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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.p.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG n° 5657/2022
promosso da
(C.F. e P.IVA ), in persona dei suoi rappresentanti legali pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Sig.ri C.F. ) ed (C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 con sede in Genova, via Bonifacio 19R, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti , dagli avv.ti Marco
GI e AL SA con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Genova, via G.T.
Invrea 11/13
- Attrice in opposizione -
contro
(cod. fisc. e p. iva ), con sede in Genova, via Cesarea 9/9 in persona CP_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico, signora , nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in forza di C.F._3 procura in atti, dagli avv.ti Barbara Busi e Katia Marras, con domicilio digitale ai fini della presente procedura ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012 come modificato dal D.L.
90/2014, convertito in legge n. 114/2014 all'indirizzo p.e.c. Email_1 Convenuta Opposta
Oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo n° 1348/2022, del 18.05.2022 RG. 4203/2022 , emesso in data
17.05.2022 dal Tribunale di Genova
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
A) La soc. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova il D.I. n° 1348/2022, del Pt_4
18.05.2022 RG. 4203/2022, emesso in data 18.05.2022 per il pagamento di complessivi €. 9.136,58 oltre interessi maturati, oltre € 540,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi, oltre IVA e Cpa, quale corrispettivo del contratto di cessione di beni datato 24 febbraio 2022, intercorso tra le parti.
Ha proposto opposizione adducendo l'avvenuto pagamento della Parte_1 somma ingiunta in data 16 maggio 2022, come tempestivamente comunicato alla controparte e chiedendo nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, opposto ed emesso in data 17 maggio 2022.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, contestando tutto quanto dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependone l'insussistenza nel merito.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale e lincenziamento di CTU, non avendo parte attrice insistito per la revoca della concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, già immediatamente esecutivo.
La causa veniva dunque rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 luglio 2025
In detta data la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex lege per il deposito delle conclusionali e relative repliche.
2) PREMESSE IN DIRITTO
B) Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Il credito azionato è fondato sul mancato versamento della somma pari ad euro 9136,58, (ovvero dalla somma di €. 7489, oltre iva) per la cessione di beni strumentali, tra l'odierna opponente e la convenuta opposta. Parte attrice in opposizione ha prodotto in giudizio non solo il contratto ma anche il carteggio, da cui si evince l'errore in cui è incorsa parte convenuta opposta, che ha conteggiato ulteriormente l'iva sul capitale azionato.
Tale documentazione fornisce la prova del rapporto contrattuale di dare/avere tra le parti e l'inesistenza del credito azionato, nella somma individuata dalla convenuta opposta
Infatti dal doc 4 parte attrice in opposizione si evince chiaramente che il capitale azionato deriva dalla somma di € 5489,00 e dei 1000,00 mensili sono senza Iva.
Pertanto il debito scaduto è: 5489,00 (l'iva sul capitale) +1000+1000, per i mesi di marzo e aprile 2022 è dunque di €. 7489,00, regolarmente e tempestivamente corrisposti, come si evince dalla corrispondenza prodotta (doc 5 parte attrice in opposizione).
Infatti, dal contratto in atti si evince che il valore pattuito dei beni è pari 24.950,00, oltre IVA e. che se a detta somma (di €. 24.950,00) si aggiunge l'IVA come dovuta al 22%, essa corrisponde esattamente ad €
5.489,00.
Dallo stesso contratto si evince, poi, che la somma capitale dovrà essere pagata a rate mensili di €. 1000,00, Part fino all'ottenimento di un finanziamento da parte di .
Orbene ritiene questo Tribunale che, mentre l'odierna attrice in opposizione , come si evince dalla documentazione in atti, abbia dimostrato la fondatezza del propria opposizione.
Lo stesso non abbia fatto parte convenuta opposta, dal momento che non ha fornito la prova di quanto dedotto in punto IVA.
