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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12140/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.10.2025 da nata a [...] il [...], residente a [...]
Damiano n. 11, di professione dipendente di azienda nel settore della moda;
titolo di studio Laurea in arte (conseguita in Giappone); codice fiscale , cittadina giapponese, C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Indipendenza n. 58, professione imprenditore (attualmente disoccupato); titolo di studio di scuola superiore (liceo artistico), codice fiscale , cittadino italiano, C.F._2
entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Paola Giulia Belloli (C.F. – PEC C.F._3
del Foro di Milano ed entrambi elettivamente domiciliati Email_1 presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Bellini n. 10
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 7.9.2005; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1423 - Parte I S, anno 2005 e trascritto nel
Registro dello stato civile del Comune di Follo (La Spezia) al n. 21, P. II, Serie C, anno 2005;
In separazione legale dei beni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.10.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I coniugi, che vivevano in una casa coniugale in locazione, hanno già rilasciato l'appartamento al proprietario, per cui attualmente ciascuno vive già autonomamente in una nuova abitazione.
In particolare il Sig. vive in una casa di proprietà del proprio padre, e la signora Pt_2 in una abitazione in locazione. Parte_1
3) I coniugi non hanno più nessun bene in comune, né immobile, né mobile registrato, né di altro tipo.
4) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficiente e pertanto nessuno dei due dovrà corrispondere alcun contributo per il mantenimento dell'altro, né per nessun altro titolo, ragione o causa.
5) Le parti si esonerano reciprocamente dal deposito dei documenti sulle rispettive consistenze economiche e patrimoniali (come le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
gli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni).
*** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
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P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in civile in Milano, in data 7.9.2005, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1423 - Parte I S, anno 2005 e trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Follo (La Spezia) al n. 21, P. II, Serie C, anno 2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garbagnate Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Chiara Delmonte Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG