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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n° 3251/2018
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. Cristina SURICO Parte_1
- Ricorrente / Opponente - contro
“ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Riccardo MONTEDURO
– Concessionaria per la riscossione, opposta – nonché contro
(in proprio e Controparte_2
quale mandatario della “ Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e Anna Paola CIARELLI
- Creditore, opposto –
OGGETTO: “OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE E A CARTELLA DI PAGAMENTO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 12 aprile 2018 la parte ricorrente sopra indicata espose che in data 5 aprile 2018 aveva ricevuto dalla “ CP_1 [...]
la notifica della intimazione di pagamento n. 106-2018- CP_1 CP_1
90005755-46-000, relativa e conseguente alla cartella di pagamento n° 106-
2008-00127935-14-000, con cui veniva chiesto il pagamento di somme a titolo di CONTRIBUTI e relative SOMME AGGIUNTIVE reclamati per conto della sede di CP_2 1
Sentenza R.G. n° 3251/18 TARANTO (oltre spese e compensi di riscossione).
In questa sede proponeva opposizione con la quale, oltre a eccepire la nullità dei ruoli e/o delle cartelle e/o della intimazione per motivi formali (mancata allegazione ed omessa notifica della cartella presupposta, decadenza ex art. 25,
D. Lgs. n° 46/1999), eccepiva altresì un fatto estintivo del titolo, assertivamente sopravvenuto alla sua formazione, cioè la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ex art. 3, co. 9 e 10, L. n° 335/95, con riferimento al periodo successivo alla data della indicata notifica della cartella, avendo negato la sussistenza di alcun atto interruttivo fino alla notifica della suddetta intimazione di pagamento.
Si è costituita “ deducendo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande relative alla sussistenza del credito contributivo e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ; in relazione, invece, alle domande CP_2 attinenti alla procedura di riscossione, chiedeva rigettarsi il ricorso, deducendo in particolare la regolarità della notifica della cartella (in data 3 febbraio 2009), nonché la sussistenza di un ulteriore atto interruttivo della prescrizione
(consistente nella intimazione n° 106-2013-90303185-54-000 sarebbe Pt_2
notificata il 2 ottobre 2013). Pt_3
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si è costituito anche l'“
[...]
(in proprio e quale mandatario Controparte_2 della “ ) che, a sua Controparte_3 volta, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande relative alla procedura di riscossione mentre - in relazione alle domande attinenti alla sussistenza del credito contributivo - chiedeva rigettarsi il ricorso in considerazione della preclusione derivante dalla mancata opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella.
A seguito della querela di falso proposta nel corso del giudizio da parte ricorrente in relazione alla sottoscrizione ad essa attribuita ed apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67207252410-2 spedita il 13 settembre 2013, con cui sarebbe stata notificata, in data 2 ottobre 2013,
l'intimazione di pagamento n. 106-2013-90303185-54-000, a richiesta della
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Sentenza R.G. n° 3251/18 , oggi il giudizio venne Parte_4 Parte_5 sospeso, in data 28 novembre 2019.
Con atto depositato il 2 aprile 2025, in esito alla definizione del giudizio R.G.
n° 8516/19 instaurato sulla querela di falso dinanzi alla PRIMA SEZIONE CIVILE di questo TRIBUNALE (avvenuta con sentenza del 25 febbraio 2025), è stata chiesta la prosecuzione del giudizio, disposta da questo giudice con provvedimento ex art. 297 cpc. del 4 aprile 2025.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_6
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_6
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8
MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_4
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Preliminarmente, deve darsi atto della corretta costituzione del contraddittorio, a seguito della integrazione disposta nei confronti dell'ente titolare del credito contributivo.
Deve infatti ritenersi, secondo l'orientamento ermeneutico espresso dalla
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI nella SENTENZA 8 MARZO 2022 N° 7514, che: «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso 3
Sentenza R.G. n° 3251/18 l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.» (conf. CASS. LAV. 19
LUGLIO 2024 N° 19985).
Peraltro, nel caso qui in esame, parte ricorrente ha dedotto anche
l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni ascrivibili solo all'agente della riscossione, sicché l'interesse dell'opponente non era solo quello di negare la sussistenza del credito dell' , bensì anche quello di fare CP_2 accertare la asserita illegittimità degli atti esecutivi imputabili esclusivamente al concessionario.
In parte qua, quindi, deve richiamarsi il principio di diritto secondo il quale:
«In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del
1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non
"recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale» (sic CASS. SEZ. III,
12 FEBBRAIO 2024 N° 3870).
Pertanto, entrambe le parti convenute sono passivamente legittimate, ma ciascuna con riferimento ai capi di domanda relativi agli aspetti della controversia ascrivibili alla propria sfera giuridica.
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Orbene, quanto alla asserita omessa notifica della cartella presupposta ed alla eccepita decadenza ex art. 25, D. Lgs. n° 46/1999 (rubricato «TERMINI DI
DECADENZA PER L'ISCRIZIONE A RUOLO DEI CREDITI DEGLI ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI»), rileva il TRIBUNALE che si tratta di motivi di opposizione agli atti esecutivi (in 4
Sentenza R.G. n° 3251/18 quanto relativi non all'an dell'esecuzione, bensì ad allegati vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, anche sotto il profilo relativo alla asserita carenza di motivazione: cfr. CASS. SEZ. III, 25 FEBBRAIO 2016 N° 3707 e
CASS. SEZ. III, 19 OTTOBRE 2015 N° 21080).
Sul punto, deve rimarcarsi la intempestività della iniziativa giudiziaria, in quanto è stato sì rispettato il termine di legge rispetto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata, ma non rispetto alla data di notifica della cartella di pagamento da essa presupposta, potendosi sulla questione richiamare CASS. SS.UU., 10 AGOSTO 2000 N° 562, CASS. SEZ. I,
20/07/2001 N° 9912 e CASS. LAV., 18 NOVEMBRE 2004 N° 21863 nonché, più recentemente, CASS. LAV. 8 LUGLIO 2008 N° 18691, 24 OTTOBRE 2008 N° 25757 e
30 NOVEMBRE 2009 N° 25208.
Sul punto, si segnala . 17 LUGLIO 2015 N° 15116, secondo Controparte_4 cui: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618-bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del
d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art.
617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”.
E si rilevi che, come condivisibilmente rimarcato da CASS. SS. UU. 14
NOVEMBRE 2014 N° 24285, quando l'opponente censura la mancata notifica da parte dell'Agente della riscossione del titolo esecutivo (id est, della cartella esattoriale), prima di procedere all'esecuzione, l'azione deve essere qualificata come "opposizione agli atti esecutivi", dovendosi ritenere che la mancata
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Sentenza R.G. n° 3251/18 effettuazione della notifica del titolo esecutivo, poiché deve precedere il compimento del primo atto di esecuzione, «non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi», sicché «la sua deduzione integra opposizione agli atti esecutivi», nonostante la (eventuale) diversa prospettazione della parte (cfr. anche CASS. SEZ. III, 24 NOVEMBRE 2005 N° 24812, nonché CASS. SS.UU. 5 GIUGNO
2017 N° 13913).
Analoghe considerazioni vanno estese alla asserita decadenza dell' per CP_2 tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi, ex art. 25, D. Lgs.
n° 46/1999, trattandosi parimenti di un'eventuale illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo che comunque non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (cfr. CASS. LAV. 26 NOVEMBRE 2013 N° 26395, 23
FEBBRAIO 2016 N° 3486, 29 OTTOBRE 2019 N° 27726 e 23 GENNAIO 2020 N° 1558).
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Ed invero, risulta ex actis la regolarità della notifica della cartella (in data
3 febbraio 2009, presso l'indirizzo di residenza del debitore, a mani di
“familiare convivente”, qualificatasi “moglie”).
La documentazione di tale notifica è stata ritualmente prodotta da , CP_5 anche in originale (cfr. verb. ud. 28 maggio 2019), essendo peraltro anche da acquisire d'ufficio (cfr. CASS. LAV. 16 AGOSTO 2022 N° 24813) e non è stata oggetto di querela di falso, potendosi quindi richiamare il pacifico orientamento ermeneutico secondo il quale: «Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale
l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario
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Sentenza R.G. n° 3251/18 di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha
l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso» (sic CASS. SEZ.
VI-II, 3 SETTEMBRE 2019 N° 22058).
Deve poi ritenersi che: «In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto
l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 2 GENNAIO 2024 N°
53).
E nella specie, invero, nessuna specifica contestazione è stata formulata né, tanto meno, alcuna prova è stata addotta da parte ricorrente per eventualmente porre in dubbio la correttezza della notifica predetta.
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Ovviamente, la ritenuta rituale notificazione della cartella (alla quale faceva rinvio per relationem l'intimazione pure qui impugnata) rende parimenti inaccoglibile la doglianza attorea relativa alla mancata allegazione della cartella, dovendosi infatti ritenere che il debitore avesse già acquisito piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e che, quindi, non fosse configurabile alcun difetto di motivazione tale da pregiudicare il proprio diritto di difesa.
Ed invero, CASS. SS.UU. 14 MAGGIO 2010 N° 11722 ha chiarito che nell'attività di riscossione la motivazione può ben essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale debbono essere specificamente indicati gli estremi, con l'ulteriore precisazione che l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione,
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Sentenza R.G. n° 3251/18 non deve essere necessariamente allegato, sempre che ne siano stati indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
Peraltro, l'eventualmente riscontrato difetto di motivazione non potrebbe nemmeno condurre all'astratta dichiarazione di nullità allorché il contribuente abbia comunque dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e/o non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (successivamente, in senso conforme, si vedano CASS. SEZ. V, 31 GENNAIO 2013 N° 2373, CASS. SEZ. VI-V, 18
APRILE 2017 N° 9778 e CASS. SEZ. VI-V, 11 LUGLIO 2018 N° 18224).
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Conseguentemente, ove pure necessario, deve altresì rilevarsi che la parte ricorrente è incorsa nella preclusione prevista dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs.
n. 46/1999.
Ed invero, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente debba proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento (e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione).
In altri termini, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile (cfr. CASS. LAV. 27 FEBBRAIO 2007 N° 4506, CASS. LAV. 1° LUGLIO
2008 N° 17978 e CASS. LAV. 15 OTTOBRE 2010 N° 21365).
Questo giudice aderisce infatti alla tesi secondo cui quello prescritto dall'art.
24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente: detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
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Sentenza R.G. n° 3251/18 Particolarmente significativa, inoltre, è 19 APRILE 2011 N° 8931 Parte_7 che, nel ribadire i medesimi principî (peraltro espressamente affermati ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma, cpc., in quanto conformi a CASS. LAV. 5 Pt_8
2009 N° 2835 nonché a CASS. 2010 N° 8900), ha rimarcato che: Parte_9
• siffatta disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. CORTE COSTITUZIONALE, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso;
• trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile
d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (e, nella specie, si discuteva di una eccezione di prescrizione, come pure nella successiva
CASS. LAV. 23 OTTOBRE 2012 N° 18145).
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Risulta invece ammissibile (e fondato) il ricorso (solo) nella parte in cui è stata eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ex art. 3, co. 9 e 10, L. n° 335/95, con riferimento al periodo successivo alla notifica della cartella, avendo parte ricorrente negato la sussistenza di alcun atto interruttivo fino alla notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Si tratta, invero, di un asserito vizio non attinente alla formazione del titolo
(nel caso di specie coincidente con il ruolo) e relativo a fatti estintivi del titolo stesso, sopravvenuti alla sua formazione, configurandosi quindi una doglianza relativamente alla quale il ricorso può correttamente qualificarsi, in parte qua, in termini di ordinaria “opposizione all'esecuzione” la quale, in quanto non assoggettata ai termini perentori sopra indicati, non può ritenersi inammissibile e, dunque, deve essere decisa nel merito in questa sede: per una fattispecie analoga, cfr. CASS. 12 APRILE 2002 N° 5279.
Ed è invero pacifico che, a fronte di un “avviso di mora” o di una
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Sentenza R.G. n° 3251/18 “intimazione di pagamento”, risulti esperibile la tutela giudiziaria – dinanzi al giudice ordinario per i crediti di natura previdenziale, come nella specie – anche nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. analogicamente CASS. SS. UU. 31 GENNAIO 2006 N° 2053 e CASS. SEZ. I, 18 LUGLIO
2005 N° 15149; si veda anche CASS. LAV. 12 NOVEMBRE 2008 N° 27019).
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Quanto alla individuazione del termine prescrizionale applicabile, basti in questa sede rinviare a quanto ampiamente esposto da SS. UU., 17 CP_4
NOVEMBRE 2016 N° 23397, dovendosi quindi affermare che:
✓ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.;
✓ tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;
✓ lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio CP_2
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ISTITUTO (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);
✓ è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario
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Sentenza R.G. n° 3251/18 decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.;
✓ tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Si segnala altresì . 27 GENNAIO 2020 N° 1824 che, nel ribadire Controparte_4 il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo (sì come affermato da SS.UU. N. 23397/2016 e ribadito, tra le altre, da CASS. NN. 11335/2019 e 31352/2018, ovviamente in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato
l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c.), ha pure precisato che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina alcuna novazione soggettiva né oggettiva e, quindi, nessun mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica: né potrebbero richiamarsi l'art. 20 comma 6 del d.lgs. n.
112 del 1999, ovvero l'art. 1 comma 197 della legge n. 145/2018 (in quanto attinenti solo ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione, mentre nella specie rileva il termine quinquennale valevole nei confronti del soggetto passivo del debito contributivo). Anche N° Parte_10
20261 ha ribadito che solo la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione
11
Sentenza R.G. n° 3251/18 esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'
[...]
trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed CP_6 inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella.
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Orbene, nel caso di specie appare decisivo rilevare che – successivamente alla regolare notifica della cartella di pagamento (in data 3 febbraio 2009) - risulta comunque decorso un periodo ultraquinquennale senza che sia intervenuto alcun idoneo atto interruttivo (sino alla notifica in data 5 aprile
2018 della intimazione di pagamento n. 106-2018-90005755-46-000).
In particolare, risulta non dimostrata la notifica della intimazione n° 106-
2013-90303185-54-000, che sarebbe avvenuta il 2 ottobre 2013, essendo stata giudizialmente accertata e dichiarata «… la falsità della firma, attribuita all'attore, che figura sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 67207252410-2 13.09.2013 e Parte_11 Parte_12
2.10.2013», in esito alla definizione del giudizio R.G. n° 8516/19 instaurato sulla querela di falso dinanzi alla PRIMA SEZIONE CIVILE di questo TRIBUNALE
(avvenuta con sentenza del 25 febbraio 2025).
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In ordine a tale vicenda processuale – ovviamente con riferimento alla disciplina applicabile in questa sede, anteriore alle modifiche introdotte dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n.
197 (cfr. art. 35, comma 1) - si veda ex plurimis CASS. SEZ. VI-III, 16 MAGGIO
2017 N° 12035, in relazione al rapporto di pregiudizialità-dipendenza configurabile tra processo di falso e causa di merito, rilevante ai fini della sospensione (cfr. anche CASS. SEZ. VI-III, 15 GENNAIO 2014 N° 673 a proposito della sospensione necessaria quando nel giudizio civile la falsità sia stata oggetto di querela di falso).
Anche SEZ. VI-II, 30 LUGLIO 2020 N° 16328 ha rimarcato che l'ipotesi di CP_4 sospensione conseguente alla proposizione del giudizio di falso in via incidentale si pone comunque, rispetto al processo principale, in rapporto di
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Sentenza R.G. n° 3251/18 pregiudizialità-dipendenza, riconducibile all'area della sospensione necessaria
(posto altresì che la querela di falso, sebbene proposta in via incidentale, dà pur sempre luogo ad un procedimento autonomo e indipendente dal giudizio principale).
In sostanza, la pregiudizialità della causa di falso ha carattere tipico in quanto è stabilita dalla legge in presenza del nesso di dipendenza da cui è avvinta la causa di merito: in base all'art. 225, comma 2, seconda parte, cod. proc. civ. il giudice istruttore, su istanza di parte, può disporre la continuazione della causa davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise «indipendentemente» dal documento impugnato, con ciò intendendosi che la causa non indipendente, e cioè «dipendente», non può essere trattata e resta sospesa, sicché non può negarsi l'applicazione dell'istituto della sospensione necessaria, comunque, riconducibile all'area dell'art. 295 cod. proc. civ..
Del resto, CASS. SEZ. VI-III 16 MAGGIO 2017 N° 12035 aveva già chiarito che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., comunque riconducibile all'area della sospensione necessaria (fatta salva la diversa applicabilità dell'art. 337 c.p.c. ove la causa pregiudicante sia stata decisa in primo grado): ed infatti, la sentenza che definisce la querela di falso, ancorché proposta in via incidentale, ha sempre natura definitiva, sebbene il giudizio nel quale l'accertamento di falso si innesta, sia destinato a proseguire.
In sostanza, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, da un lato è stato confermato l'orientamento – già espresso da VI- CP_4
III, 24 LUGLIO 2015 N° 15601 - secondo il quale: «… in tema di querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege ai sensi dell'articolo 225, comma 2, cod. proc. civ., una volta intervenuta la decisione del collegio sul falso prosegue innanzi al giudice istruttore e la successiva decisione deve tenere conto della sentenza di primo grado sulla querela, ancorché appellata, ovvero della sentenza di appello se sopravvenuta nelle more del giudizio, senza che il processo possa essere sospeso in attesa
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Sentenza R.G. n° 3251/18 del passaggio in giudicato della decisione sulla querela poiché non ricorre una ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico ma solo in relazione all'utilizzo di uno strumento probatorio …».
E, dall'altro, è stato comunque precisato che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato (come, esemplificando, nel caso previsto dall'art. 75, comma 3, cod.proc.civ.), quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ. (conformemente a
CASS. SS.UU. 19 GIUGNO 2012, N. 10027): sicché, una volta che sia intervenuta la decisione di primo grado in ordine alla questione pregiudiziale l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ. ha esaurito la sua funzione (conformi CASS. 7 LUGLIO 2016, N. 13823; 18 , N. 6207; CP_7
18 NOVEMBRE 2013, N. 25890; 19 SETTEMBRE 2013, N. 21505; 24 MAGGIO 2013, N.
13035).
Pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante, previsto dall'art. 297, comma 1, segna non già il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue se nessuna delle parti abbia assunto l'iniziativa richiesta per farlo proseguire.
L'«efficacia naturale» della decisione giurisdizionale fonda quindi la sua
«autorità» (art. 337, comma 2, cod. proc. civ.) sia al livello di coordinamento di decisioni legate dal vincolo della pregiudizialità nell'ambito del medesimo processo che al livello di condizionamento esterno sul giudizio dipendente.
L'efficacia della decisione è nozione distinta dalla esecutività, quale idoneità a legittimare l'azione esecutiva (l'esecutività provvisoria ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. in questo quadro è nozione normativa, e non dogmatica), e di tale distinzione vi è traccia proprio nella disciplina sulla querela di falso, laddove si prevede che non l'autorità dell'accertamento del falso ma solo la sua esecuzione (le disposizioni previste dall'art. 537 cod. proc. pen.) è
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Sentenza R.G. n° 3251/18 subordinata al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 227 cod. proc. civ.).
In linea generale, sull'istituto di cui all'art. 295 cpc., è da segnalare anche
CASS. SEZ. II, 23 MARZO 2022 N° 9470, secondo cui: «Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art.
337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata».
In termini, si veda anche CASS. SS.UU. 29 LUGLIO 2021 N° 21763: «In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art.
297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.».
E quanto all'eventuale provvedimento di sospensione del processo ex art.
337, comma 2, c.p.c., deve ritenersi che: «… … la sospensione discrezionale
è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima decisione
… …, già intervenuta sulla causa pregiudicante, chiarendo perché non ne
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Sentenza R.G. n° 3251/18 condivida il merito o le ragioni giustificatrici … …» (sic CASS. SEZ. II, 1°
FEBBRAIO 2025 N° 2429, che a sua volta richiama Cass. n. 31203/2023, Cass. ord. 29/05/2019, n. 14738; Cass. ord. 02/10/2017, n. 23010; Cass. ord.
30/07/2015, n. 16142; Cass. ord. 12/11/2014, n. 24046; Cass. ord.
18/11/2013 n. 25890; Cass. Sez. U., n. 10027/2012, cit.). In sostanza: «…
l'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano
a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del
18/05/2022) … …».
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Ed allora, applicando siffatti principî di diritto al caso di specie, opina appunto questo TRIBUNALE - con riferimento alla sopra indicata sentenza del 25 febbraio
2025, ove mai essa non fosse già passata in giudicato - che non siano configurabili circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, tali da indurre ragionevolmente a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una sua riforma, non potendosi quindi dar luogo ad alcuna ulteriore sospensione del giudizio, nemmeno a quella facoltativa ex art. 337, co. 2, cpc..
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Tanto precisato, deve poi rilevarsi che – nella fattispecie in esame - l'agente postale notificatore aveva sbarrato la casella “destinatario”, seguita da una firma illeggibile, dovendosi quindi ritenere che lo stesso, nella qualità, aveva dichiarato – con fede privilegiata – che la raccomandata era stata ricevuta personalmente dal destinatario e che la sottoscrizione dell'avviso era da attribuire al medesimo.
Deve quindi farsi applicazione dei condivisibili principî di diritto secondo cui:
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Sentenza R.G. n° 3251/18 → CASS. VI-II, 4 AGOSTO 2021 N° 22225: «In caso di notifica di un atto CP_4
a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso»;
→ CASS. SEZ. VI-V, 21 FEBBRAIO 2020 N° 4556: «Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella
e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.».
Pertanto, l'esito della querela di falso, asseverativa della falsità della sottoscrizione e, quindi, della nullità/inesistenza della notifica, esclude che possa affermarsi la legale conoscenza, da parte dell'odierno ricorrente, della intimazione inviatagli da nel 2013, essendo poi appena il caso di rilevare CP_5 che:
✓ CASS. LAV. 6 NOVEMBRE 2024 N° 28580: «La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base
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Sentenza R.G. n° 3251/18 delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile»;
✓ CASS. SEZ. III, 8 OTTOBRE 2021 N° 27412: «L'atto di costituzione in mora
è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto»;
✓ 12 OTTOBRE 2017 N° 24031: «L'effetto interruttivo della Parte_7 prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore».
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Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti contributivi, avuto riguardo al periodo di tempo ultraquinquennale che risulta decorso, successivamente alla notifica della originale cartella, fino alla notifica della intimazione oggetto della presente opposizione, in mancanza di idonea prova di alcun ulteriore atto interruttivo infraquinquennale.
Pertanto, la intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione deve essere ritenuta illegittima, non essendo dovute le somme con essa richieste.
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Attesa la parziale reciproca soccombenza, con riferimento alle varie doglianze formulate nel ricorso, come sopra esaminate, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale
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Sentenza R.G. n° 3251/18 tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui
(come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31
OTTOBRE 2022 N° 32061).
Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi
«… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ.
VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti contributivi richiesti con la intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione, in quanto prescritti in epoca successiva alla notifica della originaria cartella di pagamento;
2. spese compensate.
Taranto, 23 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 3251/18
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. Cristina SURICO Parte_1
- Ricorrente / Opponente - contro
“ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Riccardo MONTEDURO
– Concessionaria per la riscossione, opposta – nonché contro
(in proprio e Controparte_2
quale mandatario della “ Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e Anna Paola CIARELLI
- Creditore, opposto –
OGGETTO: “OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE E A CARTELLA DI PAGAMENTO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 12 aprile 2018 la parte ricorrente sopra indicata espose che in data 5 aprile 2018 aveva ricevuto dalla “ CP_1 [...]
la notifica della intimazione di pagamento n. 106-2018- CP_1 CP_1
90005755-46-000, relativa e conseguente alla cartella di pagamento n° 106-
2008-00127935-14-000, con cui veniva chiesto il pagamento di somme a titolo di CONTRIBUTI e relative SOMME AGGIUNTIVE reclamati per conto della sede di CP_2 1
Sentenza R.G. n° 3251/18 TARANTO (oltre spese e compensi di riscossione).
In questa sede proponeva opposizione con la quale, oltre a eccepire la nullità dei ruoli e/o delle cartelle e/o della intimazione per motivi formali (mancata allegazione ed omessa notifica della cartella presupposta, decadenza ex art. 25,
D. Lgs. n° 46/1999), eccepiva altresì un fatto estintivo del titolo, assertivamente sopravvenuto alla sua formazione, cioè la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ex art. 3, co. 9 e 10, L. n° 335/95, con riferimento al periodo successivo alla data della indicata notifica della cartella, avendo negato la sussistenza di alcun atto interruttivo fino alla notifica della suddetta intimazione di pagamento.
Si è costituita “ deducendo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande relative alla sussistenza del credito contributivo e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ; in relazione, invece, alle domande CP_2 attinenti alla procedura di riscossione, chiedeva rigettarsi il ricorso, deducendo in particolare la regolarità della notifica della cartella (in data 3 febbraio 2009), nonché la sussistenza di un ulteriore atto interruttivo della prescrizione
(consistente nella intimazione n° 106-2013-90303185-54-000 sarebbe Pt_2
notificata il 2 ottobre 2013). Pt_3
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si è costituito anche l'“
[...]
(in proprio e quale mandatario Controparte_2 della “ ) che, a sua Controparte_3 volta, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande relative alla procedura di riscossione mentre - in relazione alle domande attinenti alla sussistenza del credito contributivo - chiedeva rigettarsi il ricorso in considerazione della preclusione derivante dalla mancata opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella.
A seguito della querela di falso proposta nel corso del giudizio da parte ricorrente in relazione alla sottoscrizione ad essa attribuita ed apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67207252410-2 spedita il 13 settembre 2013, con cui sarebbe stata notificata, in data 2 ottobre 2013,
l'intimazione di pagamento n. 106-2013-90303185-54-000, a richiesta della
2
Sentenza R.G. n° 3251/18 , oggi il giudizio venne Parte_4 Parte_5 sospeso, in data 28 novembre 2019.
Con atto depositato il 2 aprile 2025, in esito alla definizione del giudizio R.G.
n° 8516/19 instaurato sulla querela di falso dinanzi alla PRIMA SEZIONE CIVILE di questo TRIBUNALE (avvenuta con sentenza del 25 febbraio 2025), è stata chiesta la prosecuzione del giudizio, disposta da questo giudice con provvedimento ex art. 297 cpc. del 4 aprile 2025.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_6
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_6
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8
MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_4
****************
Preliminarmente, deve darsi atto della corretta costituzione del contraddittorio, a seguito della integrazione disposta nei confronti dell'ente titolare del credito contributivo.
Deve infatti ritenersi, secondo l'orientamento ermeneutico espresso dalla
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI nella SENTENZA 8 MARZO 2022 N° 7514, che: «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso 3
Sentenza R.G. n° 3251/18 l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.» (conf. CASS. LAV. 19
LUGLIO 2024 N° 19985).
Peraltro, nel caso qui in esame, parte ricorrente ha dedotto anche
l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni ascrivibili solo all'agente della riscossione, sicché l'interesse dell'opponente non era solo quello di negare la sussistenza del credito dell' , bensì anche quello di fare CP_2 accertare la asserita illegittimità degli atti esecutivi imputabili esclusivamente al concessionario.
In parte qua, quindi, deve richiamarsi il principio di diritto secondo il quale:
«In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del
1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non
"recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale» (sic CASS. SEZ. III,
12 FEBBRAIO 2024 N° 3870).
Pertanto, entrambe le parti convenute sono passivamente legittimate, ma ciascuna con riferimento ai capi di domanda relativi agli aspetti della controversia ascrivibili alla propria sfera giuridica.
******************
Orbene, quanto alla asserita omessa notifica della cartella presupposta ed alla eccepita decadenza ex art. 25, D. Lgs. n° 46/1999 (rubricato «TERMINI DI
DECADENZA PER L'ISCRIZIONE A RUOLO DEI CREDITI DEGLI ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI»), rileva il TRIBUNALE che si tratta di motivi di opposizione agli atti esecutivi (in 4
Sentenza R.G. n° 3251/18 quanto relativi non all'an dell'esecuzione, bensì ad allegati vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, anche sotto il profilo relativo alla asserita carenza di motivazione: cfr. CASS. SEZ. III, 25 FEBBRAIO 2016 N° 3707 e
CASS. SEZ. III, 19 OTTOBRE 2015 N° 21080).
Sul punto, deve rimarcarsi la intempestività della iniziativa giudiziaria, in quanto è stato sì rispettato il termine di legge rispetto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata, ma non rispetto alla data di notifica della cartella di pagamento da essa presupposta, potendosi sulla questione richiamare CASS. SS.UU., 10 AGOSTO 2000 N° 562, CASS. SEZ. I,
20/07/2001 N° 9912 e CASS. LAV., 18 NOVEMBRE 2004 N° 21863 nonché, più recentemente, CASS. LAV. 8 LUGLIO 2008 N° 18691, 24 OTTOBRE 2008 N° 25757 e
30 NOVEMBRE 2009 N° 25208.
Sul punto, si segnala . 17 LUGLIO 2015 N° 15116, secondo Controparte_4 cui: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618-bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del
d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art.
