TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19565/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DUCA CARMEN e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. COTTALI SIMONA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 01/10/2025, con cui e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio in Bangladesh in data 18.12.03 (atto non trascritto nei registri
[...] italiani dello stato civile) hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 2.10.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia (con l'eccezione della clausola sull'affidamento condiviso della figlia siccome divenuta ormai maggiorenne):
«1. Affidamento congiunto della figlia maggiorenne disabile non economicamente autosufficiente con collocazione prevalente della stessa presso la casa familiare sita in Brescia in Via Chiusure n.114 condotta in locazione dal sig.
[...]
CP_2
2. la signora continuerà a abitare presso la casa coniugale insieme alla figlia sino a reperimento di Parte_1
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
CP_ idoneo alloggio con canone agevolato per cui ha già provveduto a chiedere inserimento nelle liste di collocamento;
3. il signor acconsente alla permanenza della signora insieme alla figlia presso Controparte_2 Parte_1
l'abitazione sita in Brescia alla via Chiusure n. 114 avendo già trasferito temporaneamente il proprio domicilio altrove;
4. la signora fintanto che permarrà nell'abitazione sita in Brescia alla Via Chiusure n. 114 pagherà Parte_1 interamente il canone di locazione.
5. il signor potrà vedere la figlia liberamente in accordo con i desideri della stessa e verserà alla Controparte_2 signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 400,00 al mese entro il giorno Parte_1
15 di ogni mese a decorrenza dal mese di ottobre 2025 da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat;
6. suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Brescia. In particolare nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono in ogni caso: a) da documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario.
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
- spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
- spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
7. riconoscimento al 100% in capo alla signora dell'assegno unico e ogni altro emolumento ad esso Parte_1 assimilabile inerente ai figli e/o a sostegno della genitorialità;
8. ripartire le eventuali detrazioni per la figlia nella misura del 50% per ogni genitore»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
Pag. 2 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
Pag. 3 di 3