TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20830/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro', ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20830/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Mauro CARENA Parte_1 C.F._1
Attore opponente contro
(C.F. - P.I. ) con l'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
PESENTI
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Visto l'atto di citazione del 29.10.2021 in opposizione a decreto ingiuntivo, con cui il Sig.
conveniva in giudizio riferendo: Parte_1 Controparte_2
- che con decreto ingiuntivo nr. 6347/2021 il Tribunale di Torino ingiungeva al il Pt_1 pagamento, in favore di , quale cessionaria di della somma di € CP_2 Controparte_3
51.001,42, portata dal contratto di prestito personale sottoscritto in data 09.06.2008;
- che l'ingiunzione suddetta andava revocata in quanto il non aveva mai stipulato alcun Pt_1
contratto con la il 09.06.2008 e disconosceva espressamente la firma apposta sul CP_3
documento medesimo;
pagina 1 di 7 - che, invero, l'unico finanziamento acceso dall'attore con la cedente era del 2004 ed era stato regolarmente estinto;
- che era da contestare anche la diffida prodotta da parte convenuta, trattandosi di comunicazione mai ricevuta dal;
Pt_1
- che solo con la notifica dell'ingiunzione, il veniva a conoscenza dell'esistenza a suo Pt_1
nome del contratto di finanziamento del 09.06.2008 e procedeva a sporgere formale denuncia-querela.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo la revoca/l'annullamento/l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
2. Vista la comparsa di costituzione e risposta del 20.05.2022, con cui Controparte_1
in qualità di cessionaria del credito di deduceva l'infondatezza
[...] Controparte_2 dell'opposizione rilevando:
- in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione;
- nel merito, che il disconoscimento avversario era generico e, comunque, incompatibile con il comportamento stragiudiziale del che nulla aveva mai contestato, neanche dopo la ricezione Pt_1
della diffida di pagamento, da considerarsi correttamente ricevuta il 09.08.2019, come da avviso di ricevimento prodotto;
- che la denuncia-querela nulla aveva a che fare con il rapporto di credito dedotto;
- che il credito vantato risultava debitamente provato dal contratto di finanziamento, dall'estratto conto, dal piano di ammortamento, dalla comunicazione di cessione e contestuale diffida di pagamento.
CP_
concludeva, pertanto, chiedendo la conferma dell'ingiunzione opposta e, comunque, la condanna del al pagamento della somma di € 51.001,42 ovvero, in via subordinata, nel caso Pt_1 in cui il disconoscimento fosse risultato fondato, della minor somma di € 22.640,26, pari alla differenza tra importo erogato e somme restituite.
3. All'udienza di comparizione dell'08.06.2022, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta, veniva fissato il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 09.11.2022. Verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dei quali, con ordinanza del 01.09.2023, veniva disposta CTU grafologica. Espletata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 7
4. Rilevato che l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
4.1. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, in quanto basato su un contratto di finanziamento (cfr. doc. 2, fascicolo monitorio) la cui sottoscrizione è stata ritualmente disconosciuta dall'apparente sottoscrittore odierno opponente e che, a seguito di CTU grafologica disposta a seguito di rituale istanza di verificazione, è stata dichiarata non riconducibile “alle modalità esecutive della mano di scritto del Signor ” (cfr. CTU, pag. 26, “risposta al quesito”). Parte_1
Al riguardo, basti ricordare che, ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, qualora, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c. non sia accertata la veridicità e l'originalità della sottoscrizione del documento stesso.
Nel caso di specie, poi, se è vero che il CTU ha dichiarato di aver espresso il giudizio di non autenticità “con solo grado di possibilità”, è, altresì, vero che un indizio sulla non autenticità non consente di raggiungere la piena prova dell'autenticità.
Deve, infatti, osservarsi che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Ne consegue che, al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio, regolata dall'art. 2697 c.c., grava sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533); onere che l'odierna convenuta non ha assolto, non avendo fornito la prova della autenticità del contratto di finanziamento del
09.06.2008, posto a fondamento dell'ingiunzione. CP_ Le contestazioni di sul disconoscimento, poi, non sono fondate.
Non si tratta, invero, di un disconoscimento generico, posto che l'art. 214 c.p.c. non richiede l'uso di formule sacramentali ma solo la chiara impugnazione dell'autenticità della scrittura privata prodotta (nella specie il contratto di finanziamento 09.06.2008), nella sua interezza o limitatamente alla sua sottoscrizione e il Sig. , nell'atto di citazione in opposizione, ha chiaramente contestato Pt_1
l'autenticità delle firme apposte in calce al contratto stesso (cfr. pag. 4: “l'esponente ribadisce come le sottoscrizioni autografe allo stesso inesattamente imputate, risultino del tutto false e non al medesimo riconducibili e, pertanto, si disconoscono formalmente”).
pagina 3 di 7 La CTU ha poi rilevato che “non è stato possibile effettuare sul contratto Richiesta di prestito personale datato 09.06.2008 né l'esame tecnico merceologico sullo stesso, né l'esame del ductus esecutivo delle quattro firme in verifica, in quanto il documento consegnato all'udienza di conferimento dell'incarico del 17.10.2023 da parte dell'Avv. Tafuro è una fotocopia oltretutto di CP_ scarsa qualità. L'Avv. Tafuro, per ha dichiarato (…) che la cessionaria Controparte_1 non ha reperito l'originale del contratto 09.06.2008” (cfr. pag. 16, CTU), con ciò deducendo che il solo grado di possibilità con cui è stata dichiarata la non riconducibilità delle firme al è Pt_1 dipeso (anche) dalla mancata ispezione delle sottoscrizioni sull'originale. Contratto originale alla cui produzione in giudizio era tenuta la Banca creditrice, sia per quanto sopra argomentato in materia di onere probatorio ex art. 2697 c.c., sia in virtù dell'art. 216 c.p.c. (“La parte che ha prodotto la scrittura può rinunciarvi ovvero, se intende valersene, deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”).
CP_ Né, infine, risulta accoglibile la doglianza di in ordine alla mancata contestazione del nella fase stragiudiziale, determinando così un comportamento incompatibile con il Pt_1
successivo disconoscimento giudiziale. Non risulta, infatti, che prima della notifica del decreto ingiuntivo, sia stata correttamente inviata all'odierno opponente richiesta di pagamento del contratto oggetto di causa: come correttamente rilevato dallo stesso nei propri scritti difensivi, la lettera Pt_1
diffida prodotta dalla nel fascicolo monitorio (cfr. documento privo di numerazione, rubricato CP_4 come “diffida”) è datata 24.03.2021 mentre l'avviso di ricevimento allegato (cfr. documento privo di numerazione, rubricato “cartolina”, fascicolo monitorio), è del 09.08.2019, quindi ha data addirittura antecedente alla redazione della diffida e non può, pertanto, essere ricollegato alla ricezione, da parte dell'opponente, della richiesta stragiudiziale di pagamento.
Risulta, invece, che una volta ricevuta la notifica dell'ingiunzione e, dunque, appena messo il a conoscenza dell'esistenza del contratto di finanziamento 09.06.2008 a lui attribuito, egli Pt_1
abbia sporto formale denuncia-querela, avente ad oggetto proprio il rapporto contrattuale in causa
(cfr. doc. 3 atto di citazione: “tramite il mio avvocato venivo a conoscenza che nell'anno 2008 è stato chiesto a mio nome un rifinanziamento con la società ) e che si sia aperto Controparte_3 conseguente procedimento penale con iscrizione dell'opponente in qualità di parte offesa (cfr. doc. 7 attore).
