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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8011 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4305/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. FALETTI GIANCARLO e l'Avv. FALETTI MARIA NO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torino, c.so Vinzaglio n. 2
- OPPONENTE contro
Controparte_1
[...] con l'Avv. BALDASSARRE FRANCESCO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecce, via Duca d'Aosta n. 19
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Fermo il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo del 21.02.25 e del 27.02.25, Accertare e dichiarare che
in persona Controparte_2 del legale rappresentante e liquidatore e del socio accomandatario unico non ha titolo per procedere all'esecuzione e, per
l'effetto, dichiarare la nullità, annullare o dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto qui opposto. Accertare e dichiarare che le somme esposte nell'atto di precetto a titolo di interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 del 26.07.24 ad oggi non sono dovute per le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione ad atto di precetto e per l'effetto, dichiarare la nullità, annullare o dichiarare l'inefficacia anche parziale dell'atto di precetto qui opposto. Respingere l'istanza di rinvio
e/o di sospensione del presente giudizio così come formulata da controparte nella memoria di costituzione del 16.06.25, in quanto infondata per assenza dei presupposti come rilevato dal Giudice nell'ordinanza del 20.06.25 e respingere altresì la domanda di controparte di compensazione delle spese di lite per le ragioni esposte nella presente memoria autorizzata, anche in forza del principio di soccombenza ex art. 91 cpc. Con il favore di spese e compensi professionali, oltre iva e cpa e rimborso 15% spese generali ex DM 147/22, anche della fase cautelare” (memoria autorizzata, dep. tel. 15.7.2025).
Per l'opposta: “Si chiede per evidenti ragioni di equità sostanziale e processuale, la compensazione integrale delle spese e degli onorari di lite” (memoria autorizzata, dep. tel. 24.6.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 30.1.2025 e iscritto a ruolo in pari data,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_1 innanzi al Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 21.1.2025 per il complessivo importo di euro 72.905,00.
Nel dettaglio, l'opponente evidenziava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva alla sentenza n. 651/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna in data
13.2.2020 e, al contempo, rappresentava che il medesimo provvedimento era stato caducato dall'ordinanza n. 20935/2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 26.7.2024, la quale aveva accolto taluni motivi di impugnazione e, in relazione a ciò, aveva cassato la decisione di secondo grado rinviando la causa alla Corte di Appello di Bologna.
In particolare, l'intimata sosteneva, con un primo motivo di opposizione, l'insussistenza di un effettivo titolo esecutivo in capo a
[...]
Controparte_1
Tanto sia in ragione del fatto che la statuizione della Suprema Corte aveva determinato l'eliminazione del provvedimento impugnato, come peraltro emergeva anche dal contenuto dell'atto di riassunzione redatto da controparte ex art. 392 c.p.c., sia in ragione del fatto che la decisione di seconde cure non aveva comunque condannato al Parte_1 pagamento della somma recata dall'atto di precetto opposto, trattandosi di una pronuncia che aveva condannato una molteplicità di compagnie assicurative, in solido tra loro, al versamento di un importo differente rispetto a quello complessivamente indicato dall'intimante in euro
2 524.526,48, sia in ragione del fatto che vi era stato un abusivo frazionamento della pretesa creditoria laddove l'opposta aveva proceduto alla notificazione di un atto di intimazione ex art. 480 c.p.c. nei confronti di ciascuna società di assicurazione, così indebitamente moltiplicando la richiesta per compensi legali.
Sotto altro profilo, poi, l'opponente deduceva, con un secondo motivo di opposizione,
l'erroneità della quantificazione della pretesa a titolo di interessi, in quanto gli stessi non avrebbero potuto essere calcolati secondo la misura di cui al d.lgs. 231/2002.
In conclusione, l'intimata domandava, in via preliminare, di sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo fatto valere da controparte, nonché, in via principale, di accertare e di dichiarare l'insussistenza del diritto avversario di procedere in executivis e, per l'effetto, di dichiarare la nullità, l'annullamento o comunque l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e, al contempo, chiedeva di accertare e di dichiarare l'infondatezza del credito relativo agli interessi pretesi ai sensi del d.lgs. 231/2002 e, per l'effetto, di dichiarare la nullità,
l'annullamento o comunque l'inefficacia anche parziale dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tardivamente in giudizio
[...]
con comparsa di Controparte_1 costituzione del 16.6.2025, invocando, in via principale, la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. e, in via subordinata, la compensazione delle spese di lite in quanto, nelle more, non si era coltivata alcuna volontà di intraprendere un'effettiva iniziativa esecutiva a carico di controparte.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, entrambe le parti depositavano in seguito le proprie memorie autorizzate.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento reso inaudita altera parte il
21.2.2025 e confermato il 27.3.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 18.9.2025 e, su istanza dell'intimante, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
All'esito della conseguente udienza del 23.10.2025, il Giudice si riservava di procedere al deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118
3 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. – devono essere accolte, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Il primo motivo di opposizione è fondato.
Da un lato, si deve invero osservare come l'ordinanza n. 20935/2024 pronunciata dalla
Corte di Cassazione in data 26.7.2024 abbia “cassa[to] la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia[to] la causa alla Corte d'appello di Bologna” (doc. 4, fascicolo opponente), di talché la stessa risulta avere inciso complessivamente, seppur nei soli limiti delle ragioni ritenute fondate, sull'intero capo della sentenza n. 651/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di
Bologna in data 13.2.2020 in tema di “condanna [del]le appellate in solido al pagamento della complessiva somma di euro 756.334,84 oltre interessi legali…” (doc. 3, fascicolo opponente).
Dall'altro lato, poi, va considerato che non vi è ancora stata una statuizione di accertamento e di condanna in ordine alla percentuale di coassicurazione – indicata dall'intimante nella misura “pari al 13% della quota di rischio” (doc. 2, fascicolo opponente) – dovuta dall'opponente.
Ne consegue che l'atto di precetto opposto non risulta sorretto da un effettivo titolo esecutivo, né va trascurato di considerare che quest'ultimo, “in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo;
non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione” (Cass., sez. III, sent. 28.6.2012, n. 10875).
Va dunque accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 di procedere in executivis nei confronti di con riferimento
[...] Parte_1 alla pretesa recata dall'atto di precetto opposto.
Per l'effetto, poi, va altresì dichiarata l'inefficacia della medesima intimazione ex art. 480
c.p.c.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il principio di soccombenza e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento
4 per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1
, di procedere in
[...] Controparte_1 executivis nei confronti di con riferimento alla pretesa recata Parte_1 dall'atto di precetto opposto e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultimo; condanna , Controparte_1 CP_1
alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di Controparte_1
, nella complessiva misura di euro 9.500,00, oltre spese generali Parte_1 al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. FALETTI GIANCARLO e l'Avv. FALETTI MARIA NO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torino, c.so Vinzaglio n. 2
- OPPONENTE contro
Controparte_1
[...] con l'Avv. BALDASSARRE FRANCESCO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecce, via Duca d'Aosta n. 19
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Fermo il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo del 21.02.25 e del 27.02.25, Accertare e dichiarare che
in persona Controparte_2 del legale rappresentante e liquidatore e del socio accomandatario unico non ha titolo per procedere all'esecuzione e, per
l'effetto, dichiarare la nullità, annullare o dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto qui opposto. Accertare e dichiarare che le somme esposte nell'atto di precetto a titolo di interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 del 26.07.24 ad oggi non sono dovute per le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione ad atto di precetto e per l'effetto, dichiarare la nullità, annullare o dichiarare l'inefficacia anche parziale dell'atto di precetto qui opposto. Respingere l'istanza di rinvio
e/o di sospensione del presente giudizio così come formulata da controparte nella memoria di costituzione del 16.06.25, in quanto infondata per assenza dei presupposti come rilevato dal Giudice nell'ordinanza del 20.06.25 e respingere altresì la domanda di controparte di compensazione delle spese di lite per le ragioni esposte nella presente memoria autorizzata, anche in forza del principio di soccombenza ex art. 91 cpc. Con il favore di spese e compensi professionali, oltre iva e cpa e rimborso 15% spese generali ex DM 147/22, anche della fase cautelare” (memoria autorizzata, dep. tel. 15.7.2025).
Per l'opposta: “Si chiede per evidenti ragioni di equità sostanziale e processuale, la compensazione integrale delle spese e degli onorari di lite” (memoria autorizzata, dep. tel. 24.6.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 30.1.2025 e iscritto a ruolo in pari data,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_1 innanzi al Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 21.1.2025 per il complessivo importo di euro 72.905,00.
Nel dettaglio, l'opponente evidenziava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva alla sentenza n. 651/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna in data
13.2.2020 e, al contempo, rappresentava che il medesimo provvedimento era stato caducato dall'ordinanza n. 20935/2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 26.7.2024, la quale aveva accolto taluni motivi di impugnazione e, in relazione a ciò, aveva cassato la decisione di secondo grado rinviando la causa alla Corte di Appello di Bologna.
