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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 2507/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Giacomo MONTECUOLLO e Michele GRELLA presso i quali elettivamente domicilia in Cellole (CE), alla via Bari, n. 2, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
N. 34/2020 del Tribunale di SALERNO, in persona del
[...]
Curatore p.t. Dott. , elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Balzico, Controparte_3
n. 33, presso lo studio dell'Avv. Mauro LO PRESTI da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: nullità del contratto a termine di formazione e lavoro.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 24.04.2020, l'odierno ricorrente ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della con una serie di contratti di lavoro Controparte_4 subordinato part-time a tempo determinato, senza soluzione di continuità dal 09/11/2018 al 15/09/2019 e, segnatamente: A) dal 27.03.2017 al 27.07.2017 con proroga dal 28.07.2017 al 26.08.2017; B) dal 21.03.2018 al 20.07.2018 con proroga dal 21.07.2018 al 31.08.2018; C) dal 09.11.2018 al 07.12.2018 (contratto-All.1), con una prima proroga dal 08.12.2018 al 12.01.2019 (proroga-All.2), con una seconda proroga dal 13.01.2019 al 28.02.2019(Modello C2 Storico-All.5); D) dal 21.03.2019 al 30.04.2019(Modello C2 Storico-All.5); E) dal 7.05.2019 al 31.07.2019(Modello C2 Storico-All.5); F) dal 06.08.2019 al 15.09.2019. Ha dedotto di avere mansioni di addetto alla pulizia, spazzamento e raccolta rifiuti, presso il cantiere di Cellole, con inquadramento nel livello 1 B del CCNL Igiene Urbana Aziende private. Adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la nullità e l'illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti per le seguenti ragioni:
- violazione del termine minimo intercorrente tra i vari contratti ex art 21 d.lgs. 81/2015 tra D) ed E); e E) ed F);
- rapporto di lavoro durato oltre i 30 gg. ex art. 22;
- superamento del numero complessivo di rinnovi e proroghe ex art 21;
- licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l'assunzione;
- illegittimità della ragione dell'assunzione a termine – sostituzione di lavoratori in ferie -. Chiedeva per l'effetto di accertare la sussistenza, tra le parti, di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data del 09.11.2018 o, al più tardi dalla data del 06.08.2019; di ordinare, quindi, alla resistente il ripristino del rapporto di lavoro dalla medesima data, nonché di condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità (o, comunque, in subordine, della diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad Euro 1.375,11 mensile), oltre agli aumenti contrattuali previsti, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali, che risulteranno dovuti a far data dalla prima assunzione e/o dalla data che il Giudice riterrà di giustizia, sino all'effettiva riammissione. Asseriva, inoltre, di aver lavorato per un orario di lavoro maggiore rispetto a quello per il quale era stato effettivamente retribuito, con un'ora di lavoro notturno al giorno, nonché deduceva di aver svolto mansioni superiori di addetto alla pulizia, spazzamento e raccolta rifiuti, sussumibili nel livello 2 B. Chiedeva, pertanto, anche di condannare la parte resistente al pagamento delle differenze retributive, anche per le mensilità non riscosse di dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2019 e per le mansioni superiori effettivamente espletate, analiticamente indicate in ricorso. Il tutto, con vittoria di spese di lite con distrazione per anticipo fattone.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il fallimento che eccepiva, Controparte_4 preliminarmente, l'improponibilità/l'inammissibilità/la nullità delle domande di condanna proposte nei confronti del fallimento;
l'intervenuta decadenza dall'impugnazione dei contratti a termine ai sensi dell'art. 28 comma 1 del d.lgs. 81/2015, solo alcuni dei quali, tra l'altro, allegati al ricorso e prodotti in giudizio. Nel merito deduceva, infine, l'infondatezza dell'avverso ricorso, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva con cui ha avversato tutti gli svariati vizi censurati da parte attorea, e concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso. In subordine, chiedeva di limitare la condanna risarcitoria a 2,5 mensilità. Vinte le spese di lite con distrazione.
Preme innanzitutto sottolineare che è noto che la controversia ha avuto un iter travagliato, caratterizzato dai numerosi rinvii, anche d'ufficio o per discussione, e poi per il trasferimento ad altro Ufficio del precedente titolare del ruolo, dott.ssa Persona_1 sostituita dalla dott.ssa . Persona_2
Trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo, essa rientra nel programma di smaltimento urgente dell'arretrato (2017-2022) entro il 30.6.2026 per gli obiettivi imposti dal PNRR e, pertanto, al fine della celere definizione, è stata affidata alla scrivente il 13.10.2025. All'udienza del 22.10.2025, la prima successiva allo scardinamento predetto, acquisita la documentazione prodotta, ritenuta matura per la decisione e superflua ogni attività istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione, in ossequio ai principi dettati dal combinato disposto degli artt. 118 disp. att. e 132 c.p.c., richiamando integralmente la sent. 1112/2023, dott.ssa R. Gambardella, resa in fattispecie completamente sovrapponibile, della quale si condividono pienamente le argomentazioni
IN DIRITTO
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro tenuto conto dell'intervenuto fallimento della Controparte_4
L'art. 24 del r.d. 16.03.1942 n. 267 stabilisce che: “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza”. Sul punto, la Cassazione civile, sezione lavoro, ha sostenuto in più occasioni che, in caso di fallimento della società datrice di lavoro, operata una preliminare distinzione tra, da una parte, le domande del lavoratore che mirino a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e, dall'altra, domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale), soltanto nell'ultimo caso la perdurante competenza del giudice del lavoro è da intendersi esclusa, in favore della vis attractiva del Tribunale fallimentare, in quanto destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale dovendo, pertanto, necessariamente essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e garantire la parità tra i creditori (cfr., ex plurimis, Cass. lav. N. 7907/1995; Cass. lav., ord. n. 21634/2006). Il giudice del lavoro è il giudice del rapporto ovvero ad esso spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò per effetto dell'esercizio di azioni sia di accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. 30 marzo 1994, n. 3151; Cass. 18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004, n. 11439) o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n 23418), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411), anche quando comprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 3 marzo 2003, n. 3129; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308), pure qualora conseguente all'accertamento di nullità, invalidità o inefficacia di atti di cessione di ramo d'azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimento della cessionaria (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1646). Al giudice fallimentare, che è invece giudice del concorso, è invece riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso. È noto, oltre che indiscusso, come l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione sia costituito dall'accertamento del giudice fallimentare (Cass. 30 marzo 1994, n. 3151; Cass. 14 settembre 2007, n. 19248; Cass. 13 settembre 2017, n. 21204), anche eventualmente in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271). Tale riserva di cognizione deriva dal principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, secondo il quale, per effetto dell'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito a seguito del fallimento (art. 52, primo comma I. fall.), ogni credito, anche se munito di prelazione o maturato in via di prededuzione, deve essere accertato in base alle previsioni degli artt. 92 ss. I. fall. (art. 52, primo comma e 111bis, primo comma I. fall.). È bene però avere chiaro il limite di efficacia esclusivamente endoconcorsuale dell'accertamento di stato passivo fallimentare, a norma dell'art. 96, ult. comma I. fall., che, nel testo novellato dall'art. 81 clig. 5/2006, è stato esplicitamente esteso anche ai giudizi di impugnazione previsti dall'art. 98 e regolati nel procedimento dall'art. 99 I. fall.: ossia di opposizione allo stato passivo, di impugnazione o revocazione dei crediti ammessi. Sicché, il solo limitato effetto extra- fallimentare di efficacia del decreto di esecutività o della sentenza di ammissione del credito allo stato passivo è di costituire prova scritta, per gli effetti stabiliti dall'art. 634 c.p.c. (art. 120, ult. comma I. fall.), ossia ai fini dell'ottenimento di una pronuncia di ingiunzione per decreto motivato (art. 641 c.p.c.). La ragione è quella, nitidamente illustrata da un'autorevole dottrina, dell'avere il procedimento di verifica endo-fallimentare ad oggetto, non già l'accertamento del credito, ma piuttosto la verifica del diritto di (credito per la) partecipazione al concorso: che è situazione giuridica soggettiva diversa dal diritto di credito. La peculiarità dell'accertamento in parola è coerente con la natura del concorso, aperto a norma dell'art. 52, primo comma cit., nel quale si realizza un conflitto fra creditori anteriori e posteriori: per la riserva ai primi del patrimonio del fallito ai sensi dell'art. 44 I. fall. E da qui discende la qualità di terzo del curatore fallimentare, che spiega il regime di inopponibilità documentale vigente in sede di accertamento del passivo (Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080), addirittura rilevabile d'ufficio, in quanto eccezione in senso lato, siccome elemento impeditivo e non costitutivo della pretesa creditoria (Cass. s.u. 20.2.2013, n. 4213; Cass. 3 maggio 2017, n. 20115; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207). Se questo è allora il rispettivo ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo (Cass. 3 marzo 2003, n. 3129). Ed infatti, sotto il primo profilo (di causa petendi), nelle prime rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363); nelle seconde rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito. Sotto il secondo profilo (di petitum), la distinzione è posta tra domande del lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, nella cognizione del giudice del lavoro o piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363; Cass.16443/2018). Ed ancora “nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia fatto istanza di accertamento del suo diritto al superiore inquadramento e, nelle more, il datore di lavoro sia stato assoggettato a procedura fallimentare, resta inalterato l'interesse ad agire da parte del lavoratore medesimo atteso che la domanda principale è finalizzata, nella sostanza, ad accertare lo "status" del lavoratore in funzione della successiva istanza di ammissione al passivo del fallimento” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 18557 del 20/08/2009). Ebbene, applicando i principi di diritto sopra riportati, appare evidente che la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento della nullità dei contratti a termine con conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dal 9.11.2018, con diritto all'inquadramento nel livello superiore 2 B del CCNL di categoria Igiene Urbana Aziende Private, sottende un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa stante la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio. Si tratta, invero, di questioni relative alla corretta qualificazione del rapporto di lavoro e al riconoscimento della qualifica della prestazione, che sono sottoposte, pertanto, alla cognizione del giudice del lavoro, quale giudice del rapporto. Pertanto, per la domanda di accertamento e ripristino del rapporto di lavoro, così come formulata, sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro. Al contrario la domanda proposta dalla ricorrente di condanna all'indennità risarcitoria, alle differenze retributive e t.f.r. deve essere dichiarata, in tale sede, improcedibile ai sensi degli artt. 24, 52 e 92 L. Fall.