617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”.
E si rilevi che, come condivisibilmente rimarcato da CASS. SS. UU. 14
NOVEMBRE 2014 N° 24285, quando l'opponente censura la mancata notifica da parte dell'Agente della riscossione del titolo esecutivo (id est, della cartella esattoriale), prima di procedere all'esecuzione, l'azione deve essere qualificata come "opposizione agli atti esecutivi", dovendosi ritenere che la mancata
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Sentenza R.G. n° 3251/18 effettuazione della notifica del titolo esecutivo, poiché deve precedere il compimento del primo atto di esecuzione, «non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi», sicché «la sua deduzione integra opposizione agli atti esecutivi», nonostante la (eventuale) diversa prospettazione della parte (cfr. anche CASS. SEZ. III, 24 NOVEMBRE 2005 N° 24812, nonché CASS. SS.UU. 5 GIUGNO
2017 N° 13913).
Analoghe considerazioni vanno estese alla asserita decadenza dell' per CP_2 tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi, ex art. 25, D. Lgs.
n° 46/1999, trattandosi parimenti di un'eventuale illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo che comunque non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (cfr. CASS. LAV. 26 NOVEMBRE 2013 N° 26395, 23
FEBBRAIO 2016 N° 3486, 29 OTTOBRE 2019 N° 27726 e 23 GENNAIO 2020 N° 1558).
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Ed invero, risulta ex actis la regolarità della notifica della cartella (in data
3 febbraio 2009, presso l'indirizzo di residenza del debitore, a mani di
“familiare convivente”, qualificatasi “moglie”).
La documentazione di tale notifica è stata ritualmente prodotta da , CP_5 anche in originale (cfr. verb. ud. 28 maggio 2019), essendo peraltro anche da acquisire d'ufficio (cfr. CASS. LAV. 16 AGOSTO 2022 N° 24813) e non è stata oggetto di querela di falso, potendosi quindi richiamare il pacifico orientamento ermeneutico secondo il quale: «Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale
l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario
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Sentenza R.G. n° 3251/18 di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha
l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso» (sic CASS. SEZ.
VI-II, 3 SETTEMBRE 2019 N° 22058).
Deve poi ritenersi che: «In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto
l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 2 GENNAIO 2024 N°
53).
E nella specie, invero, nessuna specifica contestazione è stata formulata né, tanto meno, alcuna prova è stata addotta da parte ricorrente per eventualmente porre in dubbio la correttezza della notifica predetta.
°°°°°°°°°°°°
Ovviamente, la ritenuta rituale notificazione della cartella (alla quale faceva rinvio per relationem l'intimazione pure qui impugnata) rende parimenti inaccoglibile la doglianza attorea relativa alla mancata allegazione della cartella, dovendosi infatti ritenere che il debitore avesse già acquisito piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e che, quindi, non fosse configurabile alcun difetto di motivazione tale da pregiudicare il proprio diritto di difesa.
Ed invero, CASS. SS.UU. 14 MAGGIO 2010 N° 11722 ha chiarito che nell'attività di riscossione la motivazione può ben essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale debbono essere specificamente indicati gli estremi, con l'ulteriore precisazione che l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione,
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Sentenza R.G. n° 3251/18 non deve essere necessariamente allegato, sempre che ne siano stati indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
Peraltro, l'eventualmente riscontrato difetto di motivazione non potrebbe nemmeno condurre all'astratta dichiarazione di nullità allorché il contribuente abbia comunque dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e/o non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (successivamente, in senso conforme, si vedano CASS. SEZ. V, 31 GENNAIO 2013 N° 2373, CASS. SEZ. VI-V, 18
APRILE 2017 N° 9778 e CASS. SEZ. VI-V, 11 LUGLIO 2018 N° 18224).
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Conseguentemente, ove pure necessario, deve altresì rilevarsi che la parte ricorrente è incorsa nella preclusione prevista dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs.
n. 46/1999.
Ed invero, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente debba proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento (e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione).
In altri termini, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile (cfr. CASS. LAV. 27 FEBBRAIO 2007 N° 4506, CASS. LAV. 1° LUGLIO
2008 N° 17978 e CASS. LAV. 15 OTTOBRE 2010 N° 21365).
Questo giudice aderisce infatti alla tesi secondo cui quello prescritto dall'art.
24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente: detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
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Sentenza R.G. n° 3251/18 Particolarmente significativa, inoltre, è 19 APRILE 2011 N° 8931 Parte_7 che, nel ribadire i medesimi principî (peraltro espressamente affermati ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma, cpc., in quanto conformi a CASS. LAV. 5 Pt_8
2009 N° 2835 nonché a CASS. 2010 N° 8900), ha rimarcato che: Parte_9
• siffatta disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. CORTE COSTITUZIONALE, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso;
• trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile
d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (e, nella specie, si discuteva di una eccezione di prescrizione, come pure nella successiva
CASS. LAV. 23 OTTOBRE 2012 N° 18145).
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Risulta invece ammissibile (e fondato) il ricorso (solo) nella parte in cui è stata eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ex art. 3, co. 9 e 10, L. n° 335/95, con riferimento al periodo successivo alla notifica della cartella, avendo parte ricorrente negato la sussistenza di alcun atto interruttivo fino alla notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Si tratta, invero, di un asserito vizio non attinente alla formazione del titolo
(nel caso di specie coincidente con il ruolo) e relativo a fatti estintivi del titolo stesso, sopravvenuti alla sua formazione, configurandosi quindi una doglianza relativamente alla quale il ricorso può correttamente qualificarsi, in parte qua, in termini di ordinaria “opposizione all'esecuzione” la quale, in quanto non assoggettata ai termini perentori sopra indicati, non può ritenersi inammissibile e, dunque, deve essere decisa nel merito in questa sede: per una fattispecie analoga, cfr. CASS. 12 APRILE 2002 N° 5279.