Peraltro, non si può neanche sostenere che il abbia disconosciuto un contratto di cui Pt_1
aveva dato anche solo un principio di esecuzione, rendendo così incompatibile il disconoscimento pagina 4 di 7 giudiziale: dal piano di ammortamento prodotto e dall'estratto conto (cfr. fascicolo monitorio), infatti, emerge che non abbia mai eseguito il contratto, non avendo pagato alcuna rata. Pt_1
In particolare, il fatto che il non abbia mai pagato neppure una rata di questo Pt_1
finanziamento emerge chiaramente dallo stesso ricorso monitorio:
-dunque, come anche emerge dal piano di ammortamento e dall'estratto conto prodotti in sede
CP monitoria, riferisce che il finanziamento è stato di €. 22.640,26, che il rimborso totale, attraverso il pagamento di 84 rate, doveva essere pari ad €. 33.574,80 e che la somma dovuta, al momento del ricorso monitorio, doveva essere di €. 51.001,42, aggiunti così gli ulteriori interessi di mora;
CP
-in tal modo ha ammesso che nulla era mai stato pagato.
In definitiva, il disconoscimento della sottoscrizione al contratto 09.06.2008 posto a fondamento dell'ingiunzione è da ritenersi valido, compatibile con il comportamento stragiudiziale adottato dallo stesso opponente (non c'è stato pagamento neanche di una sola rata;
mancata valida prova del ricevimento della diffida della cedente e denuncia-querela sporta alla notifica del decreto ingiuntivo) e il grado di possibilità riconosciuto dal CTU alla non autenticità della sottoscrizione non è stato superato pagina 5 di 7 dalla Banca creditrice, sulla quale gravava l'onere di provare la fonte (nel caso di specie contrattuale) del credito vantato. L'opposizione va, pertanto, accolta.
4.2. Non merita accoglimento nemmeno la richiesta, formulata in via subordinata dalla convenuta, qualora, come avvenuto, sia risultato fondato il disconoscimento, di ottenere il pagamento della minore somma di € 22.640,26, pari alla differenza tra importo erogato e somme restituite, in assenza della prova che abbia effettivamente erogato in favore del l'importo CP_3 Pt_1
indicato nel contratto di finanziamento disconosciuto.
Anzi, la somma di €. 22.640,26 è pari all'importo capitale originariamente finanziato e la parte opposta cerca di “farla passare” quale residuo debito, senza però provare in alcun modo, come sopra visto, di aver erogato tale somma originaria, né che il avesse pagato le rate, interessi Pt_1 compresi, pari alla differenza tra l'importo totale richiesto in via monitoria di €. 51.000 e la somma di
€. 22.640,26 (curiosamente proprio pari a quella originariamente e pretesamente finanziata).
Non si vede poi come mai in sede monitoria l'opposta avesse chiesto il pagamento dell'intera somma (capitale + interessi corrispettivi e interessi di mora) e non la pretesa differenza tra quanto erogato e quanto pretesamente restituito.
4.3. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Non è fondata la richiesta di parte convenuta di compensazione delle spese legali, giustificabile dalla natura di mera cessionaria dell'opposta, sia perché sulla stessa grava, comunque, l'onere di verificare la documentazione contrattuale sia perché, anche dopo le risultanze della CTU, ha CP_1
continuato a resistere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta,
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 6347/2021, emesso il 22-23 agosto 2021 dal Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento RG nr.
15094/2021;
- Respinge tutte le domande di Controparte_1
- Condanna la convenuta opposta, a rimborsare al Sig. Controparte_5
, le spese processuali del presente giudizio che liquida in € 8.500 (di cui € 2.000 Parte_1
pagina 6 di 7 per fase studio, € 2.000 per fase introduttiva, € 2.500 per fase istruttoria ed € 2.000 per fase decisoria), oltre 15% rimborso spese generali, Iva, CPA ed esposti;
- Pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di Controparte_1
CTU, come liquidate con provvedimento 10/4/2024 del giudice.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 5/2/2025
Il Giudice Dr.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con la collaborazione dell'addetta UPP
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro', ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20830/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Mauro CARENA Parte_1 C.F._1
Attore opponente contro
(C.F. - P.I. ) con l'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
PESENTI
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Visto l'atto di citazione del 29.10.2021 in opposizione a decreto ingiuntivo, con cui il Sig.
conveniva in giudizio riferendo: Parte_1 Controparte_2
- che con decreto ingiuntivo nr. 6347/2021 il Tribunale di Torino ingiungeva al il Pt_1 pagamento, in favore di , quale cessionaria di della somma di € CP_2 Controparte_3
51.001,42, portata dal contratto di prestito personale sottoscritto in data 09.06.2008;
- che l'ingiunzione suddetta andava revocata in quanto il non aveva mai stipulato alcun Pt_1
contratto con la il 09.06.2008 e disconosceva espressamente la firma apposta sul CP_3
documento medesimo;
pagina 1 di 7 - che, invero, l'unico finanziamento acceso dall'attore con la cedente era del 2004 ed era stato regolarmente estinto;
- che era da contestare anche la diffida prodotta da parte convenuta, trattandosi di comunicazione mai ricevuta dal;
Pt_1
- che solo con la notifica dell'ingiunzione, il veniva a conoscenza dell'esistenza a suo Pt_1
nome del contratto di finanziamento del 09.06.2008 e procedeva a sporgere formale denuncia-querela.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo la revoca/l'annullamento/l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
2. Vista la comparsa di costituzione e risposta del 20.05.2022, con cui Controparte_1
in qualità di cessionaria del credito di deduceva l'infondatezza
[...] Controparte_2 dell'opposizione rilevando:
- in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione;
- nel merito, che il disconoscimento avversario era generico e, comunque, incompatibile con il comportamento stragiudiziale del che nulla aveva mai contestato, neanche dopo la ricezione Pt_1
della diffida di pagamento, da considerarsi correttamente ricevuta il 09.08.2019, come da avviso di ricevimento prodotto;
- che la denuncia-querela nulla aveva a che fare con il rapporto di credito dedotto;
- che il credito vantato risultava debitamente provato dal contratto di finanziamento, dall'estratto conto, dal piano di ammortamento, dalla comunicazione di cessione e contestuale diffida di pagamento.
CP_
concludeva, pertanto, chiedendo la conferma dell'ingiunzione opposta e, comunque, la condanna del al pagamento della somma di € 51.001,42 ovvero, in via subordinata, nel caso Pt_1 in cui il disconoscimento fosse risultato fondato, della minor somma di € 22.640,26, pari alla differenza tra importo erogato e somme restituite.
3. All'udienza di comparizione dell'08.06.2022, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta, veniva fissato il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 09.11.2022. Verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dei quali, con ordinanza del 01.09.2023, veniva disposta CTU grafologica. Espletata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 7
4. Rilevato che l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
4.1. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, in quanto basato su un contratto di finanziamento (cfr. doc. 2, fascicolo monitorio) la cui sottoscrizione è stata ritualmente disconosciuta dall'apparente sottoscrittore odierno opponente e che, a seguito di CTU grafologica disposta a seguito di rituale istanza di verificazione, è stata dichiarata non riconducibile “alle modalità esecutive della mano di scritto del Signor ” (cfr. CTU, pag. 26, “risposta al quesito”). Parte_1
Al riguardo, basti ricordare che, ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, qualora, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c. non sia accertata la veridicità e l'originalità della sottoscrizione del documento stesso.
Nel caso di specie, poi, se è vero che il CTU ha dichiarato di aver espresso il giudizio di non autenticità “con solo grado di possibilità”, è, altresì, vero che un indizio sulla non autenticità non consente di raggiungere la piena prova dell'autenticità.
Deve, infatti, osservarsi che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Ne consegue che, al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio, regolata dall'art. 2697 c.c., grava sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533); onere che l'odierna convenuta non ha assolto, non avendo fornito la prova della autenticità del contratto di finanziamento del
09.06.2008, posto a fondamento dell'ingiunzione. CP_ Le contestazioni di sul disconoscimento, poi, non sono fondate.