Alla luce di quanto sopra la proposta opposizione deve quindi essere integralmente accolta, a cui segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3) DOMANDA RICONVENZIONALE
Va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta opposta in opposizione, attesa l'infondatezza del decreto ingiuntivo e la relativa revoca, in merito alla quale si richiamano le superiori osservazioni.
Pertanto risulta non dovuta alcuna somma da parte di (C.F. e P.IVA Parte_1
) a favore di P.IVA_1 CP_1
4) SULLE SPESE PROCESSUALI
In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cpc, parte convenuta opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte attrice in opposizione le spese processuali, che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche e alla luce dell'attività, in concreto svolta, sono liquidate,
a favore della soc. , in persona dei legali rappresentanti p.t. in €. 3.397,00 Parte_1 per compensi, oltre al 15% L.P., ex art. 2 del citato DM, oltre €. 118,50 a titolo di ESBORSI, oltre IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, got, avv. Francesca Ricco definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Revoca il D.I. n° 1348/2022, del 18.05.2022 RG. 4203/2022, emesso in data 17.05.2022 dal
Tribunale di Genova, dando atto del versamento, in corso di causa, della somma di euro 7.050,46 da parte del soc. (C.F. e P.IVA ) a favore (cod. Parte_1 P.IVA_1 CP_1 fisc. e p. iva ), in persona dell'amministratore unico p.t.; P.IVA_2
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta opposta (cod. fisc. e p. CP_1 iva ) P.IVA_2
- Condanna (cod. fisc. e p. iva , in persona dell'amministratore unico p.t. a CP_1 P.IVA_2 rifondere alla soc (C.F. e P.IVA ), in persona dei suoi Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti legali pro tempore Sig.ri (C.F. ) ed Parte_2 C.F._1 Parte_3
le spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.397,00 per compensi, oltre al 15% L.P., ex art.
[...]
2 D.M. 55 del 2014, oltre €. 118,50 a titolo di ESBORSI, oltre IVA e CPA, come per legge.
- Rigetta tutte le altre domande.
- Così deciso in Genova, 26 novembre 2025
Il GOT
Avv. Francesca Ricco
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.p.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG n° 5657/2022
promosso da
(C.F. e P.IVA ), in persona dei suoi rappresentanti legali pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Sig.ri C.F. ) ed (C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 con sede in Genova, via Bonifacio 19R, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti , dagli avv.ti Marco
GI e AL SA con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Genova, via G.T.
Invrea 11/13
- Attrice in opposizione -
contro
(cod. fisc. e p. iva ), con sede in Genova, via Cesarea 9/9 in persona CP_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico, signora , nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in forza di C.F._3 procura in atti, dagli avv.ti Barbara Busi e Katia Marras, con domicilio digitale ai fini della presente procedura ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012 come modificato dal D.L.
90/2014, convertito in legge n. 114/2014 all'indirizzo p.e.c. Email_1 Convenuta Opposta
Oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo n° 1348/2022, del 18.05.2022 RG. 4203/2022 , emesso in data
17.05.2022 dal Tribunale di Genova
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
A) La soc. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova il D.I. n° 1348/2022, del Pt_4
18.05.2022 RG. 4203/2022, emesso in data 18.05.2022 per il pagamento di complessivi €. 9.136,58 oltre interessi maturati, oltre € 540,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi, oltre IVA e Cpa, quale corrispettivo del contratto di cessione di beni datato 24 febbraio 2022, intercorso tra le parti.
Ha proposto opposizione adducendo l'avvenuto pagamento della Parte_1 somma ingiunta in data 16 maggio 2022, come tempestivamente comunicato alla controparte e chiedendo nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, opposto ed emesso in data 17 maggio 2022.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, contestando tutto quanto dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependone l'insussistenza nel merito.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale e lincenziamento di CTU, non avendo parte attrice insistito per la revoca della concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, già immediatamente esecutivo.
La causa veniva dunque rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 luglio 2025
In detta data la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex lege per il deposito delle conclusionali e relative repliche.
