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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16414 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa AM Pellettieri nella causa
N.R.G. 54223/2023 pervenuta all'udienza del 10 novembre 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
nato a [...] il [...], difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Antonio Parte_1
MA e ON FA
APPELLANTE
E
, , , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3
contumaci
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 13565/2023 depositata CP_3
il 15.6.2023 – compensazione delle spese in primo grado – omessa o insufficiente indicazione dei motivi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano .
Tanto premesso, si osserva che è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace limitatamente alla statuizione di compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, nonostante l'accoglimento (prevalente per quanto si dirà infra) da parte del primo Giudice della opposizione alla cartella esattoriale n. 09720200019489149000, cui erano sottesi i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada messi a ruolo da (due verbali per e CP_3 CP_3
dalla (un v.a.v. per la ) , promossa dall'odierno Controparte_2 Controparte_2
appellante .
L'appello , tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata in data 15.6.2023 – atto di citazione in appello notificato il 28.11.2023 e iscrizione a ruolo in pari data) , ammissibile siccome proposto in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. , è fondato e va accolto.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. , come modificato dal d.l. 132/2014,convertito in legge 10.11.2014 n. 162,
e applicabile al caso di specie, prevede attualmente in maniera pressoché tassativa le ipotesi in cui il Giudice può far luogo alla compensazione integrale o parziale delle spese processuali: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
trattasi di ipotesi specifiche di deroga al principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Nel caso che ci occupa , posto che non ricorre una ipotesi di assoluta novità della questione trattata, tenuto conto altresì del fatto che il v.a.v. emesso dalla Prefettura di è stato annullato in CP_2
primo grado,mentre quanto ai due verbali emessi da ne è stato annullato uno solo , si CP_3 osserva che l'odierno appellante è rimasto prevalentemente vittorioso all'esito del giudizio di primo grado , sicchè doveva essere applicato il principio di cui all'art. 91 c.p.c. .
Inoltre , si osserva che la indicazione del motivo legittimante la compensazione delle spese non può costituire un valido motivo per derogare al principio della soccombenza attesa la oggettiva incomprensibilità logica, prima ancora che giuridica , della affermazione contenuta nella sentenza impugnata (“ le spese di lite vanno compensate , tenuto conto del rito intrapreso, e sia del documentato presupposto di avvio del processo sanzionatorio , sia di quanto rappresentato quale mera causa di estinzione e del parziale fondamento dei profili di opposizione ”, v. sentenza in atti) .
L'appello è dunque fondato e va accolto e, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposta la condanna della , di e di in solido alla Controparte_2 CP_1 CP_3 refusione in favore dell'odierno appellante delle spese del primo grado unitamente alla refusione di quelle del presente grado, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (€ 633,00 per compenso, con applicazione dello scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00 per il procedimento di primo grado;
€
1278,00 per compenso per il giudizio di secondo grado , applicando lo stesso scaglione di riferimento ); spese da distrarsi in favore dei procuratori di parte appellante che ne hanno fatto anticipazione;
fermo il resto della impugnata sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) accoglie l'appello e , in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la CP_2
e in via solidale alla refusione in favore di
[...] CP_1 CP_3 Parte_1
delle spese del primo grado , che si liquidano in € 633,00 per compenso ex D.M.
[...]
55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna la , e in via solidale alla refusione Controparte_2 CP_1 CP_3
delle spese del secondo grado in favore dell'appellante , che si liquidano in € 1278,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre il rimborso delle spese di contributo unificato;
spese come liquidate sub a) e sub b) da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante che ne hanno fatto anticipazione;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 22 novembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa AM Pellettieri nella causa
N.R.G. 54223/2023 pervenuta all'udienza del 10 novembre 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
nato a [...] il [...], difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Antonio Parte_1
MA e ON FA
APPELLANTE
E
, , , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3
contumaci
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 13565/2023 depositata CP_3
il 15.6.2023 – compensazione delle spese in primo grado – omessa o insufficiente indicazione dei motivi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano .
Tanto premesso, si osserva che è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace limitatamente alla statuizione di compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, nonostante l'accoglimento (prevalente per quanto si dirà infra) da parte del primo Giudice della opposizione alla cartella esattoriale n. 09720200019489149000, cui erano sottesi i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada messi a ruolo da (due verbali per e CP_3 CP_3
dalla (un v.a.v. per la ) , promossa dall'odierno Controparte_2 Controparte_2
appellante .
L'appello , tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata in data 15.6.2023 – atto di citazione in appello notificato il 28.11.2023 e iscrizione a ruolo in pari data) , ammissibile siccome proposto in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. , è fondato e va accolto.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. , come modificato dal d.l. 132/2014,convertito in legge 10.11.2014 n. 162,
e applicabile al caso di specie, prevede attualmente in maniera pressoché tassativa le ipotesi in cui il Giudice può far luogo alla compensazione integrale o parziale delle spese processuali: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
trattasi di ipotesi specifiche di deroga al principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Nel caso che ci occupa , posto che non ricorre una ipotesi di assoluta novità della questione trattata, tenuto conto altresì del fatto che il v.a.v. emesso dalla Prefettura di è stato annullato in CP_2
primo grado,mentre quanto ai due verbali emessi da ne è stato annullato uno solo , si CP_3 osserva che l'odierno appellante è rimasto prevalentemente vittorioso all'esito del giudizio di primo grado , sicchè doveva essere applicato il principio di cui all'art. 91 c.p.c. .
Inoltre , si osserva che la indicazione del motivo legittimante la compensazione delle spese non può costituire un valido motivo per derogare al principio della soccombenza attesa la oggettiva incomprensibilità logica, prima ancora che giuridica , della affermazione contenuta nella sentenza impugnata (“ le spese di lite vanno compensate , tenuto conto del rito intrapreso, e sia del documentato presupposto di avvio del processo sanzionatorio , sia di quanto rappresentato quale mera causa di estinzione e del parziale fondamento dei profili di opposizione ”, v. sentenza in atti) .
L'appello è dunque fondato e va accolto e, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposta la condanna della , di e di in solido alla Controparte_2 CP_1 CP_3 refusione in favore dell'odierno appellante delle spese del primo grado unitamente alla refusione di quelle del presente grado, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (€ 633,00 per compenso, con applicazione dello scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00 per il procedimento di primo grado;
€
1278,00 per compenso per il giudizio di secondo grado , applicando lo stesso scaglione di riferimento ); spese da distrarsi in favore dei procuratori di parte appellante che ne hanno fatto anticipazione;
fermo il resto della impugnata sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) accoglie l'appello e , in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la CP_2
e in via solidale alla refusione in favore di
[...] CP_1 CP_3 Parte_1
delle spese del primo grado , che si liquidano in € 633,00 per compenso ex D.M.
[...]
55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna la , e in via solidale alla refusione Controparte_2 CP_1 CP_3
delle spese del secondo grado in favore dell'appellante , che si liquidano in € 1278,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre il rimborso delle spese di contributo unificato;
spese come liquidate sub a) e sub b) da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante che ne hanno fatto anticipazione;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 22 novembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri