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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, nella causa civile iscritta al n. 1911/2024 R.G.,
introdotta da:
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Mauro D'Amico, nei confronti di:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di CP_2
rappresentata, difesa dell'Avv. Zorzi,
[...]
e altresì nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di CP_4
rappresentata, difesa dell'Avv. Filipponi,
e di:
(C.F. ), in persona del legale CP_5 Parte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore in qualità di procuratrice di (C.F. Parte_3
rappresentata, difesa dall'Avv. Ferreri P.IVA_4
ha emesso la seguente
SENTENZA In data 11.2.2024 depositava ricorso ex art. 617 c.p.c., Parte_1
richiedendo al G.E. nel procedimento n. 140/2021 R.G.E.I., di voler annullare l'Ordinanza emessa d.d. 12.10.2023 e, dunque, accogliere l'istanza per la concessione di termine per introdurre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art 650 c.p.c. proposta dalla debitrice esecutata e annullare l'aggiudicazione del 20.6.2023 effettuata in favore del sig.
. Controparte_6
In data 12.10.2023 il GE con ordinanza rigettava la suddetta istanza, ritenendola inammissibile alla luce dei principi espressi dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9749/2023.
In data 2.11.2023 la sig.ra depositava reclamo ex art. 669 Pt_1
terdecies c.p.c. avverso il citato provvedimento di rigetto emesso dal G.E.
Con provvedimento del 22.12.2023, il Collegio dichiarava inammissibile il reclamo in ragione della tardività del deposito.
La sig.ra proponeva, dunque ed altresì, opposizione ex art. 617 Pt_1
c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto d.d. 12.10.2023.
Con provvedimento dell'11.3.2024 il G.E. rigettava l'opposizione e assegnava termine di 30 giorni per introdurre la fase di merito.
Pertanto, con atto di citazione la sig.ra introduceva il presente Pt_1
giudizio di merito nei confronti di , di Controparte_1 CP_3
e di , chiedendo di: i) sospendere le
[...] Controparte_7
operazioni delegate e di rilascio dell'immobile; ii) annullare l'ordinanza del 12.10.2023; iii) accogliere l'istanza di concessione del termine per l'introduzione della opposizione tardiva a d.i. ex art 650 c.p.c.; iv) annullare l'aggiudicazione effettuata in favore del sig. e CP_6
revocare il decreto di trasferimento con ordine di restituzione delle somme da lui versate a titolo di aggiudicazione e di saldo prezzo.
In data 7.6.2024 si costituiva contestando la fondatezza delle CP_3
doglianze avversarie. In particolare, affermava che: i) la istanza cautelare sarebbe inammissibile, essendo l'unico rimedio esperibile nel caso di specie il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., per vero già azionato infruttuosamente dalla debitrice;
ii) il GE avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza della esecutata volta alla concessione del termine per l'opposizione tardiva al d.i. correttamente ed in perfetta coerenza con la pronuncia dalle S.U. della Suprema Corte n. 9749/2023.
Nella stessa data si costituiva per Controparte_8
rimarcando come le doglianze della esecutata sarebbero
[...]
totalmente infondate, avendo il G.E. correttamente ritenuto che il potere-dovere del giudice di concessione del termine di cui all'art 650 cpc dell'esecuzione sarebbe limitato ai soli casi in cui – come non è nel caso di specie – non è ancora stata disposta la vendita.
Infine, in data 24.6.2024 si costituiva anche Controparte_9
quale procuratore di , e per essa quale Controparte_1
mandataria, deducendo come l'opposizione sarebbe Controparte_10
meramente infondata in quanto sarebbe stato correttamente affermato, anche in coerenza con la citata sentenza a S.U., che il GE, in assenza di motivazione del D.I. in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere sì di controllare la presenza di eventuali clausole abusive aventi effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito, ma tale potere- dovere dovrebbe potersi esercitare solo sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito.
Le parti in causa procedevano, poi, con il deposito delle rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed in data 18.9.2024 il Giudice concedeva loro termini per il deposito delle memorie conclusionali.
In data 14.1.2025, riportandosi le parti alle proprie conclusioni già rassegnate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, sulla scorta delle seguenti conclusioni:
Parte opponente: voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, per i motivi tutti suesposti e in riforma del provvedimento del 12/03/2024 (Doc. 1) voglia istanza cautelare di sospensione Sussistendo nel caso di specie il duplice requisito del fumus boni iuris ed il periculum in mora, voglia il G.I. designando fissare apposita udienza di comparizione delle parti per la discussione della presente istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.
140/2021 RGEI e stante l'incombenza del termine di liberazione dell'immobile sopra indicato, sospendere, anche inaudita altera parte, le operazioni delegate e di rilascio dell'immobile sino alla definizione del presente giudizio.
IN VIA PRINCIPALE
- annullare l'Ordinanza emessa in data 12/10/2023 e notificata all'esponente il 16/10/2023 e per l'effetto;
- accogliere l'Istanza per la concessione di termine per introdurre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art 650 c.p.c. proposta dalla debitrice esecutata sig.ra ; Parte_1
- annullare l'aggiudicazione del 20/06/2023 effettuata in favore del sig.
, con ogni conseguenza di legge, inclusa la revoca del Controparte_6
decreto di trasferimento (Doc. 10) in particolare ordinando la restituzione integrale in favore del medesimo delle somme da lui versate a titolo di aggiudicazione e di saldo prezzo;
- Con vittoria di spese e di onorari“;
Parte opposta, Controparte_11
„Voglia l'onorevole Tribunale adito,
RIGETTARE le domande proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Con vittoria di competenze e spese “;
Parte opposta, CP_3
„contrariis reiectis,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova:
In via preliminare: dichiarare inammissibile o comunque rigettare
l'istanza cautelare avversaria per le ragioni esposte. Nel merito: rigettarsi per le motivazioni e le argomentazioni suesposte, le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
Con rifusione di compensi di causa “;
Parte opposta, Controparte_12
“ insta per l'integrale rigetto delle pretese ed istanze tutte, CP_8
anche in via cautelare, formulate da parte attrice, con vittoria dei compensi e delle spese di lite e con ogni più ampia riserva di legge“.
******
Motivi della decisione
Il Giudice ritiene che l'opposizione sia infondata.
Si ritiene, invero, che l'ordinanza pronunciata dal GE in data 12.10.2023 non debba essere annullata, e anzi, che vada confermato quanto già rilevato nel provvedimento opposto.
Più in particolare, risulta infondata la doglianza di parte opponente, per cui il G.E. avrebbe inammissibilmente giustificato l'omissione relativa all'esercizio del potere dovere ufficioso di rilevazione delle clausole abusive prescritto dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite
n. 9474/2023.
Del resto, in tale pronuncia è stato chiarito che sì il GE ha il potere-dovere di applicare la tutela consumeristica anche qualora non istato e prima di disporre la vendita, ma anche che tale dovere-potere sussiste solo fino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito.
Più precisamente, si legge testualmente al paragrafo 8.2.1. della citata sentenza che “in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, al momento dell'istanza della odierna opponente, la
IG.ra , il bene era già stato aggiudicato: più precisamente, Pt_1
l'istanza dell'odierna opponente è stata formulata in data 17.7.2023, ovvero quando non solo la vendita era già stata disposta con provvedimento del 22.3.2022 ed erano già intervenuti due esperimenti andati a vuoto, altresì quando era già stato esperito il terzo tentativo di vendita, in esito al quale il bene era stato aggiudicato (d.d. 21.6.2023).
Vieppiù che, come già rimarcato dal GE che ha emesso il provvedimento opposto, tale limitazione del potere-dovere di rilievo ufficioso del giudice fino alla vendita risulta del tutto coerente con la giurisprudenza unionale ed in particolare con quanto statuito dalla sentenza CGUE 17.05.2022 C-
600/19 RC BA Sa (citata dalle S.U. proprio al fine di determinare l'ambito temporale entro cui il GE può e deve concedere il termine per l'opposizione tardiva a d.i.) che, in dispositivo, statuisce che “L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando […] il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti
a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo, al fine di ottenere il risarcimento […] delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive”.