Ed è invero pacifico che, a fronte di un “avviso di mora” o di una
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Sentenza R.G. n° 3251/18 “intimazione di pagamento”, risulti esperibile la tutela giudiziaria – dinanzi al giudice ordinario per i crediti di natura previdenziale, come nella specie – anche nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. analogicamente CASS. SS. UU. 31 GENNAIO 2006 N° 2053 e CASS. SEZ. I, 18 LUGLIO
2005 N° 15149; si veda anche CASS. LAV. 12 NOVEMBRE 2008 N° 27019).
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Quanto alla individuazione del termine prescrizionale applicabile, basti in questa sede rinviare a quanto ampiamente esposto da SS. UU., 17 CP_4
NOVEMBRE 2016 N° 23397, dovendosi quindi affermare che:
✓ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.;
✓ tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;
✓ lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio CP_2
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ISTITUTO (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);
✓ è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario
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Sentenza R.G. n° 3251/18 decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.;
✓ tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Si segnala altresì . 27 GENNAIO 2020 N° 1824 che, nel ribadire Controparte_4 il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo (sì come affermato da SS.UU. N. 23397/2016 e ribadito, tra le altre, da CASS. NN. 11335/2019 e 31352/2018, ovviamente in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato
l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c.), ha pure precisato che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina alcuna novazione soggettiva né oggettiva e, quindi, nessun mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica: né potrebbero richiamarsi l'art. 20 comma 6 del d.lgs. n.
112 del 1999, ovvero l'art. 1 comma 197 della legge n. 145/2018 (in quanto attinenti solo ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione, mentre nella specie rileva il termine quinquennale valevole nei confronti del soggetto passivo del debito contributivo). Anche N° Parte_10
20261 ha ribadito che solo la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione
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Sentenza R.G. n° 3251/18 esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'
[...]
trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed CP_6 inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella.
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Orbene, nel caso di specie appare decisivo rilevare che – successivamente alla regolare notifica della cartella di pagamento (in data 3 febbraio 2009) - risulta comunque decorso un periodo ultraquinquennale senza che sia intervenuto alcun idoneo atto interruttivo (sino alla notifica in data 5 aprile
2018 della intimazione di pagamento n. 106-2018-90005755-46-000).
In particolare, risulta non dimostrata la notifica della intimazione n° 106-
2013-90303185-54-000, che sarebbe avvenuta il 2 ottobre 2013, essendo stata giudizialmente accertata e dichiarata «… la falsità della firma, attribuita all'attore, che figura sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 67207252410-2 13.09.2013 e Parte_11 Parte_12
2.10.2013», in esito alla definizione del giudizio R.G. n° 8516/19 instaurato sulla querela di falso dinanzi alla PRIMA SEZIONE CIVILE di questo TRIBUNALE
(avvenuta con sentenza del 25 febbraio 2025).
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In ordine a tale vicenda processuale – ovviamente con riferimento alla disciplina applicabile in questa sede, anteriore alle modifiche introdotte dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n.
197 (cfr. art. 35, comma 1) - si veda ex plurimis CASS. SEZ. VI-III, 16 MAGGIO
2017 N° 12035, in relazione al rapporto di pregiudizialità-dipendenza configurabile tra processo di falso e causa di merito, rilevante ai fini della sospensione (cfr. anche CASS. SEZ. VI-III, 15 GENNAIO 2014 N° 673 a proposito della sospensione necessaria quando nel giudizio civile la falsità sia stata oggetto di querela di falso).
Anche SEZ. VI-II, 30 LUGLIO 2020 N° 16328 ha rimarcato che l'ipotesi di CP_4 sospensione conseguente alla proposizione del giudizio di falso in via incidentale si pone comunque, rispetto al processo principale, in rapporto di
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Sentenza R.G. n° 3251/18 pregiudizialità-dipendenza, riconducibile all'area della sospensione necessaria
(posto altresì che la querela di falso, sebbene proposta in via incidentale, dà pur sempre luogo ad un procedimento autonomo e indipendente dal giudizio principale).
In sostanza, la pregiudizialità della causa di falso ha carattere tipico in quanto è stabilita dalla legge in presenza del nesso di dipendenza da cui è avvinta la causa di merito: in base all'art. 225, comma 2, seconda parte, cod. proc. civ. il giudice istruttore, su istanza di parte, può disporre la continuazione della causa davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise «indipendentemente» dal documento impugnato, con ciò intendendosi che la causa non indipendente, e cioè «dipendente», non può essere trattata e resta sospesa, sicché non può negarsi l'applicazione dell'istituto della sospensione necessaria, comunque, riconducibile all'area dell'art. 295 cod. proc. civ..
Del resto, CASS. SEZ. VI-III 16 MAGGIO 2017 N° 12035 aveva già chiarito che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., comunque riconducibile all'area della sospensione necessaria (fatta salva la diversa applicabilità dell'art. 337 c.p.c. ove la causa pregiudicante sia stata decisa in primo grado): ed infatti, la sentenza che definisce la querela di falso, ancorché proposta in via incidentale, ha sempre natura definitiva, sebbene il giudizio nel quale l'accertamento di falso si innesta, sia destinato a proseguire.
In sostanza, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, da un lato è stato confermato l'orientamento – già espresso da VI- CP_4
III, 24 LUGLIO 2015 N° 15601 - secondo il quale: «… in tema di querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege ai sensi dell'articolo 225, comma 2, cod. proc. civ., una volta intervenuta la decisione del collegio sul falso prosegue innanzi al giudice istruttore e la successiva decisione deve tenere conto della sentenza di primo grado sulla querela, ancorché appellata, ovvero della sentenza di appello se sopravvenuta nelle more del giudizio, senza che il processo possa essere sospeso in attesa
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Sentenza R.G. n° 3251/18 del passaggio in giudicato della decisione sulla querela poiché non ricorre una ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico ma solo in relazione all'utilizzo di uno strumento probatorio …».
