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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5568 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LAURA SCOLARO per procura in atti
- attore -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
ND AR per procura in atti
-convenuto-
OGGETTO: Cause di responsabilità verso gli amministratori.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 20 Con atto di citazione spedito per la notifica il 19.4.2021 il Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale per ottenere Controparte_1
l'accertamento della responsabilità, ai sensi degli artt. 2043, 2489 2391, 2392, 2393, 2394, 2395,
2490 2476 c.c., nonché dell'art. 146 l.f., del convenuto, amministratore della Parte_1 dal 16.1.2008 fino alla dichiarazione di fallimento, e la sua condanna al risarcimento del
[...] danno subito, quantificato in € 769.937,09 o nella diversa somma, maggiore e/o minore, da accertarsi in corso di causa, comunque non inferiore a € 217.229,28, oltre rivalutazione dalla data dei singoli illeciti e oltre interessi sulle somme via via rivalutate.
A sostegno delle domande l'attore allegava: che con sentenza n. 62 del 24.10.2018 il
Tribunale di Siracusa aveva dichiarato il fallimento di;
che Controparte_2 la società fallita era stata costituita in data 16.1.2008 e aveva ad oggetto il commercio al dettaglio di abbigliamento, in particolare capi di abbigliamento donna;
che il capitale sociale, di
€ 10.000,00, interamente versato, era suddiviso per l'80% in capo al socio e Controparte_1 per il 20% in capo alla socia coniuge del;
che Persona_1 CP_1
l'amministrazione era stata affidata al dalla data di costituzione sino all'11.2.2014,
CP_1 allorquando lo stesso era stato nominato liquidatore;
che la sede legale, inizialmente
CP_1 fissata in , via Martiri della Libertà, 92, era stata trasferita a Siracusa, via Tevere, n. 37,
CP_1 dove vi era il punto vendita, nel tempo divenuto l'unico; che poi era stata costituita una nuova società, denominata con sede in , via Libertà, n. 92; che al Controparte_3 CP_1 momento della apposizione dei sigilli il curatore aveva verificato come presso l'immobile indicato vi era l'attività esercitata da che già nel 2012 l'impresa aveva CP_3 Controparte_3 manifestato una piccola perdita di esercizio, accresciutasi nel 2013, ed era stata posta in liquidazione il 30.1.2014; che durante la fase di liquidazione il aveva posto in essere
CP_1 operazioni non giustificabili in un'ottica liquidatoria, come l'acquisto di merce da
[...]
la gestione dei rapporti bancari e delle linee di credito;
che alla data di Controparte_3 apertura della liquidazione la società aveva un debito di € 44.349,03 con Credito Emiliano
S.p.A., che avrebbe potuto essere saldato e invece era stato accresciuto, avendo il liquidatore continuato ad utilizzare l'affidamento bancario, come anche il conto aperto presso CP_4
pagina 2 di 20 che la dichiarazione di fallimento era stata chiesta e ottenuta da che era Controparte_5 emersa una irregolare tenuta delle scritture contabili, nonché una gestione della società anche in conflitto di interessi, considerato che il era anche amministratore della CP_1 [...]
con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali durante la fase Controparte_3 liquidatoria;
che al momento della dichiarazione di fallimento il passivo ammontava a €
217.229,28, rappresentato da una esposizione debitoria, nei confronti dell'Erario e degli Enti
Previdenziali, per circa € 162.321,25, mentre nei bilanci i debiti erariali erano stati inseriti per importi nettamente inferiori, € 3.559,47 e € 6.954,53.
Richiamava la relazione del proprio Consulente, che aveva ricostruito i rapporti tra la fallita e la con medesima sede legale, medesimo amministratore, Controparte_3 medesimo settore merceologico;
evidenziava che la fallita aveva effettuato pagamenti in favore della e, sulla base delle dichiarazioni fornite dal convenuto in sede di Controparte_3 audizione dinanzi al Curatore, aveva fornito in conto vendita della Controparte_3 merce alla fallita, ma ciò non era emerso dalla documentazione esaminata dalla curatela.
Rappresentava che il liquidatore aveva assunto nuove obbligazioni aggravando l'indebitamento della fallita per € 302.690,15, utilizzando le risorse finanziarie per finalità estranee alla gestione liquidatoria. In particolare, aveva versato, in favore di
[...]
la somma di € 224.200,94; inoltre, le rimanenze di merci in giacenza, al Controparte_3
1.1.2014, erano pari a € 309.126,00, somma idonea a coprire i debiti aziendali;
non era stato possibile riscontrare la consistenza della merce di cui alle fatture di acquisti annotate nei confronti del fornitore Affermava la vendita in nero della merce o Controparte_3 una dismissione ingiustificata sotto costo, in quanto il liquidatore aveva aumentato la merce ad un valore di € 521.492,00 e l'aveva venduta ricavando la minor somma di € 359.510,00, non aveva annotato la vendita, nei confronti di dell'automezzo Scudo 36 Controparte_3 per il prezzo di € 15.000,00, non rinvenuto. Dichiarava la violazione dell'art. 2489 c.c. per il prelevamento delle somme dai conti correnti.
In merito all'omesso adempimento degli obblighi tributari, previdenziali ed assicurativi dichiarava che dall'esame dei bilanci sociali relativi agli ultimi esercizi (2014-2015-2016-2017) e pagina 3 di 20 della situazione contabile aggiornata al 17.11.2018, tra le passività aziendali risultava un'esposizione per debiti tributari e previdenziali, rispettivamente, per € 3.559,47 ed €
6.954,53, mentre dalle insinuazioni al passivo presentate da Controparte_6 risultavano debiti tributari e previdenziali per un importo complessivo pari ad € 224.138,26. A suo avviso gli interessi di mora, l'aggio, le sanzioni sarebbero stati inesistenti o di ammontare inferiore ove si fosse proceduto al pagamento, tenuto conto che il liquidatore, nel medesimo periodo, aveva utilizzato/distratto risorse finanziarie aziendali per € 224.200,94 in favore di
Controparte_3
Riteneva la responsabilità del convenuto per omessa regolare tenuta delle scritture contabili e chiedeva la condanna del al risarcimento del danno subito, in misura non CP_1 inferiore ad € 217.229,28, pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande. Controparte_1
Il convenuto precisava: che la era stata costituita da egli stesso e Controparte_3 dalla l fine di acquisire mandati di distribuzione senza incorrere in incompatibilità Per_1
e/o violazioni di esclusiva;
che, a seguito della messa in liquidazione volontaria della società
la aveva iniziato ad operare nella sede già della Controparte_2 Controparte_3
rinnovando completamente il negozio con attrezzature ed arredamento di Controparte_2 proprietà; che, successivamente alla messa in liquidazione della società fallita, la
[...] aveva concesso in conto vendita alla capi Controparte_3 Controparte_2
d'abbigliamento, la cui vendita aveva consentito l'estinzione di parte dei debiti societari allora pendenti.
Escludeva la illegittimità delle operazioni poste in essere, rappresentando che alla data di messa in liquidazione volontaria della società, 31.01.2014, erano presenti rimanenze di magazzino per un valore pari a € 309.126,00, rimanenze azzerate grazie all'operato del liquidatore, che aveva provveduto alla monetizzazione delle rimanenze attraverso l'attività in conto vendita, e che tutti i debiti con gli istituti bancari erano stati estinti, anche grazie ai ricavi ottenuti dalle operazioni in conto vendita.
pagina 4 di 20 Evidenziava che le rimanenze non si erano azzerate improvvisamente, in modo “anomalo”, ma progressivamente. In particolare, per le rimanenze pari a € 80.025,00, al 31.12.2016, dichiarava che una parte era stata restituita ai fornitori e la restante parte era stata svalutata in quanto facente parte di collezioni troppo risalenti nel tempo.
Escludeva il danno in relazione ai rapporti bancari, chiusi in assenza di insinuazioni al passivo fallimentare da parte delle banche, affermando che, comunque, l'utilizzo del conto corrente presso era corrispondente alle attività in conto vendita compiute dal CP_4 liquidatore ed alle altre operazioni connesse al corretto svolgimento della liquidazione.
