Art. 2.
Dalla concessione di cui all'articolo precedente sono esclusi gli ufficiali che abbiano gia' fruito del premio previsto dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 861 , e successive modificazioni.
Dalla concessione di cui all'articolo precedente sono esclusi gli ufficiali che abbiano gia' fruito del premio previsto dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 861 , e successive modificazioni.