2) PREMESSE IN DIRITTO
B) Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Il credito azionato è fondato sul mancato versamento della somma pari ad euro 9136,58, (ovvero dalla somma di €. 7489, oltre iva) per la cessione di beni strumentali, tra l'odierna opponente e la convenuta opposta. Parte attrice in opposizione ha prodotto in giudizio non solo il contratto ma anche il carteggio, da cui si evince l'errore in cui è incorsa parte convenuta opposta, che ha conteggiato ulteriormente l'iva sul capitale azionato.
Tale documentazione fornisce la prova del rapporto contrattuale di dare/avere tra le parti e l'inesistenza del credito azionato, nella somma individuata dalla convenuta opposta
Infatti dal doc 4 parte attrice in opposizione si evince chiaramente che il capitale azionato deriva dalla somma di € 5489,00 e dei 1000,00 mensili sono senza Iva.
Pertanto il debito scaduto è: 5489,00 (l'iva sul capitale) +1000+1000, per i mesi di marzo e aprile 2022 è dunque di €. 7489,00, regolarmente e tempestivamente corrisposti, come si evince dalla corrispondenza prodotta (doc 5 parte attrice in opposizione).
Infatti, dal contratto in atti si evince che il valore pattuito dei beni è pari 24.950,00, oltre IVA e. che se a detta somma (di €. 24.950,00) si aggiunge l'IVA come dovuta al 22%, essa corrisponde esattamente ad €
5.489,00.
Dallo stesso contratto si evince, poi, che la somma capitale dovrà essere pagata a rate mensili di €. 1000,00, Part fino all'ottenimento di un finanziamento da parte di .
Orbene ritiene questo Tribunale che, mentre l'odierna attrice in opposizione , come si evince dalla documentazione in atti, abbia dimostrato la fondatezza del propria opposizione.
Lo stesso non abbia fatto parte convenuta opposta, dal momento che non ha fornito la prova di quanto dedotto in punto IVA.
Alla luce di quanto sopra la proposta opposizione deve quindi essere integralmente accolta, a cui segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3) DOMANDA RICONVENZIONALE
Va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta opposta in opposizione, attesa l'infondatezza del decreto ingiuntivo e la relativa revoca, in merito alla quale si richiamano le superiori osservazioni.
Pertanto risulta non dovuta alcuna somma da parte di (C.F. e P.IVA Parte_1
) a favore di P.IVA_1 CP_1
4) SULLE SPESE PROCESSUALI
In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cpc, parte convenuta opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte attrice in opposizione le spese processuali, che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche e alla luce dell'attività, in concreto svolta, sono liquidate,
a favore della soc. , in persona dei legali rappresentanti p.t. in €. 3.397,00 Parte_1 per compensi, oltre al 15% L.P., ex art. 2 del citato DM, oltre €. 118,50 a titolo di ESBORSI, oltre IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, got, avv. Francesca Ricco definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Revoca il D.I. n° 1348/2022, del 18.05.2022 RG. 4203/2022, emesso in data 17.05.2022 dal
Tribunale di Genova, dando atto del versamento, in corso di causa, della somma di euro 7.050,46 da parte del soc. (C.F. e P.IVA ) a favore (cod. Parte_1 P.IVA_1 CP_1 fisc. e p. iva ), in persona dell'amministratore unico p.t.; P.IVA_2
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta opposta (cod. fisc. e p. CP_1 iva ) P.IVA_2
- Condanna (cod. fisc. e p. iva , in persona dell'amministratore unico p.t. a CP_1 P.IVA_2 rifondere alla soc (C.F. e P.IVA ), in persona dei suoi Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti legali pro tempore Sig.ri (C.F. ) ed Parte_2 C.F._1 Parte_3
le spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.397,00 per compensi, oltre al 15% L.P., ex art.
[...]
2 D.M. 55 del 2014, oltre €. 118,50 a titolo di ESBORSI, oltre IVA e CPA, come per legge.
- Rigetta tutte le altre domande.
- Così deciso in Genova, 26 novembre 2025
Il GOT
Avv. Francesca Ricco