In ordine al mancato adempimento degli obblighi tributari, previdenziali ed assicurativi escludeva che la Curatela avesse fornito la prova che la società disponesse in quel periodo di liquidità per farvi fronte. Chiedeva, comunque, che l'importo per sanzioni, interessi e spese di riscossione venisse ricalcolato esclusivamente sulla base dei crediti erariali ammessi.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, e assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 1.3.2022 – sostituita dal deposito di note – veniva disposta
CTU. Ottenuto il deposito della relazione, la causa subiva taluni rinvii, determinati dalla mancanza del giudice titolare.
All'udienza del 23.9.2024, la prima dinanzi al nuovo giudice relatore, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.3.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande sono fondate nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È noto che, per effetto del fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez.
I, n. 25977/2008), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 146 l. fall., il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci, sia a titolo di responsabilità di questi verso la pagina 5 di 20 società (artt. 2392, 2407 c.c.), sia a titolo di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394,
2407 c.c.).
Come affermato dalla Suprema Corte, L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della contestazione di poste passive ingiustificate esposte in bilancio, aveva ritenuto dimostrata dagli amministratori convenuti l'insussistenza dell'illecito mediante la produzione di documentazione giustificativa solo genericamente contestata dagli attori) (C. Cass., n.
2975/2020); più in particolare, […] l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, quando il patrimonio sociale sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori (Cass. 10488/98), il tutto nell'ottica di una diligente gestione della società al fine di evitare il perpetrarsi di fatti pregiudizievoli per la società o il permanerne degli effetti. Ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti […] (C.
Cass., n. 25977/2008). La società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma
l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se
pagina 6 di 20 valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (C. Cass., sez. 1, 31 agosto 2016, n. 17441).
Per converso, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488) e ciò nei limiti della somma che, in assenza delle condotte di mala gestio commesse dagli amministratori, avrebbe ricevuto.
Infine, il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori è rilevante in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali (alla luce dei principi espressi dal noto intervento della C. Cass. SS.UU., 6 maggio
2015, n. 9100), riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non
è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare
pagina 7 di 20 soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condotte di tal genere (C.
Cass., n. 15245/2022).
Così illustrati i principi applicabili al caso di specie, occorre ora verificare se e in che termini il abbia posto in essere le condotte allegate dall'attore e se esse si siano rivelate CP_1 pregiudizievoli.
Al fine di ottenere ogni utile elemento al riguardo nel corso del giudizio è stata espletata apposita CTU, redatta dal dott. il quale ha rilevato come, nonostante Persona_2
l'esistenza di irregolarità e omissioni, i libri contabili hanno consentito di ricostruire ed analizzare la situazione economico –patrimoniale della società, nonché i fatti gestionali più importanti.
Il Consulente ha constatato che l'azienda ha rilevato una consistente perdita che ha portato il patrimonio netto aziendale ad essere negativo a partire dal 31/12/2013, che il sig. ha proseguito CP_1 nell'amministrazione e gestione della società come se questa fosse stata in normale attività. Infatti, dalla disanima dei movimenti contabili intervenuti dal 2014 al 2018 sono state rilevate operazioni non giustificabili rispetto all'ottica liquidatoria.
In particolare, sono state rilevate operazioni frequenti, per acquisto di merce, con la
[...] certamente non coerenti con la prospettiva di chiusura dell'attività aziendale. E' stata, altresì, Parte_2 rilevata una gestione dei rapporti bancari e delle linee di credito non coerenti con lo stato di liquidazione della società, in quanto il liquidatore ha continuato ad utilizzare l'affidamento bancario così assumendo nuovi debiti finanziari con l'istituto di credito nel periodo di liquidazione della società con l'effetto che ha aggravato
l'esposizione debitoria piuttosto che utilizzare le risorse della società per il pagamento dei debiti pregressi e anche
l'esame del conto corrente ordinario acceso presso n. 810918 manifesta la violazione degli obblighi CP_4 incombenti sul liquidatore.
In particolare, sono stati riscontrati addebiti derivanti dall'uso di carte per carburanti, per ristoranti e/o alberghi.
Il Consulente ha riscontrato la falsa rappresentazione dei dati indicati in bilancio, in piena violazione al principio di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale […] alla voce debiti tributari e debiti nei confronti degli istituti previdenziali e quanto indicato dalle domande di insinuazione al
pagina 8 di 20 passivo attraverso le cartelle riportate al loro interno, si evidenzia la mancata e prudenziale appostazione in bilancio dei relativi interessi e sanzioni già maturati oltre lo stesso debito maturato, e che la corretta indicazione degli stessi avrebbe di fatto modificato il risultato di esercizio già a partire dal 31/12/2013.
Infatti, dai riscontri effettuati così come meglio specificati nel corpo della relazione, emerge che nell'anno
2013 ammontavano debiti tributari/previdenziali con sanzioni e interessi per un totale complessivo di euro
121.983 (81.289 di imposte ed euro 40.694,22 sanz. inter..ed accessori cc..) a fronte di debiti indicati in bilancio al 31/12/2013 di minor importo pari ad euro 7.516,00 e quindi la società fallita ometteva di indicare i sopra indicati debiti che vanno a rettificare i bilanci depositati relativi agli anni presi in esame.
Pertanto, è stato rettificato l'importo delle imposte con sanzioni ed interessi appostate dal 2013 alla data del fallimento.
In tal modo l'erosione del capitale sociale si era verificata già dal 31.12.2013, con un patrimonio netto negativo pari ad € 93.196,00.
Benchè l'impresa fosse stata messa prontamente in liquidazione a febbraio del 2014, il
Consulente ha quantificato il danno da prosecuzione dell'attività d'impresa, individuando gli atti non meramente conservativi del patrimonio sociale. A tal fine ha escluso: 1) gli oneri che sarebbero, comunque, maturati anche nel caso in cui la società fosse stata posta tempestivamente in liquidazione;
2) gli oneri la cui maturazione non è funzione della prosecuzione dell'attività d'impresa e che, pertanto, sono ininfluenti ai fini della valutazione dell'aggravamento generatosi successivamente all'intervenuta causa di scioglimento del rapporto sociale.
Ha, quindi, quantificato il danno quale sommatoria delle perdite che la società ha patito a partire dagli esercizi 2014 e seguenti, e che non avrebbe subito se il si fosse attenuto CP_1 ad un'attività prettamente liquidatoria, chiarendo che la sommatoria di tali perdite coincide con l'incremento del patrimonio netto negativo registratosi successivamente all'integrale perdita del capitale sociale.
Il CTU, come già esposto, ha rettificato l'importo delle perdite in questione, depurandolo dei costi che sarebbero maturati comunque e degli oneri, la cui maturazione non è funzione della prosecuzione dell'attività d'impresa e che, pertanto, sono ininfluenti ai fini della pagina 9 di 20 valutazione dell'aggravamento generatosi successivamente all'intervenuta causa di scioglimento del rapporto sociale.
Più in particolare, il CTU ha rettificato la perdita dell'esercizio 2014, eliminando l'ammontare degli ammortamenti contabilizzati in tale esercizio per € 12.572,00, (trattandosi di costi sostenuti in esercizi precedenti e ripartiti negli anni successivi mediante ammortamento, tant'è che l'OIC 5 denominato “bilanci di liquidazione” ne esclude il computo nei bilanci intermedi di liquidazione); la perdita dell'esercizio 2018, eliminando l'ammontare dei proventi contabilizzati a titolo di sopravvenienze attive per € 15.424,00; ha rilevato i debiti tributari e le relative sanzioni ed interessi maturati durante la gestione liquidatoria.
In forza di tali correttivi, il CTU ha determinato in complessivi in € 357.745,00 la perdita incrementale netta maturata a partire dall'esercizio 2014.
Con riguardo ai singoli addebiti l'Ausiliario ha specificato che la società fallita, alla data del
31.12.2016 (cfr. bilancio di esercizio al 31.12.2017) presentava rimanenze di magazzino pari ad €.