In particolare, l'intimata sosteneva, con un primo motivo di opposizione, l'insussistenza di un effettivo titolo esecutivo in capo a
[...]
Controparte_1
Tanto sia in ragione del fatto che la statuizione della Suprema Corte aveva determinato l'eliminazione del provvedimento impugnato, come peraltro emergeva anche dal contenuto dell'atto di riassunzione redatto da controparte ex art. 392 c.p.c., sia in ragione del fatto che la decisione di seconde cure non aveva comunque condannato al Parte_1 pagamento della somma recata dall'atto di precetto opposto, trattandosi di una pronuncia che aveva condannato una molteplicità di compagnie assicurative, in solido tra loro, al versamento di un importo differente rispetto a quello complessivamente indicato dall'intimante in euro
2 524.526,48, sia in ragione del fatto che vi era stato un abusivo frazionamento della pretesa creditoria laddove l'opposta aveva proceduto alla notificazione di un atto di intimazione ex art. 480 c.p.c. nei confronti di ciascuna società di assicurazione, così indebitamente moltiplicando la richiesta per compensi legali.
Sotto altro profilo, poi, l'opponente deduceva, con un secondo motivo di opposizione,
l'erroneità della quantificazione della pretesa a titolo di interessi, in quanto gli stessi non avrebbero potuto essere calcolati secondo la misura di cui al d.lgs. 231/2002.
In conclusione, l'intimata domandava, in via preliminare, di sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo fatto valere da controparte, nonché, in via principale, di accertare e di dichiarare l'insussistenza del diritto avversario di procedere in executivis e, per l'effetto, di dichiarare la nullità, l'annullamento o comunque l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e, al contempo, chiedeva di accertare e di dichiarare l'infondatezza del credito relativo agli interessi pretesi ai sensi del d.lgs. 231/2002 e, per l'effetto, di dichiarare la nullità,
l'annullamento o comunque l'inefficacia anche parziale dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tardivamente in giudizio
[...]
con comparsa di Controparte_1 costituzione del 16.6.2025, invocando, in via principale, la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. e, in via subordinata, la compensazione delle spese di lite in quanto, nelle more, non si era coltivata alcuna volontà di intraprendere un'effettiva iniziativa esecutiva a carico di controparte.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, entrambe le parti depositavano in seguito le proprie memorie autorizzate.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento reso inaudita altera parte il
21.2.2025 e confermato il 27.3.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 18.9.2025 e, su istanza dell'intimante, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
All'esito della conseguente udienza del 23.10.2025, il Giudice si riservava di procedere al deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118
3 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. – devono essere accolte, per le ragioni di seguito illustrate.
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Il primo motivo di opposizione è fondato.
Da un lato, si deve invero osservare come l'ordinanza n. 20935/2024 pronunciata dalla
Corte di Cassazione in data 26.7.2024 abbia “cassa[to] la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia[to] la causa alla Corte d'appello di Bologna” (doc. 4, fascicolo opponente), di talché la stessa risulta avere inciso complessivamente, seppur nei soli limiti delle ragioni ritenute fondate, sull'intero capo della sentenza n. 651/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di
Bologna in data 13.2.2020 in tema di “condanna [del]le appellate in solido al pagamento della complessiva somma di euro 756.334,84 oltre interessi legali…” (doc. 3, fascicolo opponente).
Dall'altro lato, poi, va considerato che non vi è ancora stata una statuizione di accertamento e di condanna in ordine alla percentuale di coassicurazione – indicata dall'intimante nella misura “pari al 13% della quota di rischio” (doc. 2, fascicolo opponente) – dovuta dall'opponente.
Ne consegue che l'atto di precetto opposto non risulta sorretto da un effettivo titolo esecutivo, né va trascurato di considerare che quest'ultimo, “in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo;
non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione” (Cass., sez. III, sent. 28.6.2012, n. 10875).
Va dunque accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 di procedere in executivis nei confronti di con riferimento
[...] Parte_1 alla pretesa recata dall'atto di precetto opposto.
Per l'effetto, poi, va altresì dichiarata l'inefficacia della medesima intimazione ex art. 480
c.p.c.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il principio di soccombenza e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento
4 per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1
, di procedere in
[...] Controparte_1 executivis nei confronti di con riferimento alla pretesa recata Parte_1 dall'atto di precetto opposto e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultimo; condanna , Controparte_1 CP_1
alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di Controparte_1
, nella complessiva misura di euro 9.500,00, oltre spese generali Parte_1 al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 23 ottobre 2025
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