Ordinanza collegiale 27 ottobre 2022
Ordinanza presidenziale 12 luglio 2024
Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9848 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09848/2025REG.PROV.COLL.
N. 07142/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7142 del 2019, proposto da
La Cannuccia S.n.c. di IN ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Pallavicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Petrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda-bis) n. 5624/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ardea e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. NO BE e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Pallavicini e Francesco Petrocchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appellante era titolare della concessione demaniale marittima n. 19/2015 nel Comune di Ardea per il mantenimento di uno Stabilimento Balneare denominato “La Cannuccia”.
2 – La concessione è stata rilasciata in data 20/5/2015 a seguito di procedimento di proroga ex lege della precedente concessione demaniale n. 37/2003, che aveva ad oggetto il mantenimento di un Chiosco bar, trattoria, cabine, docce, bagni, parcheggio tettoia e magazzino, nonché per noleggiare attrezzature balneari.
3 - La società ha impugnato la nota Comune di Ardea prot. N. 49045 del 22.08.2018 avente ad oggetto “annullamento in autotutela della proroga alla CDM n. 19 del reg. N. 19 del rep. Del 20.05.2015 intestata alla società la Cannuccia nella parte in cui lo stesso sembrerebbe aver legittimato le opere abusivamente realizzate rispetto a quanto oggetto dell’originaria concessione demaniale e decadenza della CDM n. 37 reg. N. 1 rep. Del 16.05.2013” nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato.
4 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando che:
- “dagli atti di causa risulta incontestato che, quanto meno a partire dal 2011, la ricorrente non ha pagato i canoni dovuti al Comune, nemmeno dopo la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento/decadenza”;
- “tale circostanza legittimava di per sé il provvedimento impugnato ed esime il Collegio dall’esaminare le censure che riguardano la legittimità dell’annullamento in quanto tale”.
5 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5.1 - Va dato atto che il procedimento di definizione agevolata di cui al comma 7 dell’art. 100 del D.L. 104/2020, e che aveva causato plurimi differimenti della decisione, non si è concluso positivamente per l’appellante (vedasi documentazione da ultimo depositata dal Comune).
6 - Con l’appello la società contesta che il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto che oggetto dell’annullamento era la concessione rilasciata nel 2003 e non la seguente, rilasciata nel 2015. Benché la seconda sia stata rilasciata a titolo di proroga della precedente, tra i due titoli esisterebbe una piena autonomia, sicché la revoca disposta dall’amministrazione cadrebbe su un provvedimento non più efficace, perché superato. Secondo l’appellante, sarebbe quindi erronea la statuizione del Tar laddove estende anche al secondo titolo (rilasciato nel 2015) l’effetto caducante della revoca adottata esclusivamente rispetto al titolo originario.
6.1 - Parimenti erronea sarebbe la decisione di ritenere che il mancato pagamento dei canoni per le annualità 2011-2016 possa costituire valido presupposto della revoca del titolo.
L’appellante deduce come l’inerzia serbata dall’amministrazione nel richiedere il pagamento dei canoni (avviata solo nel 2018) finirebbe in modo inammissibile per pregiudicare la posizione del privato. Sarebbe stato onere dell’amministrazione non solo attivarsi tempestivamente prima di revocare il titolo, ed anche proporre una rateizzazione del pagamento della somma (circa €70.000), invece richiesta in un’unica soluzione.
6.2 - Altrettanto illegittima sarebbe la revoca nella misura in cui il Comune ha condotto un’istruttoria carente, priva del necessario coinvolgimento dell’intendenza di finanza, che potesse relazionare con certezza sull’ammontare del debito del privato.
6.3 - L’appellante ripropone per il resto i motivi dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure (Violazione di Legge: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere in alcune delle sue tipizzate fi-gure sintomatiche, ed in particolare: difetto di istruttoria, carenza di presupposti, travisamento di atti e fatti, difetto di motivazione e sviamento).
7 - L’appello è infondato.
Giova precisare che il provvedimento impugnato ha annullato l’atto di proroga della concessione demaniale rilasciata nel 2003 e, al contempo, ha dichiarato la decadenza della stessa concessione, per mancato pagamento dei canoni.
L’appellante sostiene che oggetto del provvedimento di decadenza non sia la concessione vigente (quella prorogata), ma la precedente. Da ciò la ritenuta impossibilità giuridica di dichiarare decaduta una concessione oramai superata e non più efficace.
Tale prospettazione muove da un presupposto errato.
Nel caso in esame non si è al cospetto di due distinte concessioni, bensì di un’originaria concessione che è stata poi prorogata. In altri termini, il rapporto concessorio non ha subito soluzioni di continuità nel tempo, dal momento che l’atto di proroga si limita a perpetuare l’efficacia, oltre il limite temporale originariamente previsto, della concessione n. 37/2003.
A conferma di tale assunto risulta dirimente il fatto che se l’atto di cui alla concessione del 2015 avesse dato luogo ad un nuovo e distinto rapporto rispetto al precedente, questa avrebbe dovuto essere preceduto da una procedura comparativa ad evidenza pubblica, come ormai pacifico in tema di concessione di beni demaniali.
Al riguardo, anche la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la “proroga” dello stesso titolo concessorio determina una mera protrazione nel tempo dell’efficacia dell’originaria concessione (cfr. Cons. di Stato, II, parere n. 2760/2014).
7.1 - Ciò precisato, il grave e protratto inadempimento, come accertato nel corso di giudizio di primo grado, è incontestato.
Anche la pretesa erroneità della sentenza impugnata per non aver valutato l’inerzia del Comune nel recupero dei canoni e la richiesta di pagamento in unica soluzione degli arretrati appare del tutto irrilevante, tenuto conto che la concessione obbliga al pagamento dei canoni, senza che vi sia necessità di richiesta espressa o diffida per integrare l’efficacia dell’obbligo.
Inoltre, a fronte della richiesta del pagamento degli arretrati, era semmai onere del debitore – non certo del Comune creditore – proporre un’eventuale rateizzazione del pagamento, che l’amministrazione avrebbe poi potuto valutare.
Per altro, di fatto, per quel che consta, alcuna somma è mai stata versata da parte appellante.
A fronte dell’incontestata morosità risulta sostanzialmente irrilevante anche il rilievo per cui avrebbe dovuto essere coinvolta in sede istruttoria l’intendenza di finanza competente.
7.2 - Il pacifico e grave inadempimento della concessionaria giustifica la decadenza dalla concessione, indipendentemente da ogni ulteriore profilo (cfr. cod. nav. art. 49 sul mancato pagamento dei canoni concessori; vedi anche Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015 n. 3055: “il mancato pagamento del canone è senz'altro idoneo a comportare il venir meno del rapporto concessorio, costituendo una violazione grave, che in concreto è stata anche reiterata nel tempo, rispetto alla quale la sanzione prevista non è illogica”).
Ne deriva che, contrariamente agli assunti dell’appellante, il Tar ha fatto corretto uso dei principi stabiliti dalla giurisprudenza relativamente alla possibilità dell’assorbimento dei motivi, dal momento che lo scrutinio delle ulteriori censure non sarebbe stato idoneo a portare ad alcun esito utile, dovendosi comunque confermare la legittimità della decadenza in ragione del mancato pagamento dei canoni.
8 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Vista la soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore del Comune; rispetto al Ministero, possono invece essere compensate, stante la costituzione solo formale di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune appellato, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge, compensandole per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
BI CO, Presidente FF
NO BE, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO BE | BI CO |
IL SEGRETARIO