E, dall'altro, è stato comunque precisato che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato (come, esemplificando, nel caso previsto dall'art. 75, comma 3, cod.proc.civ.), quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ. (conformemente a
CASS. SS.UU. 19 GIUGNO 2012, N. 10027): sicché, una volta che sia intervenuta la decisione di primo grado in ordine alla questione pregiudiziale l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ. ha esaurito la sua funzione (conformi CASS. 7 LUGLIO 2016, N. 13823; 18 , N. 6207; CP_7
18 NOVEMBRE 2013, N. 25890; 19 SETTEMBRE 2013, N. 21505; 24 MAGGIO 2013, N.
13035).
Pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante, previsto dall'art. 297, comma 1, segna non già il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue se nessuna delle parti abbia assunto l'iniziativa richiesta per farlo proseguire.
L'«efficacia naturale» della decisione giurisdizionale fonda quindi la sua
«autorità» (art. 337, comma 2, cod. proc. civ.) sia al livello di coordinamento di decisioni legate dal vincolo della pregiudizialità nell'ambito del medesimo processo che al livello di condizionamento esterno sul giudizio dipendente.
L'efficacia della decisione è nozione distinta dalla esecutività, quale idoneità a legittimare l'azione esecutiva (l'esecutività provvisoria ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. in questo quadro è nozione normativa, e non dogmatica), e di tale distinzione vi è traccia proprio nella disciplina sulla querela di falso, laddove si prevede che non l'autorità dell'accertamento del falso ma solo la sua esecuzione (le disposizioni previste dall'art. 537 cod. proc. pen.) è
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Sentenza R.G. n° 3251/18 subordinata al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 227 cod. proc. civ.).
In linea generale, sull'istituto di cui all'art. 295 cpc., è da segnalare anche
CASS. SEZ. II, 23 MARZO 2022 N° 9470, secondo cui: «Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art.
337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata».
In termini, si veda anche CASS. SS.UU. 29 LUGLIO 2021 N° 21763: «In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art.
297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.».
E quanto all'eventuale provvedimento di sospensione del processo ex art.
337, comma 2, c.p.c., deve ritenersi che: «… … la sospensione discrezionale
è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima decisione
… …, già intervenuta sulla causa pregiudicante, chiarendo perché non ne
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Sentenza R.G. n° 3251/18 condivida il merito o le ragioni giustificatrici … …» (sic CASS. SEZ. II, 1°
FEBBRAIO 2025 N° 2429, che a sua volta richiama Cass. n. 31203/2023, Cass. ord. 29/05/2019, n. 14738; Cass. ord. 02/10/2017, n. 23010; Cass. ord.
30/07/2015, n. 16142; Cass. ord. 12/11/2014, n. 24046; Cass. ord.
18/11/2013 n. 25890; Cass. Sez. U., n. 10027/2012, cit.). In sostanza: «…
l'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano
a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del
18/05/2022) … …».
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Ed allora, applicando siffatti principî di diritto al caso di specie, opina appunto questo TRIBUNALE - con riferimento alla sopra indicata sentenza del 25 febbraio
2025, ove mai essa non fosse già passata in giudicato - che non siano configurabili circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, tali da indurre ragionevolmente a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una sua riforma, non potendosi quindi dar luogo ad alcuna ulteriore sospensione del giudizio, nemmeno a quella facoltativa ex art. 337, co. 2, cpc..
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Tanto precisato, deve poi rilevarsi che – nella fattispecie in esame - l'agente postale notificatore aveva sbarrato la casella “destinatario”, seguita da una firma illeggibile, dovendosi quindi ritenere che lo stesso, nella qualità, aveva dichiarato – con fede privilegiata – che la raccomandata era stata ricevuta personalmente dal destinatario e che la sottoscrizione dell'avviso era da attribuire al medesimo.
Deve quindi farsi applicazione dei condivisibili principî di diritto secondo cui:
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Sentenza R.G. n° 3251/18 → CASS. VI-II, 4 AGOSTO 2021 N° 22225: «In caso di notifica di un atto CP_4
a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso»;
→ CASS. SEZ. VI-V, 21 FEBBRAIO 2020 N° 4556: «Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella
e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.».
Pertanto, l'esito della querela di falso, asseverativa della falsità della sottoscrizione e, quindi, della nullità/inesistenza della notifica, esclude che possa affermarsi la legale conoscenza, da parte dell'odierno ricorrente, della intimazione inviatagli da nel 2013, essendo poi appena il caso di rilevare CP_5 che:
✓ CASS. LAV. 6 NOVEMBRE 2024 N° 28580: «La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base
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Sentenza R.G. n° 3251/18 delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile»;
✓ CASS. SEZ. III, 8 OTTOBRE 2021 N° 27412: «L'atto di costituzione in mora
è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto»;
✓ 12 OTTOBRE 2017 N° 24031: «L'effetto interruttivo della Parte_7 prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore».
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Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti contributivi, avuto riguardo al periodo di tempo ultraquinquennale che risulta decorso, successivamente alla notifica della originale cartella, fino alla notifica della intimazione oggetto della presente opposizione, in mancanza di idonea prova di alcun ulteriore atto interruttivo infraquinquennale.
Pertanto, la intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione deve essere ritenuta illegittima, non essendo dovute le somme con essa richieste.
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Attesa la parziale reciproca soccombenza, con riferimento alle varie doglianze formulate nel ricorso, come sopra esaminate, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale
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Sentenza R.G. n° 3251/18 tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui
(come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31
OTTOBRE 2022 N° 32061).
Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi
«… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ.
VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti contributivi richiesti con la intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione, in quanto prescritti in epoca successiva alla notifica della originaria cartella di pagamento;
2. spese compensate.
Taranto, 23 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 3251/18