80.025,00, ridotte a zero l'anno successivo, e questo azzeramento non appare regolare e/o veritiera ed in considerazione dello stato di insolvenza della società risultando anomalo e ingiustificato in ragione dell'analisi delle vendite per come sopra descritte, indice di una vendita in “in nero” della merce acquistata o di una dismissione ingiustificata della stessa che, essendo stata sottratta al patrimonio sociale, costituisce un grave pregiudizio sia per la società fallita che per i creditori sociali, quantificabile in misura non inferiore ad euro 80.025,00.
A suo avviso, risulta assolutamente ingiustificata ed anomala la determinazione del liquidatore ad eseguire gli acquisti per come rilevati in contabilità nella misura complessiva pari ad € 302.690,15, durante il periodo di liquidazione, con lo stock di giacenze già presenti ad inizio liquidazione;
il liquidatore avrebbe, a fronte dei rilevati acquisti, aumentati dalla merce esistente (rimanenze iniziali) per un valore complessivo pari a
€ 521.492,00 (somma giacenze al 01/01/2014 + totale acquisti del periodo liquidatorio) eseguito attività di vendita dalla quale sono derivati gli irrisori e ridotti ricavi pari ad € 359.510,00.
Le circostanze oggettive sopra richiamate sono indice di applicazione metodica di una vendita in nero della merce acquistata o di una dismissione ingiustificata della stessa e comunque di vendite “sotto costo” in danno all'azienda. Una corretta gestione delle vendite, a fronte degli acquisti iscritti in contabilità, avrebbe imposto
pagina 10 di 20 l'applicazione di una percentuale di ricarico sulla merce, vale a dire la maggiorazione rispetto al prezzo di acquisto per determinare il prezzo di vendita, idoneo a garantire la copertura ai costi fissi aziendali nonché ad assicurare un livello di redditività adeguato alla gestione liquidatoria.
Le conclusioni del CTU, rese all'esito di un attento esame degli atti di causa, ben motivate e non tempestivamente contestate, vanno condivise.
Ebbene, in merito alla responsabilità degli amministratori che abbiano proseguito nell'attività senza assicurare finalità meramente conservative, la Suprema Corte ha affermato che Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari (C. Cass., n. 198/2022).
Ed ancora: In presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi (C. Cass., n. 10413/2024).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 8069/2024 ha affermato: Com'è noto, dispone l'art. 2486, comma 1, c.c. che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, stabilendo il secondo comma che essi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti o omissioni in violazione di quel precetto. Va ribadito che, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o
pagina 11 di 20 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali, come appena ricordato, pongono la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività
d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa
(come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11041; Cass., sez. I, 5 gennaio 2022,
n. 198).
Ebbene, alla luce di principi riportati, il non è riuscito a dimostrare di avere CP_1 assicurato una corretta gestione liquidatoria.
Invero, come riportato dalla Curatela, e come verificato dal CTU, egli, durante la fase liquidatoria, ha posto in essere acquisti, peraltro nei confronti della di Controparte_3 cui era amministratore, oltre che socio, per l'ammontare di € 224.200,94, a fronte di rimanenze iniziali per € 302.690,15, che avrebbe dovuto impiegare per estinguere i debiti della società.
Peraltro, a fronte dei consistenti acquisti, è riuscito ad ottenere ricavi pari ad € 359.510,00, con rimanenze di magazzino per € 80.000,00, non rinvenute al momento dell'apertura del fallimento.
Il non ha provato in alcun modo che le rimanenze non rinvenute siano state CP_1 restituite ai fornitori o dismesse, né ha documentato l'impossibilità di operare una percentuale di ricarico sulla merce complessivamente esistente – rimanenze di € 302.690,15 + acquisti da per € 224.200,94 – al fine di recuperare l'investimento ed estinguere i Controparte_3 debiti, evitando, in tal modo il fallimento.
pagina 12 di 20 In ragione di ciò, applicando i principi sopra enunziati, il risulta responsabile per CP_1 non avere assicurato la gestione liquidatoria della società e per il mancato rinvenimento delle rimanenze.
Risulta, altresì, responsabile per l'avvenuta cessione, il 22.6.2014, dell'automezzo Scudo 36, per il prezzo di € 15.000,00 iva inclusa, nei confronti di Controparte_3
Il CTU non ha riscontrato alcun pagamento eseguito da tale ultima società.
Sul punto nessuna convincente difesa risulta svolta dal . CP_1
Il danno nel caso di specie risulta pari alla somma di € 15.000,00.
In merito all'utilizzo e alla distrazione di disponibilità finanziarie della società per un ammontare pari ad € 12.200,69 il CTU ha riscontrato tra le uscite bancarie dei predetti conti correnti
(entrambi i conti) addebiti per prelevamenti di contante e addebiti derivanti dall'uso di carte carburanti per ristoranti e/o alberghi e segnatamente, prive di giustificazione;
in particolare si tratta di addebiti per prelevamenti di contante e addebiti derivanti dall'uso di carte carburanti per ristoranti e/o alberghi.
Sul punto il si è difeso ritenendo di avere correttamente operato, avendo CP_1 impiegato le risorse nella gestione della società, estinguendo, poi, i debiti con le banche che, infatti, non si sono insinuate al passivo.
Al riguardo, occorre richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte, ovvero che la gestione liquidatoria deve essere volta ad assicurare i mezzi necessari per sopperire alle passività, non potendo giustificarsi una gestione che prescinda dal raggiungimento della predetta finalità.
Il fatto che il abbia continuato ad attingere ai conti correnti della società, CP_1 incrementando il debito, integra una condotta non coerente con le finalità indicate, a prescindere dal fatto che poi i conti siano stati chiusi, in quanto, proprio per la gestione non conforme, il debito è stato incrementato e poi estinto senza rispettare la par condicio.
Discorso analogo va fatto per i trasferimenti di denaro in favore della Controparte_3
anche in tal caso il liquidatore avrebbe dovuto dismettere le rimanenze, cercando di
[...] acquisire il massimo profitto, piuttosto che eseguire pagamenti nei confronti della predetta pagina 13 di 20 società, di cui era anche l'amministratore, senza assicurare un adeguato ristoro degli investimenti.
Gli addebiti mossi dalla Curatela risultano, quindi, fondati.
In merito ai debiti erariali il CTU ha affermato che dall'inizio del 2014la società è stata messa in stato di liquidazione, pur tuttavia ha maturato, fino alla relativa dichiarazione di fallimento avvenuta nel
2018, debiti nei confronti dell'Erario per un totale di euro 95.973,32, di cui 62.829,77 per imposte, ed €.
33.143,55 persanzioni ed interessi;
ha evidenziato che per il periodo che va dal 2014 al 2016 si rilevano pagamenti in favore di fornitori ( per un ammontare pari euro € Controparte_3
224.200,94*, e quindi resta esclusa l'ipotesi che vede l'Amministratore/liquidatore “giustificato” per il relativo mancato pagamento dell'Erario a causa della mancanza di liquidità/risorse finanziarie.
Inoltre, in riferimento alla sopra indicata operazione di estinzione del debito nei confronti del fornitore si specifica che non si tratta di operazione neutra per il patrimonio sociale, che vede Controparte_3 diminuire l'attivo in misura esattamente pari alla diminuzione del passivo conseguente all'estinzione del debito, perché il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto (anno 2013/14 Patrimonio Netto Negativo
/in liquidazione) può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. Infatti, la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare.
[…] Alla luce di quanto sopra indicato, l'ammontare del danno si misura nella differenza tra quanto avrebbe incassato in moneta fallimentare e quanto ha in effetti incassato con il pagamento preferenziale.
Inoltre, sia dalla richiesta della curatela che quantifica l'ammontare del danno nell'intero importo pagato e sia dall'esame delle domande di ammissione al passivo ammesse con il grado di privilegio (ma anche al chirografo), si può agevolmente desumere che l'attivo fallimentare (pari a zero) non sia in grado di soddisfare in pieno nemmeno il privilegio, quindi il danno è quantificabile nella misura pari all'intero pagamento/restituzione.
Il , solo nella comparsa conclusionale, dunque tardivamente, ha contestato le CP_1 conclusioni cui è giunto il CTU, escludendo di poter rispondere dell'intero ammontare dei debiti erariali.
pagina 14 di 20 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato: Merita appena di rimarcare, quanto ai confini della business judgement rule, che questa certamente non copre gli illeciti, tributari o no: trattandosi di regola non più invocabile in presenza di una valutazione di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica (cfr. Cass. 6 febbraio 2023, n. 3552; Cass. 19 gennaio 2023, n. 1678; Cass. 21 dicembre 2022, n. 37440; Cass. 16 dicembre 2020, n. 28718; Cass. 22 ottobre 2020, n. 23171; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. 28 aprile 1997, n. 3652), e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge. Certamente va confermato che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società (per tutte, quanto al vecchio testo dell'art. 2392:
Cass. n. 3652 del 1997, n. 3409 del 2013, n. 1783 del 2015). Ma non è questo il caso nella vicenda concreta, in cui la corte d'appello ha ritenuto il ricorrente responsabile non per l'esito negativo dell'attività gestoria in sé considerata, ma per l'omesso versamento dell'i.v.a.: ciò vuol dire che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato è stato svolto non in rapporto alle scelte gestorie in quanto tali, ma all'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive che (non solo normalmente, ma) finanche in base alla regola di condotta già perpetrata in passato dall'organo amministrativo si sarebbero dovute osservare ex ante. Nel caso di specie, dunque, la responsabilità dell'amministratore si ricollega alla violazione di doveri specifici, previsti dalla legge.
Ebbene, nel caso di specie, occorre ancora una volta evidenziare che quando la società è stata posta in liquidazione aveva rimanenze per € 302.690,15, e il non ha provveduto CP_1 alla mera dismissione delle predette rimanenze, ma ha operato ulteriori acquisti da
[...] per € 224.200,94, in tal modo egli ha utilizzato le risorse della società per Controparte_3 effettuare nuove operazioni piuttosto che per estinguere i debiti esistenti, tra cui quelli con l'Erario.
Certamente rappresenta una grave inadempienza dell'amministratore, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c., il mancato pagamento dei tributi e contributi (Tribunale di Milano, sent. n. 7879/2017; n. 6005/2020). Di modo che non può mettersi
pagina 15 di 20 in dubbio, al di là dell'utilizzo alternativo da parte della società delle somme che gli amministratori avrebbero dovuto impiegare per pagare tributi e contributi, il carattere pregiudizievole per la società e per i creditori sociali dell'addebito delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie e degli interessi per i ritardi nei pagamenti (Trib. Milano, n. 6005/2020, cit.).
In ragione di quanto esposto non può che affermarsi la responsabilità del per CP_1
l'omesso pagamento degli oneri tributari e previdenziali posti a carico della società, avendo determinato in tal modo il danno per interessi, sanzioni e aggi.
In ordine alla irregolare tenuta dei libri contabili il CTU benchè abbia rilevato delle irregolarità e omissioni rilevanti, ritiene che i libri contabili hanno consentito di ricostruire ed analizzare la situazione economico –patrimoniale della società, nonché i fatti gestionali piu' importanti.
Il CTU ha rettificato l'importo delle perdite - depurandole dei costi che sarebbero maturati anche nel caso in cui la società fosse stata posta tempestivamente in liquidazione e degli oneri la cui maturazione non è funzione della prosecuzione dell'attività d'impresa e che, pertanto, sono ininfluenti ai fini della valutazione dell'aggravamento generatosi successivamente all'intervenuta causa di scioglimento del rapporto sociale - e ha indicato la perdita incrementale netta maturata dall'esercizio 2014 in poi in complessivi € 357.745,00.
Tale importo integra il danno liquidabile in questa sede. Invero, nei casi, come quello in esame, nei quali il capitale sociale si è eroso molto tempo prima rispetto alla dichiarazione di fallimento e l'attività di impresa è proseguita per un periodo di tempo considerevole, si determina un'estrema difficoltà nel ricollegare alle singole operazioni non conservative un danno al netto dell'eventuale ricavo, con la conseguenza che il criterio del differenziale dei netti patrimoniali diventa l'unica modalità per l'individuazione del danno causalmente riconducibile agli illeciti degli organi sociali.
Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che il criterio dei c.d. netti patrimoniali – inteso come confronto tra valori patrimoniali, dati dalla differenza tra il valore del patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica
o, se sussista sino a tale momento il nesso causale, sino all'apertura della procedura concorsuale – […] è legittimo, in presenza di una gestione della società in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2449 c.c. nel vecchio
pagina 16 di 20 testo e dell'attuale art. 2486 c.c., potendo allora il giudice ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, o alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali;
la condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta (così Cass., sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983; quindi, es. Cass., sez. I, 30 settembre 2019, n. 24431, non mass.; Cass., sez. I, 23 giugno 2020, n. 12341, non mass.; Cass., sez. I, 18 luglio 2023, n. 20979, non mass.).
Da tempo, inoltre, in ordine a tale criterio si è adottato il correttivo di valutare le voci, eliminando
l'abbattimento dei valori contabili che si sarebbe verificato comunque, qualora pure la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione, ossia rettificando i valori dei patrimoni netti applicando i principî contabili in tema di bilanci di liquidazione, in modo da rendere omogenee le poste comparate, noto essendo che il venir meno della continuità aziendale determina un cambiamento dei principî contabili da applicare nella rilevazione dei fatti aziendali, comportando l'emersione anticipata di costi, come per le immobilizzazioni.
Pertanto, non è dato confondere la possibilità di liquidazione equitativa di un tale danno, nelle predette condizioni, con l'automatismo del distinto criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. Si tratta, dunque, dell'indicazione di un metodo ai fini risarcitori, dovendosi confermare che destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo
l'art. 2486, comma 3, c.c., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti
e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto […] (Cass., sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252).
Ebbene, tale criterio trova piena giustificazione nel fatto che l'aggravamento delle perdite, determinato dalla prosecuzione dell'attività di impresa, è stato determinato dalla pluralità degli atti sopra indicati, ovvero dalla prosecuzione di una gestione caratterizzata dall'eccedenza dei costi sui ricavi. Il criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali consente di individuare il danno in termini di “perdita incrementale netta”, di apprezzare in via sintetica ma plausibile pagina 17 di 20 l'effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società (dunque il danno per la società e per i creditori) per effetto della mala gestio complessivamente intesa.
Essendo emersa nel caso di specie la fondatezza degli addebiti mossi dalla parte attrice all'operato del , in violazione degli artt. 2476, 2486, 2489, 2490, 2491 e 2497 c.c., ed CP_1 avendo il CTU individuato la perdita incrementale netta nella somma di € 357.745,00, il danno va liquidato nella misura indicata.
Su detta somma va riconosciuta la rivalutazione monetaria, ma non anche gli interessi compensativi, in applicazione del recente condiviso orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti
i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (C. Cass., n. 6351/2025; n. 19063/2023).
Nel caso di specie la mancanza di allegazione e prova esclude la possibilità di riconoscere anche gli interessi compensativi (cfr. Tribunale Firenze, 15 Maggio 2023: L'ammontare risarcibile del danno cagionato dagli ex amministratori di una società fallita che abbiano proseguito l'attività sociale nonostante la perdita di capitale costituisce un debito di valore cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, la cui data di decorrenza deve essere individuata nella data di fallimento. […] poiché è preciso onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento
pagina 18 di 20 degli interessi compensativi, non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte dell'attore).
Sulla scorta delle considerazioni esposte, il convenuto va condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 357.745,00, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat FOI dalla data del fallimento alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza. Successivamente, sull'importo complessivamente considerato saranno dovuti gli interessi legali fino al soddisfo (cfr. C. Cass., n. 8507/2011: Con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi.
Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta).