Va accolta parzialmente l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta dal momento che il ricorrente non ha proposta l'azione entro il termine decadenziale previsto ex lege. Come si legge nel ricorso introduttivo, la parte ricorrente intende far valere il proprio diritto ad accertare la nullità dei contratti a termine stipulati tra le parti per le ragioni indicate in ricorso e, per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato dal 09.11.2018 al 15.09.2019, data di cessazione dell'ultimo contratto di lavoro. Ne discende, dunque, che, come si evince dalla documentazione in atti e dal tenore dell'atto introduttivo e delle relative conclusioni, la parte ricorrente ha inteso impugnare con il presente giudizio i contratti a termine stipulati dal 09.11.2018 al 07.12.2018, con una prima proroga dal 08.12.2018 al 12.01.2019 con una seconda proroga dal 13.01.2019 al 28.02.2019; contratto a termine dal stipulato dal 21.03.2019 al 30.04.2019; contratto a termine stipulato dal 7.05.2019 al 31.07.2019; contratto a termine stipulato dal 06.08.2019 al 15.09.2019. Il primo contratto di lavoro a tempo determinato è stato concluso nella vigenza d.lgs. n. 81/2015, entrato in vigore nel mese di giugno 2015 (in attuazione del cd. Jobs Act) che all'art. 28 ha statuito che l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto con necessità, pena l'inefficacia dell'impugnativa, del rispetto del termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso innanzi al Tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione (testualmente: “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6” – art. 28 d.lgs. n. 81/2015). Gli altri contratti a termine sono stati conclusi nella vigenza del d.lgs. n. 81/2015, come modificato del d.l. 12.7.2018, n. 87, conv. in legge 9.8.2018, n. 96 che ha esteso il termine di impugnazione e a 180 giorni (testualmente: “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo”).
Ebbene, applicando i principi di diritto sopra riportati, il ricorrente è decaduto dall'impugnativa dei primi tre contratti a termine dal momento che, tenuto conto della data di cessazione degli stessi (28.02.2019, 30.04.2019, 31.07.2019) dalla quale decorre il termine di 120 ovvero 180 giorni, alcuna impugnazione è stata effettuata entro i termini di legge. Difatti il primo atto comunicato alla convenuta con cui il ricorrente ha reclamato i suoi diritti con la missiva del 20.02.2020 (cfr. all.
9 - racc. A/R del 18 febbraio, inviata il 20 e recapitata il 21) oltre il termine di 120 ovvero 180 giorni prescritto dal citato art. 28 d.lgs n. 81/2015, ratione temporis vigente. Al contrario alcun termine di decadenza risulta maturato in relazione all'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti dal 06.08.2019 al 15.09.2019, in quanto tenuto conto della formulazione ratione temporis vigente, la parte ha proposto impugnazione stragiudiziale entro il termine di 180 giorni dalla cessazione del rapporto, con missiva del 20.02.2020.
In relazione a tale ultimo contratto di lavoro a tempo determinato dal 06.08.2019 al 15.09.2019, la parte ricorrente ha eccepito che lo stesso è stato stipulato in violazione dell'intervallo minimo tra due contratti a termine di cui all'art .21 D. Lgs. 81/2015. Ebbene, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del d.lgs. 81/2015, vigente dal 1.1.2019 al 29.04.2020, qualora “il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”. Ebbene, nel caso in esame, il pregresso contratto termine è stato stipulato dal 7/5/2019 al 31/7/2019 ed il lavoratore è stato riassunto con successivo contratto a termine stipulato in data 06/08/2019 ovvero a sei giorni dalla conclusione del precedente contratto, in violazione del dettato normativo sopra richiamato. Ne consegue, applicando il principio di diritto alla fattispecie in esame, che il “secondo” contratto a termine (quello stipulato dal 6.8.2019 al 15.09.2019 non coperto da decadenza) si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Né nel caso di specie è stato dedotto e documentato che l'attività in questione rientri nelle ipotesi in cui la legge non prevede l'applicazione di tale limite temporale. Ne consegue che va accertata la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 06.08.2019 ed accertata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti con decorrenza dal 6.8.2019.
Il ricorrente, inoltre, richiede di accertare l'inquadramento nel livello superiore 2 B del CCNL d categoria, avendo dedotto di essere stato addetto alla pulizia delle aree verdi e di addetto allo spazzamento ed alla raccolta.
In punto di diritto giova evidenziare che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis e di recente Cass Sez. L n. 26234 del 30/10/2008 laddove l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della già inquadrato nel quarto livello in Parte_2 virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria - conformi Cass. 26233/08; Cass. 17896/07; 3069/05). Inoltre, aggiunge la Cassazione che agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ.
- che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009). In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, condivisibilmente i giudici di legittimità affermano che il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. 8025/03 che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto). Con riferimento, infine, tanto al lavoro pubblico quanto al lavoro privato, per riconoscere
- a fini retributivi nel primo caso, a fini retributivi e di acquisizione del diritto alla qualifica nel secondo – l'esercizio di mansioni superiori è necessario che “...l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia ed iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata...” (Cass. n. 14569/99; cfr. anche Cass. nn. 11125/01 e 16200/09).
Una siffatta conclusione, tuttavia, presuppone che il Giudicante affronti l'indagine passando attraverso tre fasi:
1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato);
2) l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3) il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass., sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037). Detto onere, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284; 30/10/2008, n. 26234; 24/10/2005, n. 20523; 21/05/2003, n. 8025). Nella specie, pertanto, il procedimento giudiziale di verifica dell'espletamento di mansioni superiori (pur se in una logica prettamente retributiva) si snoda per tappe in un graduale iter logico-giuridico di raffronto, scandito dall'analisi dei compiti abitualmente svolti nella prassi lavorativa, quindi dalla individuazione dei gradi e qualifiche pertinenti del Ccnl di categoria, infine dall'analisi comparativa delle emergenze di fatto rispetto alle declaratorie
“contrattuali”, per l'individuazione del livello più calzante, in concreto, alla vicenda professionale (ex multis Cass. sez. lav. 14981/2000, 11856/1999); sempre in via sistematica, il lavoratore che agisca in lite per il riconoscimento di superiori mansioni deve compiutamente allegarne e provarne gli elementi costitutivi, indicando espressamente le caratteristiche tipiche del livello dedotto e di quello di appartenenza, i contenuti dell'uno e dell'altro bagaglio professionale e relativo discrimine, nonché le circostanze giustificanti, nella prassi lavo lavorativa, il possesso del superiore livello, con puntuale raffronto alle rispettive definizioni pattizie. Fatte tali generali premesse, si rileva che, nel caso in esame, l'azione intentata dal ricorrente appare carente sotto il profilo assertivo, giacché, pur avendo affermato di aver svolto le mansioni superiori di addetto alla pulizia delle aree verdi e di addetto allo spazzamento ed alla raccolta dei rifiuti, non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione ed allegazione sopra indicato, omettendo completamente di riportare la declaratoria contrattuale del livello di inquadramento di appartenenza;
né, dunque, la parte ricorrente ha indicato, nel ricorso introduttivo, le differenze tra le mansioni asseritamente svolte e quelle per le quali sarebbe stato effettivamente inquadrato. Non ha difatti chiarito i fattori discriminanti tra i due livelli di inquadramento, quello posseduto e quello rivendicato, tali da giustificare, rispetto alle concrete modalità della prestazione e alla natura delle più usuali funzioni lavorative, l'abituale spendita di maggiori abilità/competenze. Tale carenza, invero, priva il giudice della possibilità di effettuare quell'esame comparativo imprescindibile per la valutazione della domanda fatta valere. In conclusione, parte ricorrente ha omesso di effettuare quel raffronto, indispensabile, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra riportata, a verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Né può ritenersi idoneo a colmare tale lacuna assertiva, il deposito della contrattazione collettiva di categoria, atteso che gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi. Pertanto, a fronte delle predette lacune dell'atto introduttivo, nessuna utilità poteva avere l'espletamento della prova testimoniale: ed infatti, l'escussione di testi su circostanze articolate in capitoli, che non contengono alcun accenno agli elementi differenziali tra le due posizioni (quella di effettivo inquadramento e quella per cui si rivendica il superiore inquadramento) si palesa evidentemente superflua al fine del decidere. Ne consegue che la domanda in parte qua non può trovare accoglimento.
In conclusione, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarata la nullità del termine apposto al contratto del 06.08.2019 e, per l'effetto, va dichiarato che il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il ricorrente e la resistente era a tempo indeterminato a decorrere dal 06.08.2019, con inquadramento nel 1B livello del CCNL Igiene Urbana Aziende Private (ex FISE Assoambiente).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, nonché della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità del termine apposto al contratto stipulato in data 6/08/2019 e, per l'effetto, dichiara che il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il ricorrente e la resistente era a tempo indeterminato, a decorrere dal 06/08/2019, con diritto del ricorrente all'inquadramento nel 1B livello del CCNL Igiene Urbana Aziende Private (ex FISE Assoambiente);
2. rigetta la domanda di accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento superiore nonché la domanda di nullità del termine dei restanti contratti a termine per intervenuta decadenza;
3. dichiara per il resto improcedibile il ricorso;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 2507/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Giacomo MONTECUOLLO e Michele GRELLA presso i quali elettivamente domicilia in Cellole (CE), alla via Bari, n. 2, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
N. 34/2020 del Tribunale di SALERNO, in persona del
[...]
Curatore p.t. Dott. , elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Balzico, Controparte_3
n. 33, presso lo studio dell'Avv. Mauro LO PRESTI da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: nullità del contratto a termine di formazione e lavoro.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 24.04.2020, l'odierno ricorrente ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della con una serie di contratti di lavoro Controparte_4 subordinato part-time a tempo determinato, senza soluzione di continuità dal 09/11/2018 al 15/09/2019 e, segnatamente: A) dal 27.03.2017 al 27.07.2017 con proroga dal 28.07.2017 al 26.08.2017; B) dal 21.03.2018 al 20.07.2018 con proroga dal 21.07.2018 al 31.08.2018; C) dal 09.11.2018 al 07.12.2018 (contratto-All.1), con una prima proroga dal 08.12.2018 al 12.01.2019 (proroga-All.2), con una seconda proroga dal 13.01.2019 al 28.02.2019(Modello C2 Storico-All.5); D) dal 21.03.2019 al 30.04.2019(Modello C2 Storico-All.5); E) dal 7.05.2019 al 31.07.2019(Modello C2 Storico-All.5); F) dal 06.08.2019 al 15.09.2019. Ha dedotto di avere mansioni di addetto alla pulizia, spazzamento e raccolta rifiuti, presso il cantiere di Cellole, con inquadramento nel livello 1 B del CCNL Igiene Urbana Aziende private. Adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la nullità e l'illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti per le seguenti ragioni:
- violazione del termine minimo intercorrente tra i vari contratti ex art 21 d.lgs. 81/2015 tra D) ed E); e E) ed F);
- rapporto di lavoro durato oltre i 30 gg. ex art. 22;
- superamento del numero complessivo di rinnovi e proroghe ex art 21;
- licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l'assunzione;
- illegittimità della ragione dell'assunzione a termine – sostituzione di lavoratori in ferie -. Chiedeva per l'effetto di accertare la sussistenza, tra le parti, di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data del 09.11.2018 o, al più tardi dalla data del 06.08.2019; di ordinare, quindi, alla resistente il ripristino del rapporto di lavoro dalla medesima data, nonché di condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità (o, comunque, in subordine, della diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad Euro 1.375,11 mensile), oltre agli aumenti contrattuali previsti, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali, che risulteranno dovuti a far data dalla prima assunzione e/o dalla data che il Giudice riterrà di giustizia, sino all'effettiva riammissione. Asseriva, inoltre, di aver lavorato per un orario di lavoro maggiore rispetto a quello per il quale era stato effettivamente retribuito, con un'ora di lavoro notturno al giorno, nonché deduceva di aver svolto mansioni superiori di addetto alla pulizia, spazzamento e raccolta rifiuti, sussumibili nel livello 2 B. Chiedeva, pertanto, anche di condannare la parte resistente al pagamento delle differenze retributive, anche per le mensilità non riscosse di dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2019 e per le mansioni superiori effettivamente espletate, analiticamente indicate in ricorso. Il tutto, con vittoria di spese di lite con distrazione per anticipo fattone.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il fallimento che eccepiva, Controparte_4 preliminarmente, l'improponibilità/l'inammissibilità/la nullità delle domande di condanna proposte nei confronti del fallimento;
l'intervenuta decadenza dall'impugnazione dei contratti a termine ai sensi dell'art. 28 comma 1 del d.lgs. 81/2015, solo alcuni dei quali, tra l'altro, allegati al ricorso e prodotti in giudizio. Nel merito deduceva, infine, l'infondatezza dell'avverso ricorso, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva con cui ha avversato tutti gli svariati vizi censurati da parte attorea, e concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso. In subordine, chiedeva di limitare la condanna risarcitoria a 2,5 mensilità. Vinte le spese di lite con distrazione.
Preme innanzitutto sottolineare che è noto che la controversia ha avuto un iter travagliato, caratterizzato dai numerosi rinvii, anche d'ufficio o per discussione, e poi per il trasferimento ad altro Ufficio del precedente titolare del ruolo, dott.ssa Persona_1 sostituita dalla dott.ssa . Persona_2
Trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo, essa rientra nel programma di smaltimento urgente dell'arretrato (2017-2022) entro il 30.6.2026 per gli obiettivi imposti dal PNRR e, pertanto, al fine della celere definizione, è stata affidata alla scrivente il 13.10.2025. All'udienza del 22.10.2025, la prima successiva allo scardinamento predetto, acquisita la documentazione prodotta, ritenuta matura per la decisione e superflua ogni attività istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione, in ossequio ai principi dettati dal combinato disposto degli artt. 118 disp. att. e 132 c.p.c., richiamando integralmente la sent. 1112/2023, dott.ssa R. Gambardella, resa in fattispecie completamente sovrapponibile, della quale si condividono pienamente le argomentazioni
IN DIRITTO
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro tenuto conto dell'intervenuto fallimento della Controparte_4
L'art. 24 del r.d. 16.03.1942 n. 267 stabilisce che: “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza”. Sul punto, la Cassazione civile, sezione lavoro, ha sostenuto in più occasioni che, in caso di fallimento della società datrice di lavoro, operata una preliminare distinzione tra, da una parte, le domande del lavoratore che mirino a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e, dall'altra, domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale), soltanto nell'ultimo caso la perdurante competenza del giudice del lavoro è da intendersi esclusa, in favore della vis attractiva del Tribunale fallimentare, in quanto destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale dovendo, pertanto, necessariamente essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e garantire la parità tra i creditori (cfr., ex plurimis, Cass. lav. N. 7907/1995; Cass. lav., ord. n. 21634/2006). Il giudice del lavoro è il giudice del rapporto ovvero ad esso spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò per effetto dell'esercizio di azioni sia di accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. 30 marzo 1994, n. 3151; Cass. 18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004, n. 11439) o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n 23418), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411), anche quando comprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 3 marzo 2003, n. 3129; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308), pure qualora conseguente all'accertamento di nullità, invalidità o inefficacia di atti di cessione di ramo d'azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimento della cessionaria (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1646). Al giudice fallimentare, che è invece giudice del concorso, è invece riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso. È noto, oltre che indiscusso, come l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione sia costituito dall'accertamento del giudice fallimentare (Cass. 30 marzo 1994, n. 3151; Cass. 14 settembre 2007, n. 19248; Cass. 13 settembre 2017, n. 21204), anche eventualmente in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271). Tale riserva di cognizione deriva dal principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, secondo il quale, per effetto dell'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito a seguito del fallimento (art. 52, primo comma I. fall.), ogni credito, anche se munito di prelazione o maturato in via di prededuzione, deve essere accertato in base alle previsioni degli artt. 92 ss. I. fall. (art. 52, primo comma e 111bis, primo comma I. fall.). È bene però avere chiaro il limite di efficacia esclusivamente endoconcorsuale dell'accertamento di stato passivo fallimentare, a norma dell'art. 96, ult. comma I. fall., che, nel testo novellato dall'art. 81 clig. 5/2006, è stato esplicitamente esteso anche ai giudizi di impugnazione previsti dall'art. 98 e regolati nel procedimento dall'art. 99 I. fall.: ossia di opposizione allo stato passivo, di impugnazione o revocazione dei crediti ammessi. Sicché, il solo limitato effetto extra- fallimentare di efficacia del decreto di esecutività o della sentenza di ammissione del credito allo stato passivo è di costituire prova scritta, per gli effetti stabiliti dall'art. 634 c.p.c. (art. 120, ult. comma I. fall.), ossia ai fini dell'ottenimento di una pronuncia di ingiunzione per decreto motivato (art. 641 c.p.c.). La ragione è quella, nitidamente illustrata da un'autorevole dottrina, dell'avere il procedimento di verifica endo-fallimentare ad oggetto, non già l'accertamento del credito, ma piuttosto la verifica del diritto di (credito per la) partecipazione al concorso: che è situazione giuridica soggettiva diversa dal diritto di credito. La peculiarità dell'accertamento in parola è coerente con la natura del concorso, aperto a norma dell'art. 52, primo comma cit., nel quale si realizza un conflitto fra creditori anteriori e posteriori: per la riserva ai primi del patrimonio del fallito ai sensi dell'art. 44 I. fall. E da qui discende la qualità di terzo del curatore fallimentare, che spiega il regime di inopponibilità documentale vigente in sede di accertamento del passivo (Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080), addirittura rilevabile d'ufficio, in quanto eccezione in senso lato, siccome elemento impeditivo e non costitutivo della pretesa creditoria (Cass. s.u. 20.2.2013, n. 4213; Cass. 3 maggio 2017, n. 20115; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207). Se questo è allora il rispettivo ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo (Cass. 3 marzo 2003, n. 3129). Ed infatti, sotto il primo profilo (di causa petendi), nelle prime rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363); nelle seconde rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito. Sotto il secondo profilo (di petitum), la distinzione è posta tra domande del lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, nella cognizione del giudice del lavoro o piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363; Cass.16443/2018). Ed ancora “nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia fatto istanza di accertamento del suo diritto al superiore inquadramento e, nelle more, il datore di lavoro sia stato assoggettato a procedura fallimentare, resta inalterato l'interesse ad agire da parte del lavoratore medesimo atteso che la domanda principale è finalizzata, nella sostanza, ad accertare lo "status" del lavoratore in funzione della successiva istanza di ammissione al passivo del fallimento” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 18557 del 20/08/2009). Ebbene, applicando i principi di diritto sopra riportati, appare evidente che la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento della nullità dei contratti a termine con conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dal 9.11.2018, con diritto all'inquadramento nel livello superiore 2 B del CCNL di categoria Igiene Urbana Aziende Private, sottende un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa stante la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio. Si tratta, invero, di questioni relative alla corretta qualificazione del rapporto di lavoro e al riconoscimento della qualifica della prestazione, che sono sottoposte, pertanto, alla cognizione del giudice del lavoro, quale giudice del rapporto. Pertanto, per la domanda di accertamento e ripristino del rapporto di lavoro, così come formulata, sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro. Al contrario la domanda proposta dalla ricorrente di condanna all'indennità risarcitoria, alle differenze retributive e t.f.r. deve essere dichiarata, in tale sede, improcedibile ai sensi degli artt. 24, 52 e 92 L. Fall.
