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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.2.25 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1574/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 difeso come in atti dall'avv. Pasquale Guastafierro;
APPELLANTE
E in persona del suo presidente p.t., rappresentato e difeso come da procura in atti CP_1 dagli AVV.TI CARMINE BARONE, VINCENZO DI MAIO, NICOLA DI RONZA E GIANLUCA TELLONE,;
APPELLATO/I
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA n. 932/2024, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso avviso di addebito 371 2022 0000317747000 notificatogli dall' in data 18.03.2022, con CP_1 cui le veniva richiesto il pagamento di contributi previdenziali per i dipendenti a titolo di somme aggiuntive per omesso versamento e sanzioni pari ad una somma complessiva di € 83.464,81 inerenti il periodo 04/2015 - 06/2017. La ricorrente in primo grado aveva dedotto l'illegittimità della richiesta contributiva – derivante da verbale ispettivo- in quanto in considerazione delle vicende societarie e della condotta dell'istituto, era addebitabile allo stesso l'erroneo pagamento della contribuzione. Ha in particolare specificato che nel corso degli anni la società aveva cambiato l'assetto societario e in data 29/04/2015 la società ricorrente, iscritta all'epoca dei fatti nell'Albo delle Imprese Artigiane ” in virtù di delibera n 134108 del 14/09/98 ed inquadrata con posizione contributiva artigianato con codice CSC 40413, si trasformava da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata ( cfr. atto notarile registrato in data 29/04/2015 al n. 3494 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Napoli anno 2015 protocollo n. 45689 – doc. 11); che pertanto il richiedeva con Parte_1 domanda presentata il 23/06/2015 alla Camera di Commercio di Napoli la cancellazione dall'albo delle Imprese artigiane e l'iscrizione nel Registro delle Imprese settore piccola e media industria;
che CP_ nel contempo la società provvedeva a richiedere all'Inail ed all' l'inquadramento della posizione contribuiva ed assicurativa nel settore industria;
che l'Inail, con provvedimento del 30/06/2015, comunicava di aver eseguito il passaggio di inquadramento della società dal settore artigiano a quello di industria a decorrere dal 10/06/2015; mentre l' provvedeva alla variazione CP_1 dell'inquadramento della società dal settore Artigianato a quello Industria solo in data 25/05/2017 e solo dietro solleciti ripetuti;
che pertanto nelle more essa aveva potuto adempiere alle obbligazioni contributive “secondo ramo Artigiano”. Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1 Il primo giudice, esaminati gli atti, ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente, in applicazione dell'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a norma del quale trattandosi di variazione a richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa, ovvero dalla data della richiesta di variazione alla camera di commercio. Ha ritenuto pertanto, illegittimo il versamento di contributi settore imprese artigiane anziché settore industria al pari della fruizione di sgravi contributivi, subordinato ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 al possesso di regolare DURC ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresenta-tive sul piano nazionale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame la società censurandola nella parte in cui non aveva tenuto conto del fatto che essa società aveva richiesto la variazione mediante “Comunicazione Unica” che è cosa ben diversa dalla richiesta di cui all'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, richiamato nell'impugnata sentenza, a cui consegue la retroattività degli effetti del provvedimento adottato dall'Ente coinvolto, quando è avanzata direttamente dall'interessato. Ha dedotto con ampie argomentazioni, di aver sempre attuato le procedure previste e di aver dunque diritto agli sgravi. Ha chiesto la riforma della sentenza gravata. Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del gravame. ha dedotto che, diversamente da quanto CP_1 prospettato dalla ricorrente, la domanda di cancellazione era stata presentata alla Camera di commercio solo il 07/04/2017, circostanza questa che controparte ha artatamente omesso di riferire in data 19/04/2017 la CCIAA ha deliberato la cessazione a far data dal 22/06/2015 con trasmissione della Delibera ad il quale, solo a seguito della trasmissione, ha potuto provvedere alla CP_1 variazione il 25.5.2017. Ha altresì evidenziato che sulla scorta degli accertamenti risultanti nel
Verbale Ispettivo n. 2018017469/DDL del 06.05.2019 gli Ispettori hanno contestato alla Ditta, oltre al resto, che (lett. C), pag. 12 del Verbale): “A seguito della variazione dell'inquadramento aziendale da Artigiano ad Industria, l'azienda ha cambiato il CCNL di riferimento che da “Alimentaristi Artigiani” è passato al “C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore” dalla data del 22.06.2015, ma ha adeguato le retribuzioni ed i livelli di inquadramento dei dipendenti solo dal 01.04.2017. Pertanto, con il presente verbale si procede al recupero dei contributi omessi e delle relative sanzioni dovute all' , secondo il CCNL di riferimento per il periodo dal 01/07/2015 al CP_2