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, conseguentemente il convenuto va condannato alla rifusione nei confronti della parte attrice e, per essa, dell'Erario, di dette spese, liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 520.000,00), nel seguente modo: €
3.600,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 10.400,00 per la fase istruttoria, € 6.200,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 22.600,00 per compensi.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 5891/2021, promosso da
, in persona del Curatore pro tempore (attore) e Parte_1
(convenuto), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: Controparte_1
1. accoglie le domande nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma di € 357.745,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi
[...] come in motivazione;
pagina 19 di 20 2. condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in € 22.600,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo dott. Mariano Sciacca
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5568 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LAURA SCOLARO per procura in atti
- attore -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
ND AR per procura in atti
-convenuto-
OGGETTO: Cause di responsabilità verso gli amministratori.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 20 Con atto di citazione spedito per la notifica il 19.4.2021 il Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale per ottenere Controparte_1
l'accertamento della responsabilità, ai sensi degli artt. 2043, 2489 2391, 2392, 2393, 2394, 2395,
2490 2476 c.c., nonché dell'art. 146 l.f., del convenuto, amministratore della Parte_1 dal 16.1.2008 fino alla dichiarazione di fallimento, e la sua condanna al risarcimento del
[...] danno subito, quantificato in € 769.937,09 o nella diversa somma, maggiore e/o minore, da accertarsi in corso di causa, comunque non inferiore a € 217.229,28, oltre rivalutazione dalla data dei singoli illeciti e oltre interessi sulle somme via via rivalutate.
A sostegno delle domande l'attore allegava: che con sentenza n. 62 del 24.10.2018 il
Tribunale di Siracusa aveva dichiarato il fallimento di;
che Controparte_2 la società fallita era stata costituita in data 16.1.2008 e aveva ad oggetto il commercio al dettaglio di abbigliamento, in particolare capi di abbigliamento donna;
che il capitale sociale, di
€ 10.000,00, interamente versato, era suddiviso per l'80% in capo al socio e Controparte_1 per il 20% in capo alla socia coniuge del;
che Persona_1 CP_1
l'amministrazione era stata affidata al dalla data di costituzione sino all'11.2.2014,
CP_1 allorquando lo stesso era stato nominato liquidatore;
che la sede legale, inizialmente
CP_1 fissata in , via Martiri della Libertà, 92, era stata trasferita a Siracusa, via Tevere, n. 37,
CP_1 dove vi era il punto vendita, nel tempo divenuto l'unico; che poi era stata costituita una nuova società, denominata con sede in , via Libertà, n. 92; che al Controparte_3 CP_1 momento della apposizione dei sigilli il curatore aveva verificato come presso l'immobile indicato vi era l'attività esercitata da che già nel 2012 l'impresa aveva CP_3 Controparte_3 manifestato una piccola perdita di esercizio, accresciutasi nel 2013, ed era stata posta in liquidazione il 30.1.2014; che durante la fase di liquidazione il aveva posto in essere
CP_1 operazioni non giustificabili in un'ottica liquidatoria, come l'acquisto di merce da
[...]
la gestione dei rapporti bancari e delle linee di credito;
che alla data di Controparte_3 apertura della liquidazione la società aveva un debito di € 44.349,03 con Credito Emiliano
S.p.A., che avrebbe potuto essere saldato e invece era stato accresciuto, avendo il liquidatore continuato ad utilizzare l'affidamento bancario, come anche il conto aperto presso CP_4
pagina 2 di 20 che la dichiarazione di fallimento era stata chiesta e ottenuta da che era Controparte_5 emersa una irregolare tenuta delle scritture contabili, nonché una gestione della società anche in conflitto di interessi, considerato che il era anche amministratore della CP_1 [...]
con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali durante la fase Controparte_3 liquidatoria;
che al momento della dichiarazione di fallimento il passivo ammontava a €
217.229,28, rappresentato da una esposizione debitoria, nei confronti dell'Erario e degli Enti
Previdenziali, per circa € 162.321,25, mentre nei bilanci i debiti erariali erano stati inseriti per importi nettamente inferiori, € 3.559,47 e € 6.954,53.
Richiamava la relazione del proprio Consulente, che aveva ricostruito i rapporti tra la fallita e la con medesima sede legale, medesimo amministratore, Controparte_3 medesimo settore merceologico;
evidenziava che la fallita aveva effettuato pagamenti in favore della e, sulla base delle dichiarazioni fornite dal convenuto in sede di Controparte_3 audizione dinanzi al Curatore, aveva fornito in conto vendita della Controparte_3 merce alla fallita, ma ciò non era emerso dalla documentazione esaminata dalla curatela.
Rappresentava che il liquidatore aveva assunto nuove obbligazioni aggravando l'indebitamento della fallita per € 302.690,15, utilizzando le risorse finanziarie per finalità estranee alla gestione liquidatoria. In particolare, aveva versato, in favore di
[...]
la somma di € 224.200,94; inoltre, le rimanenze di merci in giacenza, al Controparte_3
1.1.2014, erano pari a € 309.126,00, somma idonea a coprire i debiti aziendali;
non era stato possibile riscontrare la consistenza della merce di cui alle fatture di acquisti annotate nei confronti del fornitore Affermava la vendita in nero della merce o Controparte_3 una dismissione ingiustificata sotto costo, in quanto il liquidatore aveva aumentato la merce ad un valore di € 521.492,00 e l'aveva venduta ricavando la minor somma di € 359.510,00, non aveva annotato la vendita, nei confronti di dell'automezzo Scudo 36 Controparte_3 per il prezzo di € 15.000,00, non rinvenuto. Dichiarava la violazione dell'art. 2489 c.c. per il prelevamento delle somme dai conti correnti.
In merito all'omesso adempimento degli obblighi tributari, previdenziali ed assicurativi dichiarava che dall'esame dei bilanci sociali relativi agli ultimi esercizi (2014-2015-2016-2017) e pagina 3 di 20 della situazione contabile aggiornata al 17.11.2018, tra le passività aziendali risultava un'esposizione per debiti tributari e previdenziali, rispettivamente, per € 3.559,47 ed €
6.954,53, mentre dalle insinuazioni al passivo presentate da Controparte_6 risultavano debiti tributari e previdenziali per un importo complessivo pari ad € 224.138,26. A suo avviso gli interessi di mora, l'aggio, le sanzioni sarebbero stati inesistenti o di ammontare inferiore ove si fosse proceduto al pagamento, tenuto conto che il liquidatore, nel medesimo periodo, aveva utilizzato/distratto risorse finanziarie aziendali per € 224.200,94 in favore di
Controparte_3
Riteneva la responsabilità del convenuto per omessa regolare tenuta delle scritture contabili e chiedeva la condanna del al risarcimento del danno subito, in misura non CP_1 inferiore ad € 217.229,28, pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande. Controparte_1
Il convenuto precisava: che la era stata costituita da egli stesso e Controparte_3 dalla l fine di acquisire mandati di distribuzione senza incorrere in incompatibilità Per_1
e/o violazioni di esclusiva;
che, a seguito della messa in liquidazione volontaria della società
la aveva iniziato ad operare nella sede già della Controparte_2 Controparte_3
rinnovando completamente il negozio con attrezzature ed arredamento di Controparte_2 proprietà; che, successivamente alla messa in liquidazione della società fallita, la
[...] aveva concesso in conto vendita alla capi Controparte_3 Controparte_2
d'abbigliamento, la cui vendita aveva consentito l'estinzione di parte dei debiti societari allora pendenti.
Escludeva la illegittimità delle operazioni poste in essere, rappresentando che alla data di messa in liquidazione volontaria della società, 31.01.2014, erano presenti rimanenze di magazzino per un valore pari a € 309.126,00, rimanenze azzerate grazie all'operato del liquidatore, che aveva provveduto alla monetizzazione delle rimanenze attraverso l'attività in conto vendita, e che tutti i debiti con gli istituti bancari erano stati estinti, anche grazie ai ricavi ottenuti dalle operazioni in conto vendita.
pagina 4 di 20 Evidenziava che le rimanenze non si erano azzerate improvvisamente, in modo “anomalo”, ma progressivamente. In particolare, per le rimanenze pari a € 80.025,00, al 31.12.2016, dichiarava che una parte era stata restituita ai fornitori e la restante parte era stata svalutata in quanto facente parte di collezioni troppo risalenti nel tempo.
Escludeva il danno in relazione ai rapporti bancari, chiusi in assenza di insinuazioni al passivo fallimentare da parte delle banche, affermando che, comunque, l'utilizzo del conto corrente presso era corrispondente alle attività in conto vendita compiute dal CP_4 liquidatore ed alle altre operazioni connesse al corretto svolgimento della liquidazione.