In sostanza, nel caso in cui la vendita sia già stata disposta – hanno chiarito le Sezioni Unite in aderenza alla pronuncia della CGUE – al debitore consumatore spetta solo un diritto risarcitorio.
A maggior ragione ciò deve valere nel caso di specie ove non solo la vendita era già stata disposta con ordinanza del 2022, ma addirittura il bene era già stato aggiudicato al momento della istanza. In definitiva, in capo alla debitrice consumatrice residuano solo diritti risarcitori, che potranno al più essere fatti valere in altro apposito giudizio, senza ripercussioni sul giudizio di esecuzione.
Ne segue che la revoca dell'aggiudicazione non è in alcun modo possibile: vale, invero, il principio (non posto in discussione né dalla Corte di
Giustizia né dalle Sezioni Unite) di intangibilità degli effetti dell'aggiudicazione già disposta (artt. 2929 c.c., 632 co.2 c.p.c. e 187bis disp. att. c.p.c.), per cui la posizione dell'aggiudicatario va equiparata a quella del soggetto a cui la proprietà del bene è già stata trasferita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
2. NN (C.F. a Parte_1 C.F._1
rifondere le spese del presente procedimento a favore di
[...]
(C.F. , che si liquidano in € Controparte_1 P.IVA_1
8.433,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a.;
3. NN (C.F. a Parte_1 C.F._1
rifondere le spese del presente procedimento a favore di CP_3
(C.F. , che si liquidano in € 8.433,00, oltre spese
[...] P.IVA_2
generali, Iva e c.p.a.
4. NN (C.F. a Parte_1 C.F._1
rifondere le spese del presente procedimento a favore di
[...]
(C.F. ), che si liquidano in € Controparte_7 P.IVA_3
8.433,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a.
Padova, 4.3.2025
Il Giudice
Giovanni Giuseppe Amenduni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, nella causa civile iscritta al n. 1911/2024 R.G.,
introdotta da:
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Mauro D'Amico, nei confronti di:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di CP_2
rappresentata, difesa dell'Avv. Zorzi,
[...]
e altresì nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di CP_4
rappresentata, difesa dell'Avv. Filipponi,
e di:
(C.F. ), in persona del legale CP_5 Parte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore in qualità di procuratrice di (C.F. Parte_3
rappresentata, difesa dall'Avv. Ferreri P.IVA_4
ha emesso la seguente
SENTENZA In data 11.2.2024 depositava ricorso ex art. 617 c.p.c., Parte_1
richiedendo al G.E. nel procedimento n. 140/2021 R.G.E.I., di voler annullare l'Ordinanza emessa d.d. 12.10.2023 e, dunque, accogliere l'istanza per la concessione di termine per introdurre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art 650 c.p.c. proposta dalla debitrice esecutata e annullare l'aggiudicazione del 20.6.2023 effettuata in favore del sig.
. Controparte_6
In data 12.10.2023 il GE con ordinanza rigettava la suddetta istanza, ritenendola inammissibile alla luce dei principi espressi dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9749/2023.
In data 2.11.2023 la sig.ra depositava reclamo ex art. 669 Pt_1
terdecies c.p.c. avverso il citato provvedimento di rigetto emesso dal G.E.
Con provvedimento del 22.12.2023, il Collegio dichiarava inammissibile il reclamo in ragione della tardività del deposito.
La sig.ra proponeva, dunque ed altresì, opposizione ex art. 617 Pt_1
c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto d.d. 12.10.2023.
Con provvedimento dell'11.3.2024 il G.E. rigettava l'opposizione e assegnava termine di 30 giorni per introdurre la fase di merito.
