Ordinanza cautelare 23 dicembre 2025
Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 19/03/2026, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15103 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Dell’Arma dei Carabinieri, Commissione di Riesame per Gli Accertamenti Psico-Fisici, Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del verbale n. -OMISSIS- di prot. del 21 ottobre 2025 della Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notificato a mezzo pec in il 22 ottobre 2025, con il quale è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2025;
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del 3 ottobre 2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale in quanto è stato riscontrato affetto da “1- Cheratocono in OO (Lettera S – Punto5); 2- Presenta IMC<20 (18,9) (Lettera A – Morfologia Generale – Costituzione Somatica) Condizioni contemplate quali cause di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici (richiesti con istanza di accesso atti e non trasmessi) e sulla base dei quali è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2025;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all’accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, concernente le “
Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 11, comma 1, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse” nonché dell’art. 11, comma 6, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici
“è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.”;
ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
e per il conseguente accertamento
del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. DI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, in esito alla verificazione, l’organo verificatore ha provveduto a redigere un’apposita Relazione sulla condizione del ricorrente, depositata in atti in data 26 febbraio 2026, con la quale ha riconosciuto l’idoneità dello stesso con riguardo alla composizione corporea ma NON per quanto concerne il cheratocono , così confermando il giudizio conclusivo di non idoneità;
Vista la dichiarazione dell’Avvocato di parte ricorrente che ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito;
Considerato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., il Collegio può dichiarare l’improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione delle spese alla luce dell’esito del ricorso;
Ritenuto viceversa di non poter accogliere la richiesta di parte ricorrente di ripartire al 50% le spese di verificazione, stante il risultato della verificazione che è stato, comunque, non favorevole all’istante;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Condanna il ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di verificazione che si liquidano, come richiesto dall’organismo verificatore, nella somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondere alla società Difesa Servizi S.r.l. avvalendosi del seguente IBAN: [...]
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IN, Presidente
DI LL, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI LL | AN IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.