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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/09/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6562 /2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6562 /2024 RG promossa con ricorso depositato il 15.11.2024
e vertente tra
, (CF ) con l'avv. MOIOLI RENATA del Parte_1 C.F._1
foro di Bergamo
RICORRENTE
e
, (CF ) con gli avv.ti PESENTI Controparte_1 C.F._2
GRITTI ALESSANDRA e PELLEGRINO MONICA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero cui è stata fatta la comunicazione ex art. 473bis-14 cpc avente ad oggetto : separazione giudiziale conclusioni : per le parti : come da accordo di cui alla nota depositata per l'udienza cartolare dell'11.9.2025 e rinuncia della declaratoria di addebito .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio Parte_1
il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della Controparte_1
separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di aver contratto matrimonio concordatario in COSTA VOLPINO
(BG ) col resistente in data 29/05/2004 ; che dal matrimonio non erano nati figli. Dopo aver ricordato come per amore ella aveva abbandonato gli studi universitari e aveva sempre supportato il marito nelle iniziative economiche di lui, anche subendo sfratti piuttosto che momenti critici, si soffermava sulla situazione esistente dal 2009 e cioè da quando il marito era andato a lavorare in Svizzera, mentre lei faceva la badante – lavoro che però perdeva a fine 2023- e di come proprio in Svizzera il resistente aveva iniziato ad avere una stabile relazione sentimentale, così da non occuparsi per nulla né di lei né dei debiti che a suo carico egli aveva lasciato. Concludeva instando per la pronuncia della separazione con declaratoria dell'addebito a carico del marito e chiedeva a titolo di mantenimento di € 1000,00 mensile
Il resistente costituendosi ripercorreva, a sua volta, la vita matrimoniale, ricordando in particolare anche le attività che come elettricista aveva intrapreso e di come la vita coniugale fosse stata serena fino al 2015, epoca dalla quale, di contro, la crisi si era presentata in modo deciso tanto che la parti vivevano già in casa come separati fino al 2023 quando la moglie gli aveva impedito di entrare in casa ed egli si era ritrovato a dormire in auto. Riconosceva che in Svizzera aveva un'altra compagna ed un'altra famiglia con un figlio nato nel febbraio 2024, pur sottolineando che sempre aveva cercato, fino a quando lavorava, di versare qualcosa alla moglie. Si soffermava così sia sulla propria situazione economica che sugli oneri e sui debiti che aveva, evidenziando che la ricorrente percepiva tra indennità e reddito di inclusione l'importo mensile di
€ 1.050,00. Concludeva per la sola pronuncia di separazione con il rigetto dell'addebito a suo carico, in via subordinata si dichiarava disposto a versare a titolo di mantenimento la somma mensile di € 150,00.
All'udienza di prima comparizione, rinviata su richiesta dei procuratori ad altra giornata in modalità cartolare- 11.9.25, le parti raggiungevano un accordo e il giudice dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separatamente rimetteva immediatamente la causa avanti al Collegio per la decisione
La considerazione di quanto evidenziato in ricorso unitamente alla stessa esistenza di altra famiglia in Svizzera del resistente danno contezza, senza dubbio, della reale rottura di qualsivoglia comunione affettiva di vita tra le parti per cui la domanda viene accolta e di conseguenza pronunciata la separazione coniugale.
La rinuncia alla richiesta di addebito esonera questo Collegio dall'esaminare tale aspetto in termini di mancata assistenza coniugale.
Di fatto non vi è altra pronuncia , salvo questa di stato e di riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della ricorrente che appare congruo.
Le spese di lite, alla luce dell'accordo raggiunto , vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] l'[...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] l'[...] (atto n. 14, parte II°, serie A, registro del
Comune di Costa Volpino, Atti di Matrimonio dell'anno 2004)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COSTA VOLPINO (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Dà atto della rinuncia alla domanda di addebito
- verserà a , per il suo mantenimento, l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 230,00 entro il 20 di ogni mese con bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale ISTAT
- Spese compensate
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio dell'11.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6562 /2024 RG promossa con ricorso depositato il 15.11.2024
e vertente tra
, (CF ) con l'avv. MOIOLI RENATA del Parte_1 C.F._1
foro di Bergamo
RICORRENTE
e
, (CF ) con gli avv.ti PESENTI Controparte_1 C.F._2
GRITTI ALESSANDRA e PELLEGRINO MONICA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero cui è stata fatta la comunicazione ex art. 473bis-14 cpc avente ad oggetto : separazione giudiziale conclusioni : per le parti : come da accordo di cui alla nota depositata per l'udienza cartolare dell'11.9.2025 e rinuncia della declaratoria di addebito .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio Parte_1
il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della Controparte_1
separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di aver contratto matrimonio concordatario in COSTA VOLPINO
(BG ) col resistente in data 29/05/2004 ; che dal matrimonio non erano nati figli. Dopo aver ricordato come per amore ella aveva abbandonato gli studi universitari e aveva sempre supportato il marito nelle iniziative economiche di lui, anche subendo sfratti piuttosto che momenti critici, si soffermava sulla situazione esistente dal 2009 e cioè da quando il marito era andato a lavorare in Svizzera, mentre lei faceva la badante – lavoro che però perdeva a fine 2023- e di come proprio in Svizzera il resistente aveva iniziato ad avere una stabile relazione sentimentale, così da non occuparsi per nulla né di lei né dei debiti che a suo carico egli aveva lasciato. Concludeva instando per la pronuncia della separazione con declaratoria dell'addebito a carico del marito e chiedeva a titolo di mantenimento di € 1000,00 mensile
Il resistente costituendosi ripercorreva, a sua volta, la vita matrimoniale, ricordando in particolare anche le attività che come elettricista aveva intrapreso e di come la vita coniugale fosse stata serena fino al 2015, epoca dalla quale, di contro, la crisi si era presentata in modo deciso tanto che la parti vivevano già in casa come separati fino al 2023 quando la moglie gli aveva impedito di entrare in casa ed egli si era ritrovato a dormire in auto. Riconosceva che in Svizzera aveva un'altra compagna ed un'altra famiglia con un figlio nato nel febbraio 2024, pur sottolineando che sempre aveva cercato, fino a quando lavorava, di versare qualcosa alla moglie. Si soffermava così sia sulla propria situazione economica che sugli oneri e sui debiti che aveva, evidenziando che la ricorrente percepiva tra indennità e reddito di inclusione l'importo mensile di
€ 1.050,00. Concludeva per la sola pronuncia di separazione con il rigetto dell'addebito a suo carico, in via subordinata si dichiarava disposto a versare a titolo di mantenimento la somma mensile di € 150,00.
All'udienza di prima comparizione, rinviata su richiesta dei procuratori ad altra giornata in modalità cartolare- 11.9.25, le parti raggiungevano un accordo e il giudice dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separatamente rimetteva immediatamente la causa avanti al Collegio per la decisione
La considerazione di quanto evidenziato in ricorso unitamente alla stessa esistenza di altra famiglia in Svizzera del resistente danno contezza, senza dubbio, della reale rottura di qualsivoglia comunione affettiva di vita tra le parti per cui la domanda viene accolta e di conseguenza pronunciata la separazione coniugale.
La rinuncia alla richiesta di addebito esonera questo Collegio dall'esaminare tale aspetto in termini di mancata assistenza coniugale.
Di fatto non vi è altra pronuncia , salvo questa di stato e di riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della ricorrente che appare congruo.
Le spese di lite, alla luce dell'accordo raggiunto , vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] l'[...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] l'[...] (atto n. 14, parte II°, serie A, registro del
Comune di Costa Volpino, Atti di Matrimonio dell'anno 2004)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COSTA VOLPINO (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Dà atto della rinuncia alla domanda di addebito
- verserà a , per il suo mantenimento, l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 230,00 entro il 20 di ogni mese con bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale ISTAT
- Spese compensate
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio dell'11.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino