TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 17 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2755/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Santarsiero ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Potenza, alla P.zza M. Pagano
n. 8, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 25.09.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha negato la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della C.T.U. al fine di superare il predetto giudizio
Con memoria depositata il 19.12.2024 si è costituito l' ed ha chiesto di CP_1 dichiarare l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, di rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 17 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il C.T.U. nominato in fase di ATP, dott.ssa , chiamato ad Persona_2 esaminare la documentazione sanitaria sopravvenuta e prodotta nel presente giudizio, ha escluso che le patologie di cui la ricorrente risulta affetta siano tali da determinare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio domandato, concludendo nell'integrazione al proprio elaborato peritale in atti che “… La documentazione clinica aggiuntiva di fatto enfatizza le già nota patologie della perizianda per cu effettua regolare follow up: nello specifico trattasi della malattia ematologica di base (Porpora trombotica trombocitopenica) in fase di stabilità clinica così come enfatizzato nell'ambito dell'ultimo controllo ematologico e la sindrome ansioso depressiva già in trattamento medico. La paziente esibisce, inoltre, il referto di una recente Visita
2 Reumatologica in assenza di elementi bioumorali e strumentali che possano definire una patologia di rilievo anamnestico.
Pertanto, si confermano le considerazioni già espresse in precedenza per cui la
Sig.ra è da considerarsi: “Invalido con riduzione permanente Parte_1 della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL
509/88” con percentuale 60%. Diagnosi DM 05/02/1992: Codice- 9302, Codice-
2205”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 25.09.2024, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
Potenza, 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
3