Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2337
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Fatti costitutivi della domanda di separazione

    Le parti hanno contratto matrimonio e la ricorrente è comparsa avanti al giudice confermando la volontà di non proseguire la convivenza coniugale. Il resistente non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica ed è stata dichiarata la contumacia.

  • Altro
    Richiesta di assegnazione casa coniugale

    La decisione sull'assegnazione della casa coniugale sarà presa nella sentenza definitiva.

  • Altro
    Richiesta di affido esclusivo dei minori alla madre

    La decisione sull'affido dei minori sarà presa nella sentenza definitiva.

  • Altro
    Richiesta di incontri in Spazio Neutro

    La decisione sulle modalità di incontro tra padre e figli sarà presa nella sentenza definitiva.

  • Altro
    Richiesta di assegno di mantenimento

    La decisione sull'assegno di mantenimento sarà presa nella sentenza definitiva.

  • Altro
    Richiesta che l'assegno unico venga percepito dalla madre

    La decisione sulla percezione dell'assegno unico sarà presa nella sentenza definitiva.

  • Altro
    Richiesta di contributo mensile per la madre

    La decisione sul contributo al sostentamento della madre sarà presa nella sentenza definitiva.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale di Monza, presieduto dalla dott.ssa Carmen Arcellaschi, in merito a una causa di separazione personale tra coniugi. La parte ricorrente ha richiesto la separazione, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, l'affido esclusivo dei minori e un contributo mensile per il mantenimento dei figli. Inoltre, ha chiesto che gli incontri tra il padre e i minori avvengano in Spazio Neutro, con la supervisione di educatori, e ha sollecitato una valutazione psicodiagnostica per comprendere le dinamiche familiari.

Il giudice ha accolto la domanda di separazione, evidenziando che la ricorrente ha manifestato chiaramente la volontà di non proseguire la convivenza coniugale, mentre il resistente non si è costituito in giudizio, risultando contumace. La decisione si basa sulla regolarità della notifica e sulla conferma della volontà della ricorrente, ritenendo quindi fondata la domanda di separazione. Il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio per le questioni relative alle spese e ha ordinato la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della separazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2337
    Giurisdizione : Trib. Monza
    Numero : 2337
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo