Art. 10. (Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria)
Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all' articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.
Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all' articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.