Art. 1. "Art. 10-bis. (Personale direttivo e docente di ruolo). - Il personale direttivo e docente di ruolo attualmente assegnato alle scuole ed istituti di cui al primo comma del precedente articolo 10 cessa dal servizio in Libia con decorrenza dal 30 settembre 1970.
Il predetto personale, con decorrenza dal 1 ottobre 1970, e' assegnato nelle scuole o istituti richiesti del territorio nazionale, ed in essi e' utilizzato, anche in soprannumero qualora non vi sia vacanza o disponibilita' di posto e di cattedra. Nel caso che il personale suddetto da assegnare in soprannumero nella stessa scuola od istituto superi le cinque unita', puo' essere utilizzato, per l'eccedenza, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i provveditorati agli studi o gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per la pubblica istruzione, da emanare entro il 10 novembre 1970, e' determinata un'aliquota, non superiore a 20 unita', di posti all'estero, con indicazione delle relative sedi di assegnazione, riservati al personale di cui ai commi precedenti che nel termine del 15 novembre 1970 presenti domanda di riassegnazione all'estero alla Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri.
Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'ammissione e la graduazione delle domande ed e' costituita apposita commissione per provvedervi".
All'articolo 12, all'ultimo comma, dopo le parole:
"al quarto" sono soppresse le altre: "e quinto".
Dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. (Assistenza scolastica) - Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle Universita' statali appartenenti alle famiglie dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi scolastici.
Agli alunni appartenenti alle famiglie di cui al precedente comma frequentanti le scuole e gli istituti di istruzione secondaria e
artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato sono forniti gratuitamente i libri di testo.
Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni appartenenti
alle famiglie di cui al primo comma del presente articolo iscritti alle scuole elementari e alle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, i patronati scolastici e le casse scolastiche sono autorizzati ad effettuare gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.
Tutti i posti in istituti pubblici di educazione femminile e nei convitti nazionali che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi in atto, sono attribuiti gratuitamente, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che saranno emanate con la ordinanza prevista dal successivo articolo 13, agli alunni indicati nel precedente comma.
Il Ministero della pubblica istruzione puo' concludere accordi e, nei limiti delle disponibilita' del capitolo n. 2243 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.
Agli studenti universitari appartenenti alle famiglie indicate nel primo comma e' concesso, a domanda, lo assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162 , anche in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti e con le modalita' che saranno stabilite con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13.
Le provvidenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto del presente articolo sono cumulabili con altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso.
Le provvidenze di cui al presente articolo il cui onere e' valutato in lire 290 milioni, sono accordate per l'anno scolastico 1970-1971". L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. (Modalita' di applicazione). - Il Ministro per la pubblica istruzione stabilira' con proprie ordinanze le modalita' di applicazione degli articoli 10, 10-bis, 11, 12 e 12-bis del presente decreto".
L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario corrente in lire 50 milioni e per l'esercizio 1971 in lire 200 milioni, si provvedera' con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
All'onere di lire 290 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 12-bis si provvedera' mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 24, il sottotitolo: "Assistenza sanitaria dell'INAIL" e' sostituito dal seguente: "Assistenza sanitaria dell'INAM".
All'articolo 27, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto da altri articoli del decreto stesso, si applicano non oltre il 31 dicembre 1972";
al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel quadro della normativa generale per la sistemazione dei profughi".
((Ai predetti profughi e rimpatriati che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, e' concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di un anno dalla data del rimpatrio))
Il predetto personale, con decorrenza dal 1 ottobre 1970, e' assegnato nelle scuole o istituti richiesti del territorio nazionale, ed in essi e' utilizzato, anche in soprannumero qualora non vi sia vacanza o disponibilita' di posto e di cattedra. Nel caso che il personale suddetto da assegnare in soprannumero nella stessa scuola od istituto superi le cinque unita', puo' essere utilizzato, per l'eccedenza, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i provveditorati agli studi o gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per la pubblica istruzione, da emanare entro il 10 novembre 1970, e' determinata un'aliquota, non superiore a 20 unita', di posti all'estero, con indicazione delle relative sedi di assegnazione, riservati al personale di cui ai commi precedenti che nel termine del 15 novembre 1970 presenti domanda di riassegnazione all'estero alla Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri.
Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'ammissione e la graduazione delle domande ed e' costituita apposita commissione per provvedervi".
All'articolo 12, all'ultimo comma, dopo le parole:
"al quarto" sono soppresse le altre: "e quinto".
Dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. (Assistenza scolastica) - Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle Universita' statali appartenenti alle famiglie dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi scolastici.
Agli alunni appartenenti alle famiglie di cui al precedente comma frequentanti le scuole e gli istituti di istruzione secondaria e
artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato sono forniti gratuitamente i libri di testo.
Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni appartenenti
alle famiglie di cui al primo comma del presente articolo iscritti alle scuole elementari e alle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, i patronati scolastici e le casse scolastiche sono autorizzati ad effettuare gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.
Tutti i posti in istituti pubblici di educazione femminile e nei convitti nazionali che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi in atto, sono attribuiti gratuitamente, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che saranno emanate con la ordinanza prevista dal successivo articolo 13, agli alunni indicati nel precedente comma.
Il Ministero della pubblica istruzione puo' concludere accordi e, nei limiti delle disponibilita' del capitolo n. 2243 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.
Agli studenti universitari appartenenti alle famiglie indicate nel primo comma e' concesso, a domanda, lo assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162 , anche in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti e con le modalita' che saranno stabilite con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13.
Le provvidenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto del presente articolo sono cumulabili con altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso.
Le provvidenze di cui al presente articolo il cui onere e' valutato in lire 290 milioni, sono accordate per l'anno scolastico 1970-1971". L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. (Modalita' di applicazione). - Il Ministro per la pubblica istruzione stabilira' con proprie ordinanze le modalita' di applicazione degli articoli 10, 10-bis, 11, 12 e 12-bis del presente decreto".
L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario corrente in lire 50 milioni e per l'esercizio 1971 in lire 200 milioni, si provvedera' con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
All'onere di lire 290 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 12-bis si provvedera' mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 24, il sottotitolo: "Assistenza sanitaria dell'INAIL" e' sostituito dal seguente: "Assistenza sanitaria dell'INAM".
All'articolo 27, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto da altri articoli del decreto stesso, si applicano non oltre il 31 dicembre 1972";
al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel quadro della normativa generale per la sistemazione dei profughi".
((Ai predetti profughi e rimpatriati che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, e' concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di un anno dalla data del rimpatrio))