Non si tratta, invero, di un disconoscimento generico, posto che l'art. 214 c.p.c. non richiede l'uso di formule sacramentali ma solo la chiara impugnazione dell'autenticità della scrittura privata prodotta (nella specie il contratto di finanziamento 09.06.2008), nella sua interezza o limitatamente alla sua sottoscrizione e il Sig. , nell'atto di citazione in opposizione, ha chiaramente contestato Pt_1
l'autenticità delle firme apposte in calce al contratto stesso (cfr. pag. 4: “l'esponente ribadisce come le sottoscrizioni autografe allo stesso inesattamente imputate, risultino del tutto false e non al medesimo riconducibili e, pertanto, si disconoscono formalmente”).
pagina 3 di 7 La CTU ha poi rilevato che “non è stato possibile effettuare sul contratto Richiesta di prestito personale datato 09.06.2008 né l'esame tecnico merceologico sullo stesso, né l'esame del ductus esecutivo delle quattro firme in verifica, in quanto il documento consegnato all'udienza di conferimento dell'incarico del 17.10.2023 da parte dell'Avv. Tafuro è una fotocopia oltretutto di CP_ scarsa qualità. L'Avv. Tafuro, per ha dichiarato (…) che la cessionaria Controparte_1 non ha reperito l'originale del contratto 09.06.2008” (cfr. pag. 16, CTU), con ciò deducendo che il solo grado di possibilità con cui è stata dichiarata la non riconducibilità delle firme al è Pt_1 dipeso (anche) dalla mancata ispezione delle sottoscrizioni sull'originale. Contratto originale alla cui produzione in giudizio era tenuta la Banca creditrice, sia per quanto sopra argomentato in materia di onere probatorio ex art. 2697 c.c., sia in virtù dell'art. 216 c.p.c. (“La parte che ha prodotto la scrittura può rinunciarvi ovvero, se intende valersene, deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”).
CP_ Né, infine, risulta accoglibile la doglianza di in ordine alla mancata contestazione del nella fase stragiudiziale, determinando così un comportamento incompatibile con il Pt_1
successivo disconoscimento giudiziale. Non risulta, infatti, che prima della notifica del decreto ingiuntivo, sia stata correttamente inviata all'odierno opponente richiesta di pagamento del contratto oggetto di causa: come correttamente rilevato dallo stesso nei propri scritti difensivi, la lettera Pt_1
diffida prodotta dalla nel fascicolo monitorio (cfr. documento privo di numerazione, rubricato CP_4 come “diffida”) è datata 24.03.2021 mentre l'avviso di ricevimento allegato (cfr. documento privo di numerazione, rubricato “cartolina”, fascicolo monitorio), è del 09.08.2019, quindi ha data addirittura antecedente alla redazione della diffida e non può, pertanto, essere ricollegato alla ricezione, da parte dell'opponente, della richiesta stragiudiziale di pagamento.
Risulta, invece, che una volta ricevuta la notifica dell'ingiunzione e, dunque, appena messo il a conoscenza dell'esistenza del contratto di finanziamento 09.06.2008 a lui attribuito, egli Pt_1
abbia sporto formale denuncia-querela, avente ad oggetto proprio il rapporto contrattuale in causa
(cfr. doc. 3 atto di citazione: “tramite il mio avvocato venivo a conoscenza che nell'anno 2008 è stato chiesto a mio nome un rifinanziamento con la società ) e che si sia aperto Controparte_3 conseguente procedimento penale con iscrizione dell'opponente in qualità di parte offesa (cfr. doc. 7 attore).