In ordine al mancato adempimento degli obblighi tributari, previdenziali ed assicurativi escludeva che la Curatela avesse fornito la prova che la società disponesse in quel periodo di liquidità per farvi fronte. Chiedeva, comunque, che l'importo per sanzioni, interessi e spese di riscossione venisse ricalcolato esclusivamente sulla base dei crediti erariali ammessi.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, e assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 1.3.2022 – sostituita dal deposito di note – veniva disposta
CTU. Ottenuto il deposito della relazione, la causa subiva taluni rinvii, determinati dalla mancanza del giudice titolare.
All'udienza del 23.9.2024, la prima dinanzi al nuovo giudice relatore, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.3.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande sono fondate nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È noto che, per effetto del fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez.
I, n. 25977/2008), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 146 l. fall., il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci, sia a titolo di responsabilità di questi verso la pagina 5 di 20 società (artt. 2392, 2407 c.c.), sia a titolo di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394,
2407 c.c.).
Come affermato dalla Suprema Corte, L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della contestazione di poste passive ingiustificate esposte in bilancio, aveva ritenuto dimostrata dagli amministratori convenuti l'insussistenza dell'illecito mediante la produzione di documentazione giustificativa solo genericamente contestata dagli attori) (C. Cass., n.
2975/2020); più in particolare, […] l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, quando il patrimonio sociale sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori (Cass. 10488/98), il tutto nell'ottica di una diligente gestione della società al fine di evitare il perpetrarsi di fatti pregiudizievoli per la società o il permanerne degli effetti. Ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti […] (C.
Cass., n. 25977/2008). La società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma
l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se
pagina 6 di 20 valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (C. Cass., sez. 1, 31 agosto 2016, n. 17441).
Per converso, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488) e ciò nei limiti della somma che, in assenza delle condotte di mala gestio commesse dagli amministratori, avrebbe ricevuto.
Infine, il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori è rilevante in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali (alla luce dei principi espressi dal noto intervento della C. Cass. SS.UU., 6 maggio
2015, n. 9100), riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non
è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare
pagina 7 di 20 soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condotte di tal genere (C.
Cass., n. 15245/2022).
Così illustrati i principi applicabili al caso di specie, occorre ora verificare se e in che termini il abbia posto in essere le condotte allegate dall'attore e se esse si siano rivelate CP_1 pregiudizievoli.
Al fine di ottenere ogni utile elemento al riguardo nel corso del giudizio è stata espletata apposita CTU, redatta dal dott. il quale ha rilevato come, nonostante Persona_2
l'esistenza di irregolarità e omissioni, i libri contabili hanno consentito di ricostruire ed analizzare la situazione economico –patrimoniale della società, nonché i fatti gestionali più importanti.
Il Consulente ha constatato che l'azienda ha rilevato una consistente perdita che ha portato il patrimonio netto aziendale ad essere negativo a partire dal 31/12/2013, che il sig. ha proseguito CP_1 nell'amministrazione e gestione della società come se questa fosse stata in normale attività. Infatti, dalla disanima dei movimenti contabili intervenuti dal 2014 al 2018 sono state rilevate operazioni non giustificabili rispetto all'ottica liquidatoria.
In particolare, sono state rilevate operazioni frequenti, per acquisto di merce, con la
[...] certamente non coerenti con la prospettiva di chiusura dell'attività aziendale. E' stata, altresì, Parte_2 rilevata una gestione dei rapporti bancari e delle linee di credito non coerenti con lo stato di liquidazione della società, in quanto il liquidatore ha continuato ad utilizzare l'affidamento bancario così assumendo nuovi debiti finanziari con l'istituto di credito nel periodo di liquidazione della società con l'effetto che ha aggravato
l'esposizione debitoria piuttosto che utilizzare le risorse della società per il pagamento dei debiti pregressi e anche
l'esame del conto corrente ordinario acceso presso n. 810918 manifesta la violazione degli obblighi CP_4 incombenti sul liquidatore.
In particolare, sono stati riscontrati addebiti derivanti dall'uso di carte per carburanti, per ristoranti e/o alberghi.
Il Consulente ha riscontrato la falsa rappresentazione dei dati indicati in bilancio, in piena violazione al principio di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale […] alla voce debiti tributari e debiti nei confronti degli istituti previdenziali e quanto indicato dalle domande di insinuazione al
pagina 8 di 20 passivo attraverso le cartelle riportate al loro interno, si evidenzia la mancata e prudenziale appostazione in bilancio dei relativi interessi e sanzioni già maturati oltre lo stesso debito maturato, e che la corretta indicazione degli stessi avrebbe di fatto modificato il risultato di esercizio già a partire dal 31/12/2013.
Infatti, dai riscontri effettuati così come meglio specificati nel corpo della relazione, emerge che nell'anno
2013 ammontavano debiti tributari/previdenziali con sanzioni e interessi per un totale complessivo di euro
121.983 (81.289 di imposte ed euro 40.694,22 sanz. inter..ed accessori cc..) a fronte di debiti indicati in bilancio al 31/12/2013 di minor importo pari ad euro 7.516,00 e quindi la società fallita ometteva di indicare i sopra indicati debiti che vanno a rettificare i bilanci depositati relativi agli anni presi in esame.
Pertanto, è stato rettificato l'importo delle imposte con sanzioni ed interessi appostate dal 2013 alla data del fallimento.
In tal modo l'erosione del capitale sociale si era verificata già dal 31.12.2013, con un patrimonio netto negativo pari ad € 93.196,00.
Benchè l'impresa fosse stata messa prontamente in liquidazione a febbraio del 2014, il
Consulente ha quantificato il danno da prosecuzione dell'attività d'impresa, individuando gli atti non meramente conservativi del patrimonio sociale. A tal fine ha escluso: 1) gli oneri che sarebbero, comunque, maturati anche nel caso in cui la società fosse stata posta tempestivamente in liquidazione;
2) gli oneri la cui maturazione non è funzione della prosecuzione dell'attività d'impresa e che, pertanto, sono ininfluenti ai fini della valutazione dell'aggravamento generatosi successivamente all'intervenuta causa di scioglimento del rapporto sociale.
Ha, quindi, quantificato il danno quale sommatoria delle perdite che la società ha patito a partire dagli esercizi 2014 e seguenti, e che non avrebbe subito se il si fosse attenuto CP_1 ad un'attività prettamente liquidatoria, chiarendo che la sommatoria di tali perdite coincide con l'incremento del patrimonio netto negativo registratosi successivamente all'integrale perdita del capitale sociale.
Il CTU, come già esposto, ha rettificato l'importo delle perdite in questione, depurandolo dei costi che sarebbero maturati comunque e degli oneri, la cui maturazione non è funzione della prosecuzione dell'attività d'impresa e che, pertanto, sono ininfluenti ai fini della pagina 9 di 20 valutazione dell'aggravamento generatosi successivamente all'intervenuta causa di scioglimento del rapporto sociale.
Più in particolare, il CTU ha rettificato la perdita dell'esercizio 2014, eliminando l'ammontare degli ammortamenti contabilizzati in tale esercizio per € 12.572,00, (trattandosi di costi sostenuti in esercizi precedenti e ripartiti negli anni successivi mediante ammortamento, tant'è che l'OIC 5 denominato “bilanci di liquidazione” ne esclude il computo nei bilanci intermedi di liquidazione); la perdita dell'esercizio 2018, eliminando l'ammontare dei proventi contabilizzati a titolo di sopravvenienze attive per € 15.424,00; ha rilevato i debiti tributari e le relative sanzioni ed interessi maturati durante la gestione liquidatoria.
In forza di tali correttivi, il CTU ha determinato in complessivi in € 357.745,00 la perdita incrementale netta maturata a partire dall'esercizio 2014.
Con riguardo ai singoli addebiti l'Ausiliario ha specificato che la società fallita, alla data del
31.12.2016 (cfr. bilancio di esercizio al 31.12.2017) presentava rimanenze di magazzino pari ad €.