31/03/2017, per tutti i dipendenti del periodo, secondo gli imponibili retributivi calcolati a che si riportano di seguito da C.1) e C. 17) e negli allegati al verbale”. Dalla irregolarità contributiva è scaturito inoltre, giocoforza, il recupero delle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 1, comma
1175, della Legge n. 296/2006 usufruite dalla Ditta. In pratica con la trasformazione, i precedenti soci artigiani erano stati assunti come dipendenti con perdita dei requisiti artigiani e ciò nonostante l'azienda con le buste paga ha omesso parte delle retribuzioni ai dipendenti e dell'imponibile previdenziale continuando ad applicare il CCNL dell'artigianato, che prevede livelli retributivi inferiori a quelli dell'industria ed istituti contrattuali diversi come la mancanza della 14° mensilità; ne consegue che il datore di lavoro ha evaso parte della contribuzione dovuta all'Istituto
Previdenziale, secondo quanto poi addebitato con verbale ispettivo per cui è causa ed il conseguente
Avviso di Addebito impugnato.
Ha chiesto il rigetto del gravame. La controversia è decisa come da dispositivo in atti. L'appello non può trovare accoglimento. E' pacifico che il richiedeva con domanda presentata il 23/06/2015 alla Camera Parte_1 di Commercio di Napoli la cancellazione dall'albo delle Imprese artigiane e l'iscrizione nel Registro delle Imprese settore piccola e media industria ( doc. 12 allegato al ricorso di primo grado). Orbene, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, l'art. 3 della L. 335/1995 prevede che “8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai CP_1 fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall Le disposizioni di cui al primo e CP_1 secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.” La Suprema Corte con orientamento costante (Cass. n.568 del 2022, n.5541 del 2021, n.14257 del 2019, n.3460 del 2018 e n.4521 del 2006) ha ribadito che “la regola generale posta CP_ dall'art.3, co.8 L. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell di variazione della classificazione a sensi dell'art.49 della legge n.88 del 1989 non hanno efficacia, retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Si tratta di regola che vale anche quando la riclassificazione sia svolta CP_ d'ufficio dall in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività. La retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. Come rilevato da questa Corte (cfr. Cass. n.568 del 2022, cit.) la lettura dell'art.3 comma 8 della legge n.335 del 1995 si giustifica alla luce della ratio della norma stessa, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell'istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall'esigenza dell'impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati. 5.2…” ( cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/08/2024, (ud. 28/02/2024, dep. 13/08/2024), n.22798).
Ed allora, la ratio della norma, come interpretata dalla Suprema Corte è quellatesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell'istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall'esigenza dell'impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati.
Per questa ragione la regola della irretroattività vale per le variazioni di Ufficio o di iniziativa dell'istituto. Se così è, è evidente che quando, come nella specie, la variazione sia stata richiesta dalla parte, si applica il secondo period del art. 3 su richiamato secondo cui “In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa.”.
Non può esservi dubbio che sia la stessa società a dire di aver inoltrato richiesta nel giugno 2015, dunque non può esservi dubbio che gli effetti della variazione disposta decorrano dal periodo di paga in corso alla data della richiesta.
In questo caso ( richiesta della parte) infatti non può verificarsi alcuna incertezza sul rapporto contributivo.
La regola in questione ben si attaglia al caso di specie ove è incontestato che i soci della società di persone ( , e si sono cancellati dalla Gestione Persona_1 Persona_2 Persona_3 lavoratori autonomi Artigiani e, sono stati assunti in pari data come lavoratori dipendenti della loro stessa azienda, senza però adeguare la contribuzione al CCNL picole medie imprese, pur dichiarato nei modelli . L' ha espressamente dedotto quest'ultima circostanza sulla quale la CP_3 CP_1 controparte non ha mosso alcuna contestazione. L'appello, pertanto non può essere accolto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi-della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando;
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 5000/00 in favore dell' ; CP_1
• Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 21.2.25
Il Consigliere est. Il Presidente