CASS
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/08/2025, n. 28486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28486 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE IO RG Sent. n. sez. 1357/2025 CC - 10/07/2025 - Relatore - UE CE ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 25/06/2024 lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso 1.Con sentenza in data 25/06/2024 la Corte di appello di Bologna, in accoglimento del solo motivo di appello riguardante la pena, ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Forlì in data 27/05/2021 nei confronti di TU CI per il delitto di cui all’artt. 641 cod. pen., riducendo la pena a lui inflitta a mesi nove di reclusione.
2.2.Con il secondo motivo lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), in relazione al diniego della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. avuto riguardo all’esatta entità del danno patito (pari ad 800 euro). Penale Sent. Sez. 2 Num. 28486 Anno 2025 Presidente: RG IO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/07/2025 2. La Corte di merito, con motivazione non sindacabile in questa sede, perché basata su dati fattuali incontestati, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Rv. 269682; Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Rv. 262570; Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Rv. 281868) ha ritenuto integrato il dolo del reato valorizzando una pluralità di indizi univoci: la chiusura del conto corrente sul quale era stato tratto l’assegno rimasto insoluto, il lasso temporale intercorso tra la consegna dell’assegno (il venerdì) e il giorno dell’incasso (lunedì), l’urgenza di concludere l’affare e la successiva rottamazione dell’autovettura appena acquistata con il conseguimento di euro 800. Si tratta di elementi che unitariamente considerati correttamente hanno condotto la Corte di merito a ritenere provata la preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza sin dal momento della stipula del contratto da parte di TU sicchè il motivo sul punto si rivela generico oltre che manifestamente infondato.
6.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Così è deciso, 10/07/2025 Il Presidente IO RG
2.2.Con il secondo motivo lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), in relazione al diniego della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. avuto riguardo all’esatta entità del danno patito (pari ad 800 euro). Penale Sent. Sez. 2 Num. 28486 Anno 2025 Presidente: RG IO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/07/2025 2. La Corte di merito, con motivazione non sindacabile in questa sede, perché basata su dati fattuali incontestati, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Rv. 269682; Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Rv. 262570; Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Rv. 281868) ha ritenuto integrato il dolo del reato valorizzando una pluralità di indizi univoci: la chiusura del conto corrente sul quale era stato tratto l’assegno rimasto insoluto, il lasso temporale intercorso tra la consegna dell’assegno (il venerdì) e il giorno dell’incasso (lunedì), l’urgenza di concludere l’affare e la successiva rottamazione dell’autovettura appena acquistata con il conseguimento di euro 800. Si tratta di elementi che unitariamente considerati correttamente hanno condotto la Corte di merito a ritenere provata la preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza sin dal momento della stipula del contratto da parte di TU sicchè il motivo sul punto si rivela generico oltre che manifestamente infondato.
6.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Così è deciso, 10/07/2025 Il Presidente IO RG