80.025,00, ridotte a zero l'anno successivo, e questo azzeramento non appare regolare e/o veritiera ed in considerazione dello stato di insolvenza della società risultando anomalo e ingiustificato in ragione dell'analisi delle vendite per come sopra descritte, indice di una vendita in “in nero” della merce acquistata o di una dismissione ingiustificata della stessa che, essendo stata sottratta al patrimonio sociale, costituisce un grave pregiudizio sia per la società fallita che per i creditori sociali, quantificabile in misura non inferiore ad euro 80.025,00.
A suo avviso, risulta assolutamente ingiustificata ed anomala la determinazione del liquidatore ad eseguire gli acquisti per come rilevati in contabilità nella misura complessiva pari ad € 302.690,15, durante il periodo di liquidazione, con lo stock di giacenze già presenti ad inizio liquidazione;
il liquidatore avrebbe, a fronte dei rilevati acquisti, aumentati dalla merce esistente (rimanenze iniziali) per un valore complessivo pari a
€ 521.492,00 (somma giacenze al 01/01/2014 + totale acquisti del periodo liquidatorio) eseguito attività di vendita dalla quale sono derivati gli irrisori e ridotti ricavi pari ad € 359.510,00.
Le circostanze oggettive sopra richiamate sono indice di applicazione metodica di una vendita in nero della merce acquistata o di una dismissione ingiustificata della stessa e comunque di vendite “sotto costo” in danno all'azienda. Una corretta gestione delle vendite, a fronte degli acquisti iscritti in contabilità, avrebbe imposto
pagina 10 di 20 l'applicazione di una percentuale di ricarico sulla merce, vale a dire la maggiorazione rispetto al prezzo di acquisto per determinare il prezzo di vendita, idoneo a garantire la copertura ai costi fissi aziendali nonché ad assicurare un livello di redditività adeguato alla gestione liquidatoria.
Le conclusioni del CTU, rese all'esito di un attento esame degli atti di causa, ben motivate e non tempestivamente contestate, vanno condivise.
Ebbene, in merito alla responsabilità degli amministratori che abbiano proseguito nell'attività senza assicurare finalità meramente conservative, la Suprema Corte ha affermato che Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari (C. Cass., n. 198/2022).
Ed ancora: In presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi (C. Cass., n. 10413/2024).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 8069/2024 ha affermato: Com'è noto, dispone l'art. 2486, comma 1, c.c. che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, stabilendo il secondo comma che essi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti o omissioni in violazione di quel precetto. Va ribadito che, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o
pagina 11 di 20 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali, come appena ricordato, pongono la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività
d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa
(come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11041; Cass., sez. I, 5 gennaio 2022,
n. 198).
Ebbene, alla luce di principi riportati, il non è riuscito a dimostrare di avere CP_1 assicurato una corretta gestione liquidatoria.
Invero, come riportato dalla Curatela, e come verificato dal CTU, egli, durante la fase liquidatoria, ha posto in essere acquisti, peraltro nei confronti della di Controparte_3 cui era amministratore, oltre che socio, per l'ammontare di € 224.200,94, a fronte di rimanenze iniziali per € 302.690,15, che avrebbe dovuto impiegare per estinguere i debiti della società.
Peraltro, a fronte dei consistenti acquisti, è riuscito ad ottenere ricavi pari ad € 359.510,00, con rimanenze di magazzino per € 80.000,00, non rinvenute al momento dell'apertura del fallimento.
Il non ha provato in alcun modo che le rimanenze non rinvenute siano state CP_1 restituite ai fornitori o dismesse, né ha documentato l'impossibilità di operare una percentuale di ricarico sulla merce complessivamente esistente – rimanenze di € 302.690,15 + acquisti da per € 224.200,94 – al fine di recuperare l'investimento ed estinguere i Controparte_3 debiti, evitando, in tal modo il fallimento.
pagina 12 di 20 In ragione di ciò, applicando i principi sopra enunziati, il risulta responsabile per CP_1 non avere assicurato la gestione liquidatoria della società e per il mancato rinvenimento delle rimanenze.
Risulta, altresì, responsabile per l'avvenuta cessione, il 22.6.2014, dell'automezzo Scudo 36, per il prezzo di € 15.000,00 iva inclusa, nei confronti di Controparte_3
Il CTU non ha riscontrato alcun pagamento eseguito da tale ultima società.
Sul punto nessuna convincente difesa risulta svolta dal . CP_1
Il danno nel caso di specie risulta pari alla somma di € 15.000,00.
In merito all'utilizzo e alla distrazione di disponibilità finanziarie della società per un ammontare pari ad € 12.200,69 il CTU ha riscontrato tra le uscite bancarie dei predetti conti correnti
(entrambi i conti) addebiti per prelevamenti di contante e addebiti derivanti dall'uso di carte carburanti per ristoranti e/o alberghi e segnatamente, prive di giustificazione;
in particolare si tratta di addebiti per prelevamenti di contante e addebiti derivanti dall'uso di carte carburanti per ristoranti e/o alberghi.
Sul punto il si è difeso ritenendo di avere correttamente operato, avendo CP_1 impiegato le risorse nella gestione della società, estinguendo, poi, i debiti con le banche che, infatti, non si sono insinuate al passivo.
Al riguardo, occorre richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte, ovvero che la gestione liquidatoria deve essere volta ad assicurare i mezzi necessari per sopperire alle passività, non potendo giustificarsi una gestione che prescinda dal raggiungimento della predetta finalità.
Il fatto che il abbia continuato ad attingere ai conti correnti della società, CP_1 incrementando il debito, integra una condotta non coerente con le finalità indicate, a prescindere dal fatto che poi i conti siano stati chiusi, in quanto, proprio per la gestione non conforme, il debito è stato incrementato e poi estinto senza rispettare la par condicio.
Discorso analogo va fatto per i trasferimenti di denaro in favore della Controparte_3
anche in tal caso il liquidatore avrebbe dovuto dismettere le rimanenze, cercando di
[...] acquisire il massimo profitto, piuttosto che eseguire pagamenti nei confronti della predetta pagina 13 di 20 società, di cui era anche l'amministratore, senza assicurare un adeguato ristoro degli investimenti.
Gli addebiti mossi dalla Curatela risultano, quindi, fondati.
In merito ai debiti erariali il CTU ha affermato che dall'inizio del 2014la società è stata messa in stato di liquidazione, pur tuttavia ha maturato, fino alla relativa dichiarazione di fallimento avvenuta nel
2018, debiti nei confronti dell'Erario per un totale di euro 95.973,32, di cui 62.829,77 per imposte, ed €.
33.143,55 persanzioni ed interessi;
ha evidenziato che per il periodo che va dal 2014 al 2016 si rilevano pagamenti in favore di fornitori ( per un ammontare pari euro € Controparte_3
224.200,94*, e quindi resta esclusa l'ipotesi che vede l'Amministratore/liquidatore “giustificato” per il relativo mancato pagamento dell'Erario a causa della mancanza di liquidità/risorse finanziarie.
Inoltre, in riferimento alla sopra indicata operazione di estinzione del debito nei confronti del fornitore si specifica che non si tratta di operazione neutra per il patrimonio sociale, che vede Controparte_3 diminuire l'attivo in misura esattamente pari alla diminuzione del passivo conseguente all'estinzione del debito, perché il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto (anno 2013/14 Patrimonio Netto Negativo
/in liquidazione) può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. Infatti, la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare.
[…] Alla luce di quanto sopra indicato, l'ammontare del danno si misura nella differenza tra quanto avrebbe incassato in moneta fallimentare e quanto ha in effetti incassato con il pagamento preferenziale.
Inoltre, sia dalla richiesta della curatela che quantifica l'ammontare del danno nell'intero importo pagato e sia dall'esame delle domande di ammissione al passivo ammesse con il grado di privilegio (ma anche al chirografo), si può agevolmente desumere che l'attivo fallimentare (pari a zero) non sia in grado di soddisfare in pieno nemmeno il privilegio, quindi il danno è quantificabile nella misura pari all'intero pagamento/restituzione.
Il , solo nella comparsa conclusionale, dunque tardivamente, ha contestato le CP_1 conclusioni cui è giunto il CTU, escludendo di poter rispondere dell'intero ammontare dei debiti erariali.
pagina 14 di 20 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato: Merita appena di rimarcare, quanto ai confini della business judgement rule, che questa certamente non copre gli illeciti, tributari o no: trattandosi di regola non più invocabile in presenza di una valutazione di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica (cfr. Cass. 6 febbraio 2023, n. 3552; Cass. 19 gennaio 2023, n. 1678; Cass. 21 dicembre 2022, n. 37440; Cass. 16 dicembre 2020, n. 28718; Cass. 22 ottobre 2020, n. 23171; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. 28 aprile 1997, n. 3652), e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge. Certamente va confermato che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società (per tutte, quanto al vecchio testo dell'art. 2392:
Cass. n. 3652 del 1997, n. 3409 del 2013, n. 1783 del 2015). Ma non è questo il caso nella vicenda concreta, in cui la corte d'appello ha ritenuto il ricorrente responsabile non per l'esito negativo dell'attività gestoria in sé considerata, ma per l'omesso versamento dell'i.v.a.: ciò vuol dire che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato è stato svolto non in rapporto alle scelte gestorie in quanto tali, ma all'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive che (non solo normalmente, ma) finanche in base alla regola di condotta già perpetrata in passato dall'organo amministrativo si sarebbero dovute osservare ex ante. Nel caso di specie, dunque, la responsabilità dell'amministratore si ricollega alla violazione di doveri specifici, previsti dalla legge.
Ebbene, nel caso di specie, occorre ancora una volta evidenziare che quando la società è stata posta in liquidazione aveva rimanenze per € 302.690,15, e il non ha provveduto CP_1 alla mera dismissione delle predette rimanenze, ma ha operato ulteriori acquisti da
[...] per € 224.200,94, in tal modo egli ha utilizzato le risorse della società per Controparte_3 effettuare nuove operazioni piuttosto che per estinguere i debiti esistenti, tra cui quelli con l'Erario.
Certamente rappresenta una grave inadempienza dell'amministratore, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c., il mancato pagamento dei tributi e contributi (Tribunale di Milano, sent. n. 7879/2017; n. 6005/2020). Di modo che non può mettersi
pagina 15 di 20 in dubbio, al di là dell'utilizzo alternativo da parte della società delle somme che gli amministratori avrebbero dovuto impiegare per pagare tributi e contributi, il carattere pregiudizievole per la società e per i creditori sociali dell'addebito delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie e degli interessi per i ritardi nei pagamenti (Trib. Milano, n. 6005/2020, cit.).
In ragione di quanto esposto non può che affermarsi la responsabilità del per CP_1
l'omesso pagamento degli oneri tributari e previdenziali posti a carico della società, avendo determinato in tal modo il danno per interessi, sanzioni e aggi.
In ordine alla irregolare tenuta dei libri contabili il CTU benchè abbia rilevato delle irregolarità e omissioni rilevanti, ritiene che i libri contabili hanno consentito di ricostruire ed analizzare la situazione economico –patrimoniale della società, nonché i fatti gestionali piu' importanti.
Il CTU ha rettificato l'importo delle perdite - depurandole dei costi che sarebbero maturati anche nel caso in cui la società fosse stata posta tempestivamente in liquidazione e degli oneri la cui maturazione non è funzione della prosecuzione dell'attività d'impresa e che, pertanto, sono ininfluenti ai fini della valutazione dell'aggravamento generatosi successivamente all'intervenuta causa di scioglimento del rapporto sociale - e ha indicato la perdita incrementale netta maturata dall'esercizio 2014 in poi in complessivi € 357.745,00.
Tale importo integra il danno liquidabile in questa sede. Invero, nei casi, come quello in esame, nei quali il capitale sociale si è eroso molto tempo prima rispetto alla dichiarazione di fallimento e l'attività di impresa è proseguita per un periodo di tempo considerevole, si determina un'estrema difficoltà nel ricollegare alle singole operazioni non conservative un danno al netto dell'eventuale ricavo, con la conseguenza che il criterio del differenziale dei netti patrimoniali diventa l'unica modalità per l'individuazione del danno causalmente riconducibile agli illeciti degli organi sociali.
Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che il criterio dei c.d. netti patrimoniali – inteso come confronto tra valori patrimoniali, dati dalla differenza tra il valore del patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica
o, se sussista sino a tale momento il nesso causale, sino all'apertura della procedura concorsuale – […] è legittimo, in presenza di una gestione della società in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2449 c.c. nel vecchio
pagina 16 di 20 testo e dell'attuale art. 2486 c.c., potendo allora il giudice ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, o alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali;
la condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta (così Cass., sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983; quindi, es. Cass., sez. I, 30 settembre 2019, n. 24431, non mass.; Cass., sez. I, 23 giugno 2020, n. 12341, non mass.; Cass., sez. I, 18 luglio 2023, n. 20979, non mass.).
Da tempo, inoltre, in ordine a tale criterio si è adottato il correttivo di valutare le voci, eliminando
l'abbattimento dei valori contabili che si sarebbe verificato comunque, qualora pure la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione, ossia rettificando i valori dei patrimoni netti applicando i principî contabili in tema di bilanci di liquidazione, in modo da rendere omogenee le poste comparate, noto essendo che il venir meno della continuità aziendale determina un cambiamento dei principî contabili da applicare nella rilevazione dei fatti aziendali, comportando l'emersione anticipata di costi, come per le immobilizzazioni.
Pertanto, non è dato confondere la possibilità di liquidazione equitativa di un tale danno, nelle predette condizioni, con l'automatismo del distinto criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. Si tratta, dunque, dell'indicazione di un metodo ai fini risarcitori, dovendosi confermare che destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo
l'art. 2486, comma 3, c.c., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti
e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto […] (Cass., sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252).
Ebbene, tale criterio trova piena giustificazione nel fatto che l'aggravamento delle perdite, determinato dalla prosecuzione dell'attività di impresa, è stato determinato dalla pluralità degli atti sopra indicati, ovvero dalla prosecuzione di una gestione caratterizzata dall'eccedenza dei costi sui ricavi. Il criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali consente di individuare il danno in termini di “perdita incrementale netta”, di apprezzare in via sintetica ma plausibile pagina 17 di 20 l'effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società (dunque il danno per la società e per i creditori) per effetto della mala gestio complessivamente intesa.
Essendo emersa nel caso di specie la fondatezza degli addebiti mossi dalla parte attrice all'operato del , in violazione degli artt. 2476, 2486, 2489, 2490, 2491 e 2497 c.c., ed CP_1 avendo il CTU individuato la perdita incrementale netta nella somma di € 357.745,00, il danno va liquidato nella misura indicata.
Su detta somma va riconosciuta la rivalutazione monetaria, ma non anche gli interessi compensativi, in applicazione del recente condiviso orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti
i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (C. Cass., n. 6351/2025; n. 19063/2023).
Nel caso di specie la mancanza di allegazione e prova esclude la possibilità di riconoscere anche gli interessi compensativi (cfr. Tribunale Firenze, 15 Maggio 2023: L'ammontare risarcibile del danno cagionato dagli ex amministratori di una società fallita che abbiano proseguito l'attività sociale nonostante la perdita di capitale costituisce un debito di valore cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, la cui data di decorrenza deve essere individuata nella data di fallimento. […] poiché è preciso onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento
pagina 18 di 20 degli interessi compensativi, non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte dell'attore).
Sulla scorta delle considerazioni esposte, il convenuto va condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 357.745,00, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat FOI dalla data del fallimento alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza. Successivamente, sull'importo complessivamente considerato saranno dovuti gli interessi legali fino al soddisfo (cfr. C. Cass., n. 8507/2011: Con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi.
Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta).
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, conseguentemente il convenuto va condannato alla rifusione nei confronti della parte attrice e, per essa, dell'Erario, di dette spese, liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 520.000,00), nel seguente modo: €
3.600,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 10.400,00 per la fase istruttoria, € 6.200,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 22.600,00 per compensi.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 5891/2021, promosso da
, in persona del Curatore pro tempore (attore) e Parte_1
(convenuto), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: Controparte_1
1. accoglie le domande nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma di € 357.745,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi
[...] come in motivazione;
pagina 19 di 20 2. condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in € 22.600,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo dott. Mariano Sciacca
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