Pertanto, con atto di citazione la sig.ra introduceva il presente Pt_1
giudizio di merito nei confronti di , di Controparte_1 CP_3
e di , chiedendo di: i) sospendere le
[...] Controparte_7
operazioni delegate e di rilascio dell'immobile; ii) annullare l'ordinanza del 12.10.2023; iii) accogliere l'istanza di concessione del termine per l'introduzione della opposizione tardiva a d.i. ex art 650 c.p.c.; iv) annullare l'aggiudicazione effettuata in favore del sig. e CP_6
revocare il decreto di trasferimento con ordine di restituzione delle somme da lui versate a titolo di aggiudicazione e di saldo prezzo.
In data 7.6.2024 si costituiva contestando la fondatezza delle CP_3
doglianze avversarie. In particolare, affermava che: i) la istanza cautelare sarebbe inammissibile, essendo l'unico rimedio esperibile nel caso di specie il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., per vero già azionato infruttuosamente dalla debitrice;
ii) il GE avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza della esecutata volta alla concessione del termine per l'opposizione tardiva al d.i. correttamente ed in perfetta coerenza con la pronuncia dalle S.U. della Suprema Corte n. 9749/2023.
Nella stessa data si costituiva per Controparte_8
rimarcando come le doglianze della esecutata sarebbero
[...]
totalmente infondate, avendo il G.E. correttamente ritenuto che il potere-dovere del giudice di concessione del termine di cui all'art 650 cpc dell'esecuzione sarebbe limitato ai soli casi in cui – come non è nel caso di specie – non è ancora stata disposta la vendita.
Infine, in data 24.6.2024 si costituiva anche Controparte_9
quale procuratore di , e per essa quale Controparte_1
mandataria, deducendo come l'opposizione sarebbe Controparte_10
meramente infondata in quanto sarebbe stato correttamente affermato, anche in coerenza con la citata sentenza a S.U., che il GE, in assenza di motivazione del D.I. in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere sì di controllare la presenza di eventuali clausole abusive aventi effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito, ma tale potere- dovere dovrebbe potersi esercitare solo sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito.
Le parti in causa procedevano, poi, con il deposito delle rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed in data 18.9.2024 il Giudice concedeva loro termini per il deposito delle memorie conclusionali.
In data 14.1.2025, riportandosi le parti alle proprie conclusioni già rassegnate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, sulla scorta delle seguenti conclusioni:
Parte opponente: voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, per i motivi tutti suesposti e in riforma del provvedimento del 12/03/2024 (Doc. 1) voglia istanza cautelare di sospensione Sussistendo nel caso di specie il duplice requisito del fumus boni iuris ed il periculum in mora, voglia il G.I. designando fissare apposita udienza di comparizione delle parti per la discussione della presente istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.
140/2021 RGEI e stante l'incombenza del termine di liberazione dell'immobile sopra indicato, sospendere, anche inaudita altera parte, le operazioni delegate e di rilascio dell'immobile sino alla definizione del presente giudizio.
IN VIA PRINCIPALE
- annullare l'Ordinanza emessa in data 12/10/2023 e notificata all'esponente il 16/10/2023 e per l'effetto;
- accogliere l'Istanza per la concessione di termine per introdurre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art 650 c.p.c. proposta dalla debitrice esecutata sig.ra ; Parte_1
- annullare l'aggiudicazione del 20/06/2023 effettuata in favore del sig.
, con ogni conseguenza di legge, inclusa la revoca del Controparte_6
decreto di trasferimento (Doc. 10) in particolare ordinando la restituzione integrale in favore del medesimo delle somme da lui versate a titolo di aggiudicazione e di saldo prezzo;
- Con vittoria di spese e di onorari“;
Parte opposta, Controparte_11
„Voglia l'onorevole Tribunale adito,
RIGETTARE le domande proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Con vittoria di competenze e spese “;
Parte opposta, CP_3
„contrariis reiectis,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova:
In via preliminare: dichiarare inammissibile o comunque rigettare
l'istanza cautelare avversaria per le ragioni esposte. Nel merito: rigettarsi per le motivazioni e le argomentazioni suesposte, le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
Con rifusione di compensi di causa “;
Parte opposta, Controparte_12
“ insta per l'integrale rigetto delle pretese ed istanze tutte, CP_8
anche in via cautelare, formulate da parte attrice, con vittoria dei compensi e delle spese di lite e con ogni più ampia riserva di legge“.
******
Motivi della decisione
Il Giudice ritiene che l'opposizione sia infondata.
Si ritiene, invero, che l'ordinanza pronunciata dal GE in data 12.10.2023 non debba essere annullata, e anzi, che vada confermato quanto già rilevato nel provvedimento opposto.
Più in particolare, risulta infondata la doglianza di parte opponente, per cui il G.E. avrebbe inammissibilmente giustificato l'omissione relativa all'esercizio del potere dovere ufficioso di rilevazione delle clausole abusive prescritto dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite
n. 9474/2023.
Del resto, in tale pronuncia è stato chiarito che sì il GE ha il potere-dovere di applicare la tutela consumeristica anche qualora non istato e prima di disporre la vendita, ma anche che tale dovere-potere sussiste solo fino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito.
Più precisamente, si legge testualmente al paragrafo 8.2.1. della citata sentenza che “in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, al momento dell'istanza della odierna opponente, la
IG.ra , il bene era già stato aggiudicato: più precisamente, Pt_1
l'istanza dell'odierna opponente è stata formulata in data 17.7.2023, ovvero quando non solo la vendita era già stata disposta con provvedimento del 22.3.2022 ed erano già intervenuti due esperimenti andati a vuoto, altresì quando era già stato esperito il terzo tentativo di vendita, in esito al quale il bene era stato aggiudicato (d.d. 21.6.2023).
Vieppiù che, come già rimarcato dal GE che ha emesso il provvedimento opposto, tale limitazione del potere-dovere di rilievo ufficioso del giudice fino alla vendita risulta del tutto coerente con la giurisprudenza unionale ed in particolare con quanto statuito dalla sentenza CGUE 17.05.2022 C-
600/19 RC BA Sa (citata dalle S.U. proprio al fine di determinare l'ambito temporale entro cui il GE può e deve concedere il termine per l'opposizione tardiva a d.i.) che, in dispositivo, statuisce che “L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando […] il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti
a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo, al fine di ottenere il risarcimento […] delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive”.
In sostanza, nel caso in cui la vendita sia già stata disposta – hanno chiarito le Sezioni Unite in aderenza alla pronuncia della CGUE – al debitore consumatore spetta solo un diritto risarcitorio.
A maggior ragione ciò deve valere nel caso di specie ove non solo la vendita era già stata disposta con ordinanza del 2022, ma addirittura il bene era già stato aggiudicato al momento della istanza. In definitiva, in capo alla debitrice consumatrice residuano solo diritti risarcitori, che potranno al più essere fatti valere in altro apposito giudizio, senza ripercussioni sul giudizio di esecuzione.
Ne segue che la revoca dell'aggiudicazione non è in alcun modo possibile: vale, invero, il principio (non posto in discussione né dalla Corte di
Giustizia né dalle Sezioni Unite) di intangibilità degli effetti dell'aggiudicazione già disposta (artt. 2929 c.c., 632 co.2 c.p.c. e 187bis disp. att. c.p.c.), per cui la posizione dell'aggiudicatario va equiparata a quella del soggetto a cui la proprietà del bene è già stata trasferita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
2. NN (C.F. a Parte_1 C.F._1
rifondere le spese del presente procedimento a favore di
[...]
(C.F. , che si liquidano in € Controparte_1 P.IVA_1
8.433,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a.;
3. NN (C.F. a Parte_1 C.F._1
rifondere le spese del presente procedimento a favore di CP_3
(C.F. , che si liquidano in € 8.433,00, oltre spese
[...] P.IVA_2
generali, Iva e c.p.a.
4. NN (C.F. a Parte_1 C.F._1
rifondere le spese del presente procedimento a favore di
[...]
(C.F. ), che si liquidano in € Controparte_7 P.IVA_3
8.433,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a.
Padova, 4.3.2025
Il Giudice
Giovanni Giuseppe Amenduni