Peraltro, non si può neanche sostenere che il abbia disconosciuto un contratto di cui Pt_1
aveva dato anche solo un principio di esecuzione, rendendo così incompatibile il disconoscimento pagina 4 di 7 giudiziale: dal piano di ammortamento prodotto e dall'estratto conto (cfr. fascicolo monitorio), infatti, emerge che non abbia mai eseguito il contratto, non avendo pagato alcuna rata. Pt_1
In particolare, il fatto che il non abbia mai pagato neppure una rata di questo Pt_1
finanziamento emerge chiaramente dallo stesso ricorso monitorio:
-dunque, come anche emerge dal piano di ammortamento e dall'estratto conto prodotti in sede
CP monitoria, riferisce che il finanziamento è stato di €. 22.640,26, che il rimborso totale, attraverso il pagamento di 84 rate, doveva essere pari ad €. 33.574,80 e che la somma dovuta, al momento del ricorso monitorio, doveva essere di €. 51.001,42, aggiunti così gli ulteriori interessi di mora;
CP
-in tal modo ha ammesso che nulla era mai stato pagato.
In definitiva, il disconoscimento della sottoscrizione al contratto 09.06.2008 posto a fondamento dell'ingiunzione è da ritenersi valido, compatibile con il comportamento stragiudiziale adottato dallo stesso opponente (non c'è stato pagamento neanche di una sola rata;
mancata valida prova del ricevimento della diffida della cedente e denuncia-querela sporta alla notifica del decreto ingiuntivo) e il grado di possibilità riconosciuto dal CTU alla non autenticità della sottoscrizione non è stato superato pagina 5 di 7 dalla Banca creditrice, sulla quale gravava l'onere di provare la fonte (nel caso di specie contrattuale) del credito vantato. L'opposizione va, pertanto, accolta.
4.2. Non merita accoglimento nemmeno la richiesta, formulata in via subordinata dalla convenuta, qualora, come avvenuto, sia risultato fondato il disconoscimento, di ottenere il pagamento della minore somma di € 22.640,26, pari alla differenza tra importo erogato e somme restituite, in assenza della prova che abbia effettivamente erogato in favore del l'importo CP_3 Pt_1
indicato nel contratto di finanziamento disconosciuto.
Anzi, la somma di €. 22.640,26 è pari all'importo capitale originariamente finanziato e la parte opposta cerca di “farla passare” quale residuo debito, senza però provare in alcun modo, come sopra visto, di aver erogato tale somma originaria, né che il avesse pagato le rate, interessi Pt_1 compresi, pari alla differenza tra l'importo totale richiesto in via monitoria di €. 51.000 e la somma di
€. 22.640,26 (curiosamente proprio pari a quella originariamente e pretesamente finanziata).
Non si vede poi come mai in sede monitoria l'opposta avesse chiesto il pagamento dell'intera somma (capitale + interessi corrispettivi e interessi di mora) e non la pretesa differenza tra quanto erogato e quanto pretesamente restituito.
4.3. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Non è fondata la richiesta di parte convenuta di compensazione delle spese legali, giustificabile dalla natura di mera cessionaria dell'opposta, sia perché sulla stessa grava, comunque, l'onere di verificare la documentazione contrattuale sia perché, anche dopo le risultanze della CTU, ha CP_1
continuato a resistere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta,
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 6347/2021, emesso il 22-23 agosto 2021 dal Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento RG nr.
15094/2021;
- Respinge tutte le domande di Controparte_1
- Condanna la convenuta opposta, a rimborsare al Sig. Controparte_5
, le spese processuali del presente giudizio che liquida in € 8.500 (di cui € 2.000 Parte_1
pagina 6 di 7 per fase studio, € 2.000 per fase introduttiva, € 2.500 per fase istruttoria ed € 2.000 per fase decisoria), oltre 15% rimborso spese generali, Iva, CPA ed esposti;
- Pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di Controparte_1
CTU, come liquidate con provvedimento 10/4/2024 del giudice.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 5/2/2025
Il Giudice Dr.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con la collaborazione dell'addetta UPP
pagina 7 di 7