TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2025, n. 11689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11689 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 54758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.r.g. 54758/2024 sul ricorso svolto da:
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gottini Patrizia, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente nei confronti di , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Feliziani Fausto Emiliano, Controparte_1
giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del P.M.;
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in fatto e in diritto Pt_2
ha chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in Parte_1
ordine al figlio , nato a [...] il [...] da una relazione more uxorio, ormai cessata, con Per_1
Controparte_1
Parte resistente, costituendosi in giudizio, ha formulato delle richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti domandati dal ricorrente.
Nelle more del giudizio, precisamente all'udienza ex art. 473-bis.21 del 15.07.2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto soluzione concordata, chiedendo termine per il deposito delle condizioni ed il G.D. ha disposto in conformità, concedendo termine per il deposito in giudizio delle condizioni concordate sino al 18.7.25, riservando all'esito la decisione al Collegio.
In data 18.7.25 sono state depositate le seguenti condizioni: “1) Il figlio resta affidato Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 2) Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora paterna, con Persona_2
facoltà della madre di vederlo e tenerlo nei periodi di seguito indicati: a) week end alterni con la
Sig.ra la quale preleverà il minore il venerdì all'uscita della scuola, o presso la casa paterna CP_1 in caso di scuola chiusa, per riportarlo all'abitazione paterna la domenica entro le ore 21; b) per le festività natalizie: ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio, fermo restando che il minore trascorrerà il 24 ed il 25 alternativamente con ciascun genitore;
c) per le festività pasquali: ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla domenica di Pasqua
compreso con un genitore e dal lunedì dell'Angelo sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro genitore;
d) per tutte le festività riconosciute civili e religiose: ad anni alterni;
e) compleanno del minore;
ad anni alterni con ciascun genitore;
f) compleanno genitori: il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo; g) periodo estivo: 25 giorni con la madre,
anche non continuativi, durante il periodo 01.07-31.08 da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo la madre potrà tenere con sé il minore gli ultimi 10 giorni di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto che potranno andare dall'1 al 15 o dal 16 al 31
alternativamente di anno in anno;
h) il prelievo ed il riaccompagno di avverranno sempre Per_1
presso la casa del padre, ad eccezione di quando la madre lo preleverà a scuola. L'orario di prelievo da casa del padre sarà indicativamente alle ore 11 della mattina, mentre il riaccompagno sarà entro le ore 21,00. 3) la madre, a partire dal mese di agosto 2025, corrisponderà al Sig. , a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento di , entro il 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 Per_1
(duecento/00), che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla data di emissione della emananda sentenza. 4) Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra le parti come da Protocollo di Intesa del Tribunale di
Roma. 5) L'assegno unico verrà percepito dai Sigg. e nella misura del Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno. 6) Le spese del presente procedimento iscritto a RG n.54758/2024 sono integralmente compensate tra le parti. 7) I Sigg. e dichiarano di aver definito ogni Parte_1 Controparte_1
rapporto pregresso e di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altra, a titolo di mantenimento,
spese straordinarie e quant'altro, del figlio , rinunciando, reciprocamente a qualsiasi Persona_2
diritto, pretesa e azione”. Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per il figlio minore e valutata la congruità delle condizioni concordate con l'interesse dello stesso, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento del figlio, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi, dalla mera rilevanza negoziale, di cui prende atto.
Stante il raggiunto accordo va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui in parte motiva, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi esulanti dal contenuto necessario la pronuncia, di cui prende atto;
2) compensa le spese
Così deciso in Roma, il 18/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.r.g. 54758/2024 sul ricorso svolto da:
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gottini Patrizia, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente nei confronti di , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Feliziani Fausto Emiliano, Controparte_1
giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del P.M.;
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in fatto e in diritto Pt_2
ha chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in Parte_1
ordine al figlio , nato a [...] il [...] da una relazione more uxorio, ormai cessata, con Per_1
Controparte_1
Parte resistente, costituendosi in giudizio, ha formulato delle richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti domandati dal ricorrente.
Nelle more del giudizio, precisamente all'udienza ex art. 473-bis.21 del 15.07.2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto soluzione concordata, chiedendo termine per il deposito delle condizioni ed il G.D. ha disposto in conformità, concedendo termine per il deposito in giudizio delle condizioni concordate sino al 18.7.25, riservando all'esito la decisione al Collegio.
In data 18.7.25 sono state depositate le seguenti condizioni: “1) Il figlio resta affidato Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 2) Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora paterna, con Persona_2
facoltà della madre di vederlo e tenerlo nei periodi di seguito indicati: a) week end alterni con la
Sig.ra la quale preleverà il minore il venerdì all'uscita della scuola, o presso la casa paterna CP_1 in caso di scuola chiusa, per riportarlo all'abitazione paterna la domenica entro le ore 21; b) per le festività natalizie: ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio, fermo restando che il minore trascorrerà il 24 ed il 25 alternativamente con ciascun genitore;
c) per le festività pasquali: ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla domenica di Pasqua
compreso con un genitore e dal lunedì dell'Angelo sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro genitore;
d) per tutte le festività riconosciute civili e religiose: ad anni alterni;
e) compleanno del minore;
ad anni alterni con ciascun genitore;
f) compleanno genitori: il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo; g) periodo estivo: 25 giorni con la madre,
anche non continuativi, durante il periodo 01.07-31.08 da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo la madre potrà tenere con sé il minore gli ultimi 10 giorni di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto che potranno andare dall'1 al 15 o dal 16 al 31
alternativamente di anno in anno;
h) il prelievo ed il riaccompagno di avverranno sempre Per_1
presso la casa del padre, ad eccezione di quando la madre lo preleverà a scuola. L'orario di prelievo da casa del padre sarà indicativamente alle ore 11 della mattina, mentre il riaccompagno sarà entro le ore 21,00. 3) la madre, a partire dal mese di agosto 2025, corrisponderà al Sig. , a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento di , entro il 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 Per_1
(duecento/00), che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla data di emissione della emananda sentenza. 4) Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra le parti come da Protocollo di Intesa del Tribunale di
Roma. 5) L'assegno unico verrà percepito dai Sigg. e nella misura del Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno. 6) Le spese del presente procedimento iscritto a RG n.54758/2024 sono integralmente compensate tra le parti. 7) I Sigg. e dichiarano di aver definito ogni Parte_1 Controparte_1
rapporto pregresso e di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altra, a titolo di mantenimento,
spese straordinarie e quant'altro, del figlio , rinunciando, reciprocamente a qualsiasi Persona_2
diritto, pretesa e azione”. Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per il figlio minore e valutata la congruità delle condizioni concordate con l'interesse dello stesso, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento del figlio, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi, dalla mera rilevanza negoziale, di cui prende atto.
Stante il raggiunto accordo va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui in parte motiva, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi esulanti dal contenuto necessario la pronuncia, di cui prende atto;
2) compensa le spese
Così deciso in Roma, il 18/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi