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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37490/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37490/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Liquidatore Giudiziale, Parte_1 P.IVA_1
Prof. RICCARDO TISCINI, giusto provvedimento del 18 novembre 2020 del giudice delegato, dott.
Tedeschi, con il patrocinio del prof. avv. PIEREMILIO SAMMARCO (C.F.: C.F._1
- PEC: ), elettivamente domiciliata in VIA MUZIO Email_1
CLEMENTI, 48 00193 ROMA, presso lo studio del difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. , con il Controparte_2
patrocinio, in via tra loro disgiunta, degli avvocati MARCO VENTORUZZO (C.F.
pec , (C.F. C.F._2 Email_2 Parte_2
; pec , FILIPPO ROSSI (C.F. C.F._3 Email_3
pagina 1 di 14 pec e ROBERTO LONGHI (C.F. C.F._4 Email_4
; pec , con domicilio eletto in VIA C.F._5 Email_5
PRINCIPE AMEDEO, 5 20121 MILANO, presso lo Studio Legale Gattai, Minoli, Partners
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE Parte_1
Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, dichiarare invalida
(annullabile) ed illegittima la delibera assembleare della recante la data del 06.5.2022, per CP_3
abuso di maggioranza e\o eccesso di potere del socio consorziato , conseguentemente, CP_4 accertare l'invalidità ed illegittimità del bilancio della al 31.12.2021, approvato con la CP_3
stessa delibera.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA Controparte_1
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, sia di rito sia di merito, così giudicare:
(i) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano a decidere la presente controversia e a conoscere le domande formulate da parte attrice, essendo la presente controversia devoluta alla esclusiva competenza arbitrale in forza della clausola
Cont compromissoria prevista dall'art. 23 dello statuto sociale di (cfr. ns. doc. n. 2);
(ii) in via subordinata, nel merito: respingere, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, le domande formulate da parte attrice, per le ragioni esposte in atti;
(iii) in via istruttoria:
pagina 2 di 14 la convenuta ritiene che la presente controversia abbia natura documentale e sia matura per la decisione, come ritenuto da codesto Ill.mo Giudice con provvedimento del 17 ottobre
2023. È dunque solo per scrupolo di difesa, senza inversione dell'onere della prova, che l'esponente chiede, occorrendo, di ammettere i capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice, ritualmente formulati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte convenuta, qui riprodotti:
1) Vero che il documento che si rammostra al teste (All. 6 al ns. doc. n. 13) indica i criteri e le modalità di salizzazione delle opere elencate negli allegati tecnici al contratto di appalto del 12 luglio 2006 (All. 4 al ns. doc. n. 13), che si rammostra al teste? (Testi:
; . Testimone_1 Testimone_2
2) Vero che il documento che si rammostra al teste (All. 7 al ns. doc. n. 13) riepiloga l'importo dell'affidamento lordo dell'opera Linea Storica di Modena della tratta AV
Milano-Bologna affidati a e di Parte_1 Controparte_5
cui al contratto di appalto del 12 luglio 2006 (All. 4 al ns. doc. n. 13), che si rammostra al teste? (Testi: ; . Testimone_1 Testimone_2
3) Vero che a conclusione del contratto di appalto del 12 luglio 2006 (All. 4 al ns. doc. n.
13), che si rammostra al teste, sono stati complessivamente emessi da RFI (Rete
Ferroviaria Italiana) 160 SAL, come indicato dal certificato di collaudo del 24 settembre
2018, che si rammostra al teste (All. 8 al ns. doc. n. 13)? (Testi: Testimone_1
e ). Testimone_2 Testimone_3
4) Vero che il documento che si rammostra al teste (già contenuto nell'All. 16 al ns. doc. n.
13 e riprodotto separatamente sub ns. doc. n. 15) indica la quota del SAL 159 per i lavori della Linea Storica di Modena della tratta AV Milano-Bologna di competenza di in forza della documentazione contrattuale e contabile che Parte_1
si rammostra al teste (All. 16 al ns. doc. n. 13)? (Teste: ). Testimone_4
5) Vero che il documento che si rammostra al teste (già contenuto nell'All. 17 al ns. doc. n.
13 e riprodotto separatamente sub ns. doc. n. 16) indica la quota del SAL 160 per i lavori della Linea Storica di Modena della tratta AV Milano-Bologna di competenza di in forza della documentazione contrattuale e contabile che Parte_1
si rammostra al teste? (All. 17 al ns. doc. n. 13) (Teste: ); Testimone_4
pagina 3 di 14 Si indicano i testi indicati accanto ai sopra indicati capitoli di prova e segnatamente: (a)
, Direttore Tecnico presso e domiciliato per la carica Testimone_1 CP_4
in 20138 - Milano, Via Luigi Russolo n. 5 sui capitoli di prova nn. 1, 2 e 3; (b) Tes_2
Construction Manager presso e domiciliato per la carica in
[...] CP_4
20138 - Milano, Via Luigi Russolo n. 5 sui capitoli di prova nn. 1, 2 e 3; (c) Tes_3
, dipendente presso CE UN e domiciliato per la carica in 20138 - Milano, Via
[...]
Luigi Russolo n. 5 sul capitolo di prova n. 3; (d) , dipendente presso Testimone_4
e domiciliato per la carica in 20138 - Milano, Via Luigi Russolo n. 5 sui CP_4
capitoli di prova nn. 4 e 5;
- respingere tutte le istanze istruttorie di parte attrice e la richiesta di ammissione di
CTU formulata dall'attrice solo nella terza memoria 183, co. 6, c.p.c. per le ragioni dedotte in atti e all'udienza del 17 ottobre 2023; nella denegata ipotesi di ammissione
(anche solo parziale) degli avversari capitoli di prova, ammettere l'esponente a prova contraria sui medesimi capitoli, indicando come testi: (a) , Testimone_5
dipendente presso e domiciliato per la carica in 20138 - Milano, Via CP_4
Luigi Russolo n. 5, su tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi;
(b)
[...]
dipendente presso e domiciliata per la carica in 20138 - Tes_6 CP_4
Milano, Via Luigi Russolo n. 5, su tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi;
(iv) in ogni caso: con il favore di spese e competenze del giudizio, oltre a rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28 settembre 2022 l'attrice Parte_1
Parte (d'ora in poi anche ) ha convenuto in giudizio (d'ora in avanti anche
[...] CP_3
Cont
), di cui era socia al 43,90% (cfr. visura camerale, doc. 2, attrice), chiedendo l'annullamento Cont della delibera dell'assemblea dei soci di del 6 maggio 2022 di approvazione del bilancio al
31.12.2021 (cfr. doc. 4, attrice). In particolare l'Attrice ha dedotto che:
• Il (appaltatore di Rete Ferroviaria Italiana, R.F.I.) aveva affidato alla Controparte_6
società la realizzazione delle opere della linea ad alta velocità Milano Bologna CP_1
Cont e la rilocazione della cosiddetta linea storica di Modena. , a sua volta, aveva pagina 4 di 14 commissionato alla consorziata e alla consorziata Parte_1 CP_5
l'appalto per la realizzazione di lavori per lo spostamento della “Linea storica di Modena” (cfr. contratto del 12.7.2006, doc. 4, convenuta);
Cont
• al 2019 l'esposizione debitoria di nei confronti della consorziata in virtù del contratto di appalto era pari a euro 7.335.876, come si poteva evincere dalla lettura della nota integrativa al bilancio 2019, esplicativa della voce “debiti verso fornitori”, che complessivamente era pari a euro 8.690.229 (cfr. p. 24, 5) (1);
Cont
• in data 06.05.2022 l'assemblea dei soci di ha approvato il bilancio d'esercizio al
31.12.2021, con voto contrario del socio e voto favorevole del socio Parte_1 CP_4
soggetto che esercita sulla società attività di direzione e coordinamento ai sensi degli
[...]
art. 2497, ss., cod. civ.. Il bilancio approvato vede la riduzione di euro 2.120.446 (2) dell'entità del debito verso la socia per fatture da ricevere in esecuzione del contratto Parte_1
d'appalto (cfr. p. 21 bilancio 2021, inserito in calce al verbale della delibera 6.5.2022, doc. 4, attrice);
• la delibera in questione è viziata per abuso di maggioranza imputabile al socio , essendo CP_4
stata approvata al fine di perseguire interessi diversi da quelli societari, pregiudicando i diritti del socio di minoranza, non contenendo, tra l'altro l'indicazione dei criteri contabili che avevano suggerito di apprestare lo storno. La natura abusiva della riduzione del credito è confermata anche dalla relazione al bilancio della società di revisione Kpmg, che a commento della propria disclaimer opinion ha affermato: “Alla data della presente relazione, la documentazione fornitaci non ci ha consentito di acquisire, a nostro avviso, elementi probativi sufficienti e appropriati per una ricostruzione storica complessiva delle partite legate all'appalto e non siamo stati in grado di verificare con procedure alternative il saldo per 1 2 Con corrispondente sopravvenienza attiva nel conto economico della società pagina 5 di 14 fatture da ricevere da parte del socio Conseguentemente (…) Parte_1
non siamo stati in grado di determinare se fossero necessarie rettifiche al valore degli "Altri ricavi e proventi" di conto economico, e al relativo trattamento contabile, e al valore delle altre voci di bilancio che risultano influenzate dagli effetti del summenzionato stralcio, quali debiti verso fornitori e verso controllanti per note credito da emettere”. (cfr. p. 45, doc. 4, attrice). Lo stesso Collegio Sindacale si è dichiarato impossibilitato a formulare una proposta sull'approvazione del bilancio 2021 a seguito della disclaimer opinion espressa della società di revisione (cfr. pp. 41-42, doc. 4, attrice).
L'attrice ha concluso il proprio atto introduttivo ribadendo come, dal suo punto di vista, la delibera assembleare del 06.05.2022 deve considerarsi invalida sia sotto il profilo dell'annullabilità, derivante dall'abuso di maggioranza, sia sotto il profilo della nullità, derivante dalla violazione dei principi bilancistici di veridicità e precisione.
Con comparsa di risposta depositata in data 8 marzo 2023 per l'udienza del 28.03.2023 (3) si è
Cont costituita tempestivamente la convenuta chiedendo al Tribunale di respingere le domande formulate dalla parte attrice. In particolare la società ha dedotto:
• l'incompetenza del Tribunale di Milano a esprimersi sulla vicenda giusta applicazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 23 dello Statuto che rimette al giudizio di un Collegio arbitrale la risoluzione di controversie tra la società consortile e i soci (cfr. statuto sociale, doc.
2, convenuta);
Cont
• che , costituita nel lontano 2001 (cfr. visura camerale, doc. 1, convenuta) aveva sostanzialmente raggiunto il proprio oggetto sociale essendo i lavori appaltati ultimati e collaudati e che, dunque, il bilancio 2021 era stato redato in vista della potenziale, prossima liquidazione della società (cfr. p 9, comparsa di risposta);
• di aver stanziato, nel periodo 2017-2018, all'interno della propria contabilità – la cui tenuta era stata affidata sulla base di una Convenzione alla medesima GLF (cfr. allegato 5.a.1 alla convenzione 24.01.2001, p. 99, doc. 3, convenuta) – la voce debitoria “fatture da ricevere” in relazione al contratto di appalto e in previsione delle varie liquidazioni cui era tenuta ad ogni
Sal; che lo storno parziale della posta contabile per fatture da ricevere da parte di Parte_1
Parte era un atto dovuto una volta emerso che l'importo appostato per il saldo dei lavori di pari Cont a euro 2.592.029,42, non trovava riscontro né nei SAL di CE UN, né in quelli di (cfr. comparsa di risposta, § 3). La stessa nota integrativa, d'altronde, dava conto della circostanza 3 Fissata originariamente dall'attrice al 23.01.2023 è stata in seguito differita dal GI con decreto del 7.11.2023 pagina 6 di 14 laddove precisava che i debiti per fatture da ricevere “[erano] risultati essere stime iscritte in Parte esercizi pregressi per le quali, alla data di bilancio, non [era] stata prodotta da parte di adeguata documentazione di supporto” (p. 27, doc. 4, attrice).
A seguito dello scambio degli atti introduttivi in data 28.03.2023 si è svolta la prima trattazione della causa, proseguita all'udienza del 21.04.2023, nella quale la convenuta ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di compromesso. Nella medesima data il GI, a scioglimento della riserva assunta in udienza, ritenendo che l'eccezione di compromesso sollevata dalla convenuta potesse essere decisa unitamente al merito, ha assegnato con ordinanza i termini per il deposito delle memorie intermedie.
Le parti hanno quindi depositato le memorie istruttorie. All'udienza del 17.10.2023, il GI ha respinto le istanze istruttorie delle parti e rinviato la causa all'udienza del 19.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. In quella data l'attrice e la convenuta hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cpc.
***
L'odierna vicenda concerne la validità della delibera di approvazione del bilancio di del 6 CP_3
maggio 2022, che sarebbe stata adottata sia in violazione del principio bilancistico di correttezza e veridicità (art. 2423, comma 2, c.c.), sia mediante abuso di maggioranza a danno del socio di minoranza La società convenuta, oltre a contestare la fondatezza della Parte_1 domanda attorea, ne deduce l'inammissibilità, in quanto rivolta all'Autorità Giudiziaria piuttosto che al
Collegio Arbitrale da come previsto dall'art. 23 dello Statuto.
Sulla eccezione di compromesso
L'eccezione di compromesso è infondata.
Sebbene l'odierna vicenda imponga di indagare l'eventuale natura abusiva della delibera del
06.05.2022 come evidenziato dalla convenuta a pagina 5 della sua comparsa di risposta, si deve allo stesso tempo rilevare che il perimetro di indagine non si possa limitare a riscontrare l'esistenza del citato abuso, dovendo questo Collegio esprimersi, considerando le allegazioni contenute in citazione e pagina 7 di 14 precisate nella memoria n. 1 dell'attrice, in primo luogo sul rispetto dei principi di veridicità e Cont correttezza del bilancio d'esercizio 2021 di .
Nel caso di specie, vengono dedotti motivi di nullità per ragioni inerenti alla veridicità del bilancio impugnato e dunque per violazione di norme poste a tutela di diritti indisponibili.
Deve, dunque, rimanere ferma la competenza del Tribunale adito rispetto alla domanda di nullità della delibera per violazione delle norme sulla redazione del bilancio.
L'art. 23 dello Statuto sociale precisa che: “Qualunque controversia dovesse insorgere tra la Società consortile e ciascun socio (…) conness[a] all'interpretazione e applicazione del presente statuto e dell'atto costitutivo e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale (…) sarà risolta (…) da tre arbitri nominati dal Presidente del Consiglio di Stato.”
