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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/10/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine RG 4982 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra:
Parte 1 e Controparte 1
- attrici -
Controparte_2 società di diritto italiano costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") con sede in Roma, Lungotevere Flaminio 18, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma P.IVA 1 (di seguito la "Mandante”) e per essa la mandataria CP 3 (nuova denominazione assunta da CP_4 come deliberato dall'Assemblea
Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 Persona_1 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta - iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della
Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019), (che per effetto della scissione con atto Notaio Per 2
[...] di Milano rep. 6818 racc. 3703 in data 24 dicembre 2018 è subentrata ad Parte_2 nelle attività di gestione dei crediti di titolarità delle mandanti del gruppo, compresa la gestione delle attività giudiziali agli stessi afferenti), il quale interviene al presente atto nella qualifica di procuratore, con poteri di firma per essa CP 3 CP 4 a tanto abilitato in forza di procura speciale già rilasciata in data 19.10.2022 dal Dott. legale rappresentante della società Persona 3
CP 3 a rogito per notaio Dott. Notaio in Velletri, rappresentata e Persona 4 difesa dall'Avv. Fabrizio Mingolla (C.F.
) del Foro di Taranto Codice Fiscale 1
Convenuta
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione decreto ingiuntivo
All'udienza del 18 settembre 2025, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano a seguito di discussione orale, la causa veniva decisa con riserva di deposito di sentenza nei trenta giorni.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con ricorso del 25.07.2023, notificato a mezzo PEC in data 09.08.2023 con pedissequo provvedimento di comparizione parti, Parte 1 e Controparte_1 proponevano opposizione avverso la procedura esecutiva n. 200/2019 r.g.e. promossa dalla deducente in virtù:
1. del decreto ingiuntivo n. 50/85, emesso in data 22.02.1985, notificato in data 27.03.1985, non opposto nei termini di legge, registrato in data 07.03.1985 al n. 1222, dichiarato esecutivo in data
18.04.1985, garantito da ipoteca rinnovata in data 05.04.2005 ai nn. 8923/2077;
2. della sentenza n. 2421, emessa in data 18.11.2013, nell'ambito della causa civile iscritta al n.
256/99 R.G., depositata in cancelleria in data 26.11.2013, rilasciata in forma esecutiva in data
21.07.2015 e notificata in data 31.01.2018, dal Tribunale di Taranto, in persona del GOT Avv.
AN NG GU, non impugnata.
Chiedeva parte ricorrente disporsi la sospensione della procedura esecutiva immobiliare in parole ed assegnarsi al debitore un termine non inferiore a 40 gg per la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo o rimettere gli atti al Giudice competente in caso di riqualificazione della presente opposizione quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza celebratasi in data 17.08.2023 il Tribunale di
Taranto rigettava l'istanza di sospensione all'esecuzione ed assegnava alla parte termine di giorni quaranta per proporre opposizione ex art. 650 c.p.c.
Facendo seguito al provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione con atto notificato in data 10.10.2023, proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 50/85, emesso in data 22.02.1985.
Sostiene l'opponente che "la Banca abbia preteso ed ottenuto pagamento di interessi anatocistici - in tutti i contratti di conto corrente stipulati in quel periodo era prevista - come da consolidata prassi bancaria
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi senza reciprocità - ed abbia rimandato agli usi piazza la determinazione del tasso d'interesse" nonché che debba qualificarsi nulla la clausola che prevede l'applicazione della c.m.s. nonché quella della fideiussione contenente deroghe al disposto dell'art. 1957
C.C.
Si costituiva la società opposta che preliminarmente chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione in quanto riassunta nel termine successivo a quello concesso da Giudice con ordinanza del 17 Agosto 2023,
il rigetto dell'opposizione per tutte le questioni di diritto i quanto destituite di ogni fondamento di diritto e di merito.
In diritto, preliminarmente, si evidenzia che la riassunzione della causa per l'opposizione ex art 650 cpc concessa a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione richiesta nell'ambito di un procedimento esecutivo immobiliare, rientra nell'ambito dei giudizi di opposizione ex art 615 e 617 cpc. e le relative impugnazioni.
L'ordinanza emessa dal Giudice feriale in data 17 Agosto 2023, in materia esecutiva, rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare e assegnava il termine di 40 giorni per la riassunzione.
Termini, non soggetti alla sospensione feriale e pertanto irrimediabilmente spirati in data 10 Ottobre 2023,
data di notifica del ricorso. Conseguenza di ragione è il rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa in quanto tardiva.
Tale motivo preliminare, risulta assorbente tutte le altre questioni di diritto e di merito.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Eliana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1
Parte 1 nei confronti della Controparte_5 cosi statuisce
dichiara inammissibile l'opposizione in quanto tardiva conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna le opponenti al pagamento in favore della società opposta delle competenze di lite liquidate nella somma di €.
2.500 oltre rsg, iva e cap come per legge in ragione dell'attività espletata
Taranto, 4 Ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Eliana Tazzoli
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine RG 4982 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra:
Parte 1 e Controparte 1
- attrici -
Controparte_2 società di diritto italiano costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") con sede in Roma, Lungotevere Flaminio 18, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma P.IVA 1 (di seguito la "Mandante”) e per essa la mandataria CP 3 (nuova denominazione assunta da CP_4 come deliberato dall'Assemblea
Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 Persona_1 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta - iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della
Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019), (che per effetto della scissione con atto Notaio Per 2
[...] di Milano rep. 6818 racc. 3703 in data 24 dicembre 2018 è subentrata ad Parte_2 nelle attività di gestione dei crediti di titolarità delle mandanti del gruppo, compresa la gestione delle attività giudiziali agli stessi afferenti), il quale interviene al presente atto nella qualifica di procuratore, con poteri di firma per essa CP 3 CP 4 a tanto abilitato in forza di procura speciale già rilasciata in data 19.10.2022 dal Dott. legale rappresentante della società Persona 3
CP 3 a rogito per notaio Dott. Notaio in Velletri, rappresentata e Persona 4 difesa dall'Avv. Fabrizio Mingolla (C.F.
) del Foro di Taranto Codice Fiscale 1
Convenuta
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione decreto ingiuntivo
All'udienza del 18 settembre 2025, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano a seguito di discussione orale, la causa veniva decisa con riserva di deposito di sentenza nei trenta giorni.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con ricorso del 25.07.2023, notificato a mezzo PEC in data 09.08.2023 con pedissequo provvedimento di comparizione parti, Parte 1 e Controparte_1 proponevano opposizione avverso la procedura esecutiva n. 200/2019 r.g.e. promossa dalla deducente in virtù:
1. del decreto ingiuntivo n. 50/85, emesso in data 22.02.1985, notificato in data 27.03.1985, non opposto nei termini di legge, registrato in data 07.03.1985 al n. 1222, dichiarato esecutivo in data
18.04.1985, garantito da ipoteca rinnovata in data 05.04.2005 ai nn. 8923/2077;
2. della sentenza n. 2421, emessa in data 18.11.2013, nell'ambito della causa civile iscritta al n.
256/99 R.G., depositata in cancelleria in data 26.11.2013, rilasciata in forma esecutiva in data
21.07.2015 e notificata in data 31.01.2018, dal Tribunale di Taranto, in persona del GOT Avv.
AN NG GU, non impugnata.
Chiedeva parte ricorrente disporsi la sospensione della procedura esecutiva immobiliare in parole ed assegnarsi al debitore un termine non inferiore a 40 gg per la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo o rimettere gli atti al Giudice competente in caso di riqualificazione della presente opposizione quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza celebratasi in data 17.08.2023 il Tribunale di
Taranto rigettava l'istanza di sospensione all'esecuzione ed assegnava alla parte termine di giorni quaranta per proporre opposizione ex art. 650 c.p.c.
Facendo seguito al provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione con atto notificato in data 10.10.2023, proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 50/85, emesso in data 22.02.1985.
Sostiene l'opponente che "la Banca abbia preteso ed ottenuto pagamento di interessi anatocistici - in tutti i contratti di conto corrente stipulati in quel periodo era prevista - come da consolidata prassi bancaria
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi senza reciprocità - ed abbia rimandato agli usi piazza la determinazione del tasso d'interesse" nonché che debba qualificarsi nulla la clausola che prevede l'applicazione della c.m.s. nonché quella della fideiussione contenente deroghe al disposto dell'art. 1957
C.C.
Si costituiva la società opposta che preliminarmente chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione in quanto riassunta nel termine successivo a quello concesso da Giudice con ordinanza del 17 Agosto 2023,
il rigetto dell'opposizione per tutte le questioni di diritto i quanto destituite di ogni fondamento di diritto e di merito.
In diritto, preliminarmente, si evidenzia che la riassunzione della causa per l'opposizione ex art 650 cpc concessa a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione richiesta nell'ambito di un procedimento esecutivo immobiliare, rientra nell'ambito dei giudizi di opposizione ex art 615 e 617 cpc. e le relative impugnazioni.
L'ordinanza emessa dal Giudice feriale in data 17 Agosto 2023, in materia esecutiva, rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare e assegnava il termine di 40 giorni per la riassunzione.
Termini, non soggetti alla sospensione feriale e pertanto irrimediabilmente spirati in data 10 Ottobre 2023,
data di notifica del ricorso. Conseguenza di ragione è il rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa in quanto tardiva.
Tale motivo preliminare, risulta assorbente tutte le altre questioni di diritto e di merito.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Eliana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1
Parte 1 nei confronti della Controparte_5 cosi statuisce
dichiara inammissibile l'opposizione in quanto tardiva conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna le opponenti al pagamento in favore della società opposta delle competenze di lite liquidate nella somma di €.
2.500 oltre rsg, iva e cap come per legge in ragione dell'attività espletata
Taranto, 4 Ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Eliana Tazzoli