Va accolta parzialmente l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta dal momento che il ricorrente non ha proposta l'azione entro il termine decadenziale previsto ex lege. Come si legge nel ricorso introduttivo, la parte ricorrente intende far valere il proprio diritto ad accertare la nullità dei contratti a termine stipulati tra le parti per le ragioni indicate in ricorso e, per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato dal 09.11.2018 al 15.09.2019, data di cessazione dell'ultimo contratto di lavoro. Ne discende, dunque, che, come si evince dalla documentazione in atti e dal tenore dell'atto introduttivo e delle relative conclusioni, la parte ricorrente ha inteso impugnare con il presente giudizio i contratti a termine stipulati dal 09.11.2018 al 07.12.2018, con una prima proroga dal 08.12.2018 al 12.01.2019 con una seconda proroga dal 13.01.2019 al 28.02.2019; contratto a termine dal stipulato dal 21.03.2019 al 30.04.2019; contratto a termine stipulato dal 7.05.2019 al 31.07.2019; contratto a termine stipulato dal 06.08.2019 al 15.09.2019. Il primo contratto di lavoro a tempo determinato è stato concluso nella vigenza d.lgs. n. 81/2015, entrato in vigore nel mese di giugno 2015 (in attuazione del cd. Jobs Act) che all'art. 28 ha statuito che l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto con necessità, pena l'inefficacia dell'impugnativa, del rispetto del termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso innanzi al Tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione (testualmente: “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6” – art. 28 d.lgs. n. 81/2015). Gli altri contratti a termine sono stati conclusi nella vigenza del d.lgs. n. 81/2015, come modificato del d.l. 12.7.2018, n. 87, conv. in legge 9.8.2018, n. 96 che ha esteso il termine di impugnazione e a 180 giorni (testualmente: “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo”).
Ebbene, applicando i principi di diritto sopra riportati, il ricorrente è decaduto dall'impugnativa dei primi tre contratti a termine dal momento che, tenuto conto della data di cessazione degli stessi (28.02.2019, 30.04.2019, 31.07.2019) dalla quale decorre il termine di 120 ovvero 180 giorni, alcuna impugnazione è stata effettuata entro i termini di legge. Difatti il primo atto comunicato alla convenuta con cui il ricorrente ha reclamato i suoi diritti con la missiva del 20.02.2020 (cfr. all.
9 - racc. A/R del 18 febbraio, inviata il 20 e recapitata il 21) oltre il termine di 120 ovvero 180 giorni prescritto dal citato art. 28 d.lgs n. 81/2015, ratione temporis vigente. Al contrario alcun termine di decadenza risulta maturato in relazione all'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti dal 06.08.2019 al 15.09.2019, in quanto tenuto conto della formulazione ratione temporis vigente, la parte ha proposto impugnazione stragiudiziale entro il termine di 180 giorni dalla cessazione del rapporto, con missiva del 20.02.2020.
In relazione a tale ultimo contratto di lavoro a tempo determinato dal 06.08.2019 al 15.09.2019, la parte ricorrente ha eccepito che lo stesso è stato stipulato in violazione dell'intervallo minimo tra due contratti a termine di cui all'art .21 D. Lgs. 81/2015. Ebbene, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del d.lgs. 81/2015, vigente dal 1.1.2019 al 29.04.2020, qualora “il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”. Ebbene, nel caso in esame, il pregresso contratto termine è stato stipulato dal 7/5/2019 al 31/7/2019 ed il lavoratore è stato riassunto con successivo contratto a termine stipulato in data 06/08/2019 ovvero a sei giorni dalla conclusione del precedente contratto, in violazione del dettato normativo sopra richiamato. Ne consegue, applicando il principio di diritto alla fattispecie in esame, che il “secondo” contratto a termine (quello stipulato dal 6.8.2019 al 15.09.2019 non coperto da decadenza) si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Né nel caso di specie è stato dedotto e documentato che l'attività in questione rientri nelle ipotesi in cui la legge non prevede l'applicazione di tale limite temporale. Ne consegue che va accertata la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 06.08.2019 ed accertata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti con decorrenza dal 6.8.2019.
Il ricorrente, inoltre, richiede di accertare l'inquadramento nel livello superiore 2 B del CCNL d categoria, avendo dedotto di essere stato addetto alla pulizia delle aree verdi e di addetto allo spazzamento ed alla raccolta.
In punto di diritto giova evidenziare che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis e di recente Cass Sez. L n. 26234 del 30/10/2008 laddove l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della già inquadrato nel quarto livello in Parte_2 virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria - conformi Cass. 26233/08; Cass. 17896/07; 3069/05). Inoltre, aggiunge la Cassazione che agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ.
- che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009). In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, condivisibilmente i giudici di legittimità affermano che il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. 8025/03 che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto). Con riferimento, infine, tanto al lavoro pubblico quanto al lavoro privato, per riconoscere
- a fini retributivi nel primo caso, a fini retributivi e di acquisizione del diritto alla qualifica nel secondo – l'esercizio di mansioni superiori è necessario che “...l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia ed iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata...” (Cass. n. 14569/99; cfr. anche Cass. nn. 11125/01 e 16200/09).
Una siffatta conclusione, tuttavia, presuppone che il Giudicante affronti l'indagine passando attraverso tre fasi:
1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato);
2) l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3) il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass., sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037). Detto onere, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284; 30/10/2008, n. 26234; 24/10/2005, n. 20523; 21/05/2003, n. 8025). Nella specie, pertanto, il procedimento giudiziale di verifica dell'espletamento di mansioni superiori (pur se in una logica prettamente retributiva) si snoda per tappe in un graduale iter logico-giuridico di raffronto, scandito dall'analisi dei compiti abitualmente svolti nella prassi lavorativa, quindi dalla individuazione dei gradi e qualifiche pertinenti del Ccnl di categoria, infine dall'analisi comparativa delle emergenze di fatto rispetto alle declaratorie
“contrattuali”, per l'individuazione del livello più calzante, in concreto, alla vicenda professionale (ex multis Cass. sez. lav. 14981/2000, 11856/1999); sempre in via sistematica, il lavoratore che agisca in lite per il riconoscimento di superiori mansioni deve compiutamente allegarne e provarne gli elementi costitutivi, indicando espressamente le caratteristiche tipiche del livello dedotto e di quello di appartenenza, i contenuti dell'uno e dell'altro bagaglio professionale e relativo discrimine, nonché le circostanze giustificanti, nella prassi lavo lavorativa, il possesso del superiore livello, con puntuale raffronto alle rispettive definizioni pattizie. Fatte tali generali premesse, si rileva che, nel caso in esame, l'azione intentata dal ricorrente appare carente sotto il profilo assertivo, giacché, pur avendo affermato di aver svolto le mansioni superiori di addetto alla pulizia delle aree verdi e di addetto allo spazzamento ed alla raccolta dei rifiuti, non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione ed allegazione sopra indicato, omettendo completamente di riportare la declaratoria contrattuale del livello di inquadramento di appartenenza;
né, dunque, la parte ricorrente ha indicato, nel ricorso introduttivo, le differenze tra le mansioni asseritamente svolte e quelle per le quali sarebbe stato effettivamente inquadrato. Non ha difatti chiarito i fattori discriminanti tra i due livelli di inquadramento, quello posseduto e quello rivendicato, tali da giustificare, rispetto alle concrete modalità della prestazione e alla natura delle più usuali funzioni lavorative, l'abituale spendita di maggiori abilità/competenze. Tale carenza, invero, priva il giudice della possibilità di effettuare quell'esame comparativo imprescindibile per la valutazione della domanda fatta valere. In conclusione, parte ricorrente ha omesso di effettuare quel raffronto, indispensabile, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra riportata, a verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Né può ritenersi idoneo a colmare tale lacuna assertiva, il deposito della contrattazione collettiva di categoria, atteso che gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi. Pertanto, a fronte delle predette lacune dell'atto introduttivo, nessuna utilità poteva avere l'espletamento della prova testimoniale: ed infatti, l'escussione di testi su circostanze articolate in capitoli, che non contengono alcun accenno agli elementi differenziali tra le due posizioni (quella di effettivo inquadramento e quella per cui si rivendica il superiore inquadramento) si palesa evidentemente superflua al fine del decidere. Ne consegue che la domanda in parte qua non può trovare accoglimento.
In conclusione, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarata la nullità del termine apposto al contratto del 06.08.2019 e, per l'effetto, va dichiarato che il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il ricorrente e la resistente era a tempo indeterminato a decorrere dal 06.08.2019, con inquadramento nel 1B livello del CCNL Igiene Urbana Aziende Private (ex FISE Assoambiente).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, nonché della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità del termine apposto al contratto stipulato in data 6/08/2019 e, per l'effetto, dichiara che il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il ricorrente e la resistente era a tempo indeterminato, a decorrere dal 06/08/2019, con diritto del ricorrente all'inquadramento nel 1B livello del CCNL Igiene Urbana Aziende Private (ex FISE Assoambiente);
2. rigetta la domanda di accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento superiore nonché la domanda di nullità del termine dei restanti contratti a termine per intervenuta decadenza;
3. dichiara per il resto improcedibile il ricorso;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini