Art. 4.
Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni per lo snellimento delle procedure recate dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito in legge con modificazioni.
Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni per lo snellimento delle procedure recate dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito in legge con modificazioni.