TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4170
TAR
Decreto presidenziale 21 novembre 2024
>
TAR
Sentenza 5 marzo 2026
>
CS
Decreto presidenziale 17 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa e dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione

    Il Collegio ha ritenuto che le condizioni per la cessazione della fase di avvio dei mercati non fossero ancora realizzate, né per quanto concerne la copertura né per la diffusione dei ricevitori, come da analisi dell'Autorità.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata da procedure comparative illegittime

    La censura è stata dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. a causa della sopravvenuta dichiarazione di difetto di interesse da parte della ricorrente nel giudizio connesso.

  • Improcedibile
    Mancato accoglimento istanza di integrazione rete nazionale RN1

    La doglianza è stata dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. in quanto l'istanza di assegnazione di frequenze aggiuntive è stata accolta dal Ministero con un provvedimento successivo, rendendo le reti sostanzialmente equivalenti. Inoltre, la normativa primaria non prevede una rete 'decomponibile' per il settore radiofonico.

  • Rigettato
    Impossibilità di erogare servizio regionale sulla piattaforma AB

    Il Collegio ha ritenuto che il Regolamento AB preveda la possibilità per RA di avvalersi della capacità trasmissiva degli operatori locali per la diffusione della programmazione regionale. Inoltre, i dati sulla diffusione dei ricevitori AB non supportano l'affermazione di una integrale sostituzione della piattaforma FM nella fruizione veicolare.

  • Rigettato
    Incoerenza tra reti sottoposte a consultazione e reti pianificate

    Il Collegio ha affermato che lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione è una mera ipotesi di lavoro modificabile dall'Autorità all'esito delle risultanze istruttorie, escludendo una corrispondenza necessaria tra consultazione e provvedimento finale.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sulle proposte tecniche della ricorrente

    Il Collegio ha ritenuto che, trattandosi di atto generale, sia sufficiente che l'Autorità abbia preso in considerazione i contributi della consultazione pubblica e vi abbia dato riscontro attraverso le ragioni sostanziali della decisione.

  • Improcedibile
    Tutela delle minoranze linguistiche in Friuli-Venezia Giulia

    La censura è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dato che la ricorrente ha dichiarato in un giudizio connesso che le reti RN1 e RN3 sono sostanzialmente equivalenti. In ogni caso, le esigenze di tutela delle minoranze possono essere soddisfatte tramite accordi con gli operatori locali ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento AB.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4170
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4170
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo