Decreto presidenziale 21 novembre 2024
Sentenza 5 marzo 2026
Decreto presidenziale 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13255 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rai-Radiotelevisione LIna S.P.A,, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati PE De Vergottini, Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio PE De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Eurodab LI S.Cons.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Siciliano, Gianluca Mura, con domicilio eletto con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dab LI Scpa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bonafe’, Annalisa Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Radio Digitale Veneto Societa’ Consortile A R.L., Radio Digitale Piemonte Società Consortile A R.L., Lombardia Dab Società Consortile A R.L., Digiloc Società Consortile A R.L., Veneto Dab Società Consortile A R.L., Friuli Venezia Giulia Dab Società Consortile A R.L., Emilia Romagna Dab Società Consortile A R.L., Radio Digitale Emilia Romagna Società Consortile A R.L., Toscana Dab Società Consortile A R.L., Radio Digitale Toscana Società Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Rossignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.R. Dab Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Amiconi, Mario Monaco, con domicilio eletto presso lo studio Mario Monaco in Roma, viale PE Mazzini n. 88;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera AGCOM n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022, disponibile sul sito www.agcom.it dal 4 agosto 2022, recante “Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale AB+ (AF-AB)” , con i relativi allegati rispettivamente denominati “Allegato 1: Blocchi AB pianificati per le reti nazionali e locali”; l’“Allegato 2: Documento di pianificazione” l’’“Annesso 1 dell’’All. 2: PDV nazionali ed esteri”; l’“Annesso 2 dell’’All. 2: Elenco siti candidati”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non cognito.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA – IOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A il 31\10\2024 :
- del decreto direttoriale del 30 luglio 2024, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le comunicazioni – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione e trasmesso con nota mimit.AOO_DCT.Provvedimenti interni.R.0000154.30-07-2024, con cui è stato approvato il calendario nazionale nel quale vengono individuate le scadenze entro le quali tutte le frequenze in capo a soggetti titolari di diritto d’uso, ai sensi della delibera n. 286/22/CONS, devono essere spente, nonché del relativo allegato, denominato “Calendario nazionale attuazione AF AB – (delibera 286/22/CONS) roadmap per bacino d’utenza”;
- del decreto direttoriale del 15 ottobre 2024, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le comunicazioni – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione e trasmesso con nota mimit.AOO_DCT.Provvedimenti interni.R.0000227.16-10-2024, con cui è stato approvato l’aggiornamento del calendario nazionale nel quale vengono individuate le scadenze entro le quali tutte le frequenze in capo a soggetti titolari di diritto d’uso, ai sensi della delibera n. 286/22/CONS, devono essere spente, nonché del relativo allegato, denominato “Aggiornamento calendario nazionale attuazione AF AB (delibera 286/22/CONS) roadmap per bacino d’utenza allegato decreto direttoriale 15.10.2024”;
- della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 12998 dell’8 agosto 2024 con cui è stato chiesto di inviare i dati della rete di impianti operanti sulle frequenze della Rete Nazionale n. 1 ai sensi della delibera AGCOM n. 286/22/CONS, tenendo conto delle tempistiche di spegnimento del calendario nazionale di cui al decreto direttoriale del 30 luglio 2024 e al relativo allegato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non cognito al ricorrente, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA - IOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. il 18\9\2025:
- della delibera AGCOM n. 145/25/CONS recante l’Aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini 2 della ridestinazione al servizio AB delle frequenze attualmente pianificate in banda VHF per la rete nazionale televisiva n. 12, pubblicata sul sito www.agcom.it dal 10 giugno 2025; con i relativi allegati rispettivamente denominati “Allegato 1 delibera 145-25-CONS - Blocchi AB pianificati per le reti nazionali e locali (bacini n. 5, n. 9, n. 12, n. 15 e n. 16)” e “Allegato 2 - Delibera n. 145-25-CONS - PDV nazionali ed esteri (blocchi 5A, 5B, 5C e 5D)”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non cognito al ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Autorità intomata, di Eurodab LI S.Cons.R.L. e di Dab LI Scpa;
Visti gli atti di intervento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. PE HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 286/22/CONS recante “ Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale AB+ (AF-AB) ”.
A fondamento del ricorso ha articolato tre motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 50 E 59 DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA 8 APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 2 BIS, COMMA 7 E 9, D.L. 23 GENNAIO 2001, N. 5 CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 20 MARZO 2001, N. 66 NONCHÉ DELL’ART. 2 DEL “REGOLAMENTO AB” DI CUI ALLA DELIBERA N. 664/09/CONS SS.MM.II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EQUITÀ, TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. PERPLESSITÀ. VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. 28 APRILE 2017, PUBBLICATO IN G.U N. 118 DEL 23 MAGGIO 2017 E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2018 – 2022, PUBBLICATO IN G.U. N. 55 DEL 7 MARZO 2018.
2. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 24, COMMA 1 LETT. A) DELLA LEGGE N. 112/2004. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. 28 APRILE 2017, PUBBLICATO IN G.U N. 118 DEL 23 MAGGIO 2017 E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2018 – 2022, PUBBLICATO IN G.U. N. 55 DEL 7 MARZO 2018. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA N. 266/22/CONS DEL 19 LUGLIO 2022.
3. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. 28 APRILE 2017, PUBBLICATO IN G.U N. 118 DEL 23 MAGGIO 2017 E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2018 – 2022, PUBBLICATO IN G.U. N. 55 DEL 7 MARZO 2018. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 59 D.LGS. 208/2021 SOTTO DIVERSO PROFILO.
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i conseguenziali provvedimenti adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico con i quali sono stati approvati il “ Calendario nazionale attuazione AF AB – (delibera 286/22/CONS) roadmap per bacino d’utenza ” e il relativo “ Aggiornamento calendario nazionale attuazione AF AB (delibera 286/22/CONS) roadmap per bacino d’utenza allegato decreto direttoriale 15.10.2024 ”.
Oltre a ribadire i motivi di ricorso formulati con l’atto introduttivo, la parte ha articolato un quarto motivo di gravame, come di seguito rubricato:
IV. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 (TUSMA) NONCHÉ DELL’ART. 3 DEL AF-AB DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 286/22/CONS. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 E 3 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LEGALITÀ, EQUITÀ, TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE. ARBITRARIETÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. PERPLESSITÀ. TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 2 BIS, COMMA 7 E 9, D.L. 23 GENNAIO 2001, N. 5 CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 20 MARZO 2001, N. 66. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE E IMPARZIALITÀ. CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.
3. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 145/25/CONS, recante l’” Aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione al servizio AB delle frequenze attualmente pianificate in banda VHF per la rete nazionale televisiva n. 12 ”, formulando un quinto motivo di ricorso, rubricato come segue: “1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 50 E 59 DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3; 24 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 2 BIS, COMMA 7 E 9, D.L. 23 GENNAIO 2001, N. 5 CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 20 MARZO 2001, N. 66 NONCHÉ DELL’ART. 2 DEL “REGOLAMENTO AB” DI CUI ALLA DELIBERA N. 664/09/CONS SS.MM.II. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EQUITÀ, TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ARBITRIO. IRRAGIONEVOLEZZA. PERPLESSITÀ. VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. 28 APRILE 2017, PUBBLICATO IN G.U N. 118 DEL 23 MAGGIO 2017 E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2018 – 2022, PUBBLICATO IN G.U. N. 55 DEL 7 MARZO 2018, NONCHÉ DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2023 – 2028, PUBBLICATO IN G.U. N. 121 DEL 25 MAGGIO 2024”.
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, Ministero), EUROAB S.c.a.r.l. (di seguito EUROAB), AB LI S.c.p.a. (di seguito, AB).
Sono intervenuti ad opponendum , a seguito della proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti, C.R. AB Consorzio Radio Digitale S.c.a.r.l., IO GI VE società consortile a r.l., IO GI IE società consortile a r.l., BA AB società consortile a r.l., OC società consortile a r.l., VE AB società consortile a r.l., FR NE UL AB società consortile a r.l., EM NA AB società consortile a r.l., IO GI EM NA società consortile a r.l., TO AB società consortile a r.l. e IO GI TO società consortile a r.l..
5. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità degli interventi ad opponendum sollevata dalla ricorrente, non potendo negarsi l’interesse delle parti intervenute al mantenimento dei provvedimenti impugnati, in base ai quali, all’esito delle procedure di selezione indette dal Ministero, queste ultime hanno ottenuto i diritti d’uso che le abilitano alle trasmissioni in tecnica digitale, i quali sono suscettibili di essere incisi per effetto dell’accoglimento del gravame proposto dalla ricorrente.
7. Sempre in via preliminare va osservato che può prescindersi dall’esame delle sollevate eccezioni di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e dal disporre l’integrazione del contraddittorio (con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti) in quanto il Collegio non ritiene fondato, nel merito, il gravame proposto alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
8. Con il primo motivo di gravame la ricorrente, muovendo dal presupposto secondo si sarebbero ormai verificate “ le condizioni di cui ai punti 1) e 2) della definizione di fase di avvio dei mercati di cui all’articolo 1, comma 1, lett. ee) del Regolamento ” di cui alla delibera n. 664/09/CONS (Regolamento AB), sostiene che “ l’approvazione del primo AF per la radiofonia digitale – ad avviso di RA – costituiva l’occasione per dichiarare cessata la fase di avvio dei mercati e quindi il conseguente obbligo di must carry introdotto in via transitoria nel Regolamento AB con la menzionata delibera n. 455/19/CONS ”.
La doglianza non è fondata.
L’articolo 1, comma 1, lett. ee), del Regolamento AB (delibera n. 664/09/CONS, recante il “ Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale ”) definisce la “ fase di avvio dei mercati ” come il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Regolamento e
“ 1) il raggiungimento della copertura di cui all’art. 13, comma 5 lettera c) [ossia una copertura idonea, al livello nazionale, a “ garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione ”] e d ) [ossia una copertura idonea, al livello locale, a “ garantire agli operatori di rete locali il massimo numero disponibile di blocchi di diffusione, [che] dovranno essere idonei a realizzare reti con copertura portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun bacino servito ”], del Regolamento medesimo;
“ 2) la diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante ricevitori domestici non inferiore al 50 % della popolazione e al 70 % degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio ”.
La gravata delibera contiene un apposito paragrafo dedicato al “ Lo stato di sviluppo del mercato della radiofonia digitale ” nel quale l’Autorità, con argomentazioni che non sono state confutate dalla ricorrente, è pervenuta alla conclusione che le suddette condizioni, sulla base delle verifiche effettuate, non risultavano, allo stato, realizzate, né per quanto concerne la copertura (punto 1) né con riferimento alla diffusione dei ricevitori (punto 2).
In particolare, l’Autorità, senza essere smentita dalla parte ricorrente, ha osservato che:
- “ relativamente al comparto nazionale [ossia alla prima condizione di cui al punto 1 della citata definizione di “fase di avvio dei mercati”] risultano infatti coperture ancora parziali del territorio nazionale, in particolare da parte della rete RA. Utilizzando i dati disponibili presso il Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive, alla data della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 184/23/CONS (luglio 2023) si contavano 681 impianti complessivamente dichiarati in esercizio sul territorio italiano, di cui il 61% facente capo ai tre operatori nazionali (RA, EUROAB e Dab LI), il 16% all’azienda radiotelevisiva della Provincia autonoma di Bolzano RAS e il 23% a 22 consorzi locali, operanti in virtù di diritti di uso temporanei solo in 10 dei 39 bacini di servizio definiti dalla delibera dell’Autorità n. 465/15/CONS nonché, in altre parti del Paese (con impianti limitati) in virtù di autorizzazioni sperimentali, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento. In particolare, RA dichiarava n. 59 impianti in esercizio, AB LI n. 192 ed EUROAB n. 166. Quanto alle coperture radioelettriche delle reti nazionali, al 31/12/2022 RA dichiarava per il proprio multiplex AB+ una copertura pari al 56% della popolazione (32% di territorio). Alla stessa data, il consorzio AB LI dichiarava una copertura pari al 82% della popolazione (58,5% del territorio) mentre il consorzio EUROAB una copertura pari al 85,70% della popolazione (58,18% del territorio). A tale riguardo si osserva che, atteso che le prospettive d’uso del AB sono orientate in prevalenza verso l’uso in mobilità (cioè, con ricevitori installati a bordo di autoveicoli), come confermato nell’ambito dell’istruttoria che ha preceduto l’adozione del AF-AB, il requisito di copertura territoriale, oltre che di popolazione, assume una significativa valenza. Tale situazione non risulta essere, al momento dell’adozione del presente provvedimento, sostanzialmente mutata ”;
- “ quanto alla copertura delle reti locali [ossia la seconda condizione di cui al punto 1 della citata definizione di “fase di avvio dei mercati”] , questa è ben lungi dall’obiettivo fissato dall’articolo 1, comma 1, lett. ee), punto 1, del Regolamento. Fino al riordino del sistema radiotelevisivo italiano conseguente al processo di refarming della banda 700 MHz (30 giugno 2022), la banda 174-230 MHz (banda VHF-III) era, infatti, pressoché interamente occupata da utilizzi televisivi. Conseguentemente, solo in alcuni bacini era stato possibile individuare e pianificare provvisoriamente frequenze per il servizio radiofonico digitale. Per tutto il comparto locale, quindi, il raggiungimento dell’obiettivo di copertura fissato dall’articolo 1, comma 1, lett. ee), punto 1, del Regolamento, non potrà che essere valutato a valle della conclusione da parte del Ministero delle procedure di assegnazione delle frequenze pianificate dal AF-AB e della messa in esercizio delle relative reti trasmissive locali da parte degli operatori aggiudicatari. Da notare, ulteriormente, che gli assegnatari dei diritti d’uso, ai sensi del Regolamento, avranno 5 anni di tempo per conseguire l’obiettivo di copertura del 70% della popolazione del bacino assegnato ”;
- “ con riferimento alla condizione di cui al punto 2 della citata definizione di “fase di avvio dei mercati”, relativa alla diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici digitali (con riferimento sia ai ricevitori domestici sia ai ricevitori installati a bordo degli autoveicoli di nuova immatricolazione), si osserva che la norma introdotta dal Legislatore all’art. 1, 14 292/23/CONS comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rende obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2020, il ricevitore AB per tutti gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora (comprese, quindi, le autoradio negli autoveicoli di nuova immatricolazione), sebbene funzionale agli obiettivi stabiliti, non ne determina l’automatico conseguimento. Resta infatti, a legislazione vigente, l’obiettivo, ancora da conseguire, di sostituzione dei ricevitori esclusivamente analogici di uso domestico, ancora largamente in uso, con quelli digitali (per i quali è prevista, allo stato delle norme, una soglia pari al 50% della popolazione nazionale). In merito alla diffusione degli apparati AB, dai dati disponibili emerge che, a maggio 2023, sul mercato vi sono oltre 11 milioni di ricevitori AB, tra ricevitori ad uso domestico e quelli automobilistici. Con riferimento all’utilizzo outdoor, ad aprile 2023 risulta che il 23,6% del parco autovetture sul territorio nazionale (39 milioni di auto) è dotato di un ricevitore AB+, atteso che, come noto, dal 2020 il 100% dei veicoli venduti è dotato di ricevitore AB+ di serie. La stima dei ricevitori AB+ domestici (utilizzo indoor) è, invece, di circa 500 mila unità, con un’incidenza che non supera il 15% delle abitazioni, valore nettamente inferiore a Paesi come Regno Unito (70%) e Germania (34%) ”.
Alla luce delle appena riportate motivazioni addotte dall’Autorità, rispetto alle quali la ricorrente non ha mosso specifiche obbiezioni, risulta infondata la premessa da cui muove la ricorrente nel formulare la censura in esame in quanto non si sono ancora verificate le condizioni per considerare conclusa la fase di avvio dei mercati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. ee) del Regolamento AB.
La doglianza non può, quindi, trovare accoglimento.
9. Con il secondo motivo la parte ricorrente censura la valutazione dell’Autorità di “ considerare la piattaforma AB non sostitutiva della piattaforma FM ma meramente suppletiva o complementare di quella analogica ”, che non terrebbe conto della “ modalità di funzionamento dei ricevitori AB presenti nelle autoradio ”, e cioè del fatto che “ nella maggior parte dei casi la commutazione tra piattaforma AB e piattaforma analogica in FM è esclusivamente automatica e non manualmente gestibile dall’utente. Pertanto, in un’area coperta con il servizio AB non vi sarebbe nessuna possibilità di commutazione per l’ascolto di un programma trasmesso esclusivamente in tecnica analogica in FM ”.
Ne deriverebbe che “ in considerazione dell’obbligo di must carry imposto dall’Autorità … RA attualmente non può erogare il servizio regionale sulla piattaforma AB, che quindi è attualmente trasmessa solo sulla piattaforma analogica in FM …. Conseguentemente, qualora la capacità trasmissiva digitale dedicata al servizio pubblico radiofonico non consentisse anche la trasmissione ad articolazione regionale, gli utenti che ricevono il servizio radiofonico a bordo di autoveicoli non saranno più in grado di accedere ai programmi regionali se trasmessi solo sulla piattaforma radiofonica analogica (FM) ”.
La doglianza non è persuasiva.
La disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, dettata dal Regolamento AB, contiene una specifica disposizione diretta a consentire a RA - che ha ritenuto di non avvalersene - l’erogazione del servizio regionale sulla piattaforma AB: “ La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo potrà, direttamente o attraverso società controllate o collegate, avvalersi della capacità trasmissiva degli operatori di rete locali di cui al presente regolamento, mediante accordi o intese con questi ultimi ed a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, al solo scopo della diffusione della propria programmazione locale ” (art. 11, comma 2, del Regolamento AB).
Il Regolamento, quindi, prende espressamente in considerazione l’eventualità - il verificarsi della quale, peraltro, non è stato dimostrato dalla parte ricorrente, che si esprime in termini meramente dubitativi e ipotetici (“ qualora la capacità trasmissiva digitale dedicata al servizio pubblico radiofonico non consentisse anche la trasmissione ad articolazione regionale ... ”) - relativa alla insufficienza della capacità trasmissiva assegnata a RA al fine di diffondere la programmazione regionale con qualità idonea, prevedendo che tale criticità debba essere risolta attraverso la stipula di accordi con gli operatori locali, che consentano alla concessionaria di non impegnare il multiplex nazionale per la diffusione dei programmi regionali e, quindi, di trasmettere i contenuti regionali senza incidere sulla la qualità tecnica del servizio offerto.
La doglianza è dunque priva di pregio in quanto fondata sull’erronea premessa secondo cui non sarebbe possibile per RA erogare il servizio regionale sulla piattaforma AB.
Peraltro, non risulta ravvisabile neppure l’ulteriore presupposto da cui muove la censura, quello relativo all’avvenuta integrale sostituzione della piattaforma FM da parte del AB nella fruizione veicolare della radio, quale conseguenza dell’obbligo di dotazione della radio digitale nelle vetture nuove vendute dal 1 gennaio 2020.
Invero, come risultante dalla sopra riportata analisi svolta dall’Autorità nell’illustrare “ Lo stato di sviluppo del mercato della radiofonia digitale ”, “ con riferimento all’utilizzo outdoor, ad aprile 2023 risulta che [solo] il 23,6% del parco autovetture sul territorio nazionale (39 milioni di auto) è dotato di un ricevitore AB+ ”.
La doglianza deve, dunque, essere respinta.
10. Con il terzo ordine di cesure la parte lamenta:
- la violazione delle garanzie procedimentali in quanto “ vi è una incoerenza tra le reti sottoposte a consultazione e le reti pianificate … Tale evidente difformità … avrebbe quanto meno meritato una nuova audizione giustificando il rinvio della pubblicazione del AF al fine di consentire un corretto contraddittorio con la concessionaria del servizio pubblico ”;
- il difetto di motivazione della delibera impugnata in quanto l’Autorità avrebbe omesso di esternare “ le ragioni per cui le proposte di RA ” - che “ aveva chiesto all’Autorità di prendere in considerazione alcune proposte tecniche ” - “ non sono state accolte ”;
- che “ il AF non tiene conto della tutela delle minoranze linguistiche in Friuli-Venezia Giulia ”, sul rilievo secondo cui la necessità “ di una programmazione specifica per la minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia anche sulla piattaforma AB+ … avrebbe richiesto una diretta associazione della RN3 alla RA ”.
La censura si rivela in parte infondata alla luce dei principi elaborati in giurisprudenza con riferimento al procedimento di consultazione pubblica (cft., TAR Lazio sez. II, 13/12/2011, n. 9710; TAR Lazio, sez. III, 17/03/2017, n. 3617, confermata da Cons. St., sez. VI, 17/07/2020, n. 4613), estensibili al caso di specie, e in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come eccepito da EUROAB nelle memorie depositate in vista dell’odierna udienza.
In particolare va osservato:
- in relazione al primo profilo di doglianza, che lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione costituisce una mera ipotesi di lavoro, come tale modificabile dall’Autorità, in virtù di una propria autonoma determinazione, maturata all’esito delle risultanze istruttorie, sicché è escluso che debba esservi una sorta di corrispondenza necessaria ed univoca tra gli argomenti su cui si è sviluppata la consultazione pubblica ed il contenuto del provvedimento finale adottato dall’Autorità;
- in relazione al secondo profilo di doglianza, che il coinvolgimento della concessionaria nella fase istruttoria di predisposizione del Piano non si traduce nell’obbligo per l’Autorità di motivare puntualmente in relazione a ciascuna delle proposte presentate, trattandosi pur sempre di atto generale, essendo sufficiente che risulti che l’Autorità abbia preso in considerazione i contributi elaborati durante la consultazione pubblica e vi abbia dato riscontro attraverso l’indicazione delle ragioni sostanziali sottese alla decisione, costituenti idonea motivazione;
- che il terzo profilo di doglianza, basato sulla prospettata non equivalenza della rete RN1 assegnata a RA e la rete RN3, risulta improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., alla luce della dichiarazione presentata dalla ricorrente nel connesso giudizio iscritto al n.r.g. 2226/2024 (allegato n. 16 al fascicolo di EUROAB), nella quale quest’ultima ha affermato che la sopravvenuta adozione da parte del Ministero del provvedimento prot. 41696 del 12 novembre 2025 “ rende sostanzialmente equivalenti le reti nazionali oggetto della procedura impugnata (RN1 e RN3) ”. In ogni caso, in disparte la mancata dimostrazione da parte della ricorrente dell’insufficienza della capacità assegnatale per trasmettere sulla piattaforma AB il programma radiofonico specifico per la minoranza linguistica slovena, va rilevato che le esigenze del servizio pubblico con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche slovene in Friuli-Venezia Giulia ricadono nell’ambito di applicazione del menzionato art. 11, comma 2, del Regolamento AB e, quindi, possono essere soddisfatte tramite il ricorso, nei termini prima esposti, alla capacità trasmissiva degli operatori di rete locali.
11. Con il quarto motivo di gravame, introdotto con il primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente deduce che “ il Calendario approvato dal Ministero è illegittimo in quanto viziato in via derivata dalle determinazioni del Ministero [impugnate nel giudizio iscritto al n.r.g. 2226/2024] che hanno condotto alla conferma dell’assegnazione della RN3 in capo ad EUROAB all’esito di una procedura illegittima [in quanto] fondata su criteri di valutazione delle offerte totalmente sbilanciati e inidonei a garantire il requisito dell’imparzialità ”.
La parte fa valere, in via derivata, le stesse censure articolate nell’ambito del giudizio iscritto al n.r.g. 2226/2024, ove la medesima ricorrente ha impugnato gli atti della procedura comparativa tra RA ed EUROAB per l’assegnazione delle reti nazionali RN3 e RN1.
La censura, come eccepito da EUROAB, risulta improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., alla luce della menzionata dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse presentata dalla ricorrente nel connesso giudizio iscritto al n.r.g. 2226/2024 (allegato n. 16 al fascicolo di EUROAB).
12. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 145/25/CONS (recante l’ “ Aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini 2 della ridestinazione al servizio AB delle frequenze attualmente pianificate in banda VHF per la rete nazionale televisiva n. 12 ”), con la quale è stato modificato ed integrato, in relazione alla pianificazione di ulteriori reti locali, il Piano impugnato con il ricorso introduttivo.
La ricorrente, muovendo dalla premessa secondo cui le tre reti nazionali pianificate non sarebbero equivalenti in quanto solo la RN3 sarebbe realmente “decomponibile” mentre la RN1 risulterebbe insufficiente per la trasmissione simultanea di contenuti regionali, si duole del mancato accoglimento della “ motivata istanza di RA di integrare stabilmente anche la RN1 per il comparto nazionale al fine di renderla davvero equivalente alla RN3 ”.
Il motivo non può essere accolto ove si consideri che:
- la doglianza risulta improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. (come eccepito da EUROAB) in quanto l’istanza di RA volta alla assegnazione di frequenze aggiuntive ulteriori è stata accolta dal Ministero con provvedimento del 12 novembre 2025 (prima citato), come confermato dalla dichiarazione presentata dalla ricorrente nel connesso giudizio iscritto al n.r.g. 2226/2024, nella quale quest’ultima ha affermato che l’adozione del suddetto provvedimento “ rende sostanzialmente equivalenti le reti nazionali oggetto della procedura impugnata (RN1 e RN3) ”;
- con la delibera n. 145/25/CONS - che ha ad oggetto la pianificazione delle reti locali – l’Autorità non ha respinto l’istanza di RA ma si è limitata a rinviare motivatamente il proprio intervento sul comparto nazionale, evidenziando la necessità di attendere la soluzione della questione della pianificazione AB sul versante adriatico-ionico dell’LI (a seguito della conclusione dei negoziati in corso) e l’esito del contenzioso giurisdizionale in ordine all’assegnazione della rete RN1 alla RA;
- come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la normativa primaria, a differenza del settore televisivo, non prevede nel settore radiofonico l’assegnazione di una specifica rete “decomponibile” per la concessionaria del servizio pubblico: il comma 1030, quinto periodo, della legge n. 205/2017 (secondo cui “ L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF ”) prevede l’assegnazione alla RA di una rete decomponibile solo nel settore televisivo e non anche nel settore radiofonico AB;
- in ogni caso, la ricorrente non ha provato l’impossibilità, con le risorse assegnate, di trasmettere sulla piattaforma AB i contenuti regionali mantenendo una qualità audio adeguata al servizio pubblico, con conseguente assenza del presupposto fattuale in base al quale è stata formulata la censura.
13. In conclusione, il ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti, deve essere in parte dichiarato improcedibile e, per il resto, respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo dichiara in parte improcedibile e, per la restante parte, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite alle controparti, che liquida in ragione di:
- euro 3.500,00, oltre accessori, a favore dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- euro 3.500,00, oltre accessori, a favore di EUROAB S.c.a.r.l.;
- euro 3.500,00, oltre accessori, a favore di AB LI S.c.p.a.;
- euro 2.500,00, oltre accessori, a favore di C.R. AB Consorzio Radio Digitale S.c.a.r.l.;
- euro 2.500,00, oltre accessori, a favore di IO GI VE società consortile a r.l., di IO GI IE società consortile a r.l., di BA AB società consortile a r.l.di OC società consortile a r.l., di VE AB società consortile a r.l. , di FR NE UL AB società consortile a r.l. , di EM NA AB società consortile a r.l., di IO GI EM NA società consortile a r.l., di TO AB società consortile a r.l. e di IO GI TO società consortile a r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SC ME, Presidente
IA Scali, Primo Referendario
PE HI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE HI | SC ME |
IL SEGRETARIO