Art. 2.
Il Governo del Re - sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti - provvedera' a formare ed approvare, con le integrazioni e con gli emendamenti riconosciuti opportuni, i testi unici coordinati delle disposizioni di legge e di regolamento, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, in vigore a norma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786 , e successive disposizioni, e della presente legge, dopo aver udita una Commissione di tre senatori e tre deputati, nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° maggio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Il Governo del Re - sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti - provvedera' a formare ed approvare, con le integrazioni e con gli emendamenti riconosciuti opportuni, i testi unici coordinati delle disposizioni di legge e di regolamento, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, in vigore a norma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786 , e successive disposizioni, e della presente legge, dopo aver udita una Commissione di tre senatori e tre deputati, nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° maggio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.