Sul punto occorre osservare come sia pacifico in giurisprudenza il principio per cui non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione.
L'orientamento si fonda sul ragionamento che “le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la delibera di approvazione” (v. cass. 12583/2018). Ne consegue che, a fronte dell'indisponibilità dei diritti protetti dalle disposizioni codicistiche sulla contabilità delle società di capitali, non è compromettibile in arbitri la controversia che è relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio.
Sull'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2021 Parte Cont L'oggetto del presente giudizio non è l'esistenza del credito di verso , bensì la validità della Cont delibera dell'assemblea dei soci di che ha approvato in data 6.5.2022 il bilancio di esercizio al
31.12.2021, da vagliare sulla base dei motivi di impugnazione dedotti in atti: violazione delle norme di veridicità e chiarezza nella predisposizione del bilancio ex art 2423 e 2423 bis c.c. e approvazione del bilancio come manifestazione dell' abuso da parte della socia di maggioranza.
La Corte di legittimità ha affermato una serie di principi in materia di bilancio: è l'atto contabile conclusivo dell'esercizio sociale, ha la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 cod. civ.; viene predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto al voto dei soci, è l'espressione di valutazioni degli amministratori da condurre nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza, dei principi contabili nazionali e internazionali, come richiamati dalla normativa comunitaria e nazionale che, pur pagina 8 di 14 essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche (cfr. Cass 10873/2025 e Cass. 15 marzo 2023, n. 7433).
La deliberazione assembleare con cui il bilancio è approvato è nulla sia quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia quando dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (in questo senso cfr. Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2000, n. 27; successivamente, in tal senso, Cass. 24 dicembre 2004, n.
23976; Cass. 2 marzo 2016, n. 4120, Cass 10873/2024).
Venendo al merito della vicenda qui in esame va, preliminarmente, osservato che, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e secondo quanto di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., ord. 23 aprile 2024, n. 10873), in tema violazione del principio bilancistico di veridicità,
l'onere di provare la violazione del suddetto principio nella redazione del documento grava sulla parte che promuove l'impugnazione. In particolare è consolidato principio giurisprudenziale della Corte di legittimità (casso rd cir 10873/2024) “quello per cui in tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità della stessa grava su chi la impugna e tale riparto dell'onere probatorio non si modifica in presenza di fatti negativi (cfr.
Cass. 19 febbraio 2018, n. 3946; Cass. 10 novembre 2005, n. 21831); - tuttavia, mentre nei casi in cui
è contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate nel bilancio la parte impugnante deve dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità ed erroneità delle stesse, in quelli in cui è contestata la violazione del principio di chiarezza, l'assolvimento dell'onere della prova sul medesimo gravante è soddisfatto con la produzione in giudizio del bilancio e della documentazione accompagnatoria a questo allegata dagli amministratori da cui emerga l'inosservanza del predetto principio;
“ Parte Cont contesta la veridicità del bilancio 2021 di nella parte in cui vede lo stralcio, rispetto ai Parte bilanci precedenti, di debiti verso la consorziata per euro 2.120.446,44 (appostati nei precedenti bilanci nello stato patrimoniale alla voce debiti per fatture da ricevere e trasferito il relativo valore a conto economico alla voce altri ricavi e proventi), assume l'attrice che il debito della società nei suoi confronti è, invece, vero, esistente e dimostrato dalla contabilità della società consortile.
Il progetto di bilancio è stato licenziato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza e non all'unanimità (doc.8) e proprio in relazione a questa appostazione a conto economico della somma di euro 2.120.446,44 la società di revisione ha dichiarato di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio perché non ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui fondare il pagina 9 di 14 giudizio sul bilancio;
la società di revisione nella sua relazione ha spiegato di aver chiesto la Parte riconciliazione tra il saldo contabile della società e quello di e che la documentazione fornita non le aveva consentito di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per una ricostruzione storica complessiva delle partite legate all'appalto e quindi non era stata in grado di verificare con procedure alternative il saldo per fatture da ricevere da parte di Pt_3
Quanto alla contestazione relativa alla correttezza e veridicità dello stralcio dei debiti per fatture da
Parte emettere da parte di verso AGS per euro 2.120.446,44, l'attrice ha richiamato genericamente il fatto che la voce “fatture da ricevere” era stata già iscritta nei bilanci precedenti (cfr. p. 5, memoria n.2).
Tale elemento non è sufficiente a dimostrare la non veridicità del bilancio: l'inserimento pregresso di una stima nel bilancio non determina affatto un automatismo probatorio.
Giova considerare che il bilancio 2021 è stato predisposto ad appalto ultimato (si tratta dell'appalto intercorso tra CE UN e la società consortile avente ad oggetto la realizzazione della tratta Alta
Velocità Milano Bologna e la rilocazione della Linea storica di Modena, eseguito dalle consorziate tra
Parte cui e in vista della messa in liquidazione della società consortile.
Se si volesse, in ogni caso, trascurare il citato, mancato adempimento all'onere probatorio da parte dell'attrice, che nemmeno ha prodotto la fattura del credito che assume esistente e non contemplato nel bilancio 2021 di AGS, volendo valutare la correttezza dell'operazione contabile in esame, non si può Cont Parte prescindere dal contenuto dell'art. 5 del contratto di appalto tra e del 12 luglio 2006 (doc. 4, convenuta), volto a disciplinare i pagamenti tra le parti.
Esso recita: “I SAL (“Stato Avanzamento Lavori”, N.d.T.) di vostra (“GLF”, N.d.T.) competenza
Cont saranno emessi da noi ( ”, N.d.T.), in coerenza con i SAL certificati dal CONSORZIO” (CE
UN, a cui il committente principale Rete Ferroviaria Italiana aveva appaltato i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria, N.d.T.).
“La fatturazione sarà da voi effettuata – prosegue la clausola – sulla base degli importi da noi certificati. I pagamenti delle fatture relative a ciascun SAL saranno effettuati dopo l'incasso da parte della scrivente dei corrispondenti fondi pervenuti dal Consorzio in nome e per conto dei Soci
(rispettivamente art.
5.1 e 5.3, p. 9, contratto).
Dopo che nel settembre 2021 si era giunti alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità
Cont Milano-Bologna e alla fine dei lavori sulla linea Storica di Modena (cfr. p. 13, doc. 4, attrice), , nella prospettiva della liquidazione della società, aveva deciso di avviare il processo di ricognizione delle partite di credito/debito presenti in contabilità.
pagina 10 di 14 Parte A fronte di un importo forfettario per i lavori riconosciuto a di 190.258.653,87 iva esclusa (art. 4, Cont contratto di appalto), negli esercizi 2017-2018 aveva stanziato nella propria contabilità una posta stimata per fatture da ricevere di 2.592.029,42.
Orbene, da quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta, tra cui una consulenza di parte, si evince che: (i) al 31.12.2021 i lavori relativi al contratto di appalto erano stati ultimati e il aveva ricevuto da RFI n. 160 SAL;
(ii) lo “stanziamento 2016” inserito nella Controparte_6 Cont contabilità di afferiva al SAL 159 e al “SAL 160” e lo “stanziamento 2018” al “SAL 160”(4); (iii)
Parte Parte alla data del 31.12.2015 aveva emesso fatture fino al SAL 154; (iv) sebbene non abbia Cont fornito a le fatture per i SAL da 155 a 159, dal confronto tra gli importi dei SAL 155-159 di
Parte competenza rappresentati nel file di riepilogo del (doc. 15, convenuta) con quelli CP_6 riportati, tra le movimentazioni in “dare” nel 2017 della “Bozza Mastrino FdR GLF 2021” (doc. 14, Parte convenuta) poteva “ragionevolmente dedursi” che avesse emesso anche le fatture relative ai
SAL dal n. 155 al n. 159 incluso;
(v) l'importo per fatture da ricevere di cui si contesta lo storno nel bilancio 2021 faceva riferimento al SAL 160. 4 Tabella 5.2 del parere del prof. che rielabora la Bozza Mastrino FdR GLF 2021, al fine del calcolo del saldo dei Per_1Con Part debiti di per fatture da ricevere da (p.21, doc. 13, convenuta)
pagina 11 di 14 La ricostruzione fatta dal consulente di parte convenuta pare corretta laddove, tirando le fila del Parte discorso, afferma che “in considerazione del fatto che il SAL 159 era stato già fatturato da e che,
Cont ai sensi del Contratto, gli importi fatturabili ad discendevano esclusivamente dai SAL ufficiali,
Parte l'unico ammontare che, al 31.12.2021, poteva essere ancora fatturato da (e quindi che poteva Parte Cont essere mantenuto nel conto “fatture da ricevere” da nella contabilità di ) non poteva che Parte essere quello relativo all'importo (di competenza di del SAL 160, ossia l'ultimo SAL emesso per i lavori di cui al Contratto, al netto del recupero dell'anticipo contrattuale riconosciuto anche da CE
UN (cfr. All. 15), pari a € 471.582,98 (p. 35, doc. 13). Parte In conclusione, secondo i criteri di riparto interni al , la quota effettivamente spettante a CP_6
per il SAL 160, in assenza di altri elementi giustificativi nemmeno offerti da che, in Controparte_7
Cont virtù di una specifica convenzione con era stata incaricata di svolgere i servizi amministrativi, finanziari e di tesoreria (doc.7 conv), risulta essere di 471.584,03 euro escluso Iva considerando gli anticipi già effettuati, il che giustifica la rettifica, a ultimazione dell'appalto, di euro 2.120.445,39 ai
Cont Parte debiti di per fatture da ricevere da operata nel bilancio 2021 approvato con la delibera del 6 maggio 2022.
Questa conclusione trova conferma negli allegati della e mail del 9.10.2028 che CE uno aveva
Cont trasmesso a;
si tratta delle schede fatture e note di credito, delle schede ripartizione Sal 160 e 160 linea storia e di due fogli excell da cui risulta chiaramente che anche secondo l'appaltatore il saldo a Parte credito di era di euro 471.584,03 oltre ad euro 47.158,30 di iva (doc. 13 alle 4 relazione di parte convenuta).
Alla luce di ciò trova giustificazione la decisione del CdA della società di svalutare la voce fatture da
Parte ricevere da per euro 2.120.446,44 posto che la società si trovava alla fine dell'appalto e che, Parte effettuato il collaudo e ricevuta la contabilità dall'appaltatore, la consorziata non risultava effettivamente ancora creditrice di tale importo.
A ciò si aggiunga, come detto sopra, che l'attrice non ha fornito elementi che possano dare una diversa rappresentazione dei rapporti dare/avere con la consortile: non ha indicato una ricostruzione contabile alternativa, limitandosi ad affermare che: “La concludente deve ritenersi esonerata dal dimostrare, nel presente giudizio, il suddetto credito tramite la relativa fatturazione, avendo proposto un'impugnazione della relativa delibera di approvazione del bilancio e non un'azione di condanna”
(cfr. p. 15, conclusionale) – punto ribadito in memoria di replica quando soggiunge che “L'asserita
ricognizione delle varie voci di credito e di debito presenti nella propria contabilità in vista di una potenziale liquidazione della Società è assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza e della legittimità del credito di ” (p. 3, memoria di replica).. Parte_1
pagina 12 di 14 Cont Ragionevolmente quindi ha ritenuto non sussistente il credito della socia e ha rappresentato ciò in bilancio con la variazione della valutazione delle fatture da ricevere rispetto agli esercizi precedenti.
Tali dati a disposizione della società hanno giustificato nel bilancio 2021 lo stralcio dai debiti della
Parte società consortile verso dell'importo di euro 2.120.446,44 per fatture da ricevere e il passaggio a conto economico alla voce “altri ricavi e proventi”, variazione rispetto al bilancio 2019 che è stata spiegata, nel rispetto di quanto dispone l'art 2423 bis co 1 n. 6) c.c., nella nota integrativa a pagina 21 sotto la voce Debiti e a pagina 23 alla voce Conto Economico dove si legge :” gli altri ricavi e proventi ammontano euro 2.718.243,96 denotano un incremento di euro 2.000.686 327,96 si riferiscono a sopravvenienze attive da ricondurre… per 2.120.446,44 allo stralcio di debiti per fatture da ricevere Parte da parte di detti debiti sono risultati essere stime iscritte in esercizi pregressi per le quali alla
Parte data di bilancio non è stata prodotta da parte di adeguata documentazione di supporto”.
Consegue che l'impugnazione della delibera dell'assemblea 6.5.2022 dei soci di per CP_8
mancanza del requisito di veridicità del bilancio 2021 è infondata.
Con ciò viene meno anche il presupposto della denunciata invalidità della delibera per abuso della maggioranza.
Con riferimento al profilo dell'abuso di maggioranza, da cui sarebbe affetta la delibera impugnata, la giurisprudenza ritiene che esso ricorra quando il socio di maggioranza eserciti il proprio diritto di voto in assemblea perseguendo finalità estranee all'interesse sociale, arrecando un pregiudizio ingiustificato ai soci di minoranza.
Nel caso di specie il rispetto delle norme di riferimento nella predisposizione del bilancio 2021 esclude in sé la fattispecie dell'abuso; inoltre, può aggiungersi che non risulta dimostrato che la condotta del socio di maggioranza sia stata ispirata da fini extra-sociali, né che il voto espresso per CP_4
Parte l'approvazione del bilancio sia stato strumentale ad arrecare danno alla consorziata La decisione di approvare un bilancio coerente con l'esaurimento dell'oggetto sociale e con la documentazione disponibile appare conforme all'interesse della società. Né, d'altro canto, si può affermare che la modifica della posta contabile abbia arrecato un danno patrimoniale alla socia di minoranza che conserva la facoltà di fare accertare in altra sede l'esistenza del maggior credito vantato nei confronti della società consortile.
In conclusione, il Collegio ritiene infondata, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea di accertamento dell'illegittimità della delibera assembleare della del 06.5.2022, e CP_3
ne dispone il rigetto.
Le spese processuali
pagina 13 di 14
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. cpc. Consegue che parte attrice soccombente, è condannata al pagamento delle spese di Pt_1 Parte_1
lite in favore della parte convenuta le spese si liquidano come da dispositivo, in CP_3
applicazione delle disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022 considerando la causa di valore indeterminabile e di complessità alta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'impugnazione alla delibera dell'assemblea dei soci di del 06.05.2022 di CP_3
approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021.
CONDANNA parte attrice a rimborsare alla convenuta le Parte_1 CP_3 spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Milano, 27 febbraio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37490/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Liquidatore Giudiziale, Parte_1 P.IVA_1
Prof. RICCARDO TISCINI, giusto provvedimento del 18 novembre 2020 del giudice delegato, dott.
Tedeschi, con il patrocinio del prof. avv. PIEREMILIO SAMMARCO (C.F.: C.F._1
- PEC: ), elettivamente domiciliata in VIA MUZIO Email_1
CLEMENTI, 48 00193 ROMA, presso lo studio del difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. , con il Controparte_2
patrocinio, in via tra loro disgiunta, degli avvocati MARCO VENTORUZZO (C.F.
pec , (C.F. C.F._2 Email_2 Parte_2
; pec , FILIPPO ROSSI (C.F. C.F._3 Email_3
pagina 1 di 14 pec e ROBERTO LONGHI (C.F. C.F._4 Email_4
; pec , con domicilio eletto in VIA C.F._5 Email_5
PRINCIPE AMEDEO, 5 20121 MILANO, presso lo Studio Legale Gattai, Minoli, Partners
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE Parte_1
Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, dichiarare invalida
(annullabile) ed illegittima la delibera assembleare della recante la data del 06.5.2022, per CP_3
abuso di maggioranza e\o eccesso di potere del socio consorziato , conseguentemente, CP_4 accertare l'invalidità ed illegittimità del bilancio della al 31.12.2021, approvato con la CP_3
stessa delibera.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA Controparte_1
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, sia di rito sia di merito, così giudicare:
(i) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano a decidere la presente controversia e a conoscere le domande formulate da parte attrice, essendo la presente controversia devoluta alla esclusiva competenza arbitrale in forza della clausola
Cont compromissoria prevista dall'art. 23 dello statuto sociale di (cfr. ns. doc. n. 2);
(ii) in via subordinata, nel merito: respingere, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, le domande formulate da parte attrice, per le ragioni esposte in atti;
(iii) in via istruttoria:
pagina 2 di 14 la convenuta ritiene che la presente controversia abbia natura documentale e sia matura per la decisione, come ritenuto da codesto Ill.mo Giudice con provvedimento del 17 ottobre
2023. È dunque solo per scrupolo di difesa, senza inversione dell'onere della prova, che l'esponente chiede, occorrendo, di ammettere i capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice, ritualmente formulati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte convenuta, qui riprodotti:
1) Vero che il documento che si rammostra al teste (All. 6 al ns. doc. n. 13) indica i criteri e le modalità di salizzazione delle opere elencate negli allegati tecnici al contratto di appalto del 12 luglio 2006 (All. 4 al ns. doc. n. 13), che si rammostra al teste? (Testi:
; . Testimone_1 Testimone_2
2) Vero che il documento che si rammostra al teste (All. 7 al ns. doc. n. 13) riepiloga l'importo dell'affidamento lordo dell'opera Linea Storica di Modena della tratta AV
Milano-Bologna affidati a e di Parte_1 Controparte_5
cui al contratto di appalto del 12 luglio 2006 (All. 4 al ns. doc. n. 13), che si rammostra al teste? (Testi: ; . Testimone_1 Testimone_2
3) Vero che a conclusione del contratto di appalto del 12 luglio 2006 (All. 4 al ns. doc. n.
13), che si rammostra al teste, sono stati complessivamente emessi da RFI (Rete
Ferroviaria Italiana) 160 SAL, come indicato dal certificato di collaudo del 24 settembre
2018, che si rammostra al teste (All. 8 al ns. doc. n. 13)? (Testi: Testimone_1
e ). Testimone_2 Testimone_3
4) Vero che il documento che si rammostra al teste (già contenuto nell'All. 16 al ns. doc. n.
13 e riprodotto separatamente sub ns. doc. n. 15) indica la quota del SAL 159 per i lavori della Linea Storica di Modena della tratta AV Milano-Bologna di competenza di in forza della documentazione contrattuale e contabile che Parte_1
si rammostra al teste (All. 16 al ns. doc. n. 13)? (Teste: ). Testimone_4
5) Vero che il documento che si rammostra al teste (già contenuto nell'All. 17 al ns. doc. n.
13 e riprodotto separatamente sub ns. doc. n. 16) indica la quota del SAL 160 per i lavori della Linea Storica di Modena della tratta AV Milano-Bologna di competenza di in forza della documentazione contrattuale e contabile che Parte_1
si rammostra al teste? (All. 17 al ns. doc. n. 13) (Teste: ); Testimone_4
pagina 3 di 14 Si indicano i testi indicati accanto ai sopra indicati capitoli di prova e segnatamente: (a)
, Direttore Tecnico presso e domiciliato per la carica Testimone_1 CP_4
in 20138 - Milano, Via Luigi Russolo n. 5 sui capitoli di prova nn. 1, 2 e 3; (b) Tes_2
Construction Manager presso e domiciliato per la carica in
[...] CP_4
20138 - Milano, Via Luigi Russolo n. 5 sui capitoli di prova nn. 1, 2 e 3; (c) Tes_3
, dipendente presso CE UN e domiciliato per la carica in 20138 - Milano, Via
[...]
Luigi Russolo n. 5 sul capitolo di prova n. 3; (d) , dipendente presso Testimone_4
e domiciliato per la carica in 20138 - Milano, Via Luigi Russolo n. 5 sui CP_4
capitoli di prova nn. 4 e 5;
- respingere tutte le istanze istruttorie di parte attrice e la richiesta di ammissione di
CTU formulata dall'attrice solo nella terza memoria 183, co. 6, c.p.c. per le ragioni dedotte in atti e all'udienza del 17 ottobre 2023; nella denegata ipotesi di ammissione
(anche solo parziale) degli avversari capitoli di prova, ammettere l'esponente a prova contraria sui medesimi capitoli, indicando come testi: (a) , Testimone_5
dipendente presso e domiciliato per la carica in 20138 - Milano, Via CP_4
Luigi Russolo n. 5, su tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi;
(b)
[...]
dipendente presso e domiciliata per la carica in 20138 - Tes_6 CP_4
Milano, Via Luigi Russolo n. 5, su tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi;
(iv) in ogni caso: con il favore di spese e competenze del giudizio, oltre a rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28 settembre 2022 l'attrice Parte_1
Parte (d'ora in poi anche ) ha convenuto in giudizio (d'ora in avanti anche
[...] CP_3
Cont
), di cui era socia al 43,90% (cfr. visura camerale, doc. 2, attrice), chiedendo l'annullamento Cont della delibera dell'assemblea dei soci di del 6 maggio 2022 di approvazione del bilancio al
31.12.2021 (cfr. doc. 4, attrice). In particolare l'Attrice ha dedotto che:
• Il (appaltatore di Rete Ferroviaria Italiana, R.F.I.) aveva affidato alla Controparte_6
società la realizzazione delle opere della linea ad alta velocità Milano Bologna CP_1
Cont e la rilocazione della cosiddetta linea storica di Modena. , a sua volta, aveva pagina 4 di 14 commissionato alla consorziata e alla consorziata Parte_1 CP_5
l'appalto per la realizzazione di lavori per lo spostamento della “Linea storica di Modena” (cfr. contratto del 12.7.2006, doc. 4, convenuta);
Cont
• al 2019 l'esposizione debitoria di nei confronti della consorziata in virtù del contratto di appalto era pari a euro 7.335.876, come si poteva evincere dalla lettura della nota integrativa al bilancio 2019, esplicativa della voce “debiti verso fornitori”, che complessivamente era pari a euro 8.690.229 (cfr. p. 24, 5) (1);
Cont
• in data 06.05.2022 l'assemblea dei soci di ha approvato il bilancio d'esercizio al
31.12.2021, con voto contrario del socio e voto favorevole del socio Parte_1 CP_4
soggetto che esercita sulla società attività di direzione e coordinamento ai sensi degli
[...]
art. 2497, ss., cod. civ.. Il bilancio approvato vede la riduzione di euro 2.120.446 (2) dell'entità del debito verso la socia per fatture da ricevere in esecuzione del contratto Parte_1
d'appalto (cfr. p. 21 bilancio 2021, inserito in calce al verbale della delibera 6.5.2022, doc. 4, attrice);
• la delibera in questione è viziata per abuso di maggioranza imputabile al socio , essendo CP_4
stata approvata al fine di perseguire interessi diversi da quelli societari, pregiudicando i diritti del socio di minoranza, non contenendo, tra l'altro l'indicazione dei criteri contabili che avevano suggerito di apprestare lo storno. La natura abusiva della riduzione del credito è confermata anche dalla relazione al bilancio della società di revisione Kpmg, che a commento della propria disclaimer opinion ha affermato: “Alla data della presente relazione, la documentazione fornitaci non ci ha consentito di acquisire, a nostro avviso, elementi probativi sufficienti e appropriati per una ricostruzione storica complessiva delle partite legate all'appalto e non siamo stati in grado di verificare con procedure alternative il saldo per 1 2 Con corrispondente sopravvenienza attiva nel conto economico della società pagina 5 di 14 fatture da ricevere da parte del socio Conseguentemente (…) Parte_1
non siamo stati in grado di determinare se fossero necessarie rettifiche al valore degli "Altri ricavi e proventi" di conto economico, e al relativo trattamento contabile, e al valore delle altre voci di bilancio che risultano influenzate dagli effetti del summenzionato stralcio, quali debiti verso fornitori e verso controllanti per note credito da emettere”. (cfr. p. 45, doc. 4, attrice). Lo stesso Collegio Sindacale si è dichiarato impossibilitato a formulare una proposta sull'approvazione del bilancio 2021 a seguito della disclaimer opinion espressa della società di revisione (cfr. pp. 41-42, doc. 4, attrice).
L'attrice ha concluso il proprio atto introduttivo ribadendo come, dal suo punto di vista, la delibera assembleare del 06.05.2022 deve considerarsi invalida sia sotto il profilo dell'annullabilità, derivante dall'abuso di maggioranza, sia sotto il profilo della nullità, derivante dalla violazione dei principi bilancistici di veridicità e precisione.
Con comparsa di risposta depositata in data 8 marzo 2023 per l'udienza del 28.03.2023 (3) si è
Cont costituita tempestivamente la convenuta chiedendo al Tribunale di respingere le domande formulate dalla parte attrice. In particolare la società ha dedotto:
• l'incompetenza del Tribunale di Milano a esprimersi sulla vicenda giusta applicazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 23 dello Statuto che rimette al giudizio di un Collegio arbitrale la risoluzione di controversie tra la società consortile e i soci (cfr. statuto sociale, doc.
2, convenuta);
Cont
• che , costituita nel lontano 2001 (cfr. visura camerale, doc. 1, convenuta) aveva sostanzialmente raggiunto il proprio oggetto sociale essendo i lavori appaltati ultimati e collaudati e che, dunque, il bilancio 2021 era stato redato in vista della potenziale, prossima liquidazione della società (cfr. p 9, comparsa di risposta);
• di aver stanziato, nel periodo 2017-2018, all'interno della propria contabilità – la cui tenuta era stata affidata sulla base di una Convenzione alla medesima GLF (cfr. allegato 5.a.1 alla convenzione 24.01.2001, p. 99, doc. 3, convenuta) – la voce debitoria “fatture da ricevere” in relazione al contratto di appalto e in previsione delle varie liquidazioni cui era tenuta ad ogni
Sal; che lo storno parziale della posta contabile per fatture da ricevere da parte di Parte_1
Parte era un atto dovuto una volta emerso che l'importo appostato per il saldo dei lavori di pari Cont a euro 2.592.029,42, non trovava riscontro né nei SAL di CE UN, né in quelli di (cfr. comparsa di risposta, § 3). La stessa nota integrativa, d'altronde, dava conto della circostanza 3 Fissata originariamente dall'attrice al 23.01.2023 è stata in seguito differita dal GI con decreto del 7.11.2023 pagina 6 di 14 laddove precisava che i debiti per fatture da ricevere “[erano] risultati essere stime iscritte in Parte esercizi pregressi per le quali, alla data di bilancio, non [era] stata prodotta da parte di adeguata documentazione di supporto” (p. 27, doc. 4, attrice).
A seguito dello scambio degli atti introduttivi in data 28.03.2023 si è svolta la prima trattazione della causa, proseguita all'udienza del 21.04.2023, nella quale la convenuta ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di compromesso. Nella medesima data il GI, a scioglimento della riserva assunta in udienza, ritenendo che l'eccezione di compromesso sollevata dalla convenuta potesse essere decisa unitamente al merito, ha assegnato con ordinanza i termini per il deposito delle memorie intermedie.
Le parti hanno quindi depositato le memorie istruttorie. All'udienza del 17.10.2023, il GI ha respinto le istanze istruttorie delle parti e rinviato la causa all'udienza del 19.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. In quella data l'attrice e la convenuta hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cpc.
***
L'odierna vicenda concerne la validità della delibera di approvazione del bilancio di del 6 CP_3
maggio 2022, che sarebbe stata adottata sia in violazione del principio bilancistico di correttezza e veridicità (art. 2423, comma 2, c.c.), sia mediante abuso di maggioranza a danno del socio di minoranza La società convenuta, oltre a contestare la fondatezza della Parte_1 domanda attorea, ne deduce l'inammissibilità, in quanto rivolta all'Autorità Giudiziaria piuttosto che al
Collegio Arbitrale da come previsto dall'art. 23 dello Statuto.
Sulla eccezione di compromesso
L'eccezione di compromesso è infondata.
Sebbene l'odierna vicenda imponga di indagare l'eventuale natura abusiva della delibera del
06.05.2022 come evidenziato dalla convenuta a pagina 5 della sua comparsa di risposta, si deve allo stesso tempo rilevare che il perimetro di indagine non si possa limitare a riscontrare l'esistenza del citato abuso, dovendo questo Collegio esprimersi, considerando le allegazioni contenute in citazione e pagina 7 di 14 precisate nella memoria n. 1 dell'attrice, in primo luogo sul rispetto dei principi di veridicità e Cont correttezza del bilancio d'esercizio 2021 di .
Nel caso di specie, vengono dedotti motivi di nullità per ragioni inerenti alla veridicità del bilancio impugnato e dunque per violazione di norme poste a tutela di diritti indisponibili.
Deve, dunque, rimanere ferma la competenza del Tribunale adito rispetto alla domanda di nullità della delibera per violazione delle norme sulla redazione del bilancio.
L'art. 23 dello Statuto sociale precisa che: “Qualunque controversia dovesse insorgere tra la Società consortile e ciascun socio (…) conness[a] all'interpretazione e applicazione del presente statuto e dell'atto costitutivo e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale (…) sarà risolta (…) da tre arbitri nominati dal Presidente del Consiglio di Stato.”
Sul punto occorre osservare come sia pacifico in giurisprudenza il principio per cui non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione.
L'orientamento si fonda sul ragionamento che “le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la delibera di approvazione” (v. cass. 12583/2018). Ne consegue che, a fronte dell'indisponibilità dei diritti protetti dalle disposizioni codicistiche sulla contabilità delle società di capitali, non è compromettibile in arbitri la controversia che è relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio.
Sull'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2021 Parte Cont L'oggetto del presente giudizio non è l'esistenza del credito di verso , bensì la validità della Cont delibera dell'assemblea dei soci di che ha approvato in data 6.5.2022 il bilancio di esercizio al
31.12.2021, da vagliare sulla base dei motivi di impugnazione dedotti in atti: violazione delle norme di veridicità e chiarezza nella predisposizione del bilancio ex art 2423 e 2423 bis c.c. e approvazione del bilancio come manifestazione dell' abuso da parte della socia di maggioranza.
La Corte di legittimità ha affermato una serie di principi in materia di bilancio: è l'atto contabile conclusivo dell'esercizio sociale, ha la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 cod. civ.; viene predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto al voto dei soci, è l'espressione di valutazioni degli amministratori da condurre nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza, dei principi contabili nazionali e internazionali, come richiamati dalla normativa comunitaria e nazionale che, pur pagina 8 di 14 essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche (cfr. Cass 10873/2025 e Cass. 15 marzo 2023, n. 7433).
La deliberazione assembleare con cui il bilancio è approvato è nulla sia quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia quando dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (in questo senso cfr. Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2000, n. 27; successivamente, in tal senso, Cass. 24 dicembre 2004, n.
23976; Cass. 2 marzo 2016, n. 4120, Cass 10873/2024).
Venendo al merito della vicenda qui in esame va, preliminarmente, osservato che, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e secondo quanto di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., ord. 23 aprile 2024, n. 10873), in tema violazione del principio bilancistico di veridicità,
l'onere di provare la violazione del suddetto principio nella redazione del documento grava sulla parte che promuove l'impugnazione. In particolare è consolidato principio giurisprudenziale della Corte di legittimità (casso rd cir 10873/2024) “quello per cui in tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità della stessa grava su chi la impugna e tale riparto dell'onere probatorio non si modifica in presenza di fatti negativi (cfr.
Cass. 19 febbraio 2018, n. 3946; Cass. 10 novembre 2005, n. 21831); - tuttavia, mentre nei casi in cui
è contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate nel bilancio la parte impugnante deve dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità ed erroneità delle stesse, in quelli in cui è contestata la violazione del principio di chiarezza, l'assolvimento dell'onere della prova sul medesimo gravante è soddisfatto con la produzione in giudizio del bilancio e della documentazione accompagnatoria a questo allegata dagli amministratori da cui emerga l'inosservanza del predetto principio;
“ Parte Cont contesta la veridicità del bilancio 2021 di nella parte in cui vede lo stralcio, rispetto ai Parte bilanci precedenti, di debiti verso la consorziata per euro 2.120.446,44 (appostati nei precedenti bilanci nello stato patrimoniale alla voce debiti per fatture da ricevere e trasferito il relativo valore a conto economico alla voce altri ricavi e proventi), assume l'attrice che il debito della società nei suoi confronti è, invece, vero, esistente e dimostrato dalla contabilità della società consortile.
Il progetto di bilancio è stato licenziato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza e non all'unanimità (doc.8) e proprio in relazione a questa appostazione a conto economico della somma di euro 2.120.446,44 la società di revisione ha dichiarato di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio perché non ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui fondare il pagina 9 di 14 giudizio sul bilancio;
la società di revisione nella sua relazione ha spiegato di aver chiesto la Parte riconciliazione tra il saldo contabile della società e quello di e che la documentazione fornita non le aveva consentito di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per una ricostruzione storica complessiva delle partite legate all'appalto e quindi non era stata in grado di verificare con procedure alternative il saldo per fatture da ricevere da parte di Pt_3
Quanto alla contestazione relativa alla correttezza e veridicità dello stralcio dei debiti per fatture da
Parte emettere da parte di verso AGS per euro 2.120.446,44, l'attrice ha richiamato genericamente il fatto che la voce “fatture da ricevere” era stata già iscritta nei bilanci precedenti (cfr. p. 5, memoria n.2).
Tale elemento non è sufficiente a dimostrare la non veridicità del bilancio: l'inserimento pregresso di una stima nel bilancio non determina affatto un automatismo probatorio.
Giova considerare che il bilancio 2021 è stato predisposto ad appalto ultimato (si tratta dell'appalto intercorso tra CE UN e la società consortile avente ad oggetto la realizzazione della tratta Alta
Velocità Milano Bologna e la rilocazione della Linea storica di Modena, eseguito dalle consorziate tra
Parte cui e in vista della messa in liquidazione della società consortile.
Se si volesse, in ogni caso, trascurare il citato, mancato adempimento all'onere probatorio da parte dell'attrice, che nemmeno ha prodotto la fattura del credito che assume esistente e non contemplato nel bilancio 2021 di AGS, volendo valutare la correttezza dell'operazione contabile in esame, non si può Cont Parte prescindere dal contenuto dell'art. 5 del contratto di appalto tra e del 12 luglio 2006 (doc. 4, convenuta), volto a disciplinare i pagamenti tra le parti.
Esso recita: “I SAL (“Stato Avanzamento Lavori”, N.d.T.) di vostra (“GLF”, N.d.T.) competenza
Cont saranno emessi da noi ( ”, N.d.T.), in coerenza con i SAL certificati dal CONSORZIO” (CE
UN, a cui il committente principale Rete Ferroviaria Italiana aveva appaltato i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria, N.d.T.).
“La fatturazione sarà da voi effettuata – prosegue la clausola – sulla base degli importi da noi certificati. I pagamenti delle fatture relative a ciascun SAL saranno effettuati dopo l'incasso da parte della scrivente dei corrispondenti fondi pervenuti dal Consorzio in nome e per conto dei Soci
(rispettivamente art.
5.1 e 5.3, p. 9, contratto).
Dopo che nel settembre 2021 si era giunti alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità
Cont Milano-Bologna e alla fine dei lavori sulla linea Storica di Modena (cfr. p. 13, doc. 4, attrice), , nella prospettiva della liquidazione della società, aveva deciso di avviare il processo di ricognizione delle partite di credito/debito presenti in contabilità.
pagina 10 di 14 Parte A fronte di un importo forfettario per i lavori riconosciuto a di 190.258.653,87 iva esclusa (art. 4, Cont contratto di appalto), negli esercizi 2017-2018 aveva stanziato nella propria contabilità una posta stimata per fatture da ricevere di 2.592.029,42.
Orbene, da quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta, tra cui una consulenza di parte, si evince che: (i) al 31.12.2021 i lavori relativi al contratto di appalto erano stati ultimati e il aveva ricevuto da RFI n. 160 SAL;
(ii) lo “stanziamento 2016” inserito nella Controparte_6 Cont contabilità di afferiva al SAL 159 e al “SAL 160” e lo “stanziamento 2018” al “SAL 160”(4); (iii)
Parte Parte alla data del 31.12.2015 aveva emesso fatture fino al SAL 154; (iv) sebbene non abbia Cont fornito a le fatture per i SAL da 155 a 159, dal confronto tra gli importi dei SAL 155-159 di
Parte competenza rappresentati nel file di riepilogo del (doc. 15, convenuta) con quelli CP_6 riportati, tra le movimentazioni in “dare” nel 2017 della “Bozza Mastrino FdR GLF 2021” (doc. 14, Parte convenuta) poteva “ragionevolmente dedursi” che avesse emesso anche le fatture relative ai
SAL dal n. 155 al n. 159 incluso;
(v) l'importo per fatture da ricevere di cui si contesta lo storno nel bilancio 2021 faceva riferimento al SAL 160. 4 Tabella 5.2 del parere del prof. che rielabora la Bozza Mastrino FdR GLF 2021, al fine del calcolo del saldo dei Per_1Con Part debiti di per fatture da ricevere da (p.21, doc. 13, convenuta)
pagina 11 di 14 La ricostruzione fatta dal consulente di parte convenuta pare corretta laddove, tirando le fila del Parte discorso, afferma che “in considerazione del fatto che il SAL 159 era stato già fatturato da e che,
Cont ai sensi del Contratto, gli importi fatturabili ad discendevano esclusivamente dai SAL ufficiali,
Parte l'unico ammontare che, al 31.12.2021, poteva essere ancora fatturato da (e quindi che poteva Parte Cont essere mantenuto nel conto “fatture da ricevere” da nella contabilità di ) non poteva che Parte essere quello relativo all'importo (di competenza di del SAL 160, ossia l'ultimo SAL emesso per i lavori di cui al Contratto, al netto del recupero dell'anticipo contrattuale riconosciuto anche da CE
UN (cfr. All. 15), pari a € 471.582,98 (p. 35, doc. 13). Parte In conclusione, secondo i criteri di riparto interni al , la quota effettivamente spettante a CP_6
per il SAL 160, in assenza di altri elementi giustificativi nemmeno offerti da che, in Controparte_7
Cont virtù di una specifica convenzione con era stata incaricata di svolgere i servizi amministrativi, finanziari e di tesoreria (doc.7 conv), risulta essere di 471.584,03 euro escluso Iva considerando gli anticipi già effettuati, il che giustifica la rettifica, a ultimazione dell'appalto, di euro 2.120.445,39 ai
Cont Parte debiti di per fatture da ricevere da operata nel bilancio 2021 approvato con la delibera del 6 maggio 2022.
Questa conclusione trova conferma negli allegati della e mail del 9.10.2028 che CE uno aveva
Cont trasmesso a;
si tratta delle schede fatture e note di credito, delle schede ripartizione Sal 160 e 160 linea storia e di due fogli excell da cui risulta chiaramente che anche secondo l'appaltatore il saldo a Parte credito di era di euro 471.584,03 oltre ad euro 47.158,30 di iva (doc. 13 alle 4 relazione di parte convenuta).
Alla luce di ciò trova giustificazione la decisione del CdA della società di svalutare la voce fatture da
Parte ricevere da per euro 2.120.446,44 posto che la società si trovava alla fine dell'appalto e che, Parte effettuato il collaudo e ricevuta la contabilità dall'appaltatore, la consorziata non risultava effettivamente ancora creditrice di tale importo.
A ciò si aggiunga, come detto sopra, che l'attrice non ha fornito elementi che possano dare una diversa rappresentazione dei rapporti dare/avere con la consortile: non ha indicato una ricostruzione contabile alternativa, limitandosi ad affermare che: “La concludente deve ritenersi esonerata dal dimostrare, nel presente giudizio, il suddetto credito tramite la relativa fatturazione, avendo proposto un'impugnazione della relativa delibera di approvazione del bilancio e non un'azione di condanna”
(cfr. p. 15, conclusionale) – punto ribadito in memoria di replica quando soggiunge che “L'asserita
ricognizione delle varie voci di credito e di debito presenti nella propria contabilità in vista di una potenziale liquidazione della Società è assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza e della legittimità del credito di ” (p. 3, memoria di replica).. Parte_1
pagina 12 di 14 Cont Ragionevolmente quindi ha ritenuto non sussistente il credito della socia e ha rappresentato ciò in bilancio con la variazione della valutazione delle fatture da ricevere rispetto agli esercizi precedenti.
Tali dati a disposizione della società hanno giustificato nel bilancio 2021 lo stralcio dai debiti della
Parte società consortile verso dell'importo di euro 2.120.446,44 per fatture da ricevere e il passaggio a conto economico alla voce “altri ricavi e proventi”, variazione rispetto al bilancio 2019 che è stata spiegata, nel rispetto di quanto dispone l'art 2423 bis co 1 n. 6) c.c., nella nota integrativa a pagina 21 sotto la voce Debiti e a pagina 23 alla voce Conto Economico dove si legge :” gli altri ricavi e proventi ammontano euro 2.718.243,96 denotano un incremento di euro 2.000.686 327,96 si riferiscono a sopravvenienze attive da ricondurre… per 2.120.446,44 allo stralcio di debiti per fatture da ricevere Parte da parte di detti debiti sono risultati essere stime iscritte in esercizi pregressi per le quali alla
Parte data di bilancio non è stata prodotta da parte di adeguata documentazione di supporto”.
Consegue che l'impugnazione della delibera dell'assemblea 6.5.2022 dei soci di per CP_8
mancanza del requisito di veridicità del bilancio 2021 è infondata.
Con ciò viene meno anche il presupposto della denunciata invalidità della delibera per abuso della maggioranza.
Con riferimento al profilo dell'abuso di maggioranza, da cui sarebbe affetta la delibera impugnata, la giurisprudenza ritiene che esso ricorra quando il socio di maggioranza eserciti il proprio diritto di voto in assemblea perseguendo finalità estranee all'interesse sociale, arrecando un pregiudizio ingiustificato ai soci di minoranza.
Nel caso di specie il rispetto delle norme di riferimento nella predisposizione del bilancio 2021 esclude in sé la fattispecie dell'abuso; inoltre, può aggiungersi che non risulta dimostrato che la condotta del socio di maggioranza sia stata ispirata da fini extra-sociali, né che il voto espresso per CP_4
Parte l'approvazione del bilancio sia stato strumentale ad arrecare danno alla consorziata La decisione di approvare un bilancio coerente con l'esaurimento dell'oggetto sociale e con la documentazione disponibile appare conforme all'interesse della società. Né, d'altro canto, si può affermare che la modifica della posta contabile abbia arrecato un danno patrimoniale alla socia di minoranza che conserva la facoltà di fare accertare in altra sede l'esistenza del maggior credito vantato nei confronti della società consortile.
In conclusione, il Collegio ritiene infondata, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea di accertamento dell'illegittimità della delibera assembleare della del 06.5.2022, e CP_3
ne dispone il rigetto.
Le spese processuali
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Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. cpc. Consegue che parte attrice soccombente, è condannata al pagamento delle spese di Pt_1 Parte_1
lite in favore della parte convenuta le spese si liquidano come da dispositivo, in CP_3
applicazione delle disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022 considerando la causa di valore indeterminabile e di complessità alta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'impugnazione alla delibera dell'assemblea dei soci di del 06.05.2022 di CP_3
approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021.
CONDANNA parte attrice a rimborsare alla convenuta le Parte_1 CP_3 spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Milano, 27 febbraio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
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