di flessione superficiale e profonda;
riferiva ancora di essere stato nuovamente operato il 28.5.2017 con separazione del lembo crossfinger prelevato dal II° dito, automatizzato.
Riferendo di essere affetto da perdita di funzione flessoria del terzo dito della mano destra, per lesione completa del tendine flessore superficiale e profondo corrispondente e che era residuata una cicatrice ampia di cm.9, cheloide sul palmo della mano ed una ulteriore cicatrice di cm.3 sul secondo dito della mano destra, con modica difficoltà alla flessione, allegava postumi permanenti pari al 11% ed ITA di gg 10. Allegava la responsabilità professionale dei sanitari per la deiscenza della sutura tendinea e delle relative conseguenze negative sulla funzionalità della mano destra;
contestava le risultanze della ctu espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc e chiedeva disporsi nuova consulenza tecnica d'ufficio ovvero disporsi accertamenti ulteriori.
Si costituiva , Controparte_3
allegando la correttezza del proprio operato ed eccependo l'infondatezza della domanda attorea,
chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 11 Veniva disposto il mutamento del rito da sommario ex art. 702 bis cpc a ordinario di cognizione ed altresì rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio con la seguente motivazione “ considerato, che la perizia redatta nel procedimento ex art. 696 bis cpc, si risolve in massima parte nella ripetuta riproduzione dei dati clinico-strumentali del caso di specie, unitamente ad una trattazione molto generale del tema delle lesioni tendinee delle dita, ma senza un'effettiva e puntuale rielaborazione che consenta al G.I. di cogliere pienamente le ragioni alla base delle risposte ai quesiti;
rilevato che, inoltre,
non è stata data risposta ai quesiti d), e), f) e g), atteso che solo il quesito c) era conseguenziale ad una risposta positiva sul profilo della responsabilità dei sanitari (posta al quesito b)“.
La causa veniva poi assunta in decisione all'udienza del 22.5.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è infondata nei limiti di cui si dirà.
La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità
contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità
(con sent. n. 589/1999) ha reputato contrattuale “…l'obbligazione del medico dipendente dal servizio
pagina 3 di 11 sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul
contratto ma sul "contatto sociale"”.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. S.U. n.
577/2008): “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto
sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il
fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della
struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in
considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale
diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze
risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.
La citata evoluzione giurisprudenziale ha trovato conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Infatti,
“l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a
realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso
dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente,
ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass., 11.11.2019, n. 28887).
Nel caso in esame, non è stato contestato e risulta documentalmente provato che l'attore sia stato ricoverato presso la struttura convenuta ove è stato sottoposto a due interventi chirurgici;
trovano,
pagina 4 di 11 dunque, applicazione – in forza dello stipulato contratto di spedalità – i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio;
secondo il tralaticio insegnamento delle S.U. n. 577/2008, “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed
allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato,
rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur
esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (in tal senso confronta più di recente Cass. n.
27855 del 12.12.2013 e Cass. n. 20547 del 30.9.2014 e Cass. n. 21177 del 20.10.2015).
Gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
“l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il
primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo,
relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il
creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la
condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa
imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso,
resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il
ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso
causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
È stato poi sottolineato come – a differenza delle altre obbligazioni ove la causalità oggetto di prova è
soltanto quella giuridica, poiché la causalità materiale viene assorbita dall'inadempimento che deve pagina 5 di 11 essere solo allegato dal creditore – nella responsabilità professionale la causalità materiale torna ad acquisire un ruolo centrale. Occorre infatti distinguere tra interesse strumentale (oggetto della prestazione obbligatoria, ossia il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore)
e interesse presupposto (la guarigione dalla malattia e in generale il diritto alla salute), che pur non entrando nell'oggetto dell'obbligazione non è mero motivo soggettivo estrinseco al contratto d'opera professionale. Nelle obbligazioni di facere professionale il danno evento incide sull'interesse presupposto e non sull'interesse strumentale la cui lesione determina l'inadempimento e quindi la causalità materiale non rimane assorbita dall'inadempimento, “dunque allegare l'inadempimento non
significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello
perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis
ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. […] Il creditore ha
l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di
aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie e la condotta del medico e,
posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella
connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza
deve essere da lui solamente allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al
debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla
qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene
esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale
da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzioni” (Cass.,
11.11.2019, n. 28991).
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, occorre esaminare le pagina 6 di 11 domande delle parti.
Parte attrice ha allegato che i sanitari abbiano erroneamente operato, effettuando l'intervento senza il rispetto delle regole e degli accorgimenti di corretta prassi ortopedica, mentre la resistente ha riferito di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nell'ambito della causalità materiale, in materia di concorso di cause umane e cause naturali, vige il principio dell'all or nothing (in applicazione dei criteri ex artt. 40 e 41 c.p.), sebbene attenuato in ambito civilistico dal parametro del più probabile che non;
ciò significa che l'eventuale concausa naturale, per poter escludere l'apporto eziologico umano, deve essere da sola sufficiente a determinare l'evento, non potendo applicarsi alcuna riduzione proporzionale della responsabilità in base al minor grado di colpa, a differenza di quel che accade nel concorso di cause umane (principio ribadito da
Cass., 11.11.2019 n. 28990, ma già espresso da cfr. Cass., sentenza n. 15991 del 21.7.2011 e Cass.,
sentenza n. 8995 del 6.5.2015).
Nel caso in esame, dunque, occorre partire dalle risultanze della CTU al fine di verificare l'operato dei sanitari, posto che entrambe le parti processuali hanno assolto il proprio onere di allegazione sul punto.
I ccttu hanno anzitutto ricostruito e commentato l'iter clinico della vicenda attorea : “ All'Ispezione i sanitari del Pronto soccorso evidenziavano perdita della fisiologica atteggiamento in modica flessione
del 3° dito da lesione completa dell'apparato estensore con impossibilità alla chiusura del dito in
presenza di ferita da taglio alla base del 3° dito con concomitante lesione vasculo nervosa. Eseguiti i necessari esami clinico – radiologici, il paziente fu ricoverato nel reparto di ortopedia e prontamente sottoposto ad intervento chirurgico di tenoraffia termino terminale revisione ferita da taglio. La
descrizione del quadro clinico in sede di revisione della ferita da taglio documenta alla base del 3° dito pagina 7 di 11 e … lesione completa dell'app. flessore. … Si repertano i capi tendinei lesionati che con notevole
difficoltà vengono ripristinati nella rispettiva loggia e suturato con punti tipo tieller e termino
terminale In data 7 aprile 2017 il paziente era dimesso con diagnosi di: Lesione del tendine flessore
superficiale e profondo III raggio mano ds in ferita da taglio. Occorre preliminarmente precisare che
il quadro clinico che si palesò a quanti prestarono opera e assistenza al paziente era caratterizzato
da lesioni molto gravi, lesione completa dell'app. flessore. … Si repertano i capi tendinei lesionati che
con notevole difficoltà vengono ripristinati nella rispettiva loggia e che nonostante i sanitari
operarono lege artis, con tempestività, ovvero seguendo le linee guida richieste in questi casi ovvero,
nonostante la perizia la prudenza la diligenza, non era possibile un intervento che restituisce
l'integrità morfo funzionale alle strutture lesionate. Anzi, di fronte a tale quadro l'opera di quanti
prestarono opera ed assistenza è valsa ad evitare un danno maggiore. Quindi, l'ottenimento di una
funzionalità seppure deficitaria è legata alle gravi lesioni delle strutture interessate dal tagliente e
non possono essere attribuite a qualsivoglia errore medico. In data 09 maggio 2017 il paziente, a
cura dei sanitari dell' era inviato presso il reparto di Chirurgia Plastica. Dell' Controparte_4
per deiscenza della ferita da taglio e recidiva della lesione tendinea… I sanitari Controparte_5
dell' rilevano: All'esame ispettivo del 3° dito mano sin, in corrispondenza della Parte_2
superficie palmare si evidenzia pds post-chirurgica da deiscenza della ferita con mortificazione dei
margini (in corrispondenza della P1); ferite chirurgiche si prolungano distalmente alla P2 e
prossimalmente alla MF. Anestesia versante ulnare del dito. …Assenza di movimenti attivi e flessione
superficiale e profonda. In data 15 maggio 2017 veniva sottoposto ad intervento chirurgico: In
ischemia alla radice dell'arto, toilette chirurgica e chimica della PDS. Si osserva sezione completa dei
tendini FS e FP e del nervo latero digitale radiale. Allargamento in prossimale sulla pregressa
pagina 8 di 11 cicatrice. Si reperta il nl ulnare gravemente contuso e mortificato. I capi prossimali dei tendini FS e
FP appaiono notevolmente retratti, sfrangiati mortificati e contusi. Per la notevole PDS e per le
condizioni che non permettono una ricostruzione tendinea immediata si procede a copertura della PDS
con lembo eterodigitale a crossfinger prelevato dal dorso del 2° dito e copertura della PDS secondaria
con autoinnesto prelevato dalla coscia controlaterale. Si procrastina pertanto la ricostruzione delle
strutture descritte in differita Anche in questa fase della vicenda è da mettere in rilievo la gravità del
quadro clinico che persisteva ad onta delle cure prestate presso l'ospedale . Controparte_3
L'intervento ad opera della Chirurgia plastica del H Cannizzaro, a causa della mortificazione dei
tessuti, non riuscì ad emendare il danno in maniera superiore a quanto già ottenuto dai sanitari
dell'H In data 17 maggio 2017 il paziente era dimesso con diagnosi di: Deiscenza sutura 3° CP_1
dito mano sin con pds tessuti molli e rottura secondaria TFP e TFS Controlli erano eseguite nel mese
di maggio e giugno con ricovero programmato (28 al 29 giugno 2017) per 'separazione lembo cross-
finger autonomizzato” e dimesso con diagnosi di: Esiti copertura 3° dito mano dx”.
Essi hanno dunque valutato positivamente l'operato dei sanitari, escludendo la responsabilità dei medesimi: “ 1. l'intervento di quanti prestarono opera e assistenza al paziente in ogni fase della complessa vicenda che fece seguito alle lesioni da tagliente alla mano destra del sig. , è Parte_1
stato sollecito, improntato ai criteri medico legali della prudenza, perizia e diligenza, conformi alle
Linee Guida e alla prassi delle “buone pratiche” consone al caso.
2. Nulla è da eccepire circa l'indicazione chirurgica che appare adeguata al caso specifico non essendoci altra scelta ovvero non vi erano alternative terapeutiche di comprovata validità.
3. Per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dell'intervento non ci sono elementi che comprovino eventuali errori da parte dell'equipe chiamata in causa, né la descrizione dell'intervento in cartella evidenzia eventuali complicanze intraoperatorie.
pagina 9 di 11 L'intervento compiuto non può essere definito come routinario, ma di particolare complessità
soprattutto in relazione al quadro lesivo ( … si repertano i tendini lesionati che con difficoltà vengono
suturati. Altresì, la grave compromissione delle strutture nervose, vascolari e tendinee), ed è stato eseguito secondo gli standard più avanzati della scienza ortopedica 4. L'opera dei chirurghi dell'
[...]
non ha determinato indebolimento dell'organo della mano destra rispetto alla Controparte_6
situazione precedente e soprattutto rispetto a quella che sarebbe stata l'evoluzione naturale delle lesioni senza l'intervento de quo.
5. Insussistenza del nesso di causalità materiale tra i reliquati lamentati dal paziente ed emersi dall'obiettività e le condotte mediche apprestate. Tali reliquati sono la conseguenza diretta ed esclusiva della gravità delle lesioni da tagliente che da sole hanno pregiudicato, ad onta delle migliori cure possibili, qualsiasi ipotesi di restituzio ad integrum o comunque di un risultato diverso,
migliore, da quello ottenuto.
6. La complessa gravità del quadro lesivo è documentata dalla descrizione delle due equipe chirurgiche ( e ) che in tempi diversi si Controparte_7 Controparte_5
occuparono del caso”.
Le conclusioni raggiunte dai ctu sono coerenti con il quesito conferito, gli accertamenti effettuati e la documentazione esaminata e sono condivise dal decidente, né risultano scalfite dalle osservazioni di parte attrice, tenuto conto della risposta e delle ulteriori osservazioni risultanti dalla perizia.
Concludendo non sono emersi elementi per ritenere integrata responsabilità professionale in capo all'azienda convenuta e, pertanto, la domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal IV scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile per le controversie di valore indeterminato.
pagina 10 di 11 Le spese della ctu sono poste in via definitiva a carico dell'ER.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese del procedimento liquidate in complessivi €
7616,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Pone a carico dell'ER le spese della ctu.
Così deciso in Catania, il 